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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 3346/2018, depositata il 12 novembre 2018, iscritto al n. 2025/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 12 novembre 2024 e pendente
T R A (c.f.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Ce), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Schiavone (c.f. ) C.F._2
- APPELLANTE -
E la RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE Controparte_1
(c.f.: ), per conto della società CP_2 P.IVA_1 [...]
nella qualità di società incorporante la società Controparte_3 [...]
giusto atto di fusione in atti (Rep. n. Controparte_4
68942, Racc. n. 12557) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Brogna (c.f.: , C.F._3
- APPELLATA -
NONCHÉ REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(c.f.: , nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._4 [...]
(c.f.: , nata ad [...] il [...]3 CP_5 C.F._5
- APPELLATI INTIMATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 29/31.04.2014 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e Parte_2 [...]
, comproprietari dell'autovettura Renault Megane targata CW696CH, e la CP_5
società quale compagnia assicuratrice della predetta Controparte_6
autovettura al fine di sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del primo, quale conducente di tale autovettura, per la causazione del sinistro stradale verificatosi il 23 gennaio 2012 ed ottenere la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento dei danni da ella subìti “nella misura che risulterà nel corso del giudizio, anche con l'ausilio di una CTU medica […] oltre gli interessi di fatto dal danno biologico, morale, di vita, di relazione etc., il tutto nei limiti di competenza per il valore del giudice adito, con vittoria di spese, competenze di giudizio, Iva, cpa e 12,50 % spese generali con attribuzione e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che: a) il giorno 23 gennaio 2012, alle ore 14:15 circa, in località San Marco Evangelista (Ce) mentre stava attraversando le strisce pedonali poste lungo la Via Monti, era stata investita dall'autovettura Renault
Megane (tg CW696CH) condotta da , il quale, per distrazione “essendo Parte_2
soprapensiero”, non si era arrestato e l'aveva travolta;
b) a causa dello scontro aveva riportato lesioni personali ed era stata trasportata presso l'Ospedale “San Giovanni di
Dio” di Frattaminore, ove le era stato diagnosticato “trauma cranico con amnesia e perdita di conoscenza – trauma lombo sacrale con difficoltà nei movimenti - trauma distorsivo ginocchio e spalla sinistra con SLO – si immobilizza a ginocchio sinistro, duff scolla spalla sinistra, con prognosi di 15 giorni s.c.”; c) nonostante le cure a cui ella si era sottoposta, erano residuati postumi di natura permanente quantificati dal medico legale nella misura del 16% per danno biologico permanente, 30 giorni di ITT al 100%,
20 giorni di ITP al 75% per giorni 20 e 30 di ITP al 50%; d) pertanto, con raccomandata a/r, ricevuta il 21/09/2013, aveva chiesto alla il Controparte_7
risarcimento dei danni subiti e si era sottoposta a visita medica presso il medico
Proc. n.2025/2019 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 10
c. Parte_1 [...]
+ 2 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
indicato dalla stessa compagnia assicurativa. Tuttavia, stante l'inerzia dell'assicurazione, l'istante aveva poi presentato esposto all' CP_8
2. Con comparsa del 30 dicembre 2014, si costituiva in giudizio la Controparte_7
quale compagnia assicurativa del veicolo Megane Renault, contestando la
[...]
documentazione prodotta dall'attrice poiché esibita in copia priva di “certificazione” e contestando, nel merito, la sussistenza del fatto storico, ritenuto inverosimile in relazione alle lesioni riportate, nonché il successivo trasporto presso un ospedale lontano dal luogo del sinistro;
in via subordinata, chiedeva di dichiararsi il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c.
3. Dichiarata la contumacia di e , veniva Parte_2 Controparte_5
espletata attività istruttoria orale e c.t.u. medica, sicché la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda e condannava “ al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
(GIÀ , in persona del
[...] Controparte_9
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 5.870,50 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
In particolare, il primo Giudice poneva a fondamento della decisione di rigetto, da un lato le incongruenze emerse nella deposizione rilasciata dall'unico testimone sentito in primo grado per ben due volte (la seconda delle quali dopo l'espletamento della ctu per rendere chiarimenti) e ritenuto del tutto inattendibile al punto tale da convincere il Tribunale ad inviare gli atti al P.M. per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., dall'altro lato la documentazione medica prodotta dall'attrice sulla quale il Tribunale così si esprimeva: “anche sul referto medico si palesano dubbi consistenti
(non solo perché esso è stato disconosciuto in altra sede dal medico che l'avrebbe redatto, con conseguente rinvio a giudizio dell'attrice per i delitti di truffa assicurativa e falso: elementi liberamente valutabili da chi scrive), giacché a fronte di una perdita di coscienza e di un'amnesia il sanitario che avrebbe sottoposto a visita la paziente non risulta aver sollecitato alcun approfondimento diagnostico presso la struttura ospedaliera, né tenuto in osservazione la donna per verificare gli esiti del trauma cranico che doveva apparire di una gravità tale da esigere accertamenti più
Proc. n.2025/2019 r.g.aa.cc. Pagina 3 di 10
c. Parte_1 [...]
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approfonditi anche al meno preparato dei medici ospedalieri. E sorprendentemente alcun esame risulta essere stato svolto nemmeno successivamente, come si vede dall'analisi della documentazione medica prodotta. Eppure, l'attrice era caduta al suolo riportando un trauma cranico, una perdita di coscienza e un'amnesia, cefalee e vertigini anche nel periodo successivo.”
4. Avverso tale sentenza di rigetto, con atto di citazione notificato in data
29.04.2019 alla Parte_4
, a ed a ,
[...] Parte_2 Controparte_5 [...]
ha proposto appello per i motivi di cui si dirà, chiedendo di: “A) Dichiarare Pt_1
pienamente valido ed ammissibile l'appello proposto, per i motivi tutti esposti in narrativa, B) Disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza o dell'esecuzione della sentenza impugnata, della quale si intende ottenere la riforma, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 282, 283 e 337 comma 1, 342 e 343 c.p.c.; C)
Dichiararsi l'illegittimità dell'impugnata sentenza n. 3346/2018 emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere IV sezione civile, nella persona della Dott.ssa Carla Bianco per error iudicando e in procedendo, per l'effetto, accogliere l'appello proposto;
D) In totale riforma della sentenza di primo grado n. 3346/2018, emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere IV sezione civile nella persona della Dott.ssa Carla Bianco, accogliere la domanda promossa dalla sig.ra in riferimento a quanto già Parte_1
determinato dalla precedente CTU nel giudizio di prime cure, nella misura del 12% di danno biologico, 25 giorni al 100%, 20 giorni al 75%, 25 giorni al 50% per un totale complessivo di euro 41.500,00 oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo;
E)
Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, competente ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
5. Si è costituita in giudizio la
[...]
reiterando le contestazioni e le Parte_3
eccezioni svolte nel primo grado di giudizio. In particolare, ha contestato la documentazione prodotta dall'appellante (ritenuta inidonea ad assumere la qualifica di prova poiché priva di certificazione) e l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum evidenziando, al riguardo, la correttezza della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione di inattendibilità del teste escusso in prime cure.
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c. Parte_1 [...]
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Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “Rigettare integralmente le doglianze mosse dalla parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame;
In ogni caso, in rito e nel merito, rigettare la domanda formulata dalla parte appellante in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, oltre che non provata, per tutte le ragioni innanzi esposte;
nel merito, rigettare la domanda risarcitoria attorea anche in considerazione della quantificazione;
Solo in via gradata, dichiararsi la responsabilità concorrente in virtù del principio di auto responsabilità ex art 1227 c.c.; In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari dì giudizio, IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione”.
6. All'udienza del 12 novembre 2024, il Collegio ha introitato la causa per la decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Nelle memorie conclusionali il difensore della società di assicurazione ha rinunziato all'attribuzione delle spese del grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Parte_2 [...]
, ritualmente chiamati in giudizio e non costituiti. CP_5
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Con i suoi motivi di gravame – che possono essere esaminati congiuntamente poiché intimamente connessi – l'appellante contesta: 1) l'erronea trascrizione nella sentenza impugnata della deposizione rilasciata dall'unico teste sentito in primo grado e, conseguentemente, l'erroneità della motivazione adottata dal Tribunale poiché basata su trascrizioni “completamente differenti da quanto riferito dal teste”; 2)
l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti contestando, in particolare, il capo della sentenza in cui si ritiene inverosimile che il testimone potesse aver visto, subito dopo il sinistro, ematomi sul volto dell'attrice; 3) l'erronea valutazione di inattendibilità del teste sentito in primo grado, il quale, nel procedimento penale avviato nei confronti dell'attrice per falso e truffa assicurativa, “è risultato una persona limpida veritiera e genuina” tant'è che il processo penale si era concluso con la piena assoluzione di
[...]
. Pt_1
Tali motivi risultano infondati.
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c. Parte_1 [...]
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In via preliminare, va rilevato che effettivamente nella sentenza impugnata viene commesso un errore nella trascrizione della deposizione resa dal teste Tes_1
all'udienza del 1° febbraio 2016, laddove si afferma che il testimone aveva riferito di aver condotto l'attrice presso l'Ospedale di Frattaminore e di avervi fatto ingresso verso le ore 17,00 circa, mentre dal relativo verbale di udienza si legge espressamente che il teste affermava “entrammo nell'Ospedale di Frattaminore verso le ore 15:00 circa e siamo usciti dall'Ospedale verso le ore 17:00 circa, preciso che in Ospedale arrivarono anche i parenti della pedone infortunata””.
Tuttavia, tale errore di trascrizione non influisce sul giudizio di inattendibilità del teste ormulato dal Tribunale, per le gravi ed oggettive incongruenze emerse Tes_1
nelle sue dichiarazioni.
II.1. In primo luogo perché nella sua prima deposizione il teste riferiva che, a seguito del sinistro, la restava vigile e lamentava dolore (“lamentava dolori al Pt_1
lato sinistro e in particolare alla spalla sinistra e ginocchio sinistro”); mentre, nella sua seconda deposizione, dopo aver ammesso di aver reso dichiarazioni difformi nella precedente dichiarazione, riferiva che la danneggiata aveva perso i sensi e che non era rinvenuta per tutto il tragitto sino all'Ospedale (“Ha perso conoscenza, è caduta noi siamo scesi dall'auto e lei era a terra e non rinveniva, siamo stati proprio presi dal panico. Davanti a noi è rimasta sempre priva di sensi, l'abbiamo portata in ospedale, i medici l'hanno presa in cura. Non è rinvenuta davanti a noi. La signora non si lamentava, come ho riferito nella deposizione del 1° febbraio 2016, dato che era svenuta e è rimasta svenuta come ho detto oggi, ma io ho visto le ferite)”.
Sul punto, il primo Giudice ha evidenziato l'incongruenza delle due dichiarazioni ed il fatto che nella seconda il teste si era clamorosamente corretto su di un aspetto rilevante, che di regola viene ben impresso nella memoria di chi assiste ad un incidente, cioè il fatto che l'infortunata, a seguito dell'impatto con l'auto, aveva perso coscienza e non poteva pertanto lamentarsi, come riferito nella prima dichiarazione;
in particolare, il primo Giudice si riferisce “a un dato che avrebbe dovuto certamente attirare l'attenzione e fissarsi nella memoria del testimone: cioè la perdita di coscienza dovuta al trauma cranico cui seguì perfino un'amnesia come riferita nella diagnosi di pronto soccorso;
evento certamente singolare, di una certa gravità, che non poteva
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consentire alla donna di lamentare alcun dolore (come invece dichiarato) e che avrebbe consigliato l'immediato intervento di personale sanitario sul posto …”
A giudizio della Corte la valutazione espressa dal Tribunale di inattendibilità del teste merita senz'altro di essere condivisa, atteso che risulta inverosimile che un soggetto direttamente coinvolto in un sinistro stradale e che soccorre personalmente -
a suo dire - la danneggiata possa avere dimenticato un passaggio così importante del sinistro.
A tanto va poi aggiunto che il teste non ha fornito la benché minima Tes_1
spiegazione di tale diversa versione dei fatti operata in giudizio, peraltro intervenuta a distanza di tempo dal sinistro (dopo oltre un anno) e soltanto perché chiamato dal
Giudice a rendere a chiarimenti, ed affermando che: “La signora non si lamentava, come ho riferito nella deposizione del 1° febbraio 2016, dato che era svenuta e è rimasta svenuta come ho detto oggi, ma io ho visto le ferite”.
II.2. In secondo luogo perché, come già correttamente evidenziato dal Tribunale,
è inverosimile “che il passeggero dell'auto abbia potuto vedere il particolare dei punti
d'urto, riferiti con matematica precisione («abbiamo investito con il nostro anteriore sinistro all'altezza del ginocchio destro la pedone») tra la parte anteriore sinistra e il ginocchio destro dell'attrice (parte del corpo che, nonostante l'urto, non risulta aver riportato alcun trauma)”.
Anche in tal caso, appare corretto dubitare che il testimone potesse aver visto il punto d'urto tra ginocchio destro della ed il faro anteriore sinistro del veicolo Pt_1
poiché, nella sua posizione, seduto accanto al conducente del veicolo ed intento a cercare musica gradita sull'autoradio, non poteva certamente vedere né le ginocchia della danneggiata né tantomeno il faro anteriore dell'auto; ed infatti, una tale visuale poteva averla soltanto alzandosi dal sedile e ponendosi sul cruscotto, ma non certo stando seduto. In aggiunta a quanto precede, può anche dirsi che - nella sua prima dichiarazione – il teste riferiva di aver visto l'appellante che “stava per concludere
l'attraversamento sulle strisce pedonali di Via Monti dalla mia sinistra verso destra”, per poi affermare - nella sua seconda dichiarazione - di non aver visto la signora, in quanto lui ed il conducente del veicolo, , erano distratti a cambiare Parte_2
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c. Parte_1 [...]
+ 2 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
frequenza sulla radio (“eravamo distratti, stavamo guardando lo stereo, cambiando le frequenze radio e non l'abbiamo vista”).
II.3. In terzo luogo, suscita perplessità anche la circostanza riferita dal teste, secondo cui presso l'ospedale di Frattaminore giungevano anche i familiari della
, senza rendere spiegazioni su chi avesse avvisato i familiari di quest'ultima, Pt_1
atteso che ella era incosciente e che né il testimone né il conducente del veicolo investitore conoscevano la vittima dell'incidente.
A ciò, può anche aggiungersi che il teste on è stato mai menzionato in Tes_1
nessuno scritto dell'attrice (né stragiudiziale né giudiziale), precedente alla propria chiamata in causa come testimone, sicché anche tale elemento, unitamente agli altri sopra evidenziati, insinua il dubbio sulla sua effettiva presenza sui luoghi di causa.
Tali dati, a tacer d'altro (il teste riferiva anche di “ematomi” sul volto della danneggiata, non visibili -a dire del primo Giudice - subito dopo l'impatto nonché di escoriazioni non risultanti dal referto di pronto soccorso), confermano in definitiva la valutazione di inattendibilità formulata dal Tribunale nei riguardi dell'unico teste sentito in primo grado.
Né tale giudizio è destinato a mutare per il diverso esito del processo penale a carico della per il reato di falsa testimonianza e truffa, svoltosi presso il Pt_1
Tribunale di Milano e conclusosi con l'assoluzione dell'imputata, nel quale tale teste era stato sentito quando aveva già reso due deposizioni dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere. Infatti, “è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento” (Cass.
42028/2021).
IV. In conclusione, gli elementi sopra indicati portano la Corte a confermare il giudizio del Tribunale in ordine alla insussistenza del fatto storico come narrato dalla e confermato da un unico teste, ritenuto inattendibile e poco credibile. Né il Pt_1
referto medico prodotto in giudizio dalla , ritenuto dal Tribunale esso stesso Pt_1
fonte di dubbi consistenti sulla veridicità del fatto storico descritto dalla Pt_1
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(perché era stato disconosciuto dal medico che l'aveva redatto e perché non faceva nessun accenno ad approfondimenti diagnostici derivanti dal fatto che la paziente aveva riportato un trauma cranico) – su cui l'appellante nulla dice - è idoneo a mutare il quadro probatorio a favore dell'appellante.
V. L'appello va pertanto rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
VI. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della Parte_3
delle spese processuali del grado di giudizio che vanno liquidate
[...]
- in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della
Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra
26.000,01 € ed 52.000,00 € - nel complessivo importo di 10.005,00 €, di cui 8.700,00 € per compensi (2.000,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva,
2.100,00 € per la fase di trattazione, 3.300,00 € per la fase decisoria), 1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
VII. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, di Parte_3 [...]
e di avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua CP_5 Parte_2
Vetere n. 3346/2018, depositata il 12 novembre 2018, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e;
Controparte_5 Parte_2
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle Parte_3
spese del giudizio d'appello che liquida in 10.005,00 €, di cui 8.700,00 € per compensi e 1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
Proc. n.2025/2019 r.g.aa.cc. Pagina 9 di 10
c. Parte_1 [...]
+ 2 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 13 febbraio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.2025/2019 r.g.aa.cc. Pagina 10 di 10
c. Parte_1 [...]
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 3346/2018, depositata il 12 novembre 2018, iscritto al n. 2025/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 12 novembre 2024 e pendente
T R A (c.f.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Ce), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Schiavone (c.f. ) C.F._2
- APPELLANTE -
E la RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE Controparte_1
(c.f.: ), per conto della società CP_2 P.IVA_1 [...]
nella qualità di società incorporante la società Controparte_3 [...]
giusto atto di fusione in atti (Rep. n. Controparte_4
68942, Racc. n. 12557) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Brogna (c.f.: , C.F._3
- APPELLATA -
NONCHÉ REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(c.f.: , nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._4 [...]
(c.f.: , nata ad [...] il [...]3 CP_5 C.F._5
- APPELLATI INTIMATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 29/31.04.2014 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e Parte_2 [...]
, comproprietari dell'autovettura Renault Megane targata CW696CH, e la CP_5
società quale compagnia assicuratrice della predetta Controparte_6
autovettura al fine di sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del primo, quale conducente di tale autovettura, per la causazione del sinistro stradale verificatosi il 23 gennaio 2012 ed ottenere la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento dei danni da ella subìti “nella misura che risulterà nel corso del giudizio, anche con l'ausilio di una CTU medica […] oltre gli interessi di fatto dal danno biologico, morale, di vita, di relazione etc., il tutto nei limiti di competenza per il valore del giudice adito, con vittoria di spese, competenze di giudizio, Iva, cpa e 12,50 % spese generali con attribuzione e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che: a) il giorno 23 gennaio 2012, alle ore 14:15 circa, in località San Marco Evangelista (Ce) mentre stava attraversando le strisce pedonali poste lungo la Via Monti, era stata investita dall'autovettura Renault
Megane (tg CW696CH) condotta da , il quale, per distrazione “essendo Parte_2
soprapensiero”, non si era arrestato e l'aveva travolta;
b) a causa dello scontro aveva riportato lesioni personali ed era stata trasportata presso l'Ospedale “San Giovanni di
Dio” di Frattaminore, ove le era stato diagnosticato “trauma cranico con amnesia e perdita di conoscenza – trauma lombo sacrale con difficoltà nei movimenti - trauma distorsivo ginocchio e spalla sinistra con SLO – si immobilizza a ginocchio sinistro, duff scolla spalla sinistra, con prognosi di 15 giorni s.c.”; c) nonostante le cure a cui ella si era sottoposta, erano residuati postumi di natura permanente quantificati dal medico legale nella misura del 16% per danno biologico permanente, 30 giorni di ITT al 100%,
20 giorni di ITP al 75% per giorni 20 e 30 di ITP al 50%; d) pertanto, con raccomandata a/r, ricevuta il 21/09/2013, aveva chiesto alla il Controparte_7
risarcimento dei danni subiti e si era sottoposta a visita medica presso il medico
Proc. n.2025/2019 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 10
c. Parte_1 [...]
+ 2 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
indicato dalla stessa compagnia assicurativa. Tuttavia, stante l'inerzia dell'assicurazione, l'istante aveva poi presentato esposto all' CP_8
2. Con comparsa del 30 dicembre 2014, si costituiva in giudizio la Controparte_7
quale compagnia assicurativa del veicolo Megane Renault, contestando la
[...]
documentazione prodotta dall'attrice poiché esibita in copia priva di “certificazione” e contestando, nel merito, la sussistenza del fatto storico, ritenuto inverosimile in relazione alle lesioni riportate, nonché il successivo trasporto presso un ospedale lontano dal luogo del sinistro;
in via subordinata, chiedeva di dichiararsi il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c.
3. Dichiarata la contumacia di e , veniva Parte_2 Controparte_5
espletata attività istruttoria orale e c.t.u. medica, sicché la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda e condannava “ al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
(GIÀ , in persona del
[...] Controparte_9
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 5.870,50 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
In particolare, il primo Giudice poneva a fondamento della decisione di rigetto, da un lato le incongruenze emerse nella deposizione rilasciata dall'unico testimone sentito in primo grado per ben due volte (la seconda delle quali dopo l'espletamento della ctu per rendere chiarimenti) e ritenuto del tutto inattendibile al punto tale da convincere il Tribunale ad inviare gli atti al P.M. per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., dall'altro lato la documentazione medica prodotta dall'attrice sulla quale il Tribunale così si esprimeva: “anche sul referto medico si palesano dubbi consistenti
(non solo perché esso è stato disconosciuto in altra sede dal medico che l'avrebbe redatto, con conseguente rinvio a giudizio dell'attrice per i delitti di truffa assicurativa e falso: elementi liberamente valutabili da chi scrive), giacché a fronte di una perdita di coscienza e di un'amnesia il sanitario che avrebbe sottoposto a visita la paziente non risulta aver sollecitato alcun approfondimento diagnostico presso la struttura ospedaliera, né tenuto in osservazione la donna per verificare gli esiti del trauma cranico che doveva apparire di una gravità tale da esigere accertamenti più
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c. Parte_1 [...]
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approfonditi anche al meno preparato dei medici ospedalieri. E sorprendentemente alcun esame risulta essere stato svolto nemmeno successivamente, come si vede dall'analisi della documentazione medica prodotta. Eppure, l'attrice era caduta al suolo riportando un trauma cranico, una perdita di coscienza e un'amnesia, cefalee e vertigini anche nel periodo successivo.”
4. Avverso tale sentenza di rigetto, con atto di citazione notificato in data
29.04.2019 alla Parte_4
, a ed a ,
[...] Parte_2 Controparte_5 [...]
ha proposto appello per i motivi di cui si dirà, chiedendo di: “A) Dichiarare Pt_1
pienamente valido ed ammissibile l'appello proposto, per i motivi tutti esposti in narrativa, B) Disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza o dell'esecuzione della sentenza impugnata, della quale si intende ottenere la riforma, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 282, 283 e 337 comma 1, 342 e 343 c.p.c.; C)
Dichiararsi l'illegittimità dell'impugnata sentenza n. 3346/2018 emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere IV sezione civile, nella persona della Dott.ssa Carla Bianco per error iudicando e in procedendo, per l'effetto, accogliere l'appello proposto;
D) In totale riforma della sentenza di primo grado n. 3346/2018, emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere IV sezione civile nella persona della Dott.ssa Carla Bianco, accogliere la domanda promossa dalla sig.ra in riferimento a quanto già Parte_1
determinato dalla precedente CTU nel giudizio di prime cure, nella misura del 12% di danno biologico, 25 giorni al 100%, 20 giorni al 75%, 25 giorni al 50% per un totale complessivo di euro 41.500,00 oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo;
E)
Condannare gli appellanti al pagamento delle spese, competente ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
5. Si è costituita in giudizio la
[...]
reiterando le contestazioni e le Parte_3
eccezioni svolte nel primo grado di giudizio. In particolare, ha contestato la documentazione prodotta dall'appellante (ritenuta inidonea ad assumere la qualifica di prova poiché priva di certificazione) e l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum evidenziando, al riguardo, la correttezza della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione di inattendibilità del teste escusso in prime cure.
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Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “Rigettare integralmente le doglianze mosse dalla parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame;
In ogni caso, in rito e nel merito, rigettare la domanda formulata dalla parte appellante in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, oltre che non provata, per tutte le ragioni innanzi esposte;
nel merito, rigettare la domanda risarcitoria attorea anche in considerazione della quantificazione;
Solo in via gradata, dichiararsi la responsabilità concorrente in virtù del principio di auto responsabilità ex art 1227 c.c.; In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari dì giudizio, IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione”.
6. All'udienza del 12 novembre 2024, il Collegio ha introitato la causa per la decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Nelle memorie conclusionali il difensore della società di assicurazione ha rinunziato all'attribuzione delle spese del grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Parte_2 [...]
, ritualmente chiamati in giudizio e non costituiti. CP_5
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Con i suoi motivi di gravame – che possono essere esaminati congiuntamente poiché intimamente connessi – l'appellante contesta: 1) l'erronea trascrizione nella sentenza impugnata della deposizione rilasciata dall'unico teste sentito in primo grado e, conseguentemente, l'erroneità della motivazione adottata dal Tribunale poiché basata su trascrizioni “completamente differenti da quanto riferito dal teste”; 2)
l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti contestando, in particolare, il capo della sentenza in cui si ritiene inverosimile che il testimone potesse aver visto, subito dopo il sinistro, ematomi sul volto dell'attrice; 3) l'erronea valutazione di inattendibilità del teste sentito in primo grado, il quale, nel procedimento penale avviato nei confronti dell'attrice per falso e truffa assicurativa, “è risultato una persona limpida veritiera e genuina” tant'è che il processo penale si era concluso con la piena assoluzione di
[...]
. Pt_1
Tali motivi risultano infondati.
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In via preliminare, va rilevato che effettivamente nella sentenza impugnata viene commesso un errore nella trascrizione della deposizione resa dal teste Tes_1
all'udienza del 1° febbraio 2016, laddove si afferma che il testimone aveva riferito di aver condotto l'attrice presso l'Ospedale di Frattaminore e di avervi fatto ingresso verso le ore 17,00 circa, mentre dal relativo verbale di udienza si legge espressamente che il teste affermava “entrammo nell'Ospedale di Frattaminore verso le ore 15:00 circa e siamo usciti dall'Ospedale verso le ore 17:00 circa, preciso che in Ospedale arrivarono anche i parenti della pedone infortunata””.
Tuttavia, tale errore di trascrizione non influisce sul giudizio di inattendibilità del teste ormulato dal Tribunale, per le gravi ed oggettive incongruenze emerse Tes_1
nelle sue dichiarazioni.
II.1. In primo luogo perché nella sua prima deposizione il teste riferiva che, a seguito del sinistro, la restava vigile e lamentava dolore (“lamentava dolori al Pt_1
lato sinistro e in particolare alla spalla sinistra e ginocchio sinistro”); mentre, nella sua seconda deposizione, dopo aver ammesso di aver reso dichiarazioni difformi nella precedente dichiarazione, riferiva che la danneggiata aveva perso i sensi e che non era rinvenuta per tutto il tragitto sino all'Ospedale (“Ha perso conoscenza, è caduta noi siamo scesi dall'auto e lei era a terra e non rinveniva, siamo stati proprio presi dal panico. Davanti a noi è rimasta sempre priva di sensi, l'abbiamo portata in ospedale, i medici l'hanno presa in cura. Non è rinvenuta davanti a noi. La signora non si lamentava, come ho riferito nella deposizione del 1° febbraio 2016, dato che era svenuta e è rimasta svenuta come ho detto oggi, ma io ho visto le ferite)”.
Sul punto, il primo Giudice ha evidenziato l'incongruenza delle due dichiarazioni ed il fatto che nella seconda il teste si era clamorosamente corretto su di un aspetto rilevante, che di regola viene ben impresso nella memoria di chi assiste ad un incidente, cioè il fatto che l'infortunata, a seguito dell'impatto con l'auto, aveva perso coscienza e non poteva pertanto lamentarsi, come riferito nella prima dichiarazione;
in particolare, il primo Giudice si riferisce “a un dato che avrebbe dovuto certamente attirare l'attenzione e fissarsi nella memoria del testimone: cioè la perdita di coscienza dovuta al trauma cranico cui seguì perfino un'amnesia come riferita nella diagnosi di pronto soccorso;
evento certamente singolare, di una certa gravità, che non poteva
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consentire alla donna di lamentare alcun dolore (come invece dichiarato) e che avrebbe consigliato l'immediato intervento di personale sanitario sul posto …”
A giudizio della Corte la valutazione espressa dal Tribunale di inattendibilità del teste merita senz'altro di essere condivisa, atteso che risulta inverosimile che un soggetto direttamente coinvolto in un sinistro stradale e che soccorre personalmente -
a suo dire - la danneggiata possa avere dimenticato un passaggio così importante del sinistro.
A tanto va poi aggiunto che il teste non ha fornito la benché minima Tes_1
spiegazione di tale diversa versione dei fatti operata in giudizio, peraltro intervenuta a distanza di tempo dal sinistro (dopo oltre un anno) e soltanto perché chiamato dal
Giudice a rendere a chiarimenti, ed affermando che: “La signora non si lamentava, come ho riferito nella deposizione del 1° febbraio 2016, dato che era svenuta e è rimasta svenuta come ho detto oggi, ma io ho visto le ferite”.
II.2. In secondo luogo perché, come già correttamente evidenziato dal Tribunale,
è inverosimile “che il passeggero dell'auto abbia potuto vedere il particolare dei punti
d'urto, riferiti con matematica precisione («abbiamo investito con il nostro anteriore sinistro all'altezza del ginocchio destro la pedone») tra la parte anteriore sinistra e il ginocchio destro dell'attrice (parte del corpo che, nonostante l'urto, non risulta aver riportato alcun trauma)”.
Anche in tal caso, appare corretto dubitare che il testimone potesse aver visto il punto d'urto tra ginocchio destro della ed il faro anteriore sinistro del veicolo Pt_1
poiché, nella sua posizione, seduto accanto al conducente del veicolo ed intento a cercare musica gradita sull'autoradio, non poteva certamente vedere né le ginocchia della danneggiata né tantomeno il faro anteriore dell'auto; ed infatti, una tale visuale poteva averla soltanto alzandosi dal sedile e ponendosi sul cruscotto, ma non certo stando seduto. In aggiunta a quanto precede, può anche dirsi che - nella sua prima dichiarazione – il teste riferiva di aver visto l'appellante che “stava per concludere
l'attraversamento sulle strisce pedonali di Via Monti dalla mia sinistra verso destra”, per poi affermare - nella sua seconda dichiarazione - di non aver visto la signora, in quanto lui ed il conducente del veicolo, , erano distratti a cambiare Parte_2
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frequenza sulla radio (“eravamo distratti, stavamo guardando lo stereo, cambiando le frequenze radio e non l'abbiamo vista”).
II.3. In terzo luogo, suscita perplessità anche la circostanza riferita dal teste, secondo cui presso l'ospedale di Frattaminore giungevano anche i familiari della
, senza rendere spiegazioni su chi avesse avvisato i familiari di quest'ultima, Pt_1
atteso che ella era incosciente e che né il testimone né il conducente del veicolo investitore conoscevano la vittima dell'incidente.
A ciò, può anche aggiungersi che il teste on è stato mai menzionato in Tes_1
nessuno scritto dell'attrice (né stragiudiziale né giudiziale), precedente alla propria chiamata in causa come testimone, sicché anche tale elemento, unitamente agli altri sopra evidenziati, insinua il dubbio sulla sua effettiva presenza sui luoghi di causa.
Tali dati, a tacer d'altro (il teste riferiva anche di “ematomi” sul volto della danneggiata, non visibili -a dire del primo Giudice - subito dopo l'impatto nonché di escoriazioni non risultanti dal referto di pronto soccorso), confermano in definitiva la valutazione di inattendibilità formulata dal Tribunale nei riguardi dell'unico teste sentito in primo grado.
Né tale giudizio è destinato a mutare per il diverso esito del processo penale a carico della per il reato di falsa testimonianza e truffa, svoltosi presso il Pt_1
Tribunale di Milano e conclusosi con l'assoluzione dell'imputata, nel quale tale teste era stato sentito quando aveva già reso due deposizioni dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere. Infatti, “è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento” (Cass.
42028/2021).
IV. In conclusione, gli elementi sopra indicati portano la Corte a confermare il giudizio del Tribunale in ordine alla insussistenza del fatto storico come narrato dalla e confermato da un unico teste, ritenuto inattendibile e poco credibile. Né il Pt_1
referto medico prodotto in giudizio dalla , ritenuto dal Tribunale esso stesso Pt_1
fonte di dubbi consistenti sulla veridicità del fatto storico descritto dalla Pt_1
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(perché era stato disconosciuto dal medico che l'aveva redatto e perché non faceva nessun accenno ad approfondimenti diagnostici derivanti dal fatto che la paziente aveva riportato un trauma cranico) – su cui l'appellante nulla dice - è idoneo a mutare il quadro probatorio a favore dell'appellante.
V. L'appello va pertanto rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
VI. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della Parte_3
delle spese processuali del grado di giudizio che vanno liquidate
[...]
- in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della
Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra
26.000,01 € ed 52.000,00 € - nel complessivo importo di 10.005,00 €, di cui 8.700,00 € per compensi (2.000,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva,
2.100,00 € per la fase di trattazione, 3.300,00 € per la fase decisoria), 1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
VII. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, di Parte_3 [...]
e di avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua CP_5 Parte_2
Vetere n. 3346/2018, depositata il 12 novembre 2018, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e;
Controparte_5 Parte_2
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle Parte_3
spese del giudizio d'appello che liquida in 10.005,00 €, di cui 8.700,00 € per compensi e 1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
Proc. n.2025/2019 r.g.aa.cc. Pagina 9 di 10
c. Parte_1 [...]
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4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 13 febbraio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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