Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 665/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 665/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Barone, presso il cui studio, in Senise
(Pz) AL Corso Vittorio Emanuele n. 112, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Castronuovo, presso il cui studio, in Sant'Arcangelo
(Pz) al Viale Europa n. 37, è elettivamente domiciliata
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: regolamentazione del regime di affidamento di figlio minore e relativo mantenimento;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 19.12.2024 resa all'esito dell'udienza tenutasi in modalità c.d. cartolare;
Con ricorso, depositato in data 19.06.2024, il IG. esponeva di aver Parte_1
intrattenuto a partire dal 2013 una convivenza more uxorio con la IG.ra , dalla Controparte_1
quale è nato il figlio in data 25.11.2015. Persona_1
Interrottasi successivamente la convivenza dal febbraio 2024, il predetto ricorrente riferiva che tutti vivono in Senise presso l'abitazione di sua proprietà sita alla C.da Sicileo in un appartamento facente parte di un più ampio complesso rurale.
Pertanto, il IG. concludeva chiedendo all'adito Tribunale di regolare nel seguente modo il Pt_1
regime della responsabilità genitoriale del figlio minore, nonché il relativo mantenimento:
“Il figlio venga affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso;
Persona_1
Il figlio minore manterrà la residenza anagrafica con la madre presso l'abitazione Persona_1
di ultima convivenza in Senise alla C.da Sicileo, con espresso divieto di espatrio senza il consenso di entrambi i genitori;
Il diritto di visita del padre sarà così regolato:
- Nei fine settimana, star à alternativamente con il padre e con la madre, Persona_1
dalla mattina del sabato ore 08:30 fino alla sera della domenica ore 22.00;
- nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 nella settimana che si conclude con il week end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 nella settimana che si conclude con il week end di pertinenza della madre. Sarà cura d el padre riportarlo alla casa materna;
- Durante le vacanze estive ad anni alterni il padre terrà con se il figlio o per il periodo intercorrente tra la fine della scuola e la fine di luglio oppure per il periodo intercorrente tra il primo di agosto e il 15 di settembre. I l periodo dovrà essere comunicato da ciascuno dei genitori all'altro entro il 30 aprile, salva la possibilità di ripartire i 15 giorni in due periodi distinti;
- Ad anni alterni, il padre trascorrerà con i figli o il periodo dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30/12, oppure il periodo dal 31/12 al 06/01.
- Il minore trascorrer à ad anni alterni le vacanze pasquali (da intendersi Persona_1
dal venerdì santo sino al martedì dopo pasquetta) con la madre o con il padre.
Il padre provvederà a versare la somma mensile di € 300 ,00 complessivi a titolo di concorso nel mantenimento ordinario indiretto del figlio , entro il 15 di ogni mese mediante accredito su c/c intestato alla madre. L'importo verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Il padre contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie per i l minore, e più precisamente:
A) Non richiederanno il preventivo accordo, ma soltanto la documentazione comprovante la spesa sostenuta, il cui invio potrà avvenire anche tramite posta elettronica o altra applicazione (es. Whatsapp):
- Le spese mediche quali a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentisti che presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari per prestazioni prescritte dal medico curante. Le spese scolastiche quali a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
B) Richiederanno il preventivo accordo nonché la documentazione comprovante la spesa sostenuta, il cui invio potrà avvenire anche tramite posta elettronica o altra applicazione (es:
Whatsapp):
- le spese mediche quali a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. Le spese scolastiche quali a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Le spese extrascolastiche quali a) tempo prolungato, prescuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Il rimborso di tutte le spese sopra elencate, documentate da parte della madre durante il mese, dovrà essere effettuato sul c/c della madre entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute e documentate.
La madre beneficerà de l l'assegno unico e le detrazioni per i figli rimarranno al 100% a suo favore.
9) Il sig. lascerà la casa entro 7 (sette) giorni dall'udienza Parte_1
presidenziale terminando di portar via con sé solo i propri effetti personali avendovi già provveduto per la gran parte.”.
Correttamente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza del 21.06.2024, utilmente comunicato anche al Pm a cura della cancelleria, con comparsa di costituzione del
10.10.2024, si costituiva in giudizio la resistente, IG. , confermato quanto riferito Controparte_1 in fatto dal ricorrente, chiedeva all'adito Tribunale di regolare nel seguente modo il regime della responsabilità genitoriale del figlio minore, nonché il relativo mantenimento: “1)- affidare il figlio minore a entrambi i genitori secondo le regola dell'affido Persona_1
condiviso, con collocazione presso la madre;
- concedere al padre la facoltà di tenere il figlio un pomeriggio a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 20:00, in un giorno che sarà concordato tra i genitori (e in caso di disaccordo da individuarsi nella giornata di mercoledì), nonché – e a settimane alterne - dalle ore 8.30 del sabato alle ore 20:00 della domenica, in modo che il figlio trascorra un fine settimana con il padre e un fine settimana con la mamma;
- tre giorni consecutivi durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e di Capodanno;
- due giorni consecutivi durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
durante la vacanze estive 15 giorni consecutivi in un periodo che andrà comunicato alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
2)- assegnare la casa familiare sita in contrada Sicileo di Senise a , che vi abiterà Controparte_1
col figlio minore, obbligando di rimuovere le telecamere di Parte_1 videosorveglianza nei pressi dell'abitazione, potendo mantenere quelle che riprendono i locali in cui vi sono depositati i suoi automezzi, per evitare che sia continuamente controllata da CP_1 Pt_1
col suo telefonino, con grave violazione della privacy;
3)- porre a carico di l'obbligo di versare ad €. 800, entro Parte_1 Controparte_1
il giorno cinque di ogni mese, per il mantenimento del figlio minore con aggiornamento Per_1
annuale secondo gli indici istat;
4)- porre a carico di l'obbligo di versare ad entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese €. 300 a titolo di alimenti, con aggiornamento secondo gli indici istat.”.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza del 15.10.2024, preso atto della possibilità, rappresentata dalle parti, di addivenire ad un accordo, il Giudice rinviava per la verifica all'udienza del 19.11.2024.
All'esito dell'udienza del 19.11.2024, le parti riferivano di aver raggiunto un accordo, il Giudice rinviava all'udienza del 09.12.2024, onerando le parti di depositare l'accoro raggiunto.
Depositato l'accordo, debitamente sottoscritto da entrambe le parti, nello stesso veniva previsto quanto segue:
“1) Il figlio minore di anni nove viene affidato a entrambi i genitori secondo le Persona_1 regole dell'affido condiviso, con collocazione stabile presso la madre;
2) insieme al figlio minore abiteranno nella casa, di cui le parti sono Controparte_1
comproprietari al 50% ciascuno, sita in Senise, in Via Soldato Francesco Lauria n. 68, riportati nel
NCEU al foglio 41 particella 135 e nulla deve versare a per l'uso esclusivo Controparte_1 Pt_1
di detta abitazione, che sarà ristrutturata e resa abitabile con la chiusura del piano soppalcato e imbiancata a cura e spese di e che a sue spese vi collocherà una stufa a Parte_1 pellet e acquisterà, sempre a sue spese, la stanzetta per il figlio. Tutto ciò entro il 31.12.2024 e
[...]
e il figlio vi abiteranno entro dieci giorni dall'ultimazione dei descritti lavori;
CP_1
3) concede da subito a in comodato d'uso perenne, senza Parte_1 Controparte_1
possibilità di richiesta di restituzione, la sua autovettura Citroen tg. BA012VC e per i prossimi Pt_1
tre anni, a partire dal 01.01.2025, provvederà a sue spese alla manutenzione ordinaria, al pagamento della tassa di proprietà e dell'assicurazione. – Dal 01.01.2028 le spese dell'autovettura saranno pagate da;
Controparte_1
4) deve versare a , entro il giorno cinque di ogni mese Parte_1 Controparte_1 euro seicento sull'IBAN: [...] presso quale assegno CP_2
di mantenimento del figlio con aggiornamento ogni anno secondo indici istat come per Per_1
legge; deve pagare per intero la mensa scolastica del figlio;
Pt_1
5) il padre potrà vedere il figlio quando vuole, compatibilmente con le esigenze scolastiche e il figlio starà con il padre a week-end alterni dalle ore 8.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica;
nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi non consecutivi a settimana dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week- end di sua pertinenza e per tre pomeriggi non consecutivi a settimana dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre. Il padre deve prendere e portare il figlio a casa della madre;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere il figlio per 20 giorni consecutivi, periodo da concordare entro il mese di giugno di ciascun anno, la mamma potrà vedere il bambino quando starà col padre;
nel periodo natalizio, ad anni alterni, il figlio starà col padre o dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 06 gennaio;
il minore starà con la madre o con il padre ad anni alterni dal venerdì santo a martedì dopo pasquetta.
Il padre contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie per il minore e precisamente:
A) Non richiederanno il preventivo accordo, ma soltanto la documentazione comprovante la spesa sostenuta, il cui invio potrà avvenire anche tramite posta elettronica o altra applicazione (es.
Whatsapp):
- Le spese mediche quali a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentisti che presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari per prestazioni prescritte dal medico curante. Le spese scolastiche quali a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
B) Richiederanno il preventivo accordo nonché la documentazione comprovante la spesa sostenuta, il cui invio potrà avvenire anche tramite posta elettronica o altra applicazione (es: Whatsapp): - le spese mediche quali a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. Le spese scolastiche quali a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Le spese extrascolastiche quali a) tempo prolungato, prescuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Il rimborso di tutte le spese sopra elencate, documentate da parte della madre durante il mese, dovrà essere effettuato sul c/c della madre entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute e documentate.
La madre beneficerà de l l'assegno unico e le detrazioni per i figli rimarranno al 100% a suo favore.
L'assegno di mantenimento per il figlio sarà versato da ad dal giorno di trasferimento Pt_1 CP_1 nella nuova casa.”.
In estrema sintesi, hanno previsto in maniera concorde l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando analiticamente il diritto di visita e frequentazione del padre, il mantenimento del minore, la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in data 21.6.2024 e 19.12.2024 e lo stesso ha apposto il propri visto in data 11.7.2024.
Considerato il tempo trascorso dall'ultima comunicazione la parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass.
N.11915 del 1998).
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto.
Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore.
Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire allo stesso l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese vengono compensate, stante il raggiungimento dell'accordo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Affida il minore ad entrambi i genitori, alle condizioni indicate in parte Persona_1
motiva, come da accordo raggiunto tra le parti, da intendersi integralmente richiamate e trascritte “per relationem”;
• Compensa le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco