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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 389/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO Parte_1
PORPORA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FRANCESCO Controparte_1
CARNUCCIO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso innanzi al Giudice del lavoro di Locri - in riassunzione del Controparte_1
precedente giudizio instaurato innanzi al Tar di Reggio Calabria e conclusosi con una declaratoria di difetto di giurisdizione - convenendo in giudizio l'ex datrice di lavoro, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso che si propone a mezzo del presente atto;
b) Accertare e dichiarare il diritto del sig. alla liquidazione dell'equo indennizzo nella misura di Controparte_1
legge, previa declaratoria di ascrivibilità delle accertate invalidità alla 5^ categoria di cui alla
Tabella A, nella misura massima, allegata al D.P.R. n° 834/1981 e conseguentemente, condannare la PA , in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del Parte_1
ricorrente medesimo del relativo importo, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
c) Condannare la resistente medesima al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
Il , premesso di essere stato dipendente postale dal 1° marzo 1963 al 20 luglio 1997, ha CP_1
rappresentato di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso la filiale delle di Pt_1
Locri, espletando le mansioni di dall'1.3.1963 al 21.4.1969, di Operatore CP_2
Specializzato Esecutivo dal 21.4.1969 al 15.5.1980 e le funzioni di Dirigente di Esercizio UL (VI
Livello) dal 16.5.1980 al 20.7.1997 (data di cessazione dal servizio).
Ha specificato che le mansioni di (dal 1.3.1963 al 21.4.1969) consistevano CP_2 nell'attività di recapito telegrammi ed espressi, espletata in turno antimeridiano, pomeidiano e festivo, in qualsiasi condizione climatica, mentre le mansioni di Operatore Specializzato Esecutivo
(dal 21.4.1969 al 15.5.1980) consistevano nell'attività di operatore agli sportelli per il servizio di bancoposta, attività espletata in via continuativa secondo l'orario lavorativo giornaliero, senza poter effettuare mai la pausa/riposo di dieci minuti ogni ora di lavoro (prevista tale tipologia di prestazione dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro), non potendo allontanarsi dallo sportello in ragione del permanente affollamento dell'ufficio postale da parte degli utenti e della mancanza di personale che potesse sostituire il ricorrente per il tempo della pausa.
Le funzioni di Dirigente di Esercizio UL (dal 16.5.1980 al 20.7.1997, data in cui è stato posto in quiescenza), infine consistevano nel servizio di controllo della contabilità, della contabilizzazione e della custodia dei fondi, nonché nel controllo quotidiano delle misure di sicurezza e antirapina.
Il aggiungeva, inoltre che nel suddetto periodo, essendo stato altresì nominato Vice- CP_1
Direttore, aveva dovuto sostituire il Direttore della filiale, nelle sue funzioni, durante le numerose assenze di quest'ultimo.
In concreto, dunque, nel suddetto periodo (dal 16.5.1980 al 20.7.1997), l'attività lavorativa da egli svolta aveva inizio già alle ore 06,30 del mattino, allorché sopraggiungevano i furgoni portavalori, e continuava ininterrottamente sino alla chiusura degli uffici (che avveniva alle ore
20,00), salvo la breve pausa per il pranzo.
Il ricorrente evidenziava che “ specie l'attività di Dirigente di Esercizio e di Vice-Direttore di filiale svolta dal ricorrente a partire dal 1980 e sino alla cessazione dal servizio, per le concrete modalità in cui si è sviluppata per il pesante “carico” di lavoro e la gravosità dei ritmi e turni lavorativi che il ricorrente medesimo ha dovuto osservare in modo continuativo, nonché per la complessità e responsabilità derivanti dalle funzioni e mansioni espletate, è stata causa di notevole stress psico-fisico per l'odierno ricorrente, tanto da causargli un “infarto acuto del miocardio in sede inferiore” in data 23 settembre 1990.
Sul punto, specificava che: il procedimento finalizzato al riconoscimento della causa di servizio era stato attivato in data 21 gennaio 1991; in data 19.8.1992, era stato sottoposto a visita presso il CMO dell'Ospedale di Messina, che aveva valutato l'infarto subìto come dipendente da causa di servizio, ascrivendola alla 5° categoria della tabella A, ovvero alla misura massima del D.P.R. 30.12.191 n. 184; con determina del 31.01.1995 aveva riconosciuto l'infermità come dipendente da Parte_1
causa di servizio;
sottoposto a visita presso il CPPO, era stata resa una diagnosi causale di senso opposto, in base alla quale l'infarto acuto del miocardio non poteva essere ricondotto a fatti di servizio, trattandosi di patogenesi legata “prevalentemente a predisposizione costituzionale del soggetto, favorita da fattori di rischio individuali, sull'insorgenza e decorso della quale nel caso in esame non risultano sussistenti specifiche situazione di effettivi disagi o surmenage psicofisico tali da rivestire un ruolo di concausa, efficiente e determinante;
e che comunque ai soli di classifica la stessa sarebbe ascrivibile alla 5° categoria TAB A nella misura massima”;
sulla scorta delle determinazioni rese dal , la società datrice aveva rigettato, con CP_3
determina del 26.3.1998, la domanda di equo indennizzo.
Si è costituita deducendo che il ricorrente aveva svolto le funzioni in Parte_1
condizioni di flusso lavorativo normale, rilevando che la mansioni di dirigente di esercizio altro non sono se non quelle di sportellista e contestando la sussistenza di un nesso di interdipendenza causale tra le condizioni di lavoro e la malattia verificatasi.
Ha altresì dedotto che il parere del è obbligatorio e vincolante. CP_3
Istruita la causa tramite escussione dei testimoni ammessi e due ctu, il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
Il giudicante riteneva che le circostanze allegate in ricorso avessero trovato riscontro in quanto emerso all'esito dell'esame testimoniale.
In particolare riteneva che fosse stato dimostrato “che il ricorrente abbia aperto e chiuso
l'ufficio, avendone le chiavi, dal 1980 in poi, che ha svolto le mansioni sue proprie con costanza, che si è generalmente dimostrato disponibile a collaborare in ufficio fino alla sua chiusura, che poteva essere occasionalmente chiamato a recarsi d'ufficio anche di notte, che ha sostituito, quando ve ne è stato bisogno, il direttore, assumendo la direzione della filiale. Può dunque dirsi emersa la prova della presenza del presso l'ufficio postale per buona parte della giornata, CP_1 e che questi si è continuativamente e fattivamente prestato a rispondere alle esigenze dell'ufficio, al di là della sussistenza di incarichi o direttive rivestite dal crisma della formalità provvedimentale.
Questa conclusione consente di ritenere presente, nell'attività di servizio del ricorrente, nell'arco di tempo che si dipana quantomeno dal 1980 in poi, l'elemento dello stress, inteso quale fatica determinata dall'esposizione continuativa e prolungata ad attività lavorativa caratterizzata da fattori di varia responsabilità.”
Riteneva, infine, irrilevante la circostanza che l'attività fosse stata svolta dal in assenza di CP_1
direttive in questo senso da parte delle sul punto rilevando che era “da escludersi che le Pt_1 Pt_1
abbiano conferito tali direttive, e pare piuttosto, anche dal tenore delle dichiarazioni, che il ricorrente, quantomeno per la fase pomeridiana, abbia prestato la propria attività in modo volontario”
Ha interposto appello Parte_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 22 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello eccepisce la violazione e falsa applicazione Parte_1
del D.P.R. n. 1092 del 1973 nonché dei D.P.R. n. 3/1957 e n. 686/1957, con conseguente violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. nonché 118 disp. att. c.p.c..
In sintesi, la società asserisce che il parere del , in base al quale è stata rigettata la CP_3
domanda di equo indennizzo, rappresenta espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile dalla autorità giudiziaria se non per eccesso di potere o violazione di legge, nella fattispecie insussistenti.
Con i successivi motivi l'appellante, riproponendo sotto diversi profili le medesime argomentazioni, ha censurato la sentenza impugnata in quanto:
1) Mancavano in radice i presupposti per il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.
Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, infatti, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, è necessario che le infermità lamentate derivino da “fatti di servizio derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio” che abbiano rivestito il ruolo di causa o ovvero concausa efficiente e determinante delle stesse.
Nella presente fattispecie mancavano entrambi i presupposti: il giudice, infatti, aveva esplicitamente riconosciuto la volontarietà delle prestazioni, escludendo una qualsiasi direttiva in tal senso da parte del datore di lavoro;
vi era prova della sussistenza di fattori concausali significativi, quali le abitudini di vita del lavoratore (intenso fumatore), familiarità con la patologia contratta - circostanze compiutamente valutate sia dalla che dal primo CTU - che escludevano la CP_3
sussistenza del nesso causale tra le mansioni espletate e la patologia sofferta.
2) In ogni caso il ricorso era stato accolto sulla base di fatti e circostanza mai allegati e provati.
Infatti l'unico elemento emerso dalla dichiarazioni testimoniali era il volontario prolungamento dell'orario di servizio da parte del , in assenza di allegazione e prova in ordine: alla CP_1
particolare gravosità delle mansioni, la durata nel tempo, il quotidiano svolgimento di compiti di controllo della contabilità e di regolarità delle operazioni, la numerosità delle operazioni da sportellista ed il preteso impegno richiesto.
Non era stato allegato alcun documento a dimostrazione di quanto dedotto mentre i fatti ricostruiti in sentenza “si basano esclusivamente sulle risultanze testimoniali di due vecchi amici e colleghi da circa 30 anni in pensione”
Allegazioni tanto più necessarie, tenendo in considerazione che, all'epoca dei fatti, l'ufficio dove l'appellato prestava la propria attività era sito in un paese di circa 12 mila abitanti ( compresi tutti quei soggetti che tipicamente non fruiscono dei servizi postali) e che i servizi offerti da
[...]
a quei tempi non erano di certo ampi come quelli offerti attualmente. Pt_1
3) Il giudice aveva inoltre rinnovato la prima ctu, che aveva escluso la dipendenza della causa di servizio senza alcuna motivazione, con la conseguente nullità della seconda consulenza disposta.
Nel merito il ctu non soltanto aveva rassegnato le proprie conclusioni sulla sussistenza di fatti mai provati, ma altresì aveva omesso di valutare elementi fondamentali costituenti principali fattori di rischio per la patologia lamentata, quali: ipercolesterolemia, 2) ipertensione arteriosa (familiarità),
3) tabagismo -circa 25 sigarette/die (sino al 1990, data dell'episodio ischemico), 4) familiarità .
La stessa affermazione della ctu, in ordine all'incidenza dello stress nell'eziologia dell'infarto era del tutto non pertinente rispetto ai fatti causa: infatti il perito aveva citato, a supporto delle proprie conclusioni, uno studio dal quale emergeva che circa il 14,4% degli infartuati, aveva subito uno stress poco prima di avere l' infarto, sul posto di lavoro”: nel caso di specie, però, mai il lavoratore aveva allegato un evento improvviso nelle immediatezze dell'infarto.
Costituendosi il , ha chiesto il rigetto dell'appello, rappresentando che, al contrario di CP_1
quanto sostenuto dalla ex datrice di lavoro, le funzioni svolte dall'odierno appellato e le modalità di espletamento delle stesse erano state puntualmente dedotte in ricorso, non erano state contestate dalla controparte – che si era limitata ad osservare che il lavoratore “espletava la propria obbligazione – lavoro, in condizioni di flusso lavorativo “normale” - e puntualmente confermate dalle dichiarazioni testimoniali.
Il aggiungeva che, comunque, l'assenza di prova di direttive da parte della datrice di lavoro CP_1
era circostanza irrilevante, posto che egli si era speso per il buon funzionamento dell'ufficio e il datore di lavoro non aveva dimostrato, come era suo onere ex art 2087 c.c., di aver posto in essere tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi dell'evento dannoso dedotto.
Aggiungeva che la testimonianza del teste , per la quale egli “si rendeva di sponibile e Tes_1 prestava lavoro fino alla chiusura dell'ufficio, ovverosia fino alle 20:00”, non poteva essere correttamente interpretata nel senso che il deducente sua sponte e contro le direttive/determinazioni della datrice permaneva in servizio anche nelle ore pomeridiane e sino alla chiusura dell'ufficio alle ore 20,00; l suddetta dichiarazione evidenziava solamente la disponibilità manifestata alla datrice dal di proseguire l'attività lavorativa oltre il normale orario lavorativo (nel pomeriggio e CP_1 sino alla chiusura), “disponibilità, evidentemente, accolta e gradita dalla società odierna appellante, tant'è che non risulta che quest'ultima abbia mai ricusato la prestazione lavorativa prestata in surplus dall'appellato”.
L'appello è fondato.
Ai sensi dell''art. 64 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, he “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili
a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.
Con insegnamento ancora attuale, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11353/2004, hanno chiarito,
a composizione di un contrasto giurisprudenziale insorto in ordine agli oneri di allegazioni e prova richiesti al ricorrente in materia, che la necessaria specificazione in ricorso dei fatti costitutivi della domanda si fonda sul rilievo che le modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alle qualifiche non configurano un fatto notorio, che non necessita di prova, atteso che le stesse sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro (anche della sua localizzazione geografica), dei turni di servizio, dell'ambiente in generale;
e si fonda altresì sull'ulteriore considerazione dell'assoluta irrilevanza della mancata contestazione con la comparsa di costituzione di primo grado delle modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state concretamente precisate (cfr. Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802 cit.).
Inoltre, nelle ipotesi di patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa e l'evento in assenza di un rischio specifico non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alla durata ed alla intensità dell'esposizione a rischio. Ed ancora la Suprema Corte ha aggiunto che “la necessità di completezza nell'indicazione dei fatti costitutivi e del mezzi probatori trova pieno e puntuale riscontro nella specifica disciplina dell'equo indennizzo(..)
Va premesso al riguardo che la "causa di servizio" costituisce il presupposto sia per il riconoscimento della dipendenza di una infermità dal servizio (a diversi fini di tutela ex art. 38
Cost.) sia per l'attribuzione di un "equo indennizzo" che, previsto per il pubblico impiego dall'art.
68 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (e le cui procedure sono state notevolmente semplificate dal d.p.r. 20 aprile 1994 n. 349 e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662), è stato poi esteso ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato (cfr. art. 11 della legge 6 ottobre 1981 n. 564 e d.m. 2 luglio
1983 n. 1622).
La relativa nozione è data, poi, dall'art. 64 del d.p.r. 29 dicembre 1972 n. 1092, che stabilisce al riguardo che i "fatti di servizio", dai quali può dipendere una infermità o la perdita dell'integrità fisica, sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante.
5.1. In ragione di detta disposizione è stato affermato, sia in dottrina che in giurisprudenza, che
l'equo indennizzo è volto a compensare la perdita dell'integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa e dalle attività ad essa connesse (cfr. Cons. Stato, Ad Plen., 16 luglio 1993 n. 9; Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802); e nell'opera di identificazione dei dati caratterizzanti l'istituto si è anche precisato che "i fatti di servizio" - da cui deve conseguire
(seppure con un semplice rapporto di concausalità purché efficiente e determinante) la lesione all'integrità fisica del pubblico dipendente - non vanno circoscritti al periodo in cui il dipendente presta la sua opera durante l'orario del lavoro e nella sede dell'ufficio, dovendo comprendere qualsiasi attività inerente al servizio, purché comandata ed autorizzata.
La portata estensiva da attribuirsi all'espressione "fatti di servizio" e la considerazione che "la perdita permanente della integrità fisica" del pubblico dipendente può risalire, seppure in forma concausale, a predisposizione organica o costituzionale a contrarre infermità e/o a preesistenti condizioni morbose, portano a concludere che nella materia in esame si rinvengono puntualmente tutte quelle esigenze che, in relazione ad ogni controversia in materia di lavoro, impongono la completezza del ricorso e della memoria difensiva nei termini innanzi indicati, sicché non è consentito dubitare che l'onere della prova - secondo i principi generali (art. 2697 c.c.) - gravi sul dipendente, non sussistendo in materia presunzioni di dipendenza da causa di servizio, come accade, invece, per le malattie professionali tabellate. 5.2. Quanto sinora esposto si configura come ulteriore e coerente sviluppo dei principi fissati da queste Sezioni Unite in tema di non contestazione dei fatti allegati in ricorso (cfr. Cass., Sez. Un.,
23 gennaio 2003 n. 761).”
In tale contesto normativo e giurisprudenziale, correttamente l'appellante ha eccepito la mancanza di allegazioni e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Dalle allegazioni sopra pedissequamente riportate appare evidente che non viene riportato alcun elemento concreto capace di far apprezzare l'effettiva mole di lavoro svolto e d il correlativo stress a cui sarebbe stato sottoposto il ricorrente.
Lo stesso oltre ad indicare le qualifiche via via ricoperte e sostenere di essere rimasto in ufficio ogni giorno per dodici ore, non ha indicato quale fosse l'utenza media dell'ufficio postale, quanti i dipendenti, quali le turnazioni, gli orari di apertura al pubblico, quante le operazioni che si svolgevano in media giornalmente, da cui si sarebbe potuto dedurre in cosa in concreto consistesse il controllo della contabilità.
Tutte allegazione erano ancora più necessarie nella presente fattispecie, non solo in quanto, come giustamente fatto rilevare dall'appellante, si trattava di un ufficio postale sito in un paesino di piccole dimensioni , ma soprattutto in quanto la circostanza che non vi fosse alcuna direttiva in tal senso, come acclarato dal Giudice di prime cure, esigeva che il ricorrente dimostrasse che, aldilà di specifici ordini, la mole di lavoro era tale che, per il corretto funzionamento dell'ufficio, la sua permanenza oltre l'orario di lavoro costituiva in sostanza una scelta obbligata e non una modalità di organizzazione del proprio lavoro.
Da qui l'irrilevanza, in ossequio al costante insegnamento della Suprema Corte ribadita nella sentenza su citata, della mancanza di contestazione da parte di attesa la carenza di Pt_1
allegazione.
Altresì lacunosa al limite della rilevanza le prove: dai testimoni escussi non si ricava altro la permanenza in ufficio così come allegata, la circostanza che occasionalmente, in caso di allarme notturno, il lavoratore doveva recarsi in ufficio avendo le chiavi.
In ordine poi alle mansioni di vicedirettore il teste collega del ricorrente dall'80' al 94' ha Tes_2
affermato che lo stesso svolto funzioni di collaborazione con il vicedirettore, ossia con me; il teste ha dichiarato che “Nell'ultimo periodo lavorativo il svolgeva pure compiti di vice Tes_1 CP_1 direttore dell'ufficio postale di Locri. È capitato che il abbia sostituito di fatto o con CP_1
incarico formale il direttore dello stesso ufficio.
Dunque l'incarico di vicedirettore sembra essere stato svolto solo nell'ultimo triennio, la sostituzione del direttore appare solo occasionale. Ma si ribadisce l'enunciazione delle qualifiche rimane dato neutro senza l'indicazione degli elementi concreti sopra richiamati.
La conclusione cui è giunto il ctu sono dunque inconducenti vista la mancata dimostrazione del primo polo del nesso causale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura liquidata in dispositivo, III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1134/2021 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 13/12/2021, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta l'originaria domanda proposta da . Controparte_1
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del primo grado di giudizio , che liquida in € 2.695,00, oltre accessori di legge, e del secondo grado di giudzio che liquida in €
2.906,00 , oltre accessori di legge
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 389/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO Parte_1
PORPORA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FRANCESCO Controparte_1
CARNUCCIO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso innanzi al Giudice del lavoro di Locri - in riassunzione del Controparte_1
precedente giudizio instaurato innanzi al Tar di Reggio Calabria e conclusosi con una declaratoria di difetto di giurisdizione - convenendo in giudizio l'ex datrice di lavoro, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso che si propone a mezzo del presente atto;
b) Accertare e dichiarare il diritto del sig. alla liquidazione dell'equo indennizzo nella misura di Controparte_1
legge, previa declaratoria di ascrivibilità delle accertate invalidità alla 5^ categoria di cui alla
Tabella A, nella misura massima, allegata al D.P.R. n° 834/1981 e conseguentemente, condannare la PA , in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del Parte_1
ricorrente medesimo del relativo importo, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
c) Condannare la resistente medesima al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
Il , premesso di essere stato dipendente postale dal 1° marzo 1963 al 20 luglio 1997, ha CP_1
rappresentato di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso la filiale delle di Pt_1
Locri, espletando le mansioni di dall'1.3.1963 al 21.4.1969, di Operatore CP_2
Specializzato Esecutivo dal 21.4.1969 al 15.5.1980 e le funzioni di Dirigente di Esercizio UL (VI
Livello) dal 16.5.1980 al 20.7.1997 (data di cessazione dal servizio).
Ha specificato che le mansioni di (dal 1.3.1963 al 21.4.1969) consistevano CP_2 nell'attività di recapito telegrammi ed espressi, espletata in turno antimeridiano, pomeidiano e festivo, in qualsiasi condizione climatica, mentre le mansioni di Operatore Specializzato Esecutivo
(dal 21.4.1969 al 15.5.1980) consistevano nell'attività di operatore agli sportelli per il servizio di bancoposta, attività espletata in via continuativa secondo l'orario lavorativo giornaliero, senza poter effettuare mai la pausa/riposo di dieci minuti ogni ora di lavoro (prevista tale tipologia di prestazione dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro), non potendo allontanarsi dallo sportello in ragione del permanente affollamento dell'ufficio postale da parte degli utenti e della mancanza di personale che potesse sostituire il ricorrente per il tempo della pausa.
Le funzioni di Dirigente di Esercizio UL (dal 16.5.1980 al 20.7.1997, data in cui è stato posto in quiescenza), infine consistevano nel servizio di controllo della contabilità, della contabilizzazione e della custodia dei fondi, nonché nel controllo quotidiano delle misure di sicurezza e antirapina.
Il aggiungeva, inoltre che nel suddetto periodo, essendo stato altresì nominato Vice- CP_1
Direttore, aveva dovuto sostituire il Direttore della filiale, nelle sue funzioni, durante le numerose assenze di quest'ultimo.
In concreto, dunque, nel suddetto periodo (dal 16.5.1980 al 20.7.1997), l'attività lavorativa da egli svolta aveva inizio già alle ore 06,30 del mattino, allorché sopraggiungevano i furgoni portavalori, e continuava ininterrottamente sino alla chiusura degli uffici (che avveniva alle ore
20,00), salvo la breve pausa per il pranzo.
Il ricorrente evidenziava che “ specie l'attività di Dirigente di Esercizio e di Vice-Direttore di filiale svolta dal ricorrente a partire dal 1980 e sino alla cessazione dal servizio, per le concrete modalità in cui si è sviluppata per il pesante “carico” di lavoro e la gravosità dei ritmi e turni lavorativi che il ricorrente medesimo ha dovuto osservare in modo continuativo, nonché per la complessità e responsabilità derivanti dalle funzioni e mansioni espletate, è stata causa di notevole stress psico-fisico per l'odierno ricorrente, tanto da causargli un “infarto acuto del miocardio in sede inferiore” in data 23 settembre 1990.
Sul punto, specificava che: il procedimento finalizzato al riconoscimento della causa di servizio era stato attivato in data 21 gennaio 1991; in data 19.8.1992, era stato sottoposto a visita presso il CMO dell'Ospedale di Messina, che aveva valutato l'infarto subìto come dipendente da causa di servizio, ascrivendola alla 5° categoria della tabella A, ovvero alla misura massima del D.P.R. 30.12.191 n. 184; con determina del 31.01.1995 aveva riconosciuto l'infermità come dipendente da Parte_1
causa di servizio;
sottoposto a visita presso il CPPO, era stata resa una diagnosi causale di senso opposto, in base alla quale l'infarto acuto del miocardio non poteva essere ricondotto a fatti di servizio, trattandosi di patogenesi legata “prevalentemente a predisposizione costituzionale del soggetto, favorita da fattori di rischio individuali, sull'insorgenza e decorso della quale nel caso in esame non risultano sussistenti specifiche situazione di effettivi disagi o surmenage psicofisico tali da rivestire un ruolo di concausa, efficiente e determinante;
e che comunque ai soli di classifica la stessa sarebbe ascrivibile alla 5° categoria TAB A nella misura massima”;
sulla scorta delle determinazioni rese dal , la società datrice aveva rigettato, con CP_3
determina del 26.3.1998, la domanda di equo indennizzo.
Si è costituita deducendo che il ricorrente aveva svolto le funzioni in Parte_1
condizioni di flusso lavorativo normale, rilevando che la mansioni di dirigente di esercizio altro non sono se non quelle di sportellista e contestando la sussistenza di un nesso di interdipendenza causale tra le condizioni di lavoro e la malattia verificatasi.
Ha altresì dedotto che il parere del è obbligatorio e vincolante. CP_3
Istruita la causa tramite escussione dei testimoni ammessi e due ctu, il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
Il giudicante riteneva che le circostanze allegate in ricorso avessero trovato riscontro in quanto emerso all'esito dell'esame testimoniale.
In particolare riteneva che fosse stato dimostrato “che il ricorrente abbia aperto e chiuso
l'ufficio, avendone le chiavi, dal 1980 in poi, che ha svolto le mansioni sue proprie con costanza, che si è generalmente dimostrato disponibile a collaborare in ufficio fino alla sua chiusura, che poteva essere occasionalmente chiamato a recarsi d'ufficio anche di notte, che ha sostituito, quando ve ne è stato bisogno, il direttore, assumendo la direzione della filiale. Può dunque dirsi emersa la prova della presenza del presso l'ufficio postale per buona parte della giornata, CP_1 e che questi si è continuativamente e fattivamente prestato a rispondere alle esigenze dell'ufficio, al di là della sussistenza di incarichi o direttive rivestite dal crisma della formalità provvedimentale.
Questa conclusione consente di ritenere presente, nell'attività di servizio del ricorrente, nell'arco di tempo che si dipana quantomeno dal 1980 in poi, l'elemento dello stress, inteso quale fatica determinata dall'esposizione continuativa e prolungata ad attività lavorativa caratterizzata da fattori di varia responsabilità.”
Riteneva, infine, irrilevante la circostanza che l'attività fosse stata svolta dal in assenza di CP_1
direttive in questo senso da parte delle sul punto rilevando che era “da escludersi che le Pt_1 Pt_1
abbiano conferito tali direttive, e pare piuttosto, anche dal tenore delle dichiarazioni, che il ricorrente, quantomeno per la fase pomeridiana, abbia prestato la propria attività in modo volontario”
Ha interposto appello Parte_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 22 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello eccepisce la violazione e falsa applicazione Parte_1
del D.P.R. n. 1092 del 1973 nonché dei D.P.R. n. 3/1957 e n. 686/1957, con conseguente violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. nonché 118 disp. att. c.p.c..
In sintesi, la società asserisce che il parere del , in base al quale è stata rigettata la CP_3
domanda di equo indennizzo, rappresenta espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile dalla autorità giudiziaria se non per eccesso di potere o violazione di legge, nella fattispecie insussistenti.
Con i successivi motivi l'appellante, riproponendo sotto diversi profili le medesime argomentazioni, ha censurato la sentenza impugnata in quanto:
1) Mancavano in radice i presupposti per il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.
Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, infatti, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, è necessario che le infermità lamentate derivino da “fatti di servizio derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio” che abbiano rivestito il ruolo di causa o ovvero concausa efficiente e determinante delle stesse.
Nella presente fattispecie mancavano entrambi i presupposti: il giudice, infatti, aveva esplicitamente riconosciuto la volontarietà delle prestazioni, escludendo una qualsiasi direttiva in tal senso da parte del datore di lavoro;
vi era prova della sussistenza di fattori concausali significativi, quali le abitudini di vita del lavoratore (intenso fumatore), familiarità con la patologia contratta - circostanze compiutamente valutate sia dalla che dal primo CTU - che escludevano la CP_3
sussistenza del nesso causale tra le mansioni espletate e la patologia sofferta.
2) In ogni caso il ricorso era stato accolto sulla base di fatti e circostanza mai allegati e provati.
Infatti l'unico elemento emerso dalla dichiarazioni testimoniali era il volontario prolungamento dell'orario di servizio da parte del , in assenza di allegazione e prova in ordine: alla CP_1
particolare gravosità delle mansioni, la durata nel tempo, il quotidiano svolgimento di compiti di controllo della contabilità e di regolarità delle operazioni, la numerosità delle operazioni da sportellista ed il preteso impegno richiesto.
Non era stato allegato alcun documento a dimostrazione di quanto dedotto mentre i fatti ricostruiti in sentenza “si basano esclusivamente sulle risultanze testimoniali di due vecchi amici e colleghi da circa 30 anni in pensione”
Allegazioni tanto più necessarie, tenendo in considerazione che, all'epoca dei fatti, l'ufficio dove l'appellato prestava la propria attività era sito in un paese di circa 12 mila abitanti ( compresi tutti quei soggetti che tipicamente non fruiscono dei servizi postali) e che i servizi offerti da
[...]
a quei tempi non erano di certo ampi come quelli offerti attualmente. Pt_1
3) Il giudice aveva inoltre rinnovato la prima ctu, che aveva escluso la dipendenza della causa di servizio senza alcuna motivazione, con la conseguente nullità della seconda consulenza disposta.
Nel merito il ctu non soltanto aveva rassegnato le proprie conclusioni sulla sussistenza di fatti mai provati, ma altresì aveva omesso di valutare elementi fondamentali costituenti principali fattori di rischio per la patologia lamentata, quali: ipercolesterolemia, 2) ipertensione arteriosa (familiarità),
3) tabagismo -circa 25 sigarette/die (sino al 1990, data dell'episodio ischemico), 4) familiarità .
La stessa affermazione della ctu, in ordine all'incidenza dello stress nell'eziologia dell'infarto era del tutto non pertinente rispetto ai fatti causa: infatti il perito aveva citato, a supporto delle proprie conclusioni, uno studio dal quale emergeva che circa il 14,4% degli infartuati, aveva subito uno stress poco prima di avere l' infarto, sul posto di lavoro”: nel caso di specie, però, mai il lavoratore aveva allegato un evento improvviso nelle immediatezze dell'infarto.
Costituendosi il , ha chiesto il rigetto dell'appello, rappresentando che, al contrario di CP_1
quanto sostenuto dalla ex datrice di lavoro, le funzioni svolte dall'odierno appellato e le modalità di espletamento delle stesse erano state puntualmente dedotte in ricorso, non erano state contestate dalla controparte – che si era limitata ad osservare che il lavoratore “espletava la propria obbligazione – lavoro, in condizioni di flusso lavorativo “normale” - e puntualmente confermate dalle dichiarazioni testimoniali.
Il aggiungeva che, comunque, l'assenza di prova di direttive da parte della datrice di lavoro CP_1
era circostanza irrilevante, posto che egli si era speso per il buon funzionamento dell'ufficio e il datore di lavoro non aveva dimostrato, come era suo onere ex art 2087 c.c., di aver posto in essere tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi dell'evento dannoso dedotto.
Aggiungeva che la testimonianza del teste , per la quale egli “si rendeva di sponibile e Tes_1 prestava lavoro fino alla chiusura dell'ufficio, ovverosia fino alle 20:00”, non poteva essere correttamente interpretata nel senso che il deducente sua sponte e contro le direttive/determinazioni della datrice permaneva in servizio anche nelle ore pomeridiane e sino alla chiusura dell'ufficio alle ore 20,00; l suddetta dichiarazione evidenziava solamente la disponibilità manifestata alla datrice dal di proseguire l'attività lavorativa oltre il normale orario lavorativo (nel pomeriggio e CP_1 sino alla chiusura), “disponibilità, evidentemente, accolta e gradita dalla società odierna appellante, tant'è che non risulta che quest'ultima abbia mai ricusato la prestazione lavorativa prestata in surplus dall'appellato”.
L'appello è fondato.
Ai sensi dell''art. 64 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, he “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili
a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.
Con insegnamento ancora attuale, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11353/2004, hanno chiarito,
a composizione di un contrasto giurisprudenziale insorto in ordine agli oneri di allegazioni e prova richiesti al ricorrente in materia, che la necessaria specificazione in ricorso dei fatti costitutivi della domanda si fonda sul rilievo che le modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alle qualifiche non configurano un fatto notorio, che non necessita di prova, atteso che le stesse sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro (anche della sua localizzazione geografica), dei turni di servizio, dell'ambiente in generale;
e si fonda altresì sull'ulteriore considerazione dell'assoluta irrilevanza della mancata contestazione con la comparsa di costituzione di primo grado delle modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state concretamente precisate (cfr. Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802 cit.).
Inoltre, nelle ipotesi di patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa e l'evento in assenza di un rischio specifico non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alla durata ed alla intensità dell'esposizione a rischio. Ed ancora la Suprema Corte ha aggiunto che “la necessità di completezza nell'indicazione dei fatti costitutivi e del mezzi probatori trova pieno e puntuale riscontro nella specifica disciplina dell'equo indennizzo(..)
Va premesso al riguardo che la "causa di servizio" costituisce il presupposto sia per il riconoscimento della dipendenza di una infermità dal servizio (a diversi fini di tutela ex art. 38
Cost.) sia per l'attribuzione di un "equo indennizzo" che, previsto per il pubblico impiego dall'art.
68 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (e le cui procedure sono state notevolmente semplificate dal d.p.r. 20 aprile 1994 n. 349 e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662), è stato poi esteso ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato (cfr. art. 11 della legge 6 ottobre 1981 n. 564 e d.m. 2 luglio
1983 n. 1622).
La relativa nozione è data, poi, dall'art. 64 del d.p.r. 29 dicembre 1972 n. 1092, che stabilisce al riguardo che i "fatti di servizio", dai quali può dipendere una infermità o la perdita dell'integrità fisica, sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante.
5.1. In ragione di detta disposizione è stato affermato, sia in dottrina che in giurisprudenza, che
l'equo indennizzo è volto a compensare la perdita dell'integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa e dalle attività ad essa connesse (cfr. Cons. Stato, Ad Plen., 16 luglio 1993 n. 9; Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802); e nell'opera di identificazione dei dati caratterizzanti l'istituto si è anche precisato che "i fatti di servizio" - da cui deve conseguire
(seppure con un semplice rapporto di concausalità purché efficiente e determinante) la lesione all'integrità fisica del pubblico dipendente - non vanno circoscritti al periodo in cui il dipendente presta la sua opera durante l'orario del lavoro e nella sede dell'ufficio, dovendo comprendere qualsiasi attività inerente al servizio, purché comandata ed autorizzata.
La portata estensiva da attribuirsi all'espressione "fatti di servizio" e la considerazione che "la perdita permanente della integrità fisica" del pubblico dipendente può risalire, seppure in forma concausale, a predisposizione organica o costituzionale a contrarre infermità e/o a preesistenti condizioni morbose, portano a concludere che nella materia in esame si rinvengono puntualmente tutte quelle esigenze che, in relazione ad ogni controversia in materia di lavoro, impongono la completezza del ricorso e della memoria difensiva nei termini innanzi indicati, sicché non è consentito dubitare che l'onere della prova - secondo i principi generali (art. 2697 c.c.) - gravi sul dipendente, non sussistendo in materia presunzioni di dipendenza da causa di servizio, come accade, invece, per le malattie professionali tabellate. 5.2. Quanto sinora esposto si configura come ulteriore e coerente sviluppo dei principi fissati da queste Sezioni Unite in tema di non contestazione dei fatti allegati in ricorso (cfr. Cass., Sez. Un.,
23 gennaio 2003 n. 761).”
In tale contesto normativo e giurisprudenziale, correttamente l'appellante ha eccepito la mancanza di allegazioni e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Dalle allegazioni sopra pedissequamente riportate appare evidente che non viene riportato alcun elemento concreto capace di far apprezzare l'effettiva mole di lavoro svolto e d il correlativo stress a cui sarebbe stato sottoposto il ricorrente.
Lo stesso oltre ad indicare le qualifiche via via ricoperte e sostenere di essere rimasto in ufficio ogni giorno per dodici ore, non ha indicato quale fosse l'utenza media dell'ufficio postale, quanti i dipendenti, quali le turnazioni, gli orari di apertura al pubblico, quante le operazioni che si svolgevano in media giornalmente, da cui si sarebbe potuto dedurre in cosa in concreto consistesse il controllo della contabilità.
Tutte allegazione erano ancora più necessarie nella presente fattispecie, non solo in quanto, come giustamente fatto rilevare dall'appellante, si trattava di un ufficio postale sito in un paesino di piccole dimensioni , ma soprattutto in quanto la circostanza che non vi fosse alcuna direttiva in tal senso, come acclarato dal Giudice di prime cure, esigeva che il ricorrente dimostrasse che, aldilà di specifici ordini, la mole di lavoro era tale che, per il corretto funzionamento dell'ufficio, la sua permanenza oltre l'orario di lavoro costituiva in sostanza una scelta obbligata e non una modalità di organizzazione del proprio lavoro.
Da qui l'irrilevanza, in ossequio al costante insegnamento della Suprema Corte ribadita nella sentenza su citata, della mancanza di contestazione da parte di attesa la carenza di Pt_1
allegazione.
Altresì lacunosa al limite della rilevanza le prove: dai testimoni escussi non si ricava altro la permanenza in ufficio così come allegata, la circostanza che occasionalmente, in caso di allarme notturno, il lavoratore doveva recarsi in ufficio avendo le chiavi.
In ordine poi alle mansioni di vicedirettore il teste collega del ricorrente dall'80' al 94' ha Tes_2
affermato che lo stesso svolto funzioni di collaborazione con il vicedirettore, ossia con me; il teste ha dichiarato che “Nell'ultimo periodo lavorativo il svolgeva pure compiti di vice Tes_1 CP_1 direttore dell'ufficio postale di Locri. È capitato che il abbia sostituito di fatto o con CP_1
incarico formale il direttore dello stesso ufficio.
Dunque l'incarico di vicedirettore sembra essere stato svolto solo nell'ultimo triennio, la sostituzione del direttore appare solo occasionale. Ma si ribadisce l'enunciazione delle qualifiche rimane dato neutro senza l'indicazione degli elementi concreti sopra richiamati.
La conclusione cui è giunto il ctu sono dunque inconducenti vista la mancata dimostrazione del primo polo del nesso causale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura liquidata in dispositivo, III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1134/2021 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 13/12/2021, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta l'originaria domanda proposta da . Controparte_1
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del primo grado di giudizio , che liquida in € 2.695,00, oltre accessori di legge, e del secondo grado di giudzio che liquida in €
2.906,00 , oltre accessori di legge
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)