Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01532/2025REG.PROV.COLL.
N. 04312/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4312 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ammendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano, viale Elena, 12;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Sesta) n. 2818/2024, resa tra le parti, sul ricorso avverso e per l’annullamento e/o la revoca, previa sospensiva, del provvedimento di diniego del rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS-, cittadino tunisino già titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ha impugnato innanzi al TAR per la CA il decreto questorile di diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo fondato sul presupposto della sussistenza di una condanna penale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, comminata con sentenza del Tribunale di Livorno in data 13 maggio 2021, nonché dell’irreperibilità dello straniero nel primo domicilio dichiarato nella domanda. Nell’impugnativa di primo grado, il ricorrente ha censurato sia la mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale, anche alla luce della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, come prescritto dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, sia la ritenuta irreperibilità del ricorrente.
Dopo una fase cautelare esitata in senso favorevole all’appellante con l’ordinanza di riforma del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2023, il giudice di prime cure, nel porre l’accento sulla natura pluri-motivata del provvedimento impugnato, ha rigettato il gravame evidenziando l’esperimento del bilanciamento prescritto tra l’incidenza della pericolosità sociale, la durata del soggiorno e il grado di integrazione socio-economica e familiare.
2. – Il cittadino straniero ha, quindi, impugnato la pronuncia sfavorevole con rituale ricorso in appello, corredato da sospensiva, nel quale denuncia, con unico e articolato motivo, la sostanziale pretermissione del bilanciamento tra pericolosità sociale e indici concorrenti di integrazione dello straniero, consistenti nella durata del soggiorno nel territorio nazionale e nel grado di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero a tenore dell’art. 9, co. 4 del d.lgs. n. 286/1998 unitamente alla lesione delle garanzie procedimentali ex lege n. 241/1990.
3. – All’esito della trattazione cautelare il Collegio ha accolto la sospensiva nella sola forma della sollecita fissazione dell’udienza di merito, nelle more dell’acquisizione in via istruttoria della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli opportuni approfondimenti sulla fattispecie incriminatrice contestata nel capo di imputazione, non essendo evincibile dal verbale di udienza depositato in atti.
4. – La parte ha ottemperato all’incombente istruttorio con il deposito, in data 9 agosto 2024, della sentenza n. -OMISSIS-del 13 maggio 2021 del Tribunale di Livorno di applicazione della pena su richiesta delle parti.
5. – Il Ministero dell’interno, pur costituito, non ha svolto difese.
6. – La causa è venuta in discussione all’udienza del 9 gennaio 2025 e successivamente è stata trattenuta in decisione.
7. – L’appello è infondato.
Va rilevato preliminarmente che dall’esame della sentenza penale versata in atti si appura che i reati per cui è stata patteggiata la condanna a undici mesi sono la detenzione illecita di sostanze stupefacenti, pur nella forma di lieve entità ex art. 73, co. 5 D.P.R. n. 309/1990 e la resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.. Come noto, le due fattispecie incriminatrici esulano dal novero dei reati per cui opera in generale l’automatismo ostativo in materia di titoli di soggiorno: in particolare, l’ipotesi di spaccio di lieve entità è stata ripetutamente sottoposta all’esame del giudice delle leggi che, con due successive pronunce – la n. 88 del 2023 e la n. 43 del 2024 - ha giudicato illegittimi i meccanismi legislativi di indole presuntiva che, nel ricomprenderla tra gli indici di sicura pericolosità sociale, escludevano automaticamente la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno (v. art. 4, co. 3 e 5, co. 5 del d.lgs. 286/1998 e art. 103, co. 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77).
7.1. – Più specificamente, nel caso di specie del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo la disciplina legislativa si differenzia da quella generale per i comuni titoli di soggiorno in virtù del fatto che il permesso UE si consegue solo successivamente al decorso di almeno un quinquennio di soggiorno regolare sul territorio nazionale oltre al ricorrere di ulteriori requisiti reddituali, alloggiativi e linguistici (v. art. 9, co. 1 e 2- bis d.lgs. 286/1998). Indi, anche le valutazioni discrezionali cui è chiamata l’Autorità di pubblica sicurezza devono contemperare, per espressa previsione legislativa, una prudente ponderazione dei concorrenti indici di integrazione dello straniero nella comunità nazionale con gli eventuali profili sintomatici di pericolosità sociale: difatti, la disciplina di rango primario, pur prevedendo in linea generale che “ il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ” (art. 9, co. 4 primo periodo) con la specifica precisazione che nel valutare la pericolosità si tenga conto, inter alia , di eventuali condanne anche non definitive, per i reati non colposi previsti dall'articolo 381 c.p.p., stabilisce expressis verbis che “ ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ” (art. 9, co. 4, ultimo periodo).
7.2. – Calando tali precisi lineamenti normativi sulla fattispecie concreta, si osserva che, re melius perpensa rispetto agli esiti della sommaria cognizione della fase cautelare, l’Autorità di pubblica sicurezza non ha imperniato la determinazione reiettiva sulla mera sussistenza del precedente penale, ma ha inscritto e contestualizzato la condanna penale in una cornice di assai dubbia integrazione sociale dell’odierno appellante: più specificamente, il Questore di Napoli, con argomentazione non irragionevole e del tutto condivisibile da parte di questo Collegio, ha stigmatizzato il peculiare disvalore riveniente dal fatto che il cittadino straniero, benché in possesso di regolare titolo di soggiorno, abbia finalizzato tale soggiorno sul territorio nazionale alla conduzione di traffici illeciti invece di adoperarsi per mantenere lavori regolari e attenersi al canone dell’ honeste vivere . Peraltro, la reità in materia di stupefacenti è particolarmente sintomatica di pericolosità sociale sul piano criminologico in ragione dei necessari contatti che si instaurano con i circuiti criminali della importazione, lavorazione e distribuzione illecita delle sostanze vietate – contiguità che si rileva ulteriormente criminogena secondo l’ id quod plerumque accidit .
7.3. – L’impianto motivazionale del diniego questorile non si esaurisce, quindi, alla constatazione della sussistenza del precedente penale, come detto esulante dal novero dei reati automaticamente ostativi, bensì attende ad un’analisi più ampia della portata di tale condanna sul piano criminologico e ai suoi risvolti sul piano della disfunzionale integrazione dell’appellante nella comunità nazionale.
Peraltro, deve soggiungersi che dal compendio versato in atti non si rinvengono sufficienti indici documentali che comprovino il grado di integrazione socio-economica rivendicato invece dall’appellante: a dispetto dell’onere probatorio incombente su quest’ultimo per il principio di prossimità della prova, non si dispone agli atti di notizie di alcun tipo sull’eventuale presenza di legami familiari nel Paese, né sull’attuale condizione lavorativa dello straniero, non potendo in alcun modo bastare una dichiarazione dei redditi risalente all’anno di imposta 2019. Ne consegue che, sul piano del bilanciamento tra pericolosità sociale e concorrenti indici di integrazione sociale vi è, a onor del vero, ben poco da ponderare: anzi, la mancata comprova di impieghi regolari e di redditi leciti corrobora l’inferenza questorile per cui lo straniero, nel corso del periodo di soggiorno regolare in Italia, sia stato dedito ad attività illecite di cui la sentenza penale costituisce chiara dimostrazione.
7.4. – In conclusione, meritano condivisione le conclusioni raggiunte dal primo giudice che ha ritenuto il diniego questorile sufficientemente motivato e non irragionevole.
8. – Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
9. – Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.