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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 30/01/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4742/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN 20000068 2411 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'atto di accertamento emesso dall'Agenzia, derivante dal mancato versamento dell'ecotassa per il veicolo acquistato dal ricorrente avente categoria M1.
L'Agenzia, in via preliminare eccepisce la inammissibilità del ricorso ai sensi degli art. 18, comma 4, 20 e
22 del dlgs n. 546/92, in quanto il ricorso deve contenere l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto;
del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
dei motivi.
Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.
Nel caso di specie nel ricorso proposto manca del tutto sia l'indicazione della Corte di Giustizia Tributaria, sia dell'Ufficio nei confronti del quale è rivolto, con conseguente sua inammissibilità.
Inoltre ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi
2 e 3 del precedente art. 16, tuttavia in sede di deposito del ricorso non è stata depositata la notifica dello stesso all'Ufficio, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità.
A norma dell'art. 22 del dlgs n. 546/92 il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita,
o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato.
Nel caso di specie non risulta, inoltre, depositato in giudizio l'atto impugnato, né tanto meno i documenti da cui dovrebbe risultare la fondatezza del ricorso.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso inammissibile essendo fondata l'eccezione preliminare formulata dall'Ufficio.
Si osserva che l'atto depositato dalla parte ricorrente non riporta alcuna intestazione, né indirizzo alcuno o nome di enti, uffici e/o agenzie, quindi non si sa a chi è rivolto e quale sia il soggetto con il quale si vuole interloquire.
Il suddetto atto risulta essere una elencazione di fatti e non ha la veste giuridica di un ricorso e non può definirsi tale non avendo alcun requisito di quelli voluti dalla normativa di riferimento.
La normativa di riferimento è rappresentata dal dlgs 546/92 che all'art. 18, c. 4 prevede che il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritto a norma del comma precedente.
Risultano altresì violati i successivi artt. 20 e 22 che regolano le modalità di notifica alla controparte del
“ricorso” e la costituzione in giudizio della parte ricorrente.
Nel caso di specie alcuna norma è stata rispettata.
In relazione a quanto sopra esposto la Corte dichiara il “ricorso” (leggasi atto proposto) inammissibile e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e conferma l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate. Così deciso in Milano il 20.1.2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4742/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN 20000068 2411 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'atto di accertamento emesso dall'Agenzia, derivante dal mancato versamento dell'ecotassa per il veicolo acquistato dal ricorrente avente categoria M1.
L'Agenzia, in via preliminare eccepisce la inammissibilità del ricorso ai sensi degli art. 18, comma 4, 20 e
22 del dlgs n. 546/92, in quanto il ricorso deve contenere l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto;
del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
dei motivi.
Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.
Nel caso di specie nel ricorso proposto manca del tutto sia l'indicazione della Corte di Giustizia Tributaria, sia dell'Ufficio nei confronti del quale è rivolto, con conseguente sua inammissibilità.
Inoltre ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi
2 e 3 del precedente art. 16, tuttavia in sede di deposito del ricorso non è stata depositata la notifica dello stesso all'Ufficio, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità.
A norma dell'art. 22 del dlgs n. 546/92 il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita,
o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato.
Nel caso di specie non risulta, inoltre, depositato in giudizio l'atto impugnato, né tanto meno i documenti da cui dovrebbe risultare la fondatezza del ricorso.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso inammissibile essendo fondata l'eccezione preliminare formulata dall'Ufficio.
Si osserva che l'atto depositato dalla parte ricorrente non riporta alcuna intestazione, né indirizzo alcuno o nome di enti, uffici e/o agenzie, quindi non si sa a chi è rivolto e quale sia il soggetto con il quale si vuole interloquire.
Il suddetto atto risulta essere una elencazione di fatti e non ha la veste giuridica di un ricorso e non può definirsi tale non avendo alcun requisito di quelli voluti dalla normativa di riferimento.
La normativa di riferimento è rappresentata dal dlgs 546/92 che all'art. 18, c. 4 prevede che il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritto a norma del comma precedente.
Risultano altresì violati i successivi artt. 20 e 22 che regolano le modalità di notifica alla controparte del
“ricorso” e la costituzione in giudizio della parte ricorrente.
Nel caso di specie alcuna norma è stata rispettata.
In relazione a quanto sopra esposto la Corte dichiara il “ricorso” (leggasi atto proposto) inammissibile e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e conferma l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate. Così deciso in Milano il 20.1.2026