Sentenza 4 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 04/01/2023, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2023
N. 00020/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00801/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, Angelino Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ciriaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- Ministero della Giustizia, Consiglio Nazionale Forense, Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Autorita' Nazionale Anticorruzione, Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Lamezia Terme, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di “diniego - rifiuto”, datato -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-e di tutti quelli ad esso presupposti e conseguenti, all'istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-;
per l’accertamento:
- del diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta, con l'istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-, e l'obbligo nel garantirlo e nel materialmente provvedervi;
nonché per la condanna:
- all'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme di provvedere su tale istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza di accesso agli atti in data -OMISSIS-, il ricorrente ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme l’ostensione della seguente documentazione: “ con riguardo ai vari soggetti (-OMISSIS- salvo altri ignoti allo scrivente) a suo tempo assunti a tempo determinato, ovvero indeterminato, di cui alcuni ancora in servizio, informazione scritta da parte di codesto C.O.A. di Lamezia Terme in relazione all’avvenuto espletamento, o meno, di specifica selezione con concorso pubblico (così come previsto e obbligatorio per legge stante la vs. qualifica di Ente Pubblico non economico) e, in caso positivo copia del verbale delle operazioni concorsuali che ne hanno deliberato e proclamato la loro assunzione in servizio ”.
A fondamento del proprio interesse all’ostensione dei predetti documenti, il ricorrente ha affermato di essere iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e ha precisato che “ le motivazioni dell’istanza di accesso sono rappresentate da esigenze difensive in sede penale avverso il procedimento penale iscritto con R.G.N.R. -OMISSIS- ”.
2. – Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia, con nota dell-OMISSIS-, ha rigettato l’istanza di accesso, evidenziando che “ ai sensi della L. n. 241/1990, l’ente non ravvisa ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già espresse nel provvedimento di diniego n. Prot. -OMISSIS- – da Lei già oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro – di talché l’istanza è reietta.
In relazione al Suo prospettato interesse ad esercitare accesso civico, La invitiamo a voler integrare l’istanza con specifica identificazione dei dati e documenti di cui si fa richiesta e contestuale definizione dei parametri temporali e/o soggettivi della stessa ”.
3. – Con ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato all’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, ai Sigg.ri -OMISSIS- (quali controinteressati), nonché al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense, all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, all’Autorità Nazionale Anti Corruzione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme (nella loro ritenuta qualità di “ cointeressati – controinteressati ”), il ricorrente ha chiesto l’annullamento del “ provvedimento di diniego - rifiuto ” all’ostensione documentale, emesso dall’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme in data 11 maggio 2022.
A fondamento dell’azione esperita, il ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso, in cui ha dedotto la “ Violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lett. c) e 24, c. 7, L. n. 241/1990; Violazione degli artt. 3, 24, 51 e 97 Costituzione; Violazione Codice trasparenza (D. Lgs. 33/2013); art. 3, D.P.R. 5.3.1986, n. 68; D. Lgs. 165/2001 (artt. 35 e 36) e D.P.R. 9.5.1994, n. 487; Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”.
4. – Si è costituito in causa l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, per chiedere la riunione del ricorso ai ricorsi iscritti ai nn. 326/2022 e 445/2022 R.G., in quanto aventi ad oggetto analoga controversia, nonché il rigetto nel merito del ricorso stesso.
5. – Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2022, il legale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme ha depositato in causa la documentazione relativa ai contratti di assunzione dei Sigg.ri -OMISSIS-.
La causa è stata, così, trattenuta in decisione.
6. – Il Collegio ritiene che, a fronte della produzione documentale effettuata in sede di camera di consiglio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. – Al riguardo, il Collegio evidenzia che l’istanza di accesso è espressamente formulata ai sensi dell’art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 ed è qualificata dal richiedente come “ c.d. accesso difensivo ” ( cfr . istanza di accesso agli atti).
Tale qualificazione è reiterata nel ricorso: “ il ricorrente ha correttamente informato l’ente che l’accesso agli atti era da intendersi come un c.d. accesso “difensivo ” (pag. 8).
La richiesta di accesso ha, inoltre, il seguente oggetto: “ informazione scritta […] in relazione all’avvenuto espletamento, o meno, di specifica selezione con concorso pubblico […] e, in caso positivo copia del verbale delle operazioni concorsuali che ne hanno deliberato e proclamato la loro assunzione in servizio ” con riferimento specifico ai seguenti soggetti “ -OMISSIS- salvo altri ignoti allo scrivente) a suo tempo assunti a tempo determinato, ovvero indeterminato, di cui alcuni ancora in servizio” ( cfr. istanza di accesso).
A fronte di tale richiesta, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha prodotto in giudizio:
i) copia del contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato in data -OMISSIS- tra l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e la Sig.ra -OMISSIS-, nonché copia del verbale n. -OMISSIS-, relativo alla seduta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel corso della quale è stato discusso e, poi, deliberato di assumere la Sig.ra -OMISSIS-;
ii) copia del contratto di lavoro part-time, stipulato in data -OMISSIS-tra l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e la Sig.ra -OMISSIS-, nonché copia del verbale n.-OMISSIS- relativo alla seduta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel corso della quale è stato discusso e, poi, deliberato di assumere a tempo indeterminato la Sig.ra -OMISSIS-;
iii) copia del contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato in data -OMISSIS-, tra l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e il Sig. -OMISSIS-, nonché copia dell’accordo modificativo del predetto contratto, stipulato in data -OMISSIS-
Deve, quindi, ritenersi che, con il deposito in giudizio della citata documentazione, l’interesse conoscitivo del ricorrente, sotteso alla domanda di accesso “classico”, sia stato integralmente soddisfatto, in quanto dalle copie dei contratti e dai verbali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati emergono le informazioni che il ricorrente dichiara di avere interesse a ricevere.
L’avvenuta soddisfazione dell’interesse conoscitivo del ricorrente è, peraltro, avvalorata dal fatto che non avrebbe, comunque, potuto essere accolta una generica richiesta di ricevere ulteriori “informazioni scritte” da parte dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme in relazione ad attività compiute, o meno, dallo stesso.
L’art. 22, comma 1, lett. d), Legge n. 241/1990, infatti, circoscrive l’oggetto dell’accesso ai documenti amministrativi esistenti e detenuti dall’Amministrazione.
L’accesso non può riguardare “informazioni”, di cui pure dispone l’Amministrazione, ma che non sono contenute in documenti (art. 22, comma 4, Legge n. 241/1990), ovvero informazioni che, per essere fornite, richiedono un’attività di indagine ed elaborazione da parte dell’Amministrazione stessa ( cfr ., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1751).
Ciò comporta, da un lato, che l’istanza di accesso deve necessariamente riferirsi a ben specifici documenti e, dall’altro lato, che la richiesta di ostensione non può trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione (art. 24, comma 3, Legge n. 241/1990).
8. – Deve, in conclusione, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. – Con riferimento alla liquidazione delle spese e competenze di lite, il Collegio ritiene che vi siano giuste ragioni per disporne la compensazione tra le parti, avuto riguardo – da un lato – al contegno collaborativo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che, pur contestando la legittimità della pretesa del ricorrente, ha comunque depositato in giudizio la documentazione richiesta, nonché – dall’altro lato – ad una valutazione complessiva della controversia in essere tra il ricorrente e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che, allo stato, vede ancora pendenti altri due giudizi (iscritti ai nn. 326/2022 e 445/2022 R.G.) aventi ad oggetto un’istanza di accesso agli atti parzialmente coincidente con quella oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.