Art. 8.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 e 15 luglio 1954, n. 543 , concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.
Parimenti, in relazione all'attuazione del decentramento dei servizi di cui al decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 , il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni compensative al bilancio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 e 15 luglio 1954, n. 543 , concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.
Parimenti, in relazione all'attuazione del decentramento dei servizi di cui al decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 , il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni compensative al bilancio.