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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16694/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Via Labicana 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 788 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25 ottobre 2024 e ritualmente depositato, la Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di irrogazione di sanzione n. 788/2024, prot. n. 167880, con cui l'Ufficio di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha richiesto il pagamento della somma di euro 6.744,00, quale sanzione pari al 200% dell'importo di euro 3.372,00, a titolo di ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, riferito al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n.
23775/2016, definito con ordinanza n. 29529 del 24 dicembre 2020.
La ricorrente ha dedotto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio presupposto, con decreto prot. n. 2748 del 21 aprile 2017 emesso dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, e ha sostenuto che, in ragione di tale ammissione, nulla era dovuto né a titolo di contributo unificato né a titolo di sanzioni.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio di Segreteria presso la Corte di Giustizia Tributaria, depositando apposite controdeduzioni, con le quali ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze.
Nel merito, il resistente ha ricostruito l'iter amministrativo, dando atto che:
la Cancelleria della Corte di cassazione ha trasmesso, in data 24 ottobre 2020, la segnalazione per il recupero dell'ulteriore contributo unificato;
l'Ufficio di Segreteria ha emesso l'invito al pagamento n. 348/2021, prot. n. 1173 del 10 febbraio 2022, regolarmente notificato al difensore della ricorrente;
a seguito del mancato pagamento, è stato emesso il provvedimento di irrogazione di sanzione n. 788/2024.
Il resistente ha, inoltre, rappresentato che, solo a seguito della proposizione del ricorso e del deposito, nel fascicolo processuale, del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'Ufficio ha proceduto a riesaminare la posizione della ricorrente e ha adottato il provvedimento di autotutela prot. RU 250229 del
28 novembre 2025, con il quale ha annullato integralmente sia l'invito al pagamento n. 348/2021 sia il provvedimento di irrogazione di sanzione n. 788/2024.
La ricorrente ha depositato memoria di replica, prendendo atto dell'annullamento degli atti impugnati e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
Il resistente ha insistito per la declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese, evidenziando il comportamento della ricorrente, che non ha depositato né trasmesso tempestivamente all'Amministrazione il decreto di ammissione al patrocinio, né ha presentato istanza di autotutela prima della proposizione del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti è risultato che l'atto impugnato è stato integralmente annullato in via di autotutela dal resistente con provvedimento prot. RU 250229 del 28 novembre 2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
Ne è conseguito il venire meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito della pretesa tributaria, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Deve tuttavia essere rigettata la domanda della ricorrente volta alla condanna alle spese di lite. Il Giudice ritiene che la definizione della controversia sia dipesa da una sopravvenienza determinata dalla produzione tardiva, solo in sede contenziosa, del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, documento che non è risultato previamente portato a conoscenza dell'Amministrazione e che non è stato allegato né all'atto introduttivo del procedimento di recupero né ad un'istanza di autotutela.
In tale contesto, non è ravvisabile un comportamento colpevole dell'Amministrazione idoneo a fondare una soccombenza virtuale.
Sussistono, pertanto, i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA ME
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16694/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Via Labicana 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 788 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25 ottobre 2024 e ritualmente depositato, la Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di irrogazione di sanzione n. 788/2024, prot. n. 167880, con cui l'Ufficio di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha richiesto il pagamento della somma di euro 6.744,00, quale sanzione pari al 200% dell'importo di euro 3.372,00, a titolo di ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, riferito al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n.
23775/2016, definito con ordinanza n. 29529 del 24 dicembre 2020.
La ricorrente ha dedotto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio presupposto, con decreto prot. n. 2748 del 21 aprile 2017 emesso dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, e ha sostenuto che, in ragione di tale ammissione, nulla era dovuto né a titolo di contributo unificato né a titolo di sanzioni.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio di Segreteria presso la Corte di Giustizia Tributaria, depositando apposite controdeduzioni, con le quali ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze.
Nel merito, il resistente ha ricostruito l'iter amministrativo, dando atto che:
la Cancelleria della Corte di cassazione ha trasmesso, in data 24 ottobre 2020, la segnalazione per il recupero dell'ulteriore contributo unificato;
l'Ufficio di Segreteria ha emesso l'invito al pagamento n. 348/2021, prot. n. 1173 del 10 febbraio 2022, regolarmente notificato al difensore della ricorrente;
a seguito del mancato pagamento, è stato emesso il provvedimento di irrogazione di sanzione n. 788/2024.
Il resistente ha, inoltre, rappresentato che, solo a seguito della proposizione del ricorso e del deposito, nel fascicolo processuale, del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'Ufficio ha proceduto a riesaminare la posizione della ricorrente e ha adottato il provvedimento di autotutela prot. RU 250229 del
28 novembre 2025, con il quale ha annullato integralmente sia l'invito al pagamento n. 348/2021 sia il provvedimento di irrogazione di sanzione n. 788/2024.
La ricorrente ha depositato memoria di replica, prendendo atto dell'annullamento degli atti impugnati e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
Il resistente ha insistito per la declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese, evidenziando il comportamento della ricorrente, che non ha depositato né trasmesso tempestivamente all'Amministrazione il decreto di ammissione al patrocinio, né ha presentato istanza di autotutela prima della proposizione del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti è risultato che l'atto impugnato è stato integralmente annullato in via di autotutela dal resistente con provvedimento prot. RU 250229 del 28 novembre 2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
Ne è conseguito il venire meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito della pretesa tributaria, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Deve tuttavia essere rigettata la domanda della ricorrente volta alla condanna alle spese di lite. Il Giudice ritiene che la definizione della controversia sia dipesa da una sopravvenienza determinata dalla produzione tardiva, solo in sede contenziosa, del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, documento che non è risultato previamente portato a conoscenza dell'Amministrazione e che non è stato allegato né all'atto introduttivo del procedimento di recupero né ad un'istanza di autotutela.
In tale contesto, non è ravvisabile un comportamento colpevole dell'Amministrazione idoneo a fondare una soccombenza virtuale.
Sussistono, pertanto, i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA ME