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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 7452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7452 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa IS AS, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del
16.10.26 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 5780/2025 cui sono stati riuniti i proc. RG n. 5781/25, 5782/25,
5783/25, 5784/25 e 7816/25
TRA
nata a [...] il [...], nata a Parte_1 Parte_2
Napoli (NA) il 24.08.1963, nata a [...] il Parte_3
31.05.1986, nato a [...] il [...], Parte_4 Parte_5
nata a [...] A Cremano (NA) il 09.06.1985,
[...] Parte_6
nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo
[...]
Galluccio, elettivamente domiciliati come in atti.
RICORRENTI
E
Controparte_1
in persona del Direttore Generale p.t. con sede in Napoli alla Via S.M.
[...]
Di Costantinopoli, 104.
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi ritualmente depositati il 10.3.25 e il 27.3.25, successivamente riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., i ricorrenti di cui in epigrafe, hanno esposto di essere tutti dipendenti con le specifiche Controparte_1
mansioni:
quale Collaboratore Professionale Sanitario attuale Ctg. D6, Parte_1 Parte_2
quale Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico attuale Ctg.
[...]
D6, quale Collaboratore Professionale Sanitario attuale Ctg. D, Parte_3
quale Collaboratore Professionale Sanitario attuale Ctg. D, Parte_4 Parte_5
quale Collaboratore Professionale Sanitario attuale Ctg. D,
[...] Parte_6
quale Operatore Socio Sanitario attuale Ctg. BS;
di essere tutti inquadrati come
[...]
sopra specificato giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica;
di essere tutti rientranti tra il personale turnista;
hanno esposto di avere espletato, proprio quali turnisti, le rispettive attività lavorative secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall , anche nei giorni festivi infrasettimanali in quanto Parte_7
rientranti nella normale articolazione dei turni lavorativi.
Hanno precisato poi che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici e privati per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è contenuta nella
L. n. 260/1949, modificata dalla L. n. 90/1954, con la quale il legislatore, all'art. 5, espressamente ha previsto che: “Ai lavoratori, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”; che nonostante la previsione dell'art. 9 e 34 commi 7 – 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del
20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto sanità 07.04.1999 nonché di quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. I° Settembre 1995
e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi
7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive
2 lavorate” espressamente abbiano previsto che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, non è stato loro mai corrisposto alcunché; che essi hanno lavorato per una serie di festività nazionali espressamente indicate, per nel periodo dal 25.12.2019 al Parte_1
1.5.2023, per nel periodo dal 1.5.2019 al 2.6.2023, per Parte_2 Parte_3
nel periodo dal 8.12.2022 al 1.5.2023, per nel periodo dal
[...] Parte_4
19.9.2020 al 2.6.2023, per nel periodo dal 26.12.2022 al 2.6.2023 e per Parte_5
nel periodo dal 19.9.2022 al 2.6.2023, espletando l'attività Parte_6
lavorativa nelle giornate di cui allo schema riepilogativo allegato a ciascun ricorso.
Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, all'inquadramento e CCNL applicabile, nonché al proprio diritto alla maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20/09/2001 ha invocato la norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla sua tesi.
Tutto ciò premesso hanno concluso chiedendo di “ 1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare,
l' , in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 2.861,46 a favore di Pt_1
, di € 3.768,60 a favore di , € 544,20 a favore di
[...] Parte_2 [...]
, di € 2.688,84 a favore di , di € 635,22 a Parte_3 Parte_4
favore di e di € 636,30 a favore di , Parte_5 Parte_6
per tutti a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al
30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso del contributo unificato versato, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum
3 si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso (cfr. Pec consegna/accettazione quanto ai RG proc. 5780/25, 5781/25, 5782/25, 5783/25, 5784/25 in data 22.7.2025 e quanto al RG proc. 7816/25 in data 21.7.2025), l convenuta non si è costituita in Controparte_1
giudizio e, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
In esito all' udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, dato atto della intervenuta riunione dei procedimenti, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Le domande dei ricorrenti sono fondate, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (n. 3075/2023 dr. Urzini;
n. 5983/2023 dr. sentenza resa nel Per_1
proc. 11737/2023, dr. ; sentenza n. 6122/2025, dr. ). Persona_2 Per_3
La questione controversa riguarda la richiesta dei ricorrenti di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui hanno lavorato come turnisti, in base all'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del
CCNL 1.9.1995, da loro percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL
7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
4 L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato in ricorso e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art.
20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9 riprodotto, secondo i ricorrenti, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
5 In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44
è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716;
Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che
“questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3
e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126;
6 Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la
L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma
3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000
7 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l.
7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
"pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
"Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del
c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il
8 rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma
6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro
17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe CP_1
cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della
9 quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle
10 giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Pertanto, sussiste il diritto dei ricorrenti all'applicazione nei loro confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dai ricorrenti e per la quantificazione è corretto il metodo adoperato dagli stessi, che hanno utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL
2016 – 2018 al 1° gennaio 2016.
Pertanto, per quanto complessivamente sopra esplicitato, i ricorsi devono essere accolti.
Va quindi disposta la condanna dell al pagamento in favore dei Controparte_1
ricorrenti delle seguenti somme di € 2.861,46 a favore di , di € Parte_1
3.768,60 a favore di , € 544,20 a favore di Parte_2 Parte_3
11 , di € 2.688,84 a favore di , di € 635,22 a Parte_3 Parte_4
favore di e di € 636,30 a favore di Parte_5 Parte_6
, oltre per tutti interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36°
[...]
comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n.
459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la convenuta Controparte_1
per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi di € 2.861,46 a favore di , di € 3.768,60 a Parte_1
favore di , € 544,20 a favore di Parte_2 Parte_3
, di € 2.688,84 a favore di , di € 635,22 a
[...] Parte_4
favore di e di € 636,30 a favore di Parte_5 Parte_6
, oltre interessi legali dalle scadenze mensili dei crediti al saldo;
[...]
Condanna l convenuta al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in euro 2.750,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dr. IS AS
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa IS AS, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del
16.10.26 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 5780/2025 cui sono stati riuniti i proc. RG n. 5781/25, 5782/25,
5783/25, 5784/25 e 7816/25
TRA
nata a [...] il [...], nata a Parte_1 Parte_2
Napoli (NA) il 24.08.1963, nata a [...] il Parte_3
31.05.1986, nato a [...] il [...], Parte_4 Parte_5
nata a [...] A Cremano (NA) il 09.06.1985,
[...] Parte_6
nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo
[...]
Galluccio, elettivamente domiciliati come in atti.
RICORRENTI
E
Controparte_1
in persona del Direttore Generale p.t. con sede in Napoli alla Via S.M.
[...]
Di Costantinopoli, 104.
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi ritualmente depositati il 10.3.25 e il 27.3.25, successivamente riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., i ricorrenti di cui in epigrafe, hanno esposto di essere tutti dipendenti con le specifiche Controparte_1
mansioni:
quale Collaboratore Professionale Sanitario attuale Ctg. D6, Parte_1 Parte_2
quale Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico attuale Ctg.
[...]
D6, quale Collaboratore Professionale Sanitario attuale Ctg. D, Parte_3
quale Collaboratore Professionale Sanitario attuale Ctg. D, Parte_4 Parte_5
quale Collaboratore Professionale Sanitario attuale Ctg. D,
[...] Parte_6
quale Operatore Socio Sanitario attuale Ctg. BS;
di essere tutti inquadrati come
[...]
sopra specificato giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica;
di essere tutti rientranti tra il personale turnista;
hanno esposto di avere espletato, proprio quali turnisti, le rispettive attività lavorative secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall , anche nei giorni festivi infrasettimanali in quanto Parte_7
rientranti nella normale articolazione dei turni lavorativi.
Hanno precisato poi che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici e privati per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è contenuta nella
L. n. 260/1949, modificata dalla L. n. 90/1954, con la quale il legislatore, all'art. 5, espressamente ha previsto che: “Ai lavoratori, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”; che nonostante la previsione dell'art. 9 e 34 commi 7 – 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del
20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto sanità 07.04.1999 nonché di quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. I° Settembre 1995
e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi
7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive
2 lavorate” espressamente abbiano previsto che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, non è stato loro mai corrisposto alcunché; che essi hanno lavorato per una serie di festività nazionali espressamente indicate, per nel periodo dal 25.12.2019 al Parte_1
1.5.2023, per nel periodo dal 1.5.2019 al 2.6.2023, per Parte_2 Parte_3
nel periodo dal 8.12.2022 al 1.5.2023, per nel periodo dal
[...] Parte_4
19.9.2020 al 2.6.2023, per nel periodo dal 26.12.2022 al 2.6.2023 e per Parte_5
nel periodo dal 19.9.2022 al 2.6.2023, espletando l'attività Parte_6
lavorativa nelle giornate di cui allo schema riepilogativo allegato a ciascun ricorso.
Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, all'inquadramento e CCNL applicabile, nonché al proprio diritto alla maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20/09/2001 ha invocato la norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla sua tesi.
Tutto ciò premesso hanno concluso chiedendo di “ 1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare,
l' , in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 2.861,46 a favore di Pt_1
, di € 3.768,60 a favore di , € 544,20 a favore di
[...] Parte_2 [...]
, di € 2.688,84 a favore di , di € 635,22 a Parte_3 Parte_4
favore di e di € 636,30 a favore di , Parte_5 Parte_6
per tutti a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al
30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso del contributo unificato versato, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum
3 si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso (cfr. Pec consegna/accettazione quanto ai RG proc. 5780/25, 5781/25, 5782/25, 5783/25, 5784/25 in data 22.7.2025 e quanto al RG proc. 7816/25 in data 21.7.2025), l convenuta non si è costituita in Controparte_1
giudizio e, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
In esito all' udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, dato atto della intervenuta riunione dei procedimenti, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Le domande dei ricorrenti sono fondate, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (n. 3075/2023 dr. Urzini;
n. 5983/2023 dr. sentenza resa nel Per_1
proc. 11737/2023, dr. ; sentenza n. 6122/2025, dr. ). Persona_2 Per_3
La questione controversa riguarda la richiesta dei ricorrenti di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui hanno lavorato come turnisti, in base all'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del
CCNL 1.9.1995, da loro percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL
7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
4 L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato in ricorso e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art.
20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9 riprodotto, secondo i ricorrenti, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
5 In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44
è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716;
Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che
“questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3
e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126;
6 Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la
L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma
3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000
7 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l.
7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
"pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
"Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del
c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il
8 rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma
6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro
17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe CP_1
cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della
9 quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle
10 giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Pertanto, sussiste il diritto dei ricorrenti all'applicazione nei loro confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dai ricorrenti e per la quantificazione è corretto il metodo adoperato dagli stessi, che hanno utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL
2016 – 2018 al 1° gennaio 2016.
Pertanto, per quanto complessivamente sopra esplicitato, i ricorsi devono essere accolti.
Va quindi disposta la condanna dell al pagamento in favore dei Controparte_1
ricorrenti delle seguenti somme di € 2.861,46 a favore di , di € Parte_1
3.768,60 a favore di , € 544,20 a favore di Parte_2 Parte_3
11 , di € 2.688,84 a favore di , di € 635,22 a Parte_3 Parte_4
favore di e di € 636,30 a favore di Parte_5 Parte_6
, oltre per tutti interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36°
[...]
comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n.
459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la convenuta Controparte_1
per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi di € 2.861,46 a favore di , di € 3.768,60 a Parte_1
favore di , € 544,20 a favore di Parte_2 Parte_3
, di € 2.688,84 a favore di , di € 635,22 a
[...] Parte_4
favore di e di € 636,30 a favore di Parte_5 Parte_6
, oltre interessi legali dalle scadenze mensili dei crediti al saldo;
[...]
Condanna l convenuta al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in euro 2.750,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dr. IS AS
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