TRIB
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/11/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 673/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.10.2024 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Acquappesa (CS) C.da Santo Iorio n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso
MUNGIGUERRA del Foro di Paola, (C.F.: , che dichiara di voler ricevere C.F._2 tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec e Email_1 presso il cui studio legale, sito in Cetraro Marina (CS) Via Indipendenza n°13, 87022, la parte ha eletto domicilio e
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Ferrante, del foro di Paola (CS) (C.F.: ), che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._4 comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec e presso il cui studio Email_2 legale, sito in Bonifati (CS), Via Nazionale n. 36, la parte ha eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Controparte_1
473 bis.51 c.p.c. depositato il 27 giugno 2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, in
Acquappesa in data 26/12/2006, Atto n. 5 P. II S. A – Anno 2006, rilevando che dalla loro unione è nata la figlia in data 26.06.2008. Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, avevano deciso di comune accordo di separarsi per intollerabilità della convivenza;
- che, quindi, avevano avanzato ricorso congiunto per la separazione consensuale (iscritto al n. 231/2012 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2012) e che con successivo decreto del 26.04.2012, il Tribunale di Paola aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, ordinando all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Acquappesa di procedere all'annotazione del decreto ed alle ulteriori incombenze di legge;
- che dalla data della omologa della suddetta sentenza i ricorrenti non hanno più convissuto e che, oltretutto, hanno constatato l'impossibilità di ricostituire la loro unione spirituale e materiale, per cui richiedono congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che essi ricorrenti (il Sig. risultante essere disoccupato e la Sig.ra CP_1 Parte_1 svolgente attività lavorativa occasionale e stagionale) danno atto di aver regolato i
[...] loro rapporti nascenti in conseguenza della separazione con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non a quelle di seguito meglio indicate.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 08.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 23.09.2024 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3,
n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 26.04.2012, reso nell'ambito del procedimento n. 231/2012 RG, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta Parte_1 Controparte_1 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3,
n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Acquappesa (CS) in data 26/12/2006, Atto n. 5 P. II S. A – Anno 2006, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acquappesa, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) GENITORIALE CP_2
Il piano genitoriale dettagliato viene allegato al presente ricorso ma di seguito vengono richiamati e riportati gli aspetti relativi alla gestione della prole ed all'aspetto patrimoniale: Per_ a) Resta affidata ad entrambi i genitori la figlia minore , che continuerà a vivere prevalentemente con la madre nell'abitazione di proprietà di questìultima e nella quale già vive;
b) il padre potrà far visita e portare con sè la minore ogni volta lo vorrà, CP_1 compatibilmente con gli impegni dei genitori e della stessa e sempre nel preminente interesse di quest'ultima; c) prevalentamente il padre, preleverà la minore per due fine settimana al mese dal sabato all'uscita da scuola e fino alla domenica alle ore 21.00. Per le maggiori festività ed il periodo estivo i genitori asseconderanno senz'altro i desideri della figlia e quindi sottinteso che la durata e la periodicità delle visite sopra specificate sono da intendersi a puro titolo indicativo, ed i ricorrenti in accordo con i desideri della figlia potranno raggiungere di volta in volta accordi diversi rispetto a quanto sopra stabilito, dichiarandosi inoltre disponibili a garantire la massima frequentazione possibile della minore con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie, in maniera serena e continuativa;
d) si impegnano vicendevolmente a comunicare spostamenti significativi della minore (sia in termini di distanza dal luogo di residenza, che in termine di permanenza) e ad adottare, di comune accordo, tutte le decisioni in ordine ad attività straordinarie (es. gite scolastiche, attività sportive, ecc.), nonchè in ordine a tutto ciò che comporti spese straordinarie per la minore;
e) i ricorrenti si obbligano ad adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, alla educazione e alla salute di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
nonché si impegnano, altresì, a non denigrare l'altro coniuge dinanzi ai figli ed a tutelarne l'integrità psico fisica, anche in ragione della loro età; f) i ricorrenti si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
g) vivendo la minore prevalentemente nell'abitazione con la madre, i ricorrenti si impegnano a provvedere al suo mantenimento ciascuno secondo le proprie risorse economiche e secondo le sue esigenze;
inoltre il Sig. corrisponderà a titolo di contribuzione per il CP_1 mantenimento di entrambi i figli minori la complessiva somma mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, per il tramite della madre e sino al raggiungimento della loro maggiore età. L'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. Di tale somma sarà rilasciata quietanza;
h) Le spese straordinarie per il mantenimento del minore (spese mediche, scolastiche, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
i) L'assegno unico contributivo per la figlia minore sarà percepito al 100% dalla madre;
Parte_1
4) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
- Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
- i ricorrenti che, come detto, già vivono in abitazioni separate, si obbligano reciprocamente
a comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Inoltre, dichiarano di non avere da regolare tra loro alcun altro rapporto di natura patrimoniale e che, con la sottoscrizione del presente atto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo economico;
- entrambi si impegnano vicendevolmente a prestare il consenso per il rilascio del passaporto, ove richiesto“.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 673/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e in Parte_1 Controparte_1
Acquappesa in data 26/12/2006, Atto n. 5 P. II S. A – Anno 2006;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acquappesa (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acquappesa (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 08/10/2024. Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 673/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.10.2024 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Acquappesa (CS) C.da Santo Iorio n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso
MUNGIGUERRA del Foro di Paola, (C.F.: , che dichiara di voler ricevere C.F._2 tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec e Email_1 presso il cui studio legale, sito in Cetraro Marina (CS) Via Indipendenza n°13, 87022, la parte ha eletto domicilio e
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Ferrante, del foro di Paola (CS) (C.F.: ), che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._4 comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec e presso il cui studio Email_2 legale, sito in Bonifati (CS), Via Nazionale n. 36, la parte ha eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Controparte_1
473 bis.51 c.p.c. depositato il 27 giugno 2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, in
Acquappesa in data 26/12/2006, Atto n. 5 P. II S. A – Anno 2006, rilevando che dalla loro unione è nata la figlia in data 26.06.2008. Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, avevano deciso di comune accordo di separarsi per intollerabilità della convivenza;
- che, quindi, avevano avanzato ricorso congiunto per la separazione consensuale (iscritto al n. 231/2012 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2012) e che con successivo decreto del 26.04.2012, il Tribunale di Paola aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, ordinando all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Acquappesa di procedere all'annotazione del decreto ed alle ulteriori incombenze di legge;
- che dalla data della omologa della suddetta sentenza i ricorrenti non hanno più convissuto e che, oltretutto, hanno constatato l'impossibilità di ricostituire la loro unione spirituale e materiale, per cui richiedono congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che essi ricorrenti (il Sig. risultante essere disoccupato e la Sig.ra CP_1 Parte_1 svolgente attività lavorativa occasionale e stagionale) danno atto di aver regolato i
[...] loro rapporti nascenti in conseguenza della separazione con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non a quelle di seguito meglio indicate.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 08.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 23.09.2024 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3,
n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 26.04.2012, reso nell'ambito del procedimento n. 231/2012 RG, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta Parte_1 Controparte_1 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3,
n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Acquappesa (CS) in data 26/12/2006, Atto n. 5 P. II S. A – Anno 2006, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acquappesa, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) GENITORIALE CP_2
Il piano genitoriale dettagliato viene allegato al presente ricorso ma di seguito vengono richiamati e riportati gli aspetti relativi alla gestione della prole ed all'aspetto patrimoniale: Per_ a) Resta affidata ad entrambi i genitori la figlia minore , che continuerà a vivere prevalentemente con la madre nell'abitazione di proprietà di questìultima e nella quale già vive;
b) il padre potrà far visita e portare con sè la minore ogni volta lo vorrà, CP_1 compatibilmente con gli impegni dei genitori e della stessa e sempre nel preminente interesse di quest'ultima; c) prevalentamente il padre, preleverà la minore per due fine settimana al mese dal sabato all'uscita da scuola e fino alla domenica alle ore 21.00. Per le maggiori festività ed il periodo estivo i genitori asseconderanno senz'altro i desideri della figlia e quindi sottinteso che la durata e la periodicità delle visite sopra specificate sono da intendersi a puro titolo indicativo, ed i ricorrenti in accordo con i desideri della figlia potranno raggiungere di volta in volta accordi diversi rispetto a quanto sopra stabilito, dichiarandosi inoltre disponibili a garantire la massima frequentazione possibile della minore con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie, in maniera serena e continuativa;
d) si impegnano vicendevolmente a comunicare spostamenti significativi della minore (sia in termini di distanza dal luogo di residenza, che in termine di permanenza) e ad adottare, di comune accordo, tutte le decisioni in ordine ad attività straordinarie (es. gite scolastiche, attività sportive, ecc.), nonchè in ordine a tutto ciò che comporti spese straordinarie per la minore;
e) i ricorrenti si obbligano ad adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, alla educazione e alla salute di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
nonché si impegnano, altresì, a non denigrare l'altro coniuge dinanzi ai figli ed a tutelarne l'integrità psico fisica, anche in ragione della loro età; f) i ricorrenti si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
g) vivendo la minore prevalentemente nell'abitazione con la madre, i ricorrenti si impegnano a provvedere al suo mantenimento ciascuno secondo le proprie risorse economiche e secondo le sue esigenze;
inoltre il Sig. corrisponderà a titolo di contribuzione per il CP_1 mantenimento di entrambi i figli minori la complessiva somma mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, per il tramite della madre e sino al raggiungimento della loro maggiore età. L'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. Di tale somma sarà rilasciata quietanza;
h) Le spese straordinarie per il mantenimento del minore (spese mediche, scolastiche, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
i) L'assegno unico contributivo per la figlia minore sarà percepito al 100% dalla madre;
Parte_1
4) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
- Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
- i ricorrenti che, come detto, già vivono in abitazioni separate, si obbligano reciprocamente
a comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Inoltre, dichiarano di non avere da regolare tra loro alcun altro rapporto di natura patrimoniale e che, con la sottoscrizione del presente atto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo economico;
- entrambi si impegnano vicendevolmente a prestare il consenso per il rilascio del passaporto, ove richiesto“.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 673/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e in Parte_1 Controparte_1
Acquappesa in data 26/12/2006, Atto n. 5 P. II S. A – Anno 2006;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acquappesa (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acquappesa (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 08/10/2024. Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo