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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8517/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8517/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Busiello Anna;
Parte_1
- (convenuta) difesa ai sensi Controparte_1 dell'art. 417 bis c.p.c.;
- , ass. avv. Carlo Pietro Paolo;
CP_2
premesso
• che la ricorrente riceveva l'intimazione di pagamento 11020249030057058000, contenente, per quanto di competenza del presente Giudice, i crediti portati dalla cartella
11020220019238673000, emessi da;
CP_2
• che proponeva opposizione avverso tale atto, eccependone la nullità sotto vari profili nonché l'estinzione del credito avversario per intervenuta prescrizione;
• che le convenute si costituivano, depositando prova della notifica della cartella suddetta;
considera
1. La presente causa deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; dalla notifica dell'intimazione di pagamento (23/09/2024, come indicato in ricorso) al deposito dell'atto introduttivo del giudizio (16/10/2024) sono passati più dei 20 giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. al fine di proporre opposizione contro gli atti esecutivi.
2. Quanto appena rilevato permette di ritenere tardive, e quindi inammissibili, tutte le eccezioni relative alla regolarità formale del titolo e del precetto e quindi quelle contenute e sviluppate nei punti 3 e 4 del ricorso (nullità dell'intimazione di pagamento per vizi propri e per vizi derivati).
3. Con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., ossia quella di cui si tratta, viene contestato il diritto di procedere all'esecuzione forzata per ragioni diverse da quelle relative alla regolarità del titolo, ossia per inesistenza del diritto sotteso al medesimo: tali eccezioni sono contenute al punto 4 del ricorso, laddove viene eccepita la prescrizione dei crediti di . CP_2
4. Sia , sia hanno depositato prova della Controparte_1 CP_2
notifica della cartella 11020220019238673000 (si veda il doc. 17 di , prodotto con la CP_2
costituzione per la fase di merito); da tale documento emerge che la cartella sia stata notificata
1 R.G.L. 8517/2024
via pec alla ricorrente, presso l'indirizzo indicato come corretto a pagina 2 delle note depositate il 15/11/2024 ( . A fronte della suddetta produzione, parte Email_1
ricorrente si è limitata a una contestazione generica, che peraltro contraddice il contenuto delle note già citate.
5. È quindi dimostrato che la ricorrente ha ricevuto, in data 7/04/2022, la cartella esattoriale;
da tale data sono decorsi ampiamente i 40 giorni entro cui poteva proporre opposizione e tale atto è divenuto inoppugnabile.
6. Di conseguenza, l'unica prescrizione che la ricorrente potrebbe far valere è quella successiva alla cartella esattoriale, ma è del tutto evidente che dal 2022 al 2024 non sono decorsi i cinque anni necessari per la maturazione della stessa.
7. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 4.000 CP_2
oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende;
- condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di Controparte_1
lite, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c., che liquida in € 3.200 oltre accessori.
Torino, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8517/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Busiello Anna;
Parte_1
- (convenuta) difesa ai sensi Controparte_1 dell'art. 417 bis c.p.c.;
- , ass. avv. Carlo Pietro Paolo;
CP_2
premesso
• che la ricorrente riceveva l'intimazione di pagamento 11020249030057058000, contenente, per quanto di competenza del presente Giudice, i crediti portati dalla cartella
11020220019238673000, emessi da;
CP_2
• che proponeva opposizione avverso tale atto, eccependone la nullità sotto vari profili nonché l'estinzione del credito avversario per intervenuta prescrizione;
• che le convenute si costituivano, depositando prova della notifica della cartella suddetta;
considera
1. La presente causa deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; dalla notifica dell'intimazione di pagamento (23/09/2024, come indicato in ricorso) al deposito dell'atto introduttivo del giudizio (16/10/2024) sono passati più dei 20 giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. al fine di proporre opposizione contro gli atti esecutivi.
2. Quanto appena rilevato permette di ritenere tardive, e quindi inammissibili, tutte le eccezioni relative alla regolarità formale del titolo e del precetto e quindi quelle contenute e sviluppate nei punti 3 e 4 del ricorso (nullità dell'intimazione di pagamento per vizi propri e per vizi derivati).
3. Con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., ossia quella di cui si tratta, viene contestato il diritto di procedere all'esecuzione forzata per ragioni diverse da quelle relative alla regolarità del titolo, ossia per inesistenza del diritto sotteso al medesimo: tali eccezioni sono contenute al punto 4 del ricorso, laddove viene eccepita la prescrizione dei crediti di . CP_2
4. Sia , sia hanno depositato prova della Controparte_1 CP_2
notifica della cartella 11020220019238673000 (si veda il doc. 17 di , prodotto con la CP_2
costituzione per la fase di merito); da tale documento emerge che la cartella sia stata notificata
1 R.G.L. 8517/2024
via pec alla ricorrente, presso l'indirizzo indicato come corretto a pagina 2 delle note depositate il 15/11/2024 ( . A fronte della suddetta produzione, parte Email_1
ricorrente si è limitata a una contestazione generica, che peraltro contraddice il contenuto delle note già citate.
5. È quindi dimostrato che la ricorrente ha ricevuto, in data 7/04/2022, la cartella esattoriale;
da tale data sono decorsi ampiamente i 40 giorni entro cui poteva proporre opposizione e tale atto è divenuto inoppugnabile.
6. Di conseguenza, l'unica prescrizione che la ricorrente potrebbe far valere è quella successiva alla cartella esattoriale, ma è del tutto evidente che dal 2022 al 2024 non sono decorsi i cinque anni necessari per la maturazione della stessa.
7. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 4.000 CP_2
oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende;
- condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di Controparte_1
lite, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c., che liquida in € 3.200 oltre accessori.
Torino, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2