Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 30/01/2026, n. 414
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per vizio di forma

    Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 18, 20 e 22 del D.Lgs. 546/92 per la mancanza di indicazioni essenziali (corte di giustizia tributaria, ufficio destinatario) e per la mancata produzione della notifica all'ufficio e dell'atto impugnato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 30/01/2026, n. 414
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 414
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo