Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1042 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Scioglimento
matrimonio
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Marianna Serrao Giudice
Marta Dell'Unto Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 1042 /2025 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv.MAZZETTI ANGELA , che la rappresenta e difende,
Ricorrente
CON
, , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2
Studio dell'Avv. MAZZETTI ANGELA , che lo rappresenta e difende,
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: trasmissioni atti il 20 marzo 2025
Ricorrenti: pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni
“ i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare;
i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione
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1. La situazione reddituale e patrimoniale
La casa familiare è stata assegnata alla Signora in sede di separazione Pt_1 giudiziale e, attualmente, la stessa si è trasferita presso altra abitazione che sta acquistando con l'attuale compagno, il minore vivrà con la madre presso la nuova abitazione sita in Chiusi (SI) Loc. Macciano con il benestare del padre;
Sia la Signora che il Sig. sono economicamente indipendenti, e Pt_1 CP_1 per questo si esonerano reciprocamente dal richiedere qualsivoglia contributo al mantenimento previsto per il coniuge;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. Affidamento del figlio minore
Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione e le situazioni urgenti che non permettono l'immediato contatto con l'altro genitore, che saranno prese singolarmente da ciascun genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisone stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica, in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Il figlio avrà prevalente collocazione presso l'abitazione della madre in Chiusi (SI)
Loc. Macciano in Via Del Toppo Basso n. 5, dove ha instaurato il centro dei propri interessi sia ludici che scolastici e dove frequenta e coltiva giornalmente le proprie amicizie,
Al fine di meglio gestire la genitorialità e le tempistiche di frequentazione genitori– figlio, che garantiscano tempi il più possibili consoni per l'età degli stessi, onde garantire quella continuità affettiva, educativa e relazionale sia negli aspetti impegnativi, sia in quelli ludici – i genitori chiedono a Cod. Ill.mo Tribunale di omologare il presente accordo, ovviamente previa verifica di rispondenza al superiore interesse della prole.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le informazioni riguardanti il figlio sulla scuola, salute o altro che lo riguardi.
I genitori saranno liberi di gestire i giorni e gli orari inerenti la vita del figlio, sempre previo accordo fra loro e, laddove questo non vi fosse, seguiranno le seguenti regole che, peraltro, rimangono le stesse decise con sentenza di separazione e cioè il padre potrà tenere con sé il figlio:
- un giorno alla settimana con pernottamento ed accompagnamento il giorno dopo a scuola (nelle settimane in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre);
- due giorni alla settimana con pernottamento ed accompagnamento il giorno dopo a scuola (nelle settimane in cui il minore trascorrerà il weekend con la madre), il tutto da concordarsi fra i genitori nel rispetto della sensibilità del minore e tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- a fine settimana alternati a partire dal sabato all'uscita di scuola fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola da parte del padre;
Pagina 2 - ad anni alterni per le vacanze AL (anni pari con la madre, anni dispari con il padre);
- ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- durante le vacanze estive scolastiche per 20 giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
Tutte le altre festività, il figlio le trascorrerà alternativamente con i genitori;
entrambi i genitori si garantiscono reciprocamente una effettiva e costante reperibilità in particolare con utenze telefoniche personali per garantire qualsiasi esigenza o urgenza legata al figlio minore.
I genitori si impegnano, reciprocamente, a far mantenere buoni e cordiali i rapporti con i parenti più stretti del gentilizio di appartenenza e, comunque, a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3 – Mantenimento figlio minore
Il Sig. provvederà con un contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore versando, entro il 21 di ogni mese, la somma di €. 300,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
Per tutte le spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Siena, cui le parti hanno fanno espresso riferimento, verranno ripartite nella misura del 50% tra ciascun genitore;
Le spese del presente procedimento verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% tra loro.
4 – Impegni e attività quotidiane extra scolastiche e ludiche Il minore continuerà a frequentare la scuola di nuoto, come tutt'ora già sta Persona_1 facendo, nei giorni di martedì e venerdì dalle 17 alle 17.45 o negli orari che saranno più consoni allo stesso in riferimento anche ai suoi impegni scolastici futuri”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato anche a seguito dell'inutilità del tentativo di conciliazione che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito civile regolarmente trascritto nel comune di Chiusi
rilevato che è stata pronunciata la separazione consensuale tra i coniugi rilevato che è decorso oltre un anno dalla pronuncia di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio è nato un figlio ancora minore rispetto a cui le condizioni sopra concordate risultano rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
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PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 2/4/2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiusi al n. 1 parte I dello stesso anno . visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR
396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR
396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 16/04/2025
Il Presidente estensore Paolo Bernardini
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