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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14309 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g.
28461 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in persona Parte_1 dell'Amministratore pro tempore, parte elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Navigatori n. 22, presso lo studio dell'Avv. SABINA GAROFALO, che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
E
, parte elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, Via Labicana n. 45, presso lo studio dell' Avv.
EN RL che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità
All'udienza del 16/10/2025, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto ai sensi dell'art. 659
c.p.c. ritualmente notificato, il Condominio intimante deduceva di essere proprietario dell'appartamento adibito ad alloggio del portiere, concesso in forza di contratto di
1 lavoro di portierato a tempo determinato al IG
[...]
, contratto scaduto in data 31 marzo 2024; CP_1
scaduto il termine del contratto di collaborazione, il
Condominio richiedeva il rilascio dell'alloggio del portiere.
Stante il rifiuto dell'intimato a voler rilasciare il bene, il
Condominio intraprendeva il procedimento di cui all'art. 659 c.p.c., disciplinante rapporto di locazione d'opera con concessione di alloggio.
Alla prima udienza di fase sommaria si costituiva in giudizio il IG , contestando la domanda e CP_1 opponendosi allo sfratto intimato, adducendo che il rapporto fosse ancora in essere per mancato pagamento del TFR e chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
A fronte dell'opposizione, la difesa del Condominio chiedeva provvedersi al mutamento del rito previa concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c., ordinanza che veniva emessa in data 9 luglio 2024, e la cui esecuzione veniva fissata per la data del 30 agosto 2024; con l'ordinanza di mutamento del rito il Giudice rinviava la causa al 12 dicembre 2024 e concedeva alle parti termine per il deposito delle memorie integrative;
successivamente, con provvedimento del 12 dicembre
2024, il Giudice invitava le parti all'instaurazione della domanda di mediazione e rinviava la causa al 24 aprile
2025 per l'eventuale prosecuzione del giudizio di merito;
frattanto parte intimante avviava la procedura esecutiva di rilascio, che si concludeva dopo il primo accesso, con il rilascio spontaneo da parte del sig. in data CP_1
20.11.2024; il Condominio intimante avviava altresì la procedura di mediazione (cfr doc. 1 depositato in data 8.7.2024) che si
2 chiudeva con verbale negativo (cfr doc. 2 depositato in data 8.7.2024) per mancata adesione del IG;
CP_1 all'udienza del 24 aprile 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e la causa pertanto veniva rinviata per la decisione ex art. 429 cpc all'udienza dl
16.10.2025, con termine per deposito di note conclusive riepilogative fino al 9.10.2025.
Alla luce delle esposte considerazioni la domanda formulata da parte attrice deve trovare accoglimento in questa sede.
Il contratto de quo è scaduto per naturale decorrenza del termine in data 31 marzo 2024 e l'attività del lavoratore è terminata nella medesima data.
Il IG dalla data di cessazione del rapporto CP_1 lavorativo (31 marzo 2024), non ha più prestato alcuna attività lavorativa e/o di collaborazione in favore del
Condominio e nonostante quest'ultimo avesse richiesto il rilascio dell'immobile con lettera del 19.3.2024, non ha inteso rilasciarlo, mantenendone così il pieno possesso, occupandolo e beneficiandone senza peraltro sostenere alcun costo, sino al giorno 20.11.2024, data dell'avvenuto rilascio.
Contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta con la propria opposizione all'intimazione di sfratto, all'impugnativa del licenziamento, peraltro inoltrata decorso il termine di 60 giorni, non ha fatto seguito alcuna domanda giudiziale. Le eccezioni di controparte infatti non venivano accolte da questo Giudice che nell'ordinanza di rilascio rilevava: “….omissis…Non vanno infatti confusi gli aspetti giuridici della cessazione del rapporto di lavoro, con l'attribuzione economica di somme eventualmente dovute in relazione al cessato rapporto in favore del convenuto e a carico del condominio. I primi
3 infatti hanno ormai dispiegato i propri effetti, anche in considerazione della circostanza che la lettera di impugnazione a contestazione della fine del rapporto di lavoro è stata inoltrata ben oltre i 60 giorni decorrenti dalla avvenuta comunicazione dello stesso ed altresì dalla circostanza, non contestata da parte convenuta, che al momento non risulta pendente alcuna procedura innanzi al giudice del lavoro. Ad ulteriore riprova vi è
l'accettazione della avvenuta risoluzione del rapporto da parte del convenuto, il quale, con lettera depositata agli atti, preso atto della cessazione del rapporto di portierato, chiede la possibilità di permanere a pagamento nell'alloggio del portiere” (ord. 9.07.2024).
Quindi è evidente che il rapporto è da intendersi comunque irrimediabilmente cessato al 31 marzo 2024, cessazione del rapporto che lo stesso sig. ha CP_1 riconosciuto nel momento in cui ha chiesto di poter continuare a beneficiare dell'alloggio dietro versamento di una indennità (detta canone) di € 350,00 mese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con atto di citazione notificato nei
[...] confronti di , così decide: Controparte_1
1) Accertata la conclusione per scadenza del termine del contratto di lavoro con mansioni di portierato avvenuta in data 31 marzo 2024 e il mancato rilascio dell'immobile alla detta scadenza, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di condanna del
IG al rilascio del bene identificato Controparte_1 in atti, (immobile sito in Roma, , Parte_1
Palazzina A, Piano Terra, individuato come alloggio del portiere) alla data del 20.11.2024.
4 2) Condanna il IG al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 2.683,33, a titolo di indennità di occupazione, nella misura di € 350,00 mensili, per i mesi da aprile 2024 al 20.11.2024 (data di rilascio), importo derivante dalla somma di € 2.450,00, ossia € 350,00 x 7 mesi, dal mese di aprile al mese di ottobre + € 233,33 per i 20 giorni di novembre 2024), oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna infine il IG al Controparte_1 pagamento in favore del Parte_1
, delle spese di giudizio, liquidate in
[...]
Euro 300,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, 16/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Scoppetta
5
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g.
28461 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in persona Parte_1 dell'Amministratore pro tempore, parte elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Navigatori n. 22, presso lo studio dell'Avv. SABINA GAROFALO, che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
E
, parte elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, Via Labicana n. 45, presso lo studio dell' Avv.
EN RL che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità
All'udienza del 16/10/2025, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto ai sensi dell'art. 659
c.p.c. ritualmente notificato, il Condominio intimante deduceva di essere proprietario dell'appartamento adibito ad alloggio del portiere, concesso in forza di contratto di
1 lavoro di portierato a tempo determinato al IG
[...]
, contratto scaduto in data 31 marzo 2024; CP_1
scaduto il termine del contratto di collaborazione, il
Condominio richiedeva il rilascio dell'alloggio del portiere.
Stante il rifiuto dell'intimato a voler rilasciare il bene, il
Condominio intraprendeva il procedimento di cui all'art. 659 c.p.c., disciplinante rapporto di locazione d'opera con concessione di alloggio.
Alla prima udienza di fase sommaria si costituiva in giudizio il IG , contestando la domanda e CP_1 opponendosi allo sfratto intimato, adducendo che il rapporto fosse ancora in essere per mancato pagamento del TFR e chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
A fronte dell'opposizione, la difesa del Condominio chiedeva provvedersi al mutamento del rito previa concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c., ordinanza che veniva emessa in data 9 luglio 2024, e la cui esecuzione veniva fissata per la data del 30 agosto 2024; con l'ordinanza di mutamento del rito il Giudice rinviava la causa al 12 dicembre 2024 e concedeva alle parti termine per il deposito delle memorie integrative;
successivamente, con provvedimento del 12 dicembre
2024, il Giudice invitava le parti all'instaurazione della domanda di mediazione e rinviava la causa al 24 aprile
2025 per l'eventuale prosecuzione del giudizio di merito;
frattanto parte intimante avviava la procedura esecutiva di rilascio, che si concludeva dopo il primo accesso, con il rilascio spontaneo da parte del sig. in data CP_1
20.11.2024; il Condominio intimante avviava altresì la procedura di mediazione (cfr doc. 1 depositato in data 8.7.2024) che si
2 chiudeva con verbale negativo (cfr doc. 2 depositato in data 8.7.2024) per mancata adesione del IG;
CP_1 all'udienza del 24 aprile 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e la causa pertanto veniva rinviata per la decisione ex art. 429 cpc all'udienza dl
16.10.2025, con termine per deposito di note conclusive riepilogative fino al 9.10.2025.
Alla luce delle esposte considerazioni la domanda formulata da parte attrice deve trovare accoglimento in questa sede.
Il contratto de quo è scaduto per naturale decorrenza del termine in data 31 marzo 2024 e l'attività del lavoratore è terminata nella medesima data.
Il IG dalla data di cessazione del rapporto CP_1 lavorativo (31 marzo 2024), non ha più prestato alcuna attività lavorativa e/o di collaborazione in favore del
Condominio e nonostante quest'ultimo avesse richiesto il rilascio dell'immobile con lettera del 19.3.2024, non ha inteso rilasciarlo, mantenendone così il pieno possesso, occupandolo e beneficiandone senza peraltro sostenere alcun costo, sino al giorno 20.11.2024, data dell'avvenuto rilascio.
Contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta con la propria opposizione all'intimazione di sfratto, all'impugnativa del licenziamento, peraltro inoltrata decorso il termine di 60 giorni, non ha fatto seguito alcuna domanda giudiziale. Le eccezioni di controparte infatti non venivano accolte da questo Giudice che nell'ordinanza di rilascio rilevava: “….omissis…Non vanno infatti confusi gli aspetti giuridici della cessazione del rapporto di lavoro, con l'attribuzione economica di somme eventualmente dovute in relazione al cessato rapporto in favore del convenuto e a carico del condominio. I primi
3 infatti hanno ormai dispiegato i propri effetti, anche in considerazione della circostanza che la lettera di impugnazione a contestazione della fine del rapporto di lavoro è stata inoltrata ben oltre i 60 giorni decorrenti dalla avvenuta comunicazione dello stesso ed altresì dalla circostanza, non contestata da parte convenuta, che al momento non risulta pendente alcuna procedura innanzi al giudice del lavoro. Ad ulteriore riprova vi è
l'accettazione della avvenuta risoluzione del rapporto da parte del convenuto, il quale, con lettera depositata agli atti, preso atto della cessazione del rapporto di portierato, chiede la possibilità di permanere a pagamento nell'alloggio del portiere” (ord. 9.07.2024).
Quindi è evidente che il rapporto è da intendersi comunque irrimediabilmente cessato al 31 marzo 2024, cessazione del rapporto che lo stesso sig. ha CP_1 riconosciuto nel momento in cui ha chiesto di poter continuare a beneficiare dell'alloggio dietro versamento di una indennità (detta canone) di € 350,00 mese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con atto di citazione notificato nei
[...] confronti di , così decide: Controparte_1
1) Accertata la conclusione per scadenza del termine del contratto di lavoro con mansioni di portierato avvenuta in data 31 marzo 2024 e il mancato rilascio dell'immobile alla detta scadenza, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di condanna del
IG al rilascio del bene identificato Controparte_1 in atti, (immobile sito in Roma, , Parte_1
Palazzina A, Piano Terra, individuato come alloggio del portiere) alla data del 20.11.2024.
4 2) Condanna il IG al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 2.683,33, a titolo di indennità di occupazione, nella misura di € 350,00 mensili, per i mesi da aprile 2024 al 20.11.2024 (data di rilascio), importo derivante dalla somma di € 2.450,00, ossia € 350,00 x 7 mesi, dal mese di aprile al mese di ottobre + € 233,33 per i 20 giorni di novembre 2024), oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna infine il IG al Controparte_1 pagamento in favore del Parte_1
, delle spese di giudizio, liquidate in
[...]
Euro 300,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, 16/10/2025
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Dott.ssa Manuela Scoppetta
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