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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 2138/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. e (c.f. Parte_2 Parte_3
), (c.f.: ), C.F._1 Parte_4 C.F._2 Parte_5
(c.f. ) e (c.f.: tutti rappresentati e C.F._3 Parte_2 C.F._4 difesi dall'avv. Donato Patera;
OPPONENTI
E
(iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. Controparte_1
), rappresentata da (i.v., codice fiscale e numero di P.IVA_2 Controparte_2 iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano –
Monza – Brianza – Lodi ), in persona del procuratore rappresentata e P.IVA_3 CP_3 difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Maurizio Cilione, Giulia Galati e Stefano
Menghini;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 575/2021 del Tribunale di Palmi
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
, , e proponevano opposizione avverso il
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2 decreto ingiuntivo nr. 575/2021 del Tribunale di Palmi, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di Intesa San Paolo S.p.a., della somma di € 110.730,76 (oltre interessi e spese) in forza del contratto di mutuo stipulato, in data 08.11.2016, da Intesa San Paolo S.p.a.
(già e e delle correlate Controparte_4 Parte_1 garanzie prestate da , , e . Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2
A fondamento della propria opposizione, come desumibile dalle complessive deduzioni per come precisate anche nella prima memoria istruttoria, gli opponenti deducevano:
1
a) la nullità delle fideiussioni prestate da , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_2
per violazione della normativa Antitrust;
[...]
b) la non debenza del credito da parte dei fideiussori , , Parte_3 Parte_4 [...]
e non essendo stato dimostrato che le fideiussioni prodotte dalla banca erano Pt_5 Parte_2 riferibili allo specifico contratto di mutuo posto alla base del decreto ingiuntivo opposto;
c) l'utilizzo illegittimo del sistema di ammortamento alla francese con sistema di capitalizzazione composta, rilevante sotto il profilo di nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza e, in ogni caso, sotto il profilo della correttezza contrattuale, generando detto sistema costi occulti per il mutuatario e, dunque, l'applicazione di un tasso effettivo maggiore di quello indicato nel contratto;
d) l'usurarietà dei tassi pattuiti. Intesa San Paolo S.p.a. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile. Infine, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e, all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio;
il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486;
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre
2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel caso di specie, il creditore ha soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante, avendo prodotto i titoli costitutivi del credito (contratto di mutuo e contratti di garanzia) e avendo allegato l'inadempimento.
Le questioni controverse attengono alla fondatezza o meno delle eccezioni sollevate dagli opponenti, che verranno di seguito esaminate.
2.1. In punto di nullità delle fideiussioni prestate da , , Parte_3 Parte_4 [...]
e per violazione della normativa Antitrust, si rileva quanto segue. Pt_5 Parte_2
Preliminarmente, si deve chiarire che, come desumibile dal contenuto dell'atto introduttivo, parte opponente non pone l'indicata nullità a fondamento di una domanda, bensì di una mera eccezione, essendo l'istanza diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dalla parte opposta, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda (si vedano: Cass. civ. nr. 7292/2021; Cass. civ. nr. 14852/2013; Cass. civ. nr.
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4233/2012); conseguentemente, non si pone alcun problema di possibile incompetenza di questo giudice a pronunciarsi sulla questione de qua, poiché non è richiesta alcuna pronuncia dichiarativa sul punto.
Ciò premesso si rileva che, nel caso di specie, è pacifico che si tratta di fideiussioni specifiche e non anche di fideiussioni omnibus.
Orbene, sul punto, deve richiamarsi la giurisprudenza maggioritaria della Corte di
Cassazione (cfr. provv. nr. 1170/2025; nr. 660/2025; nr. 657/2025; nr. 21841/2024; nr.
19401/2024; nr. 10689/2024) e della giurisprudenza di merito (cfr., ad esempio, orientamento costante del Tribunale di Napoli, la cui sezione specializzata in materia d'impresa sarebbe peraltro competente ove fosse stata proposta una domanda – e non una eccezione - di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa Antitrust;
v. anche orientamento espresso dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano), secondo cui i principi espressi dalle
SS.UU. 41994/2021 non sarebbero estensibili anche alle fideiussioni specifiche, risultando gli stessi applicabili solo alle fideiussioni omnibus, essendo il provvedimento della Banca d'IA 55 del 2005 riferito solo a quest'ultime. In particolare, secondo la Corte di Cassazione la non estensibilità di detti principi anche alle fideiussioni specifiche risiede nelle seguenti di ragioni:
a) in primo luogo, appunto, è rilevante la circostanza che il provvedimento di Banca d'IA concerne pacificamente soltanto il tipo della fideiussione omnibus; sul punto, la stessa Corte di Cassazione ha evidenziato che è stata la stessa Banca d'IA a tratteggiare le significative difformità - in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento – che ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus e i minori rischi anticoncorrenziali», che non consentono, dunque, di equiparare, neppure in via analogica, i due diversi schemi contrattuali;
b) in secondo luogo, è rilevante che, dallo stesso provvedimento della Banca d'IA (punto 78) – ove significativamente si avverte che "le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole ..." – emerge che «il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema
“omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri;
è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa»; in altri termini, le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., Sez. VI-I, 4/12/2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-I, 24/09/2013, n. 21867; Cass., Sez.
III, 18/04/2007, n. 9245), ma sono ritenute illegittime soltanto ove inserite in una fideiussione omnibus volta a disciplinare una serie indefinita di rapporti futuri. In definitiva, l'illeceità accertata dal Provvedimento nr. 55 del 2005 della Banca d'IA, secondo la Corte di Cassazione, non riguarda le clausole in sé, ma il fatto che le stesse, quando inserite in un modello contrattuale di uso corrente e destinato a regolare una serie indefinita di rapporti futuri, possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le
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banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante"; in altri termini, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
Da ciò consegue, dunque, l'inestensibilità del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica (secondo la Suprema Corte, la lettura restrittiva della portata del Provvedimento di
Banca d'IA trova, peraltro, conforto anche nella disciplina del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement” ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata - ai fini risarcitori - per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove”).
Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di fideiussione specifica, non coglie nel segno la dedotta invalidità delle clausole in esame, poiché, appunto, dette clausole non sono di per sé illegittime ove inserite in uno schema contrattuale diverso dalla fideiussione omnibus, considerato, peraltro, che la stessa Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie, trattandosi di pattuizioni rimesse alla disponibilità delle parti che non urtano contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (così, ex multis, in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass civ. nr. 28943/2017; Cass. Civ. nr. 657/2025).
In ogni caso, anche a voler ampliare il ragionamento e ammettere che potrebbe ravvisarsi, in concreto, una violazione della normativa Antitrust in relazione alle fideiussioni specifiche, deve comunque escludersi, in forza dei principi ripetutamente espressi dalla Corte di Cassazione nei provvedimenti richiamati, che il provvedimento della Banca d'IA nr. 55 del 2005 possa esplicare un'efficacia probatoria privilegiata in relazione alle fideiussioni diverse dalle fideiussioni omnibus.
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione (v. ord. nr. 1170/2025) ha chiarito che, comunque, ai fini del riconoscimento della efficacia probatoria privilegiata al suddetto provvedimento della Banca d'IA, è decisiva l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata prestata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IA. Ed infatti, essendo stato detto accertamento operato nel 2005, non si può automaticamente reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova. Nel caso di specie, dunque, il valore di “prova presuntiva qualificata” del provvedimento della Banca d'IA sarebbe comunque escluso dalla circostanza che non solo si tratta di fideiussioni specifiche, ma anche di fideiussioni stipulate nel 2016 e dunque successivamente al provvedimento del 2005.
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Esclusa detta efficacia probatoria privilegiata del provvedimento della Banca d'IA manca, pertanto, nel caso di specie, la prova della violazione, nel caso concreto, della normativa antitrust e, dunque, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale tra le banche e del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate (non potendosi ritenere sufficiente, sul punto, il richiamo a precedenti giurisprudenziali di merito, neppure prodotti in atti;
la parte avrebbe quantomeno dovuto produrre le sentenze e, comunque, specificare con allegazioni puntuali che i singoli casi oggetto delle varie pronunce erano riferibili a fideiussioni specifiche successive al 2005, oltre che indicare e provare le singole peculiarità dei casi concreti – es.: differenti banche stipulanti - e provare l'effettivo contenuto dei relativi contratti, frutto della dedotta applicazione uniforme delle clausole contestate ed espressive della pretesa intesa anticoncorrenziale;
in assenza di una puntuale allegazione e prova, la parte non può, sul punto, neppure efficacemente invocare il principio di non contestazione).
Ed infatti, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. nr.
30818/2018; Cass. civ. sez. U nr. 13846/19; Cass. Civ., sez. U, nr. 41994/21, Cass. Civ. nr.
657/2025), il carattere uniforme dell'applicazione contestata è elemento costitutivo della pretesa diretta alla declaratoria della nullità della fideiussione: come elemento costitutivo di tale pretesa, il relativo onere probatorio non incombe sulla banca, bensì sulla stessa parte che invoca la eccezione di nullità, secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ. Né potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 115 c.p.c., stante comunque la contestazione di parte opposta circa la non estensibilità dei principi espressi dalle Sezioni Unite in punto di fideiussioni omnibus e la conseguente non utilizzabilità, nel caso di specie, del provvedimento della Banca d'IA come prova privilegiata, con conseguente onere della parte interessata a provare l'intervenuta violazione della normativa Antitrust (più volte, del resto, la parte opposta ha invocato, nei propri scritti difensivi, la necessità di detta prova).
Per le ragioni esposte, l'eccezione in esame risulta infondata e deve essere integralmente rigettata.
2.2. In punto di non debenza del credito da parte dei fideiussori , , Parte_3 Parte_4
e per assenza di collegamento tra le garanzie e il contratto di mutuo Parte_5 Parte_2 azionati dalla banca, si rileva che dal dato testuale delle fideiussioni prodotte da quest'ultima (v. all. 2 fascicolo monitorio) emerge chiaramente che le stesse sono state prestate, in data pari a quella della stipulazione del mutuo stesso, a garanzia di quest'ultimo, facendo le stesse espresso riferimento al contratto di finanziamento di € 110.000,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili.
Il motivo di opposizione è, dunque, palesemente infondato.
2.3. In punto di usurarietà dei tassi pattuiti, la stessa è stata esclusa dal CTU tanto con riferimento ai tassi corrispettivi tanto con riferimento ai tassi moratori.
Come noto, per la verifica di usurarietà dei tassi, occorre fare riferimento al tasso soglia determinato, per legge, da decreti ministeriali che sono aggiornati trimestralmente (v., in particolare, art. 644 c.p., che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” e art. 2 l. 108/96, che dispone che “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'IA e
l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli
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elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'IA ai sensi degli articoli 106 e
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”; il medesimo articolo 2 l. 108/96 aggiunge, all'ultimo comma, che “il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”).
In particolare, ai fini di detta verifica di usurarietà, rileva (unicamente) il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, come previsto dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, conv., con modif., nella l. n. 24/01 (“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”) e confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (v. sent. nr. 24675/2017; la richiamata decisione è coerente con i principi generali in materia di invalidità, dal momento che, nel nostro ordinamento, la nullità è, per definizione, un vizio genetico del contratto, non potendosi, invece, configurare ipotesi di nullità sopravvenuta).
Nel caso di specie, i tassi di interesse corrispettivi pattuiti risultano al di sotto del tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contatto per la categoria di riferimento, pari al
16,90% (come risulta dal confronto del tasso soglia con il TAEG, per definizione superiore al
TEG, che risulta comunque pari al 15,84 e quindi inferiore al tasso soglia).
Deve, inoltre, escludersi l'usurarietà dei tassi moratori.
In proposito, giova, invero, richiamare la sentenza nr. 19597/2020 delle Sezioni Unite, con cui non solo è stato definitivamente chiarito che l'usura è configurabile anche con riferimento agli interessi moratori, ma è stato altresì risolto il contrasto interpretativo relativo alle modalità di verifica dell'usurarietà di detti interessi.
La Corte di Cassazione ha, infatti, confermato che la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, ivi inclusi gli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
La stessa Corte ha, tuttavia, negato che l'usurarietà di tali interessi moratori vada verificata mediante la sommatoria con gli interessi corrispettivi e/o mediante il raffronto di tali tassi – anche singolarmente considerati - con il tasso soglia usura “puro”, dovendosi, invece, tenere conto – ai fini di una simile verifica - della maggiorazione mediamente applicata dalle banche ai tassi di interesse in caso di ritardo nei pagamenti.
La Corte di Cassazione ha, cioè, concluso che – per i principi di omogeneità e simmetria - i tassi moratori devono essere raffrontati con un parametro ad hoc, diverso dal tasso soglia usura
“puro”, che tenga conto della natura e funzione tipica degli stessi interessi moratori: parametro, questo, che non può che essere individuato dagli stessi decreti ministeriali di cui all'art. 2 l.
108/1996.
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Sul punto, la Corte di Cassazione ha valorizzato la rilevazione statistica del tasso medio degli interessi moratori contenuta nei citati decreti ministeriali e, ciò, a prescindere dalla indicazione degli stessi interessi di mora nell'ambito del T.E.G.M.
Come sottolineato dalla Suprema Corte, infatti, la rilevazione statistica del tasso medio degli interessi moratori consente l'identificazione dell'interesse usurario in modo oggettivo ed unitario, coerente con l'esigenza – sottesa alla riforma del 1996 – di oggettivizzare il giudizio sull'usura; in tal modo, è, invero, lo stesso mercato concorrenziale e vigilato ad offrire (nella media) la misura corretta dei tassi moratori, esprimendo l'equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prenditore del denaro (in altri termini, come rilevato dalla Corte di
Cassazione “quel che assume importanza è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato. La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”). Di conseguenza, ove i decreti di cui all'art. 2 L. 108/1996 contengano la rilevazione statistica del tasso medio degli interessi moratori, si dovrà tenere conto di tale dato ai fini della individuazione di un tasso soglia usura riferibile agli interessi moratori, distinto dal tasso soglia usura riferibile, invece, agli interessi corrispettivi.
Si dovrà, cioè, individuare un tasso soglia usura “moratori” secondo i criteri individuati dall'art. 2 l. 108/1996 (nella versione vigente ratione temporis), partendo da una base di calcolo costituita dal TEGM aumentato della maggiorazione media degli interessi in caso di ritardo dei pagamenti, come rilevata dai decreti ministeriali;
tale tasso soglia dovrà, poi, essere raffrontato con i soli interessi moratori contrattualmente pattuiti.
Nel caso di specie, il DM relativo al quarto trimestre del 2016 contiene la rilevazione statistica de qua ed individua la maggiorazione media degli interessi per il caso di ritardato pagamento nel tasso del 2,1%.
Alla luce dei principi qui richiamati, quindi, l'interesse di mora previsto dal contratto oggetto di causa, pari al tasso degli interessi corrispettivi aumentato di 0,5, non può essere considerato usurario, non superando, esso, il tasso soglia anti-usura calcolato secondo le modalità indicate dalla Corte di Cassazione, che è pari al 19,525% (in particolare, secondo i principi dettati dalla Corte di Cassazione, il tasso soglia, per i contratti stipulati a partire dal 14.05.2011, si calcola aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, applicando la seguente formula "T.E.G.M. più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto" (la formula per il calcolo del tasso soglia usura sarà, quindi: [(T.E.G.M.*1,25) + 4 + (differenziale medio moratori*1,25)]).
In conclusione, considerato il più recente orientamento giurisprudenziale, anche i tassi moratori pattuiti nel contratto de quo non risultano usurari.
2.4. Infine, rimane da esaminare il profilo dell'utilizzo illegittimo del sistema di ammortamento alla francese con sistema di capitalizzazione composta, rilevante, secondo gli opponenti, sotto il profilo di nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza e, in
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ogni caso, sotto il profilo della correttezza contrattuale, generando detto sistema costi occulti per il mutuatario e, dunque, l'applicazione di un tasso effettivo maggiore di quello indicato nel contratto.
Preliminarmente, si ricorda che il sistema di ammortamento alla francese costituisce un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito).
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata (sul punto v. anche Cass. Civ. SS.UU. sent. nr. 15130/2024, secondo cui il piano di ammortamento «alla francese» “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”).
Detto sistema non genera, tuttavia, alcun anatocismo.
Ed infatti, occorre tener distinta la nozione di anatocismo con quella di capitalizzazione;
nella specie:
a) con il termine “capitalizzazione”, nel linguaggio giuridico, si indica il fenomeno per cui gli interessi scaduti vengono, con una certa periodicità, spostati dalla voce “interessi” alla voce
“capitale” e, quindi, gli interessi cessano di essere tali per divenire capitale;
b) l'anatocismo è, invece, il (successivo) meccanismo per cui interessi che, nel tempo, sono divenuti capitale producano ulteriori interessi.
Orbene, nel piano di ammortamento alla francese gli interessi corrispettivi vengono calcolati – a monte - sull'intera somma concessa a mutuo, ma ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
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L'importo dovuto a titolo di interessi per ciascun periodo viene, pertanto, pagato con la rata e, quindi, non si realizza mai una situazione in cui vi sono interessi maturati e scaduti ma non corrisposti che generano ulteriori interessi.
Conseguentemente, nel sistema di ammortamento alla francese, anche in capitalizzazione composta, non vi è mai l'imputazione a quota capitale di interessi già maturati e scaduti e, quindi, non si verifica alcuna capitalizzazione in senso giuridico (si tratta, piuttosto, di una capitalizzazione senso matematico – finanziario;
v. Cass. Civ. SS.UU. sent. nr. 15130/2024, secondo cui tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo).
Sul punto, si è espressa, aderendo all'interpretazione seguita da questo Tribunale, anche la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. nr. 15130/2024), chiarendo che, nel caso di ammortamento alla francese, anche in caso di sistema di capitalizzazione composta, non si riscontra un effetto anatocistico vietato, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi già «scaduti» e cioè non pagati alla scadenza, mentre, nel caso di ammortamento alla francese, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati e scaduti (v. anche Cass. Civ. n. 13144/2023).
In particolare, secondo la Suprema Corte, deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, proprio perché “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” (sul punto, si precisa peraltro che le Sezioni Unite hanno chiarito che è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile - in tutto o in parte - il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale, v. artt. 1815 e 1820 c.c., con conseguente meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa concreta del negozio).
E ciò anche in caso di sistema di capitalizzazione composta, perché, come già evidenziato, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (v. anche Cass. Civ. n. 27823/2023).
E', dunque, da escludersi che l'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, anche in caso di capitalizzazione composta, sia, di per sé, nullo per violazione del divieto di anatocismo.
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Ciò detto, la stessa Corte di Cassazione ha precisato che non può, in astratto, escludersi che che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza è una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti.
Deve, quindi, escludersi la sussistenza, nel caso in esame, di anatocismo occulto per effetto dell'utilizzo – di per sé - del sistema di ammortamento alla francese. Né è stato dedotto che, nel caso di specie, vi sia un'effettiva produzione, in concreto, di interessi su interessi scaduti, essendosi gli opponenti limitati ad eccepire che siano stati applicati interessi superiori a quelli pattuiti per effetto del sistema di capitalizzazione composto (tema sul quale si tornerà nel prosieguo).
Ciò chiarito, ulteriori precisazioni – più dirimenti rispetto agli specifici profili sollevati dagli opponenti - si impongono in punto di possibile indeterminatezza della clausola relativa agli interessi qualora il piano di ammortamento sia redatto secondo il sistema alla francese senza alcuna specifica indicazione del regime di capitalizzazione (finanziaria) utilizzato.
Sul punto, si sono di recente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sent. nr. 15130/2024), che hanno eslcuso, in questi casi, la sussistenza di profili di nullità per indeterminatezza.
E ciò perché:
a) la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4,
T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7); ed infatti, il contratto di mutuo non può ritenersi indeterminato quando contiene le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
ciò che rileva è, dunque, che sia soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere ove fosse indicata un'espressione matematica volta a spiegare le modalità di calcolo degli interessi;
b) l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura e alla integrità del consenso negoziale sia al controllo di meritevolezza del contratto.
In conclusione, la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» non
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incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.
In proposito, la Suprema Corte ha anche chiarito che la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato, fermi in ogni caso i principi pacifici in caso di omessa o erronea indicazione del TAEG nei contratti diversi da quelli di credito al consumo e salva, comunque, l'ipotesi in cui, in concreto, la banca applichi tassi maggiori di quelli pattuiti (effetto che, si ripete, non discende di per sé dall'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, neanche in caso di capitalizzazione composta).
La Corte di Cassazione ha, pertanto, escluso che in caso di maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello
«all'italiana» - al di fuori delle ipotesi in cui l'istituto di credito abbia espressamente pubblicizzato la concessione di finanziamenti con piani di ammortamento diversi da quello praticato (art. 117, comma 6, ultima parte, T.u.b.) - sussista un'ipotesi di nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. per omessa indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito.
Come già detto, infatti, la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento
«all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Dunque, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte, il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. anche Cass. Civ. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e a verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza, confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
In ogni caso, anche ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del
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contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007), con la conseguenza che i relativi profili dovrebbero comunque essere allegati e provati dalla parte che invoca la responsabilità risarcitoria.
In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, deve escludersi altresì che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d.
«alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia di per sè causa di nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 117, co. 4, TUB.
Ciò non vuol dire, ovviamente, che l'eventuale – concreta - difformità dei tassi applicati nel piano di ammortamento rispetto a quelli contrattuali (che non si realizza a prescindere in tutti i piani di ammortamento alla francese, ma che può, in concreto, profilarsi nell'esecuzione dei singoli contratti) sia indifferente per l'ordinamento: tuttavia, la rilevanza della questione, per quanto detto, si sposta, appunto, dal profilo della validità a quello delle regole di comportamento.
In altri termini, in tali casi può configurarsi un'ipotesi di responsabilità contrattuale in capo alla banca;
nel qual caso, il danno può essere costituito anche solo dalla applicazione di un tasso effettivo maggiore di quello pattuito, con conseguente diritto alla rideterminazione del piano di ammortamento mediante l'applicazione del tasso pattuito.
Nel caso di specie, a fronte delle specifiche allegazioni degli opponenti sul punto, si è reso necessario verificare se, in concreto, nel piano di ammortamento fossero stati applicati tassi maggiori di quelli pattuiti.
Il CTU ha, tuttavia, escluso che la banca abbia applicato, nell'elaborazione del piano di ammortamento, interessi difformi da quelli indicati nel contratto, avendo accertato che il piano di ammortamento è stato elaborato coerentemente, appunto, al tasso indicato in contratto.
L'eccezione formulata dagli opponenti è, dunque, priva di pregio in relazione sia al profilo della indeterminatezza dei tassi sia a quello della concreta applicazione di tassi maggiori di quelli pattuiti.
Né, in proposito, potrebbero invocarsi i elaborati dal CTU in considerazione della riscontratta difformità del TAEG indicato in contratto da quello effettivo, non trovando applicazione, alla causa in esame, la normativa in materia di credito al consumo (cfr. l'art. 122 TUB, nella versione applicabile ratione temporis, che esclude l'applicazione della disciplina del credito al consumo per i contratti di finanziamento di importo superiore a € 75.000,00; peraltro, trattasi pacificamente di mutuo stipulato a favore di impresa;
sul punto, si ricorda brevemente che, in materia di contratti bancari, il legislatore ha previsto una fattispecie di nullità testuale per l'ipotesi di omessa e/o erronea indicazione del TAEG solo nell'ambito del credito al consumo;
inoltre, deve escludersi che, nella materia in esame, l'indicazione contrattuale di un TAEG diverso da quello effettivo possa tradursi in una diversa ipotesi di nullità; ed infatti, non potrebbe invocarsi l'art. 117 TUB, poichè il TAEG/ISC, avendo natura meramente informativa e non costituendo un vero e proprio tasso di interesse (o, comunque, una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento), non può rientrare nella nozione di “tassi” o “interessi” o ancora “prezzi o condizioni” di cui al citato articolo 117 TUB;
ed infatti, l'indicazione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG/ISC non calcolato secondo le Istruzioni e le
Direttive della Banca d'IA (e, quindi, inferiore a quello effettivo) non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo,
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eventualmente causata da un comportamento della banca contrario a buona fede;
infine, deve escludersi la nullità per violazione di norme imperative;
e ciò perché tale fattispecie è al più ascrivibile alla violazione di regole di condotta, che non determinano la nullità del contratto, ma solo un'eventuale ipotesi di responsabilità contrattuale;
responsabilità che deve essere puntualmente allegata e provata da chi la invoca;
nel caso di specie, nessun profilo di responsabilità è stato, sotto questo profilo specifico, dedotto dagli opponenti).
2.5. Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da
[...]
, , e nei Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2 confronti di Intesa San Paolo S.p.a. deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo nr.
575/2021 del Tribunale di Palmi deve essere confermato.
3. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della attuale sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in punto di nullità per violazione della normativa Antitrust in caso di fideiussioni specifiche e della intervenuta pronuncia delle Sezioni
Unite in punto di ammortamento alla francese in corso di causa.
In considerazione delle risultanze complessive della CTU (tenuto conto soprattutto della palese infondatezza della eccezione relativa agli interessi usurari, non interessata da pronunce giurisprudenziali intervenute in corso di causa, e, comunque, della assenza di costi occulti applicati dalla banca nella redazione del piano di ammortamento), le relative spese sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 575/2021 del Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Pt_3
, , e nei confronti di Intesa San Paolo S.p.a. e, per
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 575/2021 del Tribunale di Palmi, dichiarandolo esecutivo anche nei confronti dei fideiussori;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di CTU a carico di Parte_1 Pt_3
, , e , in solido tra loro.
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_2
Palmi, 13/05/2025
La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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