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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel. riunita in camera di consiglio in data 15.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5020 del ruolo generale dell'anno
2024, vertente tra
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Esposito e Massimiliano Olivo, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Santa Maria Ausiliatrice,
44, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante
e
, CP_1
1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Ruggiero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Buccari, 3, per procura allegata alla memoria di costituzione;
Appellato
e avv. in qualità di curatore speciale di (nata il CP_2 Persona_1
18.7.2012), con studio in Pomezia, via Pontinia Vecchia, 6;
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1668/2024 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 24.7.2024.
Premesso che:
Con ricorso depositato il 21.2.2017, ha convenuto in giudizio, CP_1
davanti al Tribunale di Velletri, , per essere autorizzato a Parte_1
riconoscere la figlia, nata il [...], chiedendo altresì di poterle Per_1
attribuire il proprio cognome, in sostituzione di quello materno, nonché
l'affidamento congiunto della minore, la regolamentazione del proprio diritto di visita e la previsione di un assegno, per il suo mantenimento, di € 200,00 mensili a proprio carico;
si è costituita chiedendo che fosse effettuato un test del Parte_1
DNA e, solo all'eventuale esito positivo, che, alla minore, al proprio cognome fosse aggiunto quello del padre;
ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo di la previsione di un assegno di mantenimento, a carico del ricorrente, Per_1
2 dell'importo mensile di € 700,00 e la sua condanna al pagamento della somma di € 30.000,00, a titolo di rimborso per le relative spese già sostenute;
con ordinanza dell'8.10.2018, è stata disposta la CTU genetica (che ha dato esito positivo) ed è stata nominata una curatrice speciale per la minore, che si è costituita chiedendo che fossero disposte le condizioni economiche e di affidamento più confacenti all'interesse di Per_1
essendo stati inutilmente investiti i Servizi Sociali di attivare un programma per la preparazione della minore ai futuri incontri con il padre, a causa della riferita indisponibilità della madre - che dal 2019 non si era più presentata al
Servizio dopo il primo incontro (come risultante dalla relazione del 21.2.2022)
-, è stato nominato un CTU (dott. al fine di accertare le capacità Per_2
genitoriali delle parti;
respinta, in quanto tardivamente proposta l'istanza di ricusazione del perito ed acquisito il relativo elaborato in data 3.11.2023, con la sentenza n. 1668/24, il Tribunale: ha autorizzato il ricorrente a procedere al riconoscimento della figlia, respingendo la domanda di sostituzione, o modificazione del suo cognome;
ha disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali, delegato ad Per_1
assumere nei confronti della medesima tutte le decisioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, collocandola presso l'abitazione materna;
ha onerato i
Servizi Sociali di attivare un'educativa domiciliare, di favorire l'accesso di ad un percorso psicologico di sostegno presso il TS e di Per_1
monitorare i rapporti familiari, riferendo al giudice tutelare e al PMM con cadenza trimestrale;
ha invitato entrambe le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; ha posto a carico di un assegno, CP_1
per il mantenimento della figlia, dell'importo mensile di € 250,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
ha condannato il ricorrente a corrispondere a la somma di € 13.000,00, a titolo di rimborso per le spese Parte_1
3 già sostenute per ha condannato la resistente al pagamento delle Per_1
spese di lite, al pagamento delle spese di CTU ed al pagamento di un ulteriore importo al ricorrente ed alla minore, ex art. 96 c.p.c.; in data 4.10.2024, ha impugnato il provvedimento di primo Parte_1
grado, contestando la correttezza del comportamento tenuto dal CTU durante le operazioni peritali e le conclusioni cui il medesimo era pervenuto ed ha chiesto: che fosse disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori, con la supervisione dei Servizi Sociali;
la revoca del provvedimento appellato, nella parte in cui aveva disposto l'avvio della minore ad un percorso psicoterapeutico tramite TS;
l'aumento dell'assegno di mantenimento, posto a carico del padre, all'importo mensile di € 500,00; la condanna di
[...]
al pagamento della maggior somma di € 27.500,00, a titolo di rimborso CP_1
per le spese che aveva già sostenuto per la revoca della propria Per_1
condanna al pagamento delle spese sia del primo grado del giudizio, sia della
CTU, nonchè di quanto posto a suo carico ex art. 96 c.p.c.; in data 28.1.2025, si è costituita la curatrice speciale della minore che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, dato atto del comportamento ostruzionistico tenuto dalla madre, che non aveva favorito gli incontri padre-figlia, ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, precisando l'opportunità che rimanesse Per_1
affidata ai Servizi Sociali, sottraendosi alla madre ogni possibile decisione relativa minore, tanto di ordinaria, quanto di straordinaria amministrazione;
in data 30.1.2025, si è costituito rilevando che gli incontri padre- CP_1
figlia non erano stati ancora attivati e chiedendone una specifica regolamentazione in forma libera;
nel merito, ha contestato il fondamento dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale, ha chiesto che fosse revocata la sua condanna al pagamento di € 13.000,00, in favore della
4 controparte, in quanto direttamente responsabile del suo precedente mancato coinvolgimento economico;
il Procuratore Generale, in data 2.5.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione; sono state acquisite le relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali, trasmesse il 31.3.2025, l'8.4.2025 e il 9.5.2025; autorizzato il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 17.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
Preliminarmente, dev'essere ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.: da un lato, infatti, ha Parte_1
compiutamente argomentato in ordine alle censure riferibili alla sentenza di primo grado, ai motivi per i quali ne è stata chiesta la riforma ed alla nuova pronuncia che si intende ottenere, con ciò consentendo all'appellato ed al curatore speciale di poter formulare altrettanto compiutamente la propria difesa;
dall'altro, l'impugnazione non risulta prima facie infondata, richiedendo una ponderata riflessione di questa Corte.
Egualmente in via preliminare, deve darsi atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quanto all'accertamento della paternità di rispetto alla figlia, e quanto alla CP_1 Persona_1
circostanza che costei manterrà il cognome della madre.
Infine, in via preliminare, deve osservarsi che non può riproporsi in questa sede la questione relativa alla avvenuta ricusazione del CTU nominato in primo grado che, peraltro, da un lato, risulta aver sempre condotto regolarmente e nel rispetto del contraddittorio con i CTP, le operazioni peritali;
dall'altro, ha depositato un elaborato connotato da un irreprensibile iter logico,
5 privo di intrinseche contraddizioni, scientificamente inoppugnabile e meritevole di essere condiviso.
Al riguardo, in particolare, si osserva che il CTU, nel proprio elaborato, ha ritualmente considerato tutte le note critiche fatte pervenire dai CTP, replicando esaurientemente alle osservazioni delle parti e fondando le proprie argomentazioni sulla relativa osservazione, adeguatamente supportata da ineccepibili considerazioni di ordine scientifico.
Specificatamente, il perito, all'esito degli incontri con le parti e con i Servizi
Sociali che avevano preso in carico il nucleo familiare e a seguito dell'osservazione del rapporto madre-figlia, sottoposta la testistica ritenuta necessaria, ha compiuto le proprie valutazioni psicodiagnostiche: Parte_1
“dispotica e poco tollerante verso chi è in disaccordo con i suoi progetti e
[...]
desideri o verso chi non la tratta con sufficiente ammirazione e rispetto”, nel rapporto diadico con la figlia, “non sempre ha accolto le iniziative della figlia, limitandole o disapprovandole. In alcune occasioni ha interrotto le proposte ludiche di per Per_1
avanzare delle proprie iniziative, manifestando una modalità direttiva e scarsamente sintonizzata sui segnali e sugli interessi della figlia e mostrandosi prevalentemente focalizzata sulle proprie proposte di tipo didattico/pedagogico. Dal canto suo, Per_1
pur accennando diversi tentativi per dare seguito alle proprie proposte, a fronte della modalità assertiva materna, non è riuscita ad affermare ed eseguire le proprie idee e iniziative ludiche, ma, di volta in volta, ha aderito e corrisposto alle istanze materne”;
, invece, “presenta un'autostima negativa e difficoltà nel creare CP_1
rapporti interpersonali profondi e intimi. L'affettività appare coartata”; non si è potuto procedere alla valutazione del suo rapporto con la figlia, in quanto i due non si vedono da quando la bambina era molto piccola e ha espressamente chiesto che fosse chiamato per nome e non con l'appellativo di papà.
6 In sintesi, , è risultata essere “una donna che ha un elevato Parte_1
bisogno di controllo, con tratti dispostici e scarsa tolleranza al disaccordo con le sue idee. Ella risulta autoritaria, emotivamente asciutta e rigida nelle idee sviluppate”; quanto alla personalità di , sono emersi “elementi di rabbia, CP_1
risentimento, irritabilità e tendenza alla chiusura interpersonale con difficoltà nei rapporti intimi e profondi. Sono presenti elementi di stress che impattano anche sul versante cognitivo”; infine, “appare una bambina emotivamente coartata Per_1
che necessita di essere liberata da pesi e responsabilità, nonché necessita di definire la situazione con il padre. A tal proposito si sottolinea che le rappresentazioni materne e paterne sono oramai cronicizzate nella minore e che l'unico modo per permettere una ridefinizione delle stesse è un intervento costante e duraturo nel quale deve essere rimosso con velocità ogni elemento di contrasto al riavvicinamento”.
In conclusione, dovendo valutare le capacità genitoriali delle parti e i possibili interventi nell'interesse della minore, il CTU ha evidenziato che, rispetto ad
è stata riscontrata una “difficoltà nella funzione triadica, intesa Parte_1
come capacità di mentalizzare e far entrare l'altro genitore nella gestione e nella mente della prole. … Tale aspetto psicologico deve necessariamente essere trattato attraverso un percorso di supporto professionale che restituisca la fiducia del sig. alla CP_1
signora. … Si è notato un atteggiamento controllante con poca possibilità di Per_1
di effettuare scelte autonome. Tale elemento richiama una funzione regolativa iperattivata e una scarsa funzione di sintonizzazione affettiva. Su queste due funzioni la signora necessita di un intervento al fine di lasciare il tempo e lo spazio alla minore per la propria individualità. Gli interventi sulle tre funzioni genitoriali possono essere effettuati attraverso lo psicologo domiciliare (cd. “compagno adulto”) e attraverso il lavoro psicoterapeutico dello psicologo sistemico – familiare”; “In la Per_1
rappresentazione mentale del rapporto con la madre è connotata da un'estrema positività. Il rapporto diretto con la madre presenta tratti di invischiamento con assertività della genitrice e dipendenza della minore che non riesce ad affermare ed 7 eseguire le proprie iniziative ludiche corrispondendo ed aderendo alle istanze materne con conseguenti possibili difficoltà nell'autodeterminazione, differenziazione ed affermazione di sé e dei propri bisogni ed interessi. In la rappresentazione Per_1
mentale del rapporto con il padre risulta connotata da elementi costitutivi di una marcata negatività, tanto che la bambina chiede più volte che il sig. non venga CP_1
chiamato papà. La minore parla del padre in tono negativo, ricordando eventi avversi che sarebbero accaduti quando lei ancora lo frequentava (la minore aveva 3 anni); non ha voluto portare avanti le comunicazioni e/o incontrare il padre nel percorso attivato dai SS … Globalmente si tratta di una percezione del padre rigida, insindacabile e la minore non sembra disposta allo stato a poter rivedere i suoi pensieri neanche quando le si chiede cosa potrebbe fare il padre per recuperare nel rapporto con lei. Non è stato possibile valutare il rapporto diretto di con il padre in quanto gli incontri con Per_1
lo stesso non sono mai stati avviati e quindi è stato impossibile vederli in interazione”.
Nelle more di questo grado del procedimento, peraltro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano essere state confermate dall'ulteriore istruttoria svolta e, in particolare, da quanto emerso nelle successive relazioni trasmesse dai Servizi Sociali in data 31.3.2025, 8.4.2025 e 9.5.2025, dalle quali emerge chiaramente il comportamento scarsamente collaborativo tenuto da Parte_1
che, di fatto, ha ritardato il programmato colloquio con la minore;
che
[...]
ha incontrato gli Assistenti Sociali solo il 28.4.2025 (in prossimità dell'udienza in grado d'appello) e che non si è attivata per consentire la presa in carico di da parte del TS. Per_1
Se è pur vero che i Servizi Sociali hanno concluso l'ultima relazione rappresentando che non sussisterebbero i presupposti per un intervento finalizzato ad un potenziale riavvicinamento padre-figlia ed invitando la Corte
a valutare il ripristino della responsabilità genitoriale materna, tuttavia, gli stessi Servizi hanno espressamente anche chiarito che l'impossibilità di fornire
8 un concreto aiuto alla minore deriva dall'assenza di qualsiasi apertura in tal senso da parte della madre e, in ultima analisi, dal perdurante comportamento ostativo della medesima, pur nella consapevolezza da parte di quest'ultima del pregiudizio, per il sano sviluppo di , che il totale mancato Per_1
riconoscimento di quale figura genitoriale potrebbe arrecarle. CP_1
Tale completa chiusura dell'appellante (il cui pernicioso condizionamento della figlia è stato già chiarito dal CTU), lungi dal poter determinare un sostanziale disinteresse della Corte per il futuro benessere della minore -che conseguirebbe al ripristino della responsabilità genitoriale di Parte_1
induce, invece, a confermare integralmente la sentenza di primo
[...]
grado quanto al disposto affidamento di ai Servizi Sociali, onerati di Per_1
proseguire l'educativa domiciliare presso il domicilio della madre, di avviare prontamente la minore ad un percorso psicologico di sostegno presso il
TS e di monitorare i rapporti familiari, riferendo al giudice tutelare e al
PMM con cadenza trimestrale.
In tal senso, ritiene, infatti, la Corte che non si possa più procrastinare un intervento volto evitare il rischio psicopatologico cui è esposta, già Per_1
evidenziato dal CTU.
Peraltro, data l'età ormai raggiunta dalla ragazza, solo dopo che la minore abbia intrapreso un percorso psicoterapeutico (nei modi e nei termini ritenuti opportuni dal TS) e solo dopo che anche il padre abbia portato a termine il già prescritto percorso di sostegno alla genitorialità, solo qualora i Servizi ritengano che ciò sia conforme al benessere di e non le arrechi alcun Per_1
disagio, potranno essere programmati incontri protetti con , con CP_1
tutte le garanzie considerate necessarie, in vista di una progressiva liberalizzazione degli stessi.
9 In questa direzione, deve altresì essere confermata la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese della CTU svolta in primo grado, nonché
[...]
ex art. 96 c.p.c.
Inoltre, ritiene il Collegio di dover ulteriormente sanzionare il pervicace comportamento che l'appellante continua a tenere nell'ostacolare la possibilità che la figlia crei un rapporto con il padre, applicando, d'ufficio, l'art. 709 ter c.p.c. (vigente ratione termporis) e prevedendo che versi alla Parte_1
Cassa ammende l'importo di € 150,00, con decorrenza dalla data di CP_3
convocazione di da parte del TS (ovvero da parte dei Servizi Per_1
Sociali) finchè la madre non vi dia esecuzione, per ogni mese di ritardo.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado anche con riguardo alla quantificazione dell'assegno per il mantenimento della minore, posto a carico del padre e dell'importo dovutole in rimborso delle spese già sostenute per la medesima.
In proposito, esaminando la situazione economica di entrambe le parti, la
Corte osserva che:
- , militare dipendente del Ministero della Difesa, CP_1
percepisce una retribuzione netta media mensile di € 1.500,00 (su 12 mensilità);
- , in qualità di direttore tecnico di una società a Parte_1
gestione familiare, percepisce una retribuzione netta mensile mediamente pari ad € 1.600,00 (su 12 mensilità).
Orbene, posto che entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento della figlia, tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali, l'importo mensile di € 250,00 posto a carico di dal Tribunale, appare CP_1
correttamente quantificato, sia per il futuro, sia quale base di calcolo per il
10 computo della somma dovuta a a titolo di rimborso per le Parte_1
spese già sostenute.
In tal senso, risulta corretta la condanna di , contenuta nella CP_1
sentenza di primo grado, a rimborsare all'appellante la somma complessiva di
€ 13.000,00, oltre accessori, con conseguente rigetto tanto dell'appello principale, quanto dell'appello incidentale, sollevati dalle parti al riguardo.
Il tenore complessivo della decisione, come già osservato, comporta la conferma della sentenza di primo grado anche quanto alla statuizione sulle spese di lite a carico di;
quanto al presente grado della lite, Parte_1
l'appellante dev'essere condannata al pagamento di 2/3 delle spese, con compensazione del residuo 1/3, rispetto a , mentre, nei confronti CP_1
della curatrice speciale, l'appellante principale dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite per l'intero, da liquidarsi in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione della minore al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in parziale riforma della sentenza n. 1668/2024 del Tribunale di
[...]
Velletri: conferma l'affidamento della figlia delle parti ai Servizi Sociali, incaricati di proseguire l'educativa domiciliare presso l'abitazione della madre, di avviare prontamente la minore ad un percorso psicologico di sostegno presso il
TS e di monitorare i rapporti familiari, riferendo al giudice tutelare e al
PMM con cadenza trimestrale;
visto l'art. 709 ter c.p.c., condanna a versare alla Cassa delle Parte_1
ammende l'importo di € 150,00, con decorrenza dalla data di convocazione di
11 da parte del TS (ovvero da parte dei Servizi Sociali) finchè la Per_1
madre non vi dia esecuzione, per ogni mese di ritardo;
respinge, per il resto, tanto l'appello principale, quanto quello incidentale, proposti dalle parti;
condanna al pagamento di 2/3 delle spese del presente Parte_1
grado del giudizio in favore di , liquidate, per l'intero, in € CP_1
6.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa il residuo 1/3 delle spese del presente grado del giudizio tra
[...]
e ; CP_1 Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
curatrice speciale per questo grado del giudizio, liquidate, in favore dell'Erario, in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
12