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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/11/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BELLUNO
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N. 187/2025
Oggi 4.11.2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato note scritte, e precisamente: per la parte ricorrente l'avv. ZI LO e l'avv. ON RO
RZ; per le parti resistenti il dirigente e il funzionario incaricato Controparte_1
Controparte_2
Le parti hanno discusso la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Parte ricorrente ha altresì precisato l'attuale inserimento nel sistema scolastico.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a PCT definizione del giudizio la sentenza che segue, unitamente alla motivazione.
Si comunichi.
La Giudice
FR TE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa FR TE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 187/2025 R.L. promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ZI LO e RZ ON RO ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
-ricorrente- contro
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore;
e Controparte_4
, rappresentati e difesi ai sensi e per gli
[...]
effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. (C.F.: Controparte_1
Contro
), dirigente dell di , e dal dott. C.F._3 CP_4 Controparte_2
(C.F. ), funzionario del C.F._4 Controparte_3
, elettivamente domiciliati presso la sede dell
[...] Controparte_4
, ufficio legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256
[...] CP_4
– PEC: Email_1
-resistenti-
OGGETTO: retribuzione – Carta Docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024, e 2024/2025; condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone.
Per la parte resistente: Nel merito in via principale: rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
Nel merito In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 02/09/2025, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del lavoro di Belluno, esponendo di essere docente a tempo determinato e di aver prestato, negli anni scolastici dal 2022 al 2025, attività didattica presso diversi istituti in forza di reiterati contratti a termine meglio specificati in ricorso.
2. Evidenziava come, con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Buona
Scuola), fosse stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
3. Rilevava inoltre che tale importo non gli veniva corrisposto sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
4. In punto di diritto parte ricorrente deduceva la violazione della contrattazione collettiva di settore, ma soprattutto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, richiamandosi ai pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia ed alla giurisprudenza interna, favorevole alla prospettazione attorea, nonché all'evoluzione normativa e giurisprudenziale interne.
5. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, come chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie
6. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e trattenuta in decisione all'odierna udienza, nel corso della quale parte attrice confermava altresì l'attuale inserimento nel sistema scolastico quale docente a tempo determinato, come risulta in particolare dal doc. 1 del ricorso introduttivo e dal contratto depositato il 22.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.
1. La normativa generale e l'evoluzione giurisprudenziale.
a. La materia è regolata da quanto si rinviene nell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, il quale dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_6
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_7
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo
e delle risorse di cui al comma 123.
Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
In concreto, anche in ragione di quanto stabilito dalla normativa di attuazione vigente in materia, il beneficio della carta elettronica, è stato inizialmente riconosciuto solo per i docenti di ruolo, a tempo pieno o parziale (v. art. 2,
d.p.C.m. 23 set. 2015, in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 243 del 2015; v. art. 3,
d.p.C.m. 28 nov. 2016, in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 281 del 2016).
A fronte del riportato quadro normativo, il quale fa riferimento alla figura del
“docente di ruolo” senza contemplare la figura del docente precario o non di ruolo, va ricordato che l'art. 282, d.lgs. n. 297 del 1994, prevede il diritto ed il dovere di aggiornamento professionale del docente, senza distinguere se di ruolo o meno.
Non diversamente, i contratti collettivi di comparto riconoscono il diritto- dovere del personale docente alla partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionali (v. art. 28, C.C.N.L. 1995, artt. 63-64, C.C.N.L.
2007), e ciò senza alcuna distinzione fra personale di ruolo e personale non di ruolo.
b. Premessi tali brevi cenni di inquadramento normativo della fattispecie, deve poi evidenziarsi che sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia
Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE). In particolare è stato in tale occasione affermato: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_3
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_3
di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
L'importante pronunciamento della Corte di Giustizia poggia su due assunti fondamentali. Sotto un primo profilo si evidenzia che dalle norme interne emerge con chiarezza il principio secondo cui la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale. Sotto un secondo profilo si rileva che, essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente. Conseguentemente, la valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporta una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. In aggiunta a quanto sopra deve evidenziarsi che il
Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i CP_3
docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, rilevando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente
e non solo su un'aliquota di esso”.
Conclusivamente, e come confermato dalla Corte di Cassazione, l'art. 1, co.
121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Anche a fronte di questo quadro giurisprudenziale, con Legge del 30.12.2024 n. 207 è stato modificato il comma 121 dell'art.1 della L. 107/2015, introducendo il riferimento ai docenti con contratto di supplenza annuale fra i beneficiari della c.d. Carta Docente.
c. Un tanto comporta dunque la necessità di riconoscere ai docenti a tempo determinato con incarichi annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche il diritto ad ottenere la prestazione in oggetto.
d. Medesimo diritto è stato poi riconosciuto in via giurisprudenziale anche ai docenti assunti con contratti che prevedono le c.d. supplenze brevi: da ultimo si è pronunciata la C.G.U.E. che, con decisione del 3 luglio 2025, ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Ritiene la scrivente che l'assunto di una radicale esclusione dal bonus dei docenti incaricati con supplenze brevi o per un monte ore inferiore a quello standard, porterebbe ad un'inaccettabile discriminazione: anche detti docenti sono infatti tenuti alla formazione, a maggior ragione in considerazione del fatto che l'obbligo formativo non è funzionale al docente ma ai discenti, i quali devono poter beneficiare di un insegnante pienamente formato a prescindere dai giorni o dalle ore di effettiva docenza nel corso dell'anno scolastico. Da quanto sopra consegue altresì la necessità di riconoscere il bonus per intero, e non pro quota: a prescindere dalla quantità di ore che un insegnante impiega nell'insegnamento, deve essere posto nelle condizioni di fornire un servizio pari a quello fornito da un docente di ruolo, tanto più a mente del fatto sopra chiarito che l'adeguatezza dell'insegnamento è primariamente un diritto dei discenti.
2. Prescrizione e modalità di fruizione.
a. Va anzitutto chiarito che eventuali termini di decadenza dal godimento del beneficio previsti dalla normativa interna, non possono che essere applicati ai docenti di ruolo, unici soggetti ad essere legittimati a farne richiesta, e non a soggetti che, essendone stati esclusi, non potevano essere soggetti a termini temporali ad essi non applicabili. Nondimeno, sul punto, va ricordato che l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella
Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, dovendosi trarre da tale disposizione, contrariamente alla natura decadenziale del termine affermata dal resistente, il convincimento che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta.
b. Va peraltro ricordato che è intervenuta sul punto sentenza della Corte di
Cassazione emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 c.p.c.
(Cass. nr. 29961/2023), e che in tale occasione non solo è stata affermata l'impossibilità di opporre ai docenti l'esaurimento del rapporto, ma sono stati anche pronunciati i seguenti principi di diritto: “
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; 2. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_3
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”; 3. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
c. In base alla predetta pronuncia l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
3. Il merito.
Da tutto quanto premesso deriva, per l'effetto, che deve condannarsi il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente, per gli anni scolastici di cui in ricorso, la c.d. Carta Docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
4. Le spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in assenza di istruttoria e nella misura minima, attesa la serialità della controversia ed il basso grado di complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente come richiesto in atti per le annualità 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e condanna il convenuto a metterle a disposizione detta carta nella misura piena di € 500,00 per anno (per un totale di € 1.500,00) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, il tutto oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria,
e condanna il all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il CP_3
godimento;
2) condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 721,00 oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato qualora versato, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato che si è dichiarato antistatario.
Belluno, 04/11/2025
La Giudice dott.ssa FR TE