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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/11/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OC, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice est.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta iscritto al n. 1357/2025 V.G. instaurato da
), nata il [...] a [...] C.F._1
OC (RC) rappresentata e difesa dall'avv. FR Speziali, domiciliatario, giusta procura in atti;
e
( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/12/1973, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.;
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DI DIRITTO
- letto il ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2025 da e Parte_1 Controparte_1 con il quale gli istanti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, nata dalla loro relazione more Controparte_2 uxorio il 28.1.2012 alle seguenti condizioni: “ 1. Disporre l'affidamento condiviso a entrambi i coniugi della figlia FR, la quale verrà collocata dalla madre presso l'abitazione familiare, di esclusiva proprietà della medesima, che, per l'effetto, verrà assegnata in favore di quest'ultima;
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse per la medesima (salute, istruzione, educazione e scelta della residenza), mantenendo l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e amministrazione durante i periodi di permanenza della piccola con ciascuno di loro;
3. Salvi diversi accordi tra le parti e in caso di diverso accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni, anche futuri, scolastici ed extra- scolastici di FR e delle condizioni di salute della medesima, gli incontri padre-figlia saranno liberi, previa comunicazione alla madre;
4. I genitori si obbligano a garantire alla figlia rapporti continuativi e costanti con gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali ed in generale a collaborare sempre tra loro nell'ottica della gestione totalmente condivisa della loro genitorialità, al fine di garantire a FR la piena attivazione del diritto alla bigenitorialità ed il pieno rispetto di tutte le proprie esigenze di vita;
5. Il sig. si obbliga a corrispondere un assegno mensile Controparte_1 di contributo al mantenimento in favore della figlia minore FR pari a € 250,00, somma che verrà rivalutata e in automatico secondo gli indici ISTAT, da corrispondere in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra ; Parte_1
6. Le spese straordinarie sostenute per la minore verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore;
le parti dichiarano di aderire alle linee guida dettate dal CNF in data 29.11.2017;
7. I genitori della minore, di comune accordo, stabiliscono che l'assegno Unico erogato dall' venga attribuito nella misura del 100% alla CP_3 sig.ra ; Parte_1
8. Con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni che precedono, i genitori dichiarano di aver definitivamente risolto ogni rapporto tra loro in virtù della precedente relazione e convivenza;
Pag. 2 di 3 9. Le parti dichiarano espressamente la compensazione integrale delle spese di lite.”;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 28.10.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di OC, Sezione civile, pronunciando sulla istanza congiunta depositata in data 21.10.2025 da e , Parte_1 Controparte_1 visto il parere favorevole del PM, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione civile del 30.10.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati
Dott. Andrea Amadei
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OC, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice est.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta iscritto al n. 1357/2025 V.G. instaurato da
), nata il [...] a [...] C.F._1
OC (RC) rappresentata e difesa dall'avv. FR Speziali, domiciliatario, giusta procura in atti;
e
( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/12/1973, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.;
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DI DIRITTO
- letto il ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2025 da e Parte_1 Controparte_1 con il quale gli istanti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, nata dalla loro relazione more Controparte_2 uxorio il 28.1.2012 alle seguenti condizioni: “ 1. Disporre l'affidamento condiviso a entrambi i coniugi della figlia FR, la quale verrà collocata dalla madre presso l'abitazione familiare, di esclusiva proprietà della medesima, che, per l'effetto, verrà assegnata in favore di quest'ultima;
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse per la medesima (salute, istruzione, educazione e scelta della residenza), mantenendo l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e amministrazione durante i periodi di permanenza della piccola con ciascuno di loro;
3. Salvi diversi accordi tra le parti e in caso di diverso accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni, anche futuri, scolastici ed extra- scolastici di FR e delle condizioni di salute della medesima, gli incontri padre-figlia saranno liberi, previa comunicazione alla madre;
4. I genitori si obbligano a garantire alla figlia rapporti continuativi e costanti con gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali ed in generale a collaborare sempre tra loro nell'ottica della gestione totalmente condivisa della loro genitorialità, al fine di garantire a FR la piena attivazione del diritto alla bigenitorialità ed il pieno rispetto di tutte le proprie esigenze di vita;
5. Il sig. si obbliga a corrispondere un assegno mensile Controparte_1 di contributo al mantenimento in favore della figlia minore FR pari a € 250,00, somma che verrà rivalutata e in automatico secondo gli indici ISTAT, da corrispondere in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra ; Parte_1
6. Le spese straordinarie sostenute per la minore verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore;
le parti dichiarano di aderire alle linee guida dettate dal CNF in data 29.11.2017;
7. I genitori della minore, di comune accordo, stabiliscono che l'assegno Unico erogato dall' venga attribuito nella misura del 100% alla CP_3 sig.ra ; Parte_1
8. Con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni che precedono, i genitori dichiarano di aver definitivamente risolto ogni rapporto tra loro in virtù della precedente relazione e convivenza;
Pag. 2 di 3 9. Le parti dichiarano espressamente la compensazione integrale delle spese di lite.”;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 28.10.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di OC, Sezione civile, pronunciando sulla istanza congiunta depositata in data 21.10.2025 da e , Parte_1 Controparte_1 visto il parere favorevole del PM, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione civile del 30.10.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati
Dott. Andrea Amadei
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