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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2674/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2674 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Parte_1 C.F._1
Garibaldi, 326 presso lo studio dell'avv. Claudio Cerchia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Parte_2 C.F._2
Garibaldi, 326 presso lo studio dell'avv. Diego Pedata che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 V.G. n. 2674/2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.7.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria il 24 settembre 2013, dal quale sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 CP_1
23/11/2012)- , alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli RD (avvenuta il 2.2.2016) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli RD del 15/22 febbraio 2016; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) La sig.ra continuerà ad abitare in Casoria (Na) alla Via Cupa Casoria, 20 Parte_1 insieme con i figli minori e , mentre il Sig. resterà ad Per_1 CP_1 Parte_2 abitare presso la propria madre in Napoli alla Via Cupa del Principe , 47 entrambi si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di domicilio;
2) I figli minore e di anni 12 resteranno affidati ad Persona_2 Persona_3 entrambi i coniugi in regime di affido condiviso e vivranno insieme con la madre collocataria ed il padre contribuirà al suo mantenimento attraverso il pagamento dell'importo mensile di €.
500,00 a titolo di contributo al man-tenimento oltre al 50% delle spese mediche e relative ad istruzione, refezione scolastica, ludica, sportiva, sanitaria documentate sempre in relazione alle esigenze dei figli ed a tutte quelle spese straordinarie previste dal protocollo tra Magistrati ed
Avvocati del Tribunale di Napoli RD vigente con previsione per la integrazione di ulteriori
2 V.G. n. 2674/2025
spese che dovessero essere previste in protocolli di intesa anche successivi da versarsi entro il
5 di ogni mese;
3) Nessun contributo sarà versato da ciascun coniuge in favore dell'altro;
4)Il sig. potrà vedere e/o tenere con sé i figli minori e Parte_2 Per_1 CP_1 liberamente ogni volta che i figli ed il padre lo vorranno tenuto conto dei rapporti distesi tra i coniugi e comunque dovrà vedere i figli almeno due volte alla settimana il martedì ed il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 ed almeno due finesettimana al mese il sabato prelevandoli dalla casa ma-terna alle ore 09:00 e riaccompagnandoli alle ore 18:00 della domenica successiva.
Per i periodi di Natale e Pasqua il padre terrà con sé i figli il 24 e 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e 01 gennaio ad anni alterni, mentre per il periodo pasquale il padre terrà con sé i figli il giorno della Domenica di Pasqua mentre l'anno successivo il lunedì in Albis e così di seguito ad anni alter-ni. Per il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per quindici giorni consecutivi o non nel periodo ricompreso tra il 01 giugno ed il ed il 31 agosto di ciascun anno previo accordo tra i coniugi. Il padre terrà con sé i figli il giorno del loro compleanno alternandosi con la madre di anno in anno, mentre terrà con sé i figli in occasione della festa del papà ed il giorno del proprio compleanno e la madre terrà con sé i figli il giorno della festa della mamma ed il giorno del proprio compleanno, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli.
5)Entrambi i coniugi si scambiano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto ed ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
I compensi spettanti al difensore delle parti ammesse in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello
Stato giusta delibere del 21.11.2024 prot. n. 1290/2024 e del 25.09.2024 prot. n. 950/2024, sono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria il 24 settembre 2013 (atto n. 64, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) tra
3 V.G. n. 2674/2025
(nata a [...] il [...] ) e (nato a [...] l' Parte_1 Parte_2
1.6.1989) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2674 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Parte_1 C.F._1
Garibaldi, 326 presso lo studio dell'avv. Claudio Cerchia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Parte_2 C.F._2
Garibaldi, 326 presso lo studio dell'avv. Diego Pedata che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 V.G. n. 2674/2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.7.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria il 24 settembre 2013, dal quale sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 CP_1
23/11/2012)- , alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli RD (avvenuta il 2.2.2016) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli RD del 15/22 febbraio 2016; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) La sig.ra continuerà ad abitare in Casoria (Na) alla Via Cupa Casoria, 20 Parte_1 insieme con i figli minori e , mentre il Sig. resterà ad Per_1 CP_1 Parte_2 abitare presso la propria madre in Napoli alla Via Cupa del Principe , 47 entrambi si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di domicilio;
2) I figli minore e di anni 12 resteranno affidati ad Persona_2 Persona_3 entrambi i coniugi in regime di affido condiviso e vivranno insieme con la madre collocataria ed il padre contribuirà al suo mantenimento attraverso il pagamento dell'importo mensile di €.
500,00 a titolo di contributo al man-tenimento oltre al 50% delle spese mediche e relative ad istruzione, refezione scolastica, ludica, sportiva, sanitaria documentate sempre in relazione alle esigenze dei figli ed a tutte quelle spese straordinarie previste dal protocollo tra Magistrati ed
Avvocati del Tribunale di Napoli RD vigente con previsione per la integrazione di ulteriori
2 V.G. n. 2674/2025
spese che dovessero essere previste in protocolli di intesa anche successivi da versarsi entro il
5 di ogni mese;
3) Nessun contributo sarà versato da ciascun coniuge in favore dell'altro;
4)Il sig. potrà vedere e/o tenere con sé i figli minori e Parte_2 Per_1 CP_1 liberamente ogni volta che i figli ed il padre lo vorranno tenuto conto dei rapporti distesi tra i coniugi e comunque dovrà vedere i figli almeno due volte alla settimana il martedì ed il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 ed almeno due finesettimana al mese il sabato prelevandoli dalla casa ma-terna alle ore 09:00 e riaccompagnandoli alle ore 18:00 della domenica successiva.
Per i periodi di Natale e Pasqua il padre terrà con sé i figli il 24 e 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e 01 gennaio ad anni alterni, mentre per il periodo pasquale il padre terrà con sé i figli il giorno della Domenica di Pasqua mentre l'anno successivo il lunedì in Albis e così di seguito ad anni alter-ni. Per il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per quindici giorni consecutivi o non nel periodo ricompreso tra il 01 giugno ed il ed il 31 agosto di ciascun anno previo accordo tra i coniugi. Il padre terrà con sé i figli il giorno del loro compleanno alternandosi con la madre di anno in anno, mentre terrà con sé i figli in occasione della festa del papà ed il giorno del proprio compleanno e la madre terrà con sé i figli il giorno della festa della mamma ed il giorno del proprio compleanno, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli.
5)Entrambi i coniugi si scambiano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto ed ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
I compensi spettanti al difensore delle parti ammesse in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello
Stato giusta delibere del 21.11.2024 prot. n. 1290/2024 e del 25.09.2024 prot. n. 950/2024, sono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria il 24 settembre 2013 (atto n. 64, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) tra
3 V.G. n. 2674/2025
(nata a [...] il [...] ) e (nato a [...] l' Parte_1 Parte_2
1.6.1989) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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