Articolo 1 della Legge 7 ottobre 1964, n. 1057
Articolo 2
Versione
20 novembre 1964
Art. 1.
Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell' articolo 1 della legge 6 febbraio 1963, n. 96 , per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri e' elevato da un quarantesimo a un ventesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622 .
Entrata in vigore il 20 novembre 1964