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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gloria Giovanna Carlesso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5331/2023 promossa con ricorso depositato il 12 dicembre 2023
da
(CF ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Trieste, Strada Costiera n. 17/02, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Pisani (C.F.
[...]
) pec: e avv. Federica Stradella (C.F. C.F._2 Email_1
) pec: ed elettivamente CodiceFiscale_3 Email_2
domiciliata presso il loro studio in Trieste, Viale XX Settembre n. 13, fax 040/9899748 e
Email_3 Email_1 Email_2
contro
1. (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._4
16.01.1935, ivi residente in [...]01;
2. (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._5
Trieste, via Stradivari n. 9;
3. (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._6
residente in [...], quale erede di nato a [...] il Persona_1
22.09.1930 e deceduto a Trieste il 05.10.2022;
pagina 1 di 8 4. (C.F. ), nata a [...] il giorno 08.02.1959 e Parte_3 C.F._7
residente a [...] in Località Francovez-Frankovec n. 380, quale erede di nato a [...] il [...] e deceduto a Trieste il 05.10.2022; Persona_1
5. (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._8
residente in [...], quale erede di nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto a Trieste il 05.10.2022;
6. (C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_4 C.F._9 residente in [...]01.
7. (C.F. , in persona del Ministro in Parte_5 P.IVA_1
carica pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, in qualità di erede necessario del sig. Persona_2
nato a [...] il [...] e deceduto senza eredi a il 22.01.2007; Persona_3
8. (C.F. , in persona del Direttore in carica pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, in Trieste, Piazza
Dalmazia n. 3, in qualità di ente pubblico economico cui è attribuita la gestione dei beni immobili di proprietà dello Stato ex d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300
CONVENUTI-CONTUMACI
avente ad oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI: “Piaccia al Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato che i convenuti:
Parte_2 CP_1 Controparte_2 Parte_3
– quali eredi di;
Controparte_3 Persona_1 Parte_4 [...]
– quali Controparte_5 Controparte_4
Amministrazioni competenti dello Stato italiano, erede necessario di Persona_2
sono successori a titolo universale della cessata Parte_6
accertato altresì che la ricorrente, a far tempo dal 1987, epoca di acquisto dell'ente abitativo cui le aree oggetto di usucapione sono pertinenziali, possiede pubblicamente le porzioni immobiliari costituite dalla p.c.n. 1738/12 in PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco e dalla p.c.n. pagina 2 di 8 1738/14 in PT 2620 c.t. I° del CC di Prosecco, entrambe tuttora di iscritta ragione – la prima per l'intero e la seconda per la quota di 29.758/31.000 – della Parte_6 accertare e dichiarare in favore della ricorrente l'intervenuto acquisto a titolo Parte_1
originario per decorso del termine ventennale della proprietà delle porzioni immobiliari suddette, senza pregiudizio per il diritto di superficie a tempo indeterminato costituito sub GN
4565/1986 a peso della p.c.n. 1738/12 in PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco ed a favore dei proprietari pro tempore della p.c.ed. 2142 in P.T. 2621 c.t. 1° del CC di Prosecco;
autorizzare per l'effetto la stessa ricorrente a procedere all'intavolazione della proprietà e correlata voltura catastale degli immobili di cui è causa a nome proprio sulla base dell'emananda sentenza.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite esclusivamente in caso di opposizione”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12 dicembre 2023 la signora ha chiesto di Parte_1
accertare l'avvenuto acquisto per usucapione di un'area (giardino) pertinenziale alla sua proprietà da lei stessa goduta pubblicamente e pacificamente sin dal 1987 e quindi per oltre venti anni identificata come nelle suestese conclusioni. A tale fine ha esposto e documentato che:
-con contratto di compravendita dd. 13.11.1987 intavolato sub GN 3700/1988 Ufficio
Tavolare di Trieste, l'Attrice acquistava dall'impresa di costruzioni “ ” Parte_6 Pt_6
l'alloggio sito al primo piano dell'immobile sito in Prosecco al civ. 17/2, marcato “7” in contorno azzurro nel piano in atti tavolari sub GN 5329/84, censito in PT 2537 c.t. 1° del CC di
Prosecco; il giardino marcato “5” in colore azzurro nel piano in atti tavolari sub GN 5329/1984, censito in PT 2535 c.t. 1° del CC di Prosecco;
il box auto marcato “12” ed orlato in viola nel piano in atti tavolari sub GN 1740/1987, censito in PT 2542 c.t. 1° del CC di Prosecco;
- nel contratto veniva altresì previsto il trasferimento di 6/31 p.i. dell'area scoperta di pertinenza del fabbricato, meglio descritta alle lettere a), b) e c) della sezione intitolata
“descrizione degli immobili compravenduti” a pag. 11 del contratto dd. 13.11.1987; inoltre, mediante postilla inserita nell'ultima pagina dello stesso contratto venivano aggiunte le lettere d) ed e). In queste ultime si prevedeva espressamente il trasferimento della “p.c.n. 1738/14, giardino par. orto cl. 4 mq 26, in arancione nel piano in atti tav. sub G.N. 4565/86, in P.T. 2620
pagina 3 di 8 di Prosecco” nonché del “diritto di superficie costituito dall'ente p.c.n. 1738/12, giardino di mq
209, in azzurro nel piano in atti tavolari 4565/86 in PT 2530 di Prosecco. Il venditore dava atto che nessun onere era a carico degli immobili acquistati da per quanto riguarda le Parte_1
spese relative all'uso e danno alle cose, godimento, manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei box sottostanti.
- La formulazione dell'atto notarile tuttavia non era corretta, atteso che l'intenzione dei contraenti era quella di trasferire – tra l'altro – l'intera proprietà delle pp.cc.nn. 1738/12 e
1738/14. In effetti, la parte venditrice società emetteva fattura n. 30/87 Parte_6
dd. 13 novembre 1987 in cui quietanzava, tra l'altro, il “saldo prezzo per la vendita dell'ente n.
“7”, del giardino ente n. “5”, della corte ente n. “4”, del box condominiale ente “12”, del passaggio comune box ente n. “16” (metà parte indivisa), della p.c.n. 1738/12 e p.c.n. 1738/14 giardino, siti in Str. Costiera n. 17/2”. Quanto, nello specifico, alla p.c.n. 1738/12 l'Attrice ha chiarito che essa è gravata da diritto di superficie in sottosuolo a favore della p.c.n. superficiaria 2142 in PT 2621 di Prosecco, atteso che al di sotto della stessa insistono alcuni box di proprietà di terzi (vds decreto tavolare GN 4565/1986).
Oggetto della compravendita era dunque la proprietà del bene fatto salvo il diritto di superficie in sottosuolo già costituito: a causa di un errore, nell'atto di compravendita si era fatto riferimento al “diritto di superficie” come se si intendesse trasferire la porzione di immobile al di sopra del suolo.
Nell'atto introduttivo parte attrice ha sottolineato che in alcun modo la domanda proposta avrebbe inciso sul diritto di superficie in sottosuolo (box di pertinenza di altra costruzione appartenente a terzi), dovendo concentrarsi sull'area posta invece sul suolo.
- Sulla base di detta compravendita il Giudice tavolare con decreto 19.04.1988 accoglieva solo parzialmente la domanda avanzata dal notaio, rigettando la chiesta intavolazione del diritto di superficie di cui alla p.c.n. 1738/12 con la seguente motivazione:
“postilla 1) “il diritto di superficie è di proprietà prop. pro tempore n. PT 2622 usque 2627”.
Ad oggi dunque detta particella, costituente la relativa PT 2530, è ancora intavolata a nome della Quanto alla p.c.n. 1738/14, essa veniva intavolata a nome Parte_6 dell'attrice – o meglio: a nome del proprietario pro tempore delle PP.TT. 2535, 2537 e 2542, che per l'appunto è la sig.ra – solo per una minima quota (come sub doc. 8 – visura Parte_1
pagina 4 di 8 tavolare informatizzata), atteso che nel contratto di compravendita la postilla era stata in effetti impostata in modo non corretto. Dall'epoca dell'acquisto (anno 1987) e fino ai giorni nostri l'attrice possiede pacificamente, pubblicamente e continuativamente le porzioni di immobile, pertinenziali all'unità abitativa oggetto della compravendita, costituite dalla p.c.n. 1738/12 in
PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco e dalla p.c.n. 1738/14 in pT 2620 c.t. I° del CC di Prosecco, nonostante – come visto – entrambe siano tuttora di iscritta ragione della Parte_6
costituendo tali due fondi il giardino di pertinenza dell'unità abitativa di proprietà
[...] dell'attrice. I fondi sono recintati e nessuno, al di fuori della ricorrente e della di lei famiglia, vi ha avuto accesso da quando ha avuto luogo la compravendita.
La ricorrente ha prodotto planimetria e rilievi fotografici per meglio illustrare lo stato di fatto nonché alcune foto storiche della famiglia della sig.ra scattate proprio nel giardino Pt_1
oggetto di causa, allegando di aver sostenuto le spese per la manutenzione del giardino a causa di diversi fenomeni alluvionali verificatisi negli anni, per la potature di essenze arboree insistenti sulle parti comuni del ove ella risiede e che andavano ad invadere il CP_6
giardino oggetto di esame.
- A prova del proprio possesso pubblico e pacifico, la sig.ra ha allegato di aver Pt_1
persino preso parte ad un giudizio civile quale proprietaria di detto giardino in quanto esso era stato danneggiato – al pari dell'appartamento dell'attrice – da alcuni importanti fenomeni alluvionali negli anni 90 causati da difetti costruttivi delle opere di captazione delle acque del condominio di cui fa parte la sua abitazione. La sig.ra aveva dunque agito per richiedere Pt_1
il risarcimento del danno da parte dei soggetti responsabili, ottenendo una sentenza di accoglimento da parte del Tribunale di Trieste, poi riformata in grado di appello esclusivamente per questioni processuali (incompetenza per materia in favore del Tribunale
Regionale delle Acque). Anche sotto tale profilo, dunque, l'attrice ha agito quale piena proprietaria del bene, peraltro senza dubitare di esserne intestataria tavolare, verificando solo di recente l'errore.
- Onde poter vedere riconosciuto e intavolato il diritto di proprietà sul giardino di pertinenza, la signora non ha altre strade che quella del giudizio di usucapione idonea a Pt_1
conferirle un titolo originario di acquisto delle porzioni in parola.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha spiegato infine anche come erano stati individuati pagina 5 di 8 i legittimati passivi rispetto alla propria azione: la venne Parte_7
cancellata dal registro delle Società nel 1993: i beni oggetto del presente procedimento si configurano quali sopravvenienze attive, delle quali peraltro gli stessi soci non erano a conoscenza – nella convinzione, appunto, che la Società li avesse alienati validamente alla sig.ra – nel momento in cui è stato predisposto il bilancio finale di liquidazione del 23 Pt_1
ottobre 1992, in cui non si rinviene alcuna menzione di detti beni. Dal medesimo documento si evince che i soci alla data dell'approvazione di detto bilancio erano i signori Persona_2
e per
[...] Parte_2 CP_1 Persona_1 Parte_4
consolidata giurisprudenza della Suprema Corte qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio;
ne deriva – per ciò che qui rileva – che si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta (Cass. Civ., SS.UU., sentenze 12/03/2013, n. 6070, 6071 e
6072).
Sulla scorta di tale principio l'azione è stata dunque promossa nei confronti di coloro che furono soci della ovvero dei loro eredi. A tale proposito, il sig. Parte_6 [...]
è deceduto in data 5 ottobre 2022 ed eredi universali dello stesso sono le figlie Per_1 CP_2 ed , avendo la moglie rinunciato all'eredità; Pt_3 Controparte_3 Controparte_7
è deceduto già vedovo nel 2007 e l'unica figlia ha rinunciato all'eredità, Persona_2
così come hanno fatto i di lei figli che sarebbero stati chiamati per rappresentazione;
spirato il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, unico erede necessario deve considerarsi lo Stato ed è stato convenuto il , cui è Parte_5
attribuito il controllo su entrate e spese dello Stato e l' , deputata Controparte_4
all'amministrazione dei beni immobili dello Stato, di talché la legittimazione sostanziale e processuale nei procedimenti di usucapione introdotti successivamente all'entrata in vigore del
D.Lvo 30 luglio 1999, n. 300 spetta altresì all' . Controparte_4
- Vertendosi in materia di diritti reali la sig.ra ha provveduto ad esperire la Pt_1
procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 28/2010. In tale occasione tutti i resistenti ( ; ; , CP_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_2 Pt_3
pagina 6 di 8 ed hanno formalizzato dichiarazione di non opposizione alla domanda avanzata dalla CP_3
ricorrente (vds docc 17-21).
- Anche i proprietari dei box auto sottostanti al giardino che insiste in pcn 1738/12 hanno manifestato il proprio assenso all'accertamento di intervenuta usucapione da parte della ricorrente nel corso di un'assemblea di condominio.
- Poiché in regime tavolare l'art. 5 del R.D. 499/1929 sancisce che possa essere richiesta l'iscrizione della proprietà o un altro diritto reale su beni immobili acquistato per usucapione esclusivamente sulla scorta di una sentenza passata in giudicato la sig.ra ha concluso Pt_1
dicendosi costretta ad avviare il procedimento per poter veder “regolarizzata” la situazione in modo da riflettere l'effettiva volontà delle parti sin dalla compravendita del 1987.
2. Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle Parti, questo giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti (vds ordinanza dd 19 settembre 2024) e, assunte le prove orali offerte dall'Attrice, ha trattenuto la causa in decisione il 15 marzo 2025 sulla base delle conclusioni del ricorrente depositate con foglio in telematico il 14 marzo 2025.
3. La domanda è fondata.
La particella oggetto di usucapione consiste in un giardino, pertinenziale all'edificio in cui abita la signora che ivi aveva acquistato un appartamento sito al primo piano Parte_1
nel 1987 dalla impresa costruttrice insieme all'alloggio aveva acquistato Parte_6
il giardino, un box posto al piano interrato oltre alle quote indivise di parti comuni;
detto giardino, debitamente recintato, è stato da lei posseduto e manutenuto come hanno concordemente riferito i testimoni, confortando quanto già emerge dalla documentazione fotografica, anche storica prodotta dall'interessata.
Si riconosce tuttavia come tale azione si sia resa necessaria per un errore nella postilla dell'atto di compravendita che rende l'intera particella pcn 1738/12 giardino par orto di mq 209 oggetto di un diritto di superficie, mentre tale diritto era limitato all'area del sottosuolo dove erano stati costruiti i box di pertinenza degli alloggi siti in un distinto stabile.
La domanda viene dunque accolta e la signora dichiarata proprietaria per Parte_1
usucapione delle porzioni immobiliari costituite dalla p.c.n. 1738/12 in PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco e dalla p.c.n. 1738/14 in PT 2620 c.t. I° del CC di Prosecco, entrambe tuttora di iscritta ragione – la prima per l'intero e la seconda per la quota di 29.758/31.000 – della pagina 7 di 8 e ciò senza pregiudizio per il diritto di superficie a tempo Parte_6
indeterminato costituito sub GN 4565/1986 a peso della p.c.n. 1738/12 in PT 2530 c.t. I° del
CC di Prosecco ed a favore dei proprietari pro tempore della p.c. ed. 2142 in P.T. 2621 c.t. 1° del CC di Prosecco;
di conseguenza la signora viene autorizzata a chiedere l'intavolazione della Parte_1
proprietà e la voltura catastale degli immobili di cui è causa a nome proprio
Non si provvede sule spese non essendovi stata auna opposizione
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5331/2023 così provvede: dichiara che è proprietaria per usucapione delle porzioni immobiliari Parte_1
costituite dalla p.c.n. 1738/12 in PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco e dalla p.c.n. 1738/14 in PT
2620 c.t. I° del CC di Prosecco, entrambe tuttora di iscritta ragione – la prima per l'intero e la seconda per la quota di 29.758/31.000 – della salvo restando il diritto Parte_6
di superficie a tempo indeterminato costituito sub GN 4565/1986 a peso della p.c.n. 1738/12 in
PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco ed a favore dei proprietari pro tempore della p.c. ed. 2142 in
P.T. 2621 c.t. 1° del CC di Prosecco;
autorizza a chiedere l'intavolazione della proprietà e la voltura catastale Parte_1
di detti immobili a nome proprio
Nulla sulle spese.
Trieste, 05/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gloria Giovanna Carlesso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5331/2023 promossa con ricorso depositato il 12 dicembre 2023
da
(CF ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Trieste, Strada Costiera n. 17/02, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Pisani (C.F.
[...]
) pec: e avv. Federica Stradella (C.F. C.F._2 Email_1
) pec: ed elettivamente CodiceFiscale_3 Email_2
domiciliata presso il loro studio in Trieste, Viale XX Settembre n. 13, fax 040/9899748 e
Email_3 Email_1 Email_2
contro
1. (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._4
16.01.1935, ivi residente in [...]01;
2. (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._5
Trieste, via Stradivari n. 9;
3. (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._6
residente in [...], quale erede di nato a [...] il Persona_1
22.09.1930 e deceduto a Trieste il 05.10.2022;
pagina 1 di 8 4. (C.F. ), nata a [...] il giorno 08.02.1959 e Parte_3 C.F._7
residente a [...] in Località Francovez-Frankovec n. 380, quale erede di nato a [...] il [...] e deceduto a Trieste il 05.10.2022; Persona_1
5. (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._8
residente in [...], quale erede di nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto a Trieste il 05.10.2022;
6. (C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_4 C.F._9 residente in [...]01.
7. (C.F. , in persona del Ministro in Parte_5 P.IVA_1
carica pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, in qualità di erede necessario del sig. Persona_2
nato a [...] il [...] e deceduto senza eredi a il 22.01.2007; Persona_3
8. (C.F. , in persona del Direttore in carica pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, in Trieste, Piazza
Dalmazia n. 3, in qualità di ente pubblico economico cui è attribuita la gestione dei beni immobili di proprietà dello Stato ex d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300
CONVENUTI-CONTUMACI
avente ad oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI: “Piaccia al Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato che i convenuti:
Parte_2 CP_1 Controparte_2 Parte_3
– quali eredi di;
Controparte_3 Persona_1 Parte_4 [...]
– quali Controparte_5 Controparte_4
Amministrazioni competenti dello Stato italiano, erede necessario di Persona_2
sono successori a titolo universale della cessata Parte_6
accertato altresì che la ricorrente, a far tempo dal 1987, epoca di acquisto dell'ente abitativo cui le aree oggetto di usucapione sono pertinenziali, possiede pubblicamente le porzioni immobiliari costituite dalla p.c.n. 1738/12 in PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco e dalla p.c.n. pagina 2 di 8 1738/14 in PT 2620 c.t. I° del CC di Prosecco, entrambe tuttora di iscritta ragione – la prima per l'intero e la seconda per la quota di 29.758/31.000 – della Parte_6 accertare e dichiarare in favore della ricorrente l'intervenuto acquisto a titolo Parte_1
originario per decorso del termine ventennale della proprietà delle porzioni immobiliari suddette, senza pregiudizio per il diritto di superficie a tempo indeterminato costituito sub GN
4565/1986 a peso della p.c.n. 1738/12 in PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco ed a favore dei proprietari pro tempore della p.c.ed. 2142 in P.T. 2621 c.t. 1° del CC di Prosecco;
autorizzare per l'effetto la stessa ricorrente a procedere all'intavolazione della proprietà e correlata voltura catastale degli immobili di cui è causa a nome proprio sulla base dell'emananda sentenza.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite esclusivamente in caso di opposizione”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12 dicembre 2023 la signora ha chiesto di Parte_1
accertare l'avvenuto acquisto per usucapione di un'area (giardino) pertinenziale alla sua proprietà da lei stessa goduta pubblicamente e pacificamente sin dal 1987 e quindi per oltre venti anni identificata come nelle suestese conclusioni. A tale fine ha esposto e documentato che:
-con contratto di compravendita dd. 13.11.1987 intavolato sub GN 3700/1988 Ufficio
Tavolare di Trieste, l'Attrice acquistava dall'impresa di costruzioni “ ” Parte_6 Pt_6
l'alloggio sito al primo piano dell'immobile sito in Prosecco al civ. 17/2, marcato “7” in contorno azzurro nel piano in atti tavolari sub GN 5329/84, censito in PT 2537 c.t. 1° del CC di
Prosecco; il giardino marcato “5” in colore azzurro nel piano in atti tavolari sub GN 5329/1984, censito in PT 2535 c.t. 1° del CC di Prosecco;
il box auto marcato “12” ed orlato in viola nel piano in atti tavolari sub GN 1740/1987, censito in PT 2542 c.t. 1° del CC di Prosecco;
- nel contratto veniva altresì previsto il trasferimento di 6/31 p.i. dell'area scoperta di pertinenza del fabbricato, meglio descritta alle lettere a), b) e c) della sezione intitolata
“descrizione degli immobili compravenduti” a pag. 11 del contratto dd. 13.11.1987; inoltre, mediante postilla inserita nell'ultima pagina dello stesso contratto venivano aggiunte le lettere d) ed e). In queste ultime si prevedeva espressamente il trasferimento della “p.c.n. 1738/14, giardino par. orto cl. 4 mq 26, in arancione nel piano in atti tav. sub G.N. 4565/86, in P.T. 2620
pagina 3 di 8 di Prosecco” nonché del “diritto di superficie costituito dall'ente p.c.n. 1738/12, giardino di mq
209, in azzurro nel piano in atti tavolari 4565/86 in PT 2530 di Prosecco. Il venditore dava atto che nessun onere era a carico degli immobili acquistati da per quanto riguarda le Parte_1
spese relative all'uso e danno alle cose, godimento, manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei box sottostanti.
- La formulazione dell'atto notarile tuttavia non era corretta, atteso che l'intenzione dei contraenti era quella di trasferire – tra l'altro – l'intera proprietà delle pp.cc.nn. 1738/12 e
1738/14. In effetti, la parte venditrice società emetteva fattura n. 30/87 Parte_6
dd. 13 novembre 1987 in cui quietanzava, tra l'altro, il “saldo prezzo per la vendita dell'ente n.
“7”, del giardino ente n. “5”, della corte ente n. “4”, del box condominiale ente “12”, del passaggio comune box ente n. “16” (metà parte indivisa), della p.c.n. 1738/12 e p.c.n. 1738/14 giardino, siti in Str. Costiera n. 17/2”. Quanto, nello specifico, alla p.c.n. 1738/12 l'Attrice ha chiarito che essa è gravata da diritto di superficie in sottosuolo a favore della p.c.n. superficiaria 2142 in PT 2621 di Prosecco, atteso che al di sotto della stessa insistono alcuni box di proprietà di terzi (vds decreto tavolare GN 4565/1986).
Oggetto della compravendita era dunque la proprietà del bene fatto salvo il diritto di superficie in sottosuolo già costituito: a causa di un errore, nell'atto di compravendita si era fatto riferimento al “diritto di superficie” come se si intendesse trasferire la porzione di immobile al di sopra del suolo.
Nell'atto introduttivo parte attrice ha sottolineato che in alcun modo la domanda proposta avrebbe inciso sul diritto di superficie in sottosuolo (box di pertinenza di altra costruzione appartenente a terzi), dovendo concentrarsi sull'area posta invece sul suolo.
- Sulla base di detta compravendita il Giudice tavolare con decreto 19.04.1988 accoglieva solo parzialmente la domanda avanzata dal notaio, rigettando la chiesta intavolazione del diritto di superficie di cui alla p.c.n. 1738/12 con la seguente motivazione:
“postilla 1) “il diritto di superficie è di proprietà prop. pro tempore n. PT 2622 usque 2627”.
Ad oggi dunque detta particella, costituente la relativa PT 2530, è ancora intavolata a nome della Quanto alla p.c.n. 1738/14, essa veniva intavolata a nome Parte_6 dell'attrice – o meglio: a nome del proprietario pro tempore delle PP.TT. 2535, 2537 e 2542, che per l'appunto è la sig.ra – solo per una minima quota (come sub doc. 8 – visura Parte_1
pagina 4 di 8 tavolare informatizzata), atteso che nel contratto di compravendita la postilla era stata in effetti impostata in modo non corretto. Dall'epoca dell'acquisto (anno 1987) e fino ai giorni nostri l'attrice possiede pacificamente, pubblicamente e continuativamente le porzioni di immobile, pertinenziali all'unità abitativa oggetto della compravendita, costituite dalla p.c.n. 1738/12 in
PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco e dalla p.c.n. 1738/14 in pT 2620 c.t. I° del CC di Prosecco, nonostante – come visto – entrambe siano tuttora di iscritta ragione della Parte_6
costituendo tali due fondi il giardino di pertinenza dell'unità abitativa di proprietà
[...] dell'attrice. I fondi sono recintati e nessuno, al di fuori della ricorrente e della di lei famiglia, vi ha avuto accesso da quando ha avuto luogo la compravendita.
La ricorrente ha prodotto planimetria e rilievi fotografici per meglio illustrare lo stato di fatto nonché alcune foto storiche della famiglia della sig.ra scattate proprio nel giardino Pt_1
oggetto di causa, allegando di aver sostenuto le spese per la manutenzione del giardino a causa di diversi fenomeni alluvionali verificatisi negli anni, per la potature di essenze arboree insistenti sulle parti comuni del ove ella risiede e che andavano ad invadere il CP_6
giardino oggetto di esame.
- A prova del proprio possesso pubblico e pacifico, la sig.ra ha allegato di aver Pt_1
persino preso parte ad un giudizio civile quale proprietaria di detto giardino in quanto esso era stato danneggiato – al pari dell'appartamento dell'attrice – da alcuni importanti fenomeni alluvionali negli anni 90 causati da difetti costruttivi delle opere di captazione delle acque del condominio di cui fa parte la sua abitazione. La sig.ra aveva dunque agito per richiedere Pt_1
il risarcimento del danno da parte dei soggetti responsabili, ottenendo una sentenza di accoglimento da parte del Tribunale di Trieste, poi riformata in grado di appello esclusivamente per questioni processuali (incompetenza per materia in favore del Tribunale
Regionale delle Acque). Anche sotto tale profilo, dunque, l'attrice ha agito quale piena proprietaria del bene, peraltro senza dubitare di esserne intestataria tavolare, verificando solo di recente l'errore.
- Onde poter vedere riconosciuto e intavolato il diritto di proprietà sul giardino di pertinenza, la signora non ha altre strade che quella del giudizio di usucapione idonea a Pt_1
conferirle un titolo originario di acquisto delle porzioni in parola.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha spiegato infine anche come erano stati individuati pagina 5 di 8 i legittimati passivi rispetto alla propria azione: la venne Parte_7
cancellata dal registro delle Società nel 1993: i beni oggetto del presente procedimento si configurano quali sopravvenienze attive, delle quali peraltro gli stessi soci non erano a conoscenza – nella convinzione, appunto, che la Società li avesse alienati validamente alla sig.ra – nel momento in cui è stato predisposto il bilancio finale di liquidazione del 23 Pt_1
ottobre 1992, in cui non si rinviene alcuna menzione di detti beni. Dal medesimo documento si evince che i soci alla data dell'approvazione di detto bilancio erano i signori Persona_2
e per
[...] Parte_2 CP_1 Persona_1 Parte_4
consolidata giurisprudenza della Suprema Corte qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio;
ne deriva – per ciò che qui rileva – che si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta (Cass. Civ., SS.UU., sentenze 12/03/2013, n. 6070, 6071 e
6072).
Sulla scorta di tale principio l'azione è stata dunque promossa nei confronti di coloro che furono soci della ovvero dei loro eredi. A tale proposito, il sig. Parte_6 [...]
è deceduto in data 5 ottobre 2022 ed eredi universali dello stesso sono le figlie Per_1 CP_2 ed , avendo la moglie rinunciato all'eredità; Pt_3 Controparte_3 Controparte_7
è deceduto già vedovo nel 2007 e l'unica figlia ha rinunciato all'eredità, Persona_2
così come hanno fatto i di lei figli che sarebbero stati chiamati per rappresentazione;
spirato il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, unico erede necessario deve considerarsi lo Stato ed è stato convenuto il , cui è Parte_5
attribuito il controllo su entrate e spese dello Stato e l' , deputata Controparte_4
all'amministrazione dei beni immobili dello Stato, di talché la legittimazione sostanziale e processuale nei procedimenti di usucapione introdotti successivamente all'entrata in vigore del
D.Lvo 30 luglio 1999, n. 300 spetta altresì all' . Controparte_4
- Vertendosi in materia di diritti reali la sig.ra ha provveduto ad esperire la Pt_1
procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 28/2010. In tale occasione tutti i resistenti ( ; ; , CP_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_2 Pt_3
pagina 6 di 8 ed hanno formalizzato dichiarazione di non opposizione alla domanda avanzata dalla CP_3
ricorrente (vds docc 17-21).
- Anche i proprietari dei box auto sottostanti al giardino che insiste in pcn 1738/12 hanno manifestato il proprio assenso all'accertamento di intervenuta usucapione da parte della ricorrente nel corso di un'assemblea di condominio.
- Poiché in regime tavolare l'art. 5 del R.D. 499/1929 sancisce che possa essere richiesta l'iscrizione della proprietà o un altro diritto reale su beni immobili acquistato per usucapione esclusivamente sulla scorta di una sentenza passata in giudicato la sig.ra ha concluso Pt_1
dicendosi costretta ad avviare il procedimento per poter veder “regolarizzata” la situazione in modo da riflettere l'effettiva volontà delle parti sin dalla compravendita del 1987.
2. Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle Parti, questo giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti (vds ordinanza dd 19 settembre 2024) e, assunte le prove orali offerte dall'Attrice, ha trattenuto la causa in decisione il 15 marzo 2025 sulla base delle conclusioni del ricorrente depositate con foglio in telematico il 14 marzo 2025.
3. La domanda è fondata.
La particella oggetto di usucapione consiste in un giardino, pertinenziale all'edificio in cui abita la signora che ivi aveva acquistato un appartamento sito al primo piano Parte_1
nel 1987 dalla impresa costruttrice insieme all'alloggio aveva acquistato Parte_6
il giardino, un box posto al piano interrato oltre alle quote indivise di parti comuni;
detto giardino, debitamente recintato, è stato da lei posseduto e manutenuto come hanno concordemente riferito i testimoni, confortando quanto già emerge dalla documentazione fotografica, anche storica prodotta dall'interessata.
Si riconosce tuttavia come tale azione si sia resa necessaria per un errore nella postilla dell'atto di compravendita che rende l'intera particella pcn 1738/12 giardino par orto di mq 209 oggetto di un diritto di superficie, mentre tale diritto era limitato all'area del sottosuolo dove erano stati costruiti i box di pertinenza degli alloggi siti in un distinto stabile.
La domanda viene dunque accolta e la signora dichiarata proprietaria per Parte_1
usucapione delle porzioni immobiliari costituite dalla p.c.n. 1738/12 in PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco e dalla p.c.n. 1738/14 in PT 2620 c.t. I° del CC di Prosecco, entrambe tuttora di iscritta ragione – la prima per l'intero e la seconda per la quota di 29.758/31.000 – della pagina 7 di 8 e ciò senza pregiudizio per il diritto di superficie a tempo Parte_6
indeterminato costituito sub GN 4565/1986 a peso della p.c.n. 1738/12 in PT 2530 c.t. I° del
CC di Prosecco ed a favore dei proprietari pro tempore della p.c. ed. 2142 in P.T. 2621 c.t. 1° del CC di Prosecco;
di conseguenza la signora viene autorizzata a chiedere l'intavolazione della Parte_1
proprietà e la voltura catastale degli immobili di cui è causa a nome proprio
Non si provvede sule spese non essendovi stata auna opposizione
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5331/2023 così provvede: dichiara che è proprietaria per usucapione delle porzioni immobiliari Parte_1
costituite dalla p.c.n. 1738/12 in PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco e dalla p.c.n. 1738/14 in PT
2620 c.t. I° del CC di Prosecco, entrambe tuttora di iscritta ragione – la prima per l'intero e la seconda per la quota di 29.758/31.000 – della salvo restando il diritto Parte_6
di superficie a tempo indeterminato costituito sub GN 4565/1986 a peso della p.c.n. 1738/12 in
PT 2530 c.t. I° del CC di Prosecco ed a favore dei proprietari pro tempore della p.c. ed. 2142 in
P.T. 2621 c.t. 1° del CC di Prosecco;
autorizza a chiedere l'intavolazione della proprietà e la voltura catastale Parte_1
di detti immobili a nome proprio
Nulla sulle spese.
Trieste, 05/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
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