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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/10/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa AN MUSSA Presidente
Dott.ssa SE MASTROPIETRO Giudice rel/est
Dott. Ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 864/2024R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...], in data [...], C.F. , CP_1 C.F._1
residente in [...]
e nato a [...], in data [...], CF: ,, C.F. Controparte_2 C.F._2
, residente in [...] C.F._3 Entrambi elettivamente domiciliati in Torino, via Fabro n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Claudia Paolini, che li rappresenta per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Brandizzo (TO), Via Giuseppe Verdi n. 31 condotta in locazione, viene
assegnata alla sig.ra con gli arredi tutti che la compongono con esclusione dei beni anche CP_1
personali, degli arredi e delle suppellettili di esclusiva proprietà del marito. Il sig. entro e CP_2
non oltre il 30.04.p.v. si allontanerà dalla casa coniugale comunicando poi il nuovo o temporaneo
indirizzo di domiciliazione e/o residenza alla moglie, asportando tutti i propri beni personali e
quanto di sua esclusiva proprietà ed uso;
3) le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
amministrazione con loro collocazione, residenza e dimora prevalente, anche agli effetti anagrafici,
presso la madre, sig.ra , cui viene assegnata la casa coniugale;
CP_1
4) il padre potrà vedere e tenere con sé e secondo accordi liberi presi di volta in volta Per_1 Per_2
fra i genitori ed in difetto di diverso accordo alle seguenti modalità:
*a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì (in assenza della scuola dall'uscita dal
centro estivo o dell'attività extrascolastica o alle h. 17,00) fino alla domenica alle h. 21:00;
* due pomeriggi, uno sino alle h. 21:00 l'altro seguito da pernottamento, nella settimana in cui le
minori trascorreranno il week-end con l'altro genitore, dall'uscita da scuola (in assenza della scuola
dall'uscita dal centro estivo o dell'attività extrascolastica o alle h. 17,00);
* un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola (in assenza della scuola dall'uscita dal
centro estivo o dell'attività extrascolastica o alle h. 17,00) alle h. 21:00; * per metà delle vacanze natalizie, alternativamente (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal
31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
* durante le vacanze pasquali ad anni alterni: per tre settimane, anche suddivise in due periodi,
durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso
l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana in assenza di accordo con il padre entro e
non oltre il 31.05 di ogni anno le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due
settimane di agosto negli anni dispari. È facoltà del padre poter effettuare un'ulteriore settimana
con le minori alternativamente nel mese di luglio o di settembre;
* in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno
del compleanno delle figlie (23.10), alternandosi con l'altro genitore nel senso di una festività a testa
durante l'anno (ad es. 25.04.21 con la mamma, la festa dopo, il 01.05.21 col papà e così via).
5) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) del mese e così per CP_2 CP_1
dodici mensilità a titolo di proprio contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di €
400,00 mensili (€ 200,00 a figlia) somma questa rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT
oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa del Tribunale di Ivrea e avvocati del
24.06.18;
6) l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
; i coniugi, all'uopo, si impegnano a prestarsi collaborazione vicendevole nell'assolvimento CP_1
degli adempimenti burocratici necessari per la detta erogazione.
7) I coniugi si accordano a che mantengano l'uso e la proprietà delle rispettive autovetture;
8) per quanto al cagnolino presso l'anagrafe canina intestato al sig. la sig.ra Per_3 CP_2 CP_1
si dimostra disponibile a tenerlo con sé con facoltà di restituirlo, senza formalità, al sig. al CP_2
bisogno;
9) Il sig. prende atto della volontà della sig.ra di sbloccare il piano di investimento a CP_2 CP_1
lei intestato n. 000002859150 ma da ella destinato alle minori e dopo il compimento Per_1 Per_2
della loro maggiore età dividendo il contenuto dello stesso al 50% fra le figlie.
10) I compensi e gli esposti del presente procedimento si intendono a carico della sig.ra ”. CP_1 Indicate le condizioni, i ricorrenti domandano, altresì, al Tribunale di Ivrea,
* Decorsi i termini di Legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la
separazione personale dei coniugi, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai
sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc. civ. prevedendo ogni opportuna e necessaria annotazione e/o
trascrizione di Legge.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.4.2024, CP_1
e adivano l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa
[...] Controparte_2
pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio concordatario in Brandizzo, in data 19.6.2010 (ATTO
N. 7, PARTE II, SERIE A, ANNO 2010);
- dall'unione sono nate: , nata a [...], in data [...] e , nata Per_1 Per_2
anch'ella a Chivasso (TO), in data 23.10.2012;
- la comunione tra i coniugi è da tempo irrimediabilmente compromessa.
Nel presente procedimento i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 29 ottobre
2024; è stata quindi pronunciata la separazione tra i coniugi con sentenza n. 62 del 2025.
I ricorrenti nel presente procedimento, chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 25.9.2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di “divorzio”.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori,
prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole. Nelle sue conclusioni (in data 17.1.2025), il P.M. ha espresso il proprio parare favorevole.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nella procedura di separazione personale con autorizzazione a vivere separati (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55 e succ. modif. L. 149/2022.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi,
autorizzati a vivere separati, all'udienza del 29.10.2024 (celebrata con modalità di trattazione scritta), esperito invano il tentativo di riconciliazione, hanno insistito nelle domande e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n.
62/2025, pubblicata in data 14.1.2025 passata in giudicato il 20.3.2025 (come da attestazione del 11.4.2025 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli e hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro. Le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali) .
Le spese di procedura, come richiesto dalle parti vanno poste a carico della . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data
17.1.2025), così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra e in Brandizzo, il giorno 19.6.2010, trascritto in data CP_1 Controparte_2
23.6.2010, nel registro degli atti del matrimonio ivi presenti nell'anno 2010, Parte II, Serie
A, n. 7
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
1) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che vivranno separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto;
2) dispone che la casa coniugale sita in Brandizzo (TO), Via Giuseppe Verdi n. 31 condotta in locazione, rimanga assegnata alla sig.ra con gli arredi tutti che la compongono CP_1
con esclusione dei beni anche personali, degli arredi e delle suppellettili di esclusiva proprietà del marito. Il sig. entro e non oltre il 30.04.p.v. si allontanerà dalla casa CP_2
coniugale comunicando poi il nuovo o temporaneo indirizzo di domiciliazione e/o residenza alla moglie, asportando tutti i propri beni personali e quanto di sua esclusiva proprietà ed uso;
3) dispone che le figlie minori e rimangano affidate in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione con loro collocazione, residenza e dimora prevalente, anche agli effetti anagrafici, presso la madre, sig.ra , cui viene assegnata CP_1
la casa coniugale;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé e secondo accordi liberi presi di Per_1 Per_2
volta in volta fra i genitori ed in difetto di diverso accordo alle seguenti modalità:
*a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì (in assenza della scuola dall'uscita dal centro estivo o dell'attività extrascolastica o alle h. 17,00) fino alla domenica alle h. 21:00;
* due pomeriggi, uno sino alle h. 21:00 l'altro seguito da pernottamento, nella settimana in cui le minori trascorreranno il week-end con l'altro genitore, dall'uscita da scuola (in assenza della scuola dall'uscita dal centro estivo o dell'attività extrascolastica o alle h.
17,00);
* un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola (in assenza della scuola dall'uscita dal centro estivo o dell'attività extrascolastica o alle h. 17,00) alle h. 21:00;
* per metà delle vacanze natalizie, alternativamente (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
* durante le vacanze pasquali ad anni alterni: per tre settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana in assenza di accordo con il padre entro e non oltre il 31.05 di ogni anno le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari. È facoltà del padre poter effettuare un'ulteriore settimana con le minori alternativamente nel mese di luglio o di settembre;
* in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie (23.10), alternandosi con l'altro genitore nel senso di una festività a testa durante l'anno (ad es. 25.04.21 con la mamma, la festa dopo, il 01.05.21
col papà e così via);
5) dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) del mese e CP_2 CP_1
così per dodici mensilità a titolo di proprio contributo al mantenimento delle figlie minori,
la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlia) somma questa rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa del
Tribunale di Ivrea e avvocati del 24.06.18;
6) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; i coniugi, all'uopo, si CP_1
impegnano a prestarsi collaborazione vicendevole nell'assolvimento degli adempimenti burocratici necessari per la detta erogazione.
7) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che manterranno l'uso e la proprietà
delle rispettive autovetture;
8) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, per quanto riguarda il cagnolino presso l'anagrafe canina intestato al sig. la sig.ra si dimostra Per_3 CP_2 CP_1
disponibile a tenerlo con sé con facoltà di restituirlo, senza formalità, al sig. al CP_2
bisogno;
9) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. prende atto della CP_2
volontà della sig.ra di sbloccare il piano di investimento a lei intestato n. CP_1
000002859150 ma da ella destinato alle minori e dopo il compimento della Per_1 Per_2
loro maggiore età dividendo il contenuto dello stesso al 50% fra le figlie.
10) pone le spese del giudizio a carico della . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
SE RO AN US
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.(art. 52 codice privacy)