TRIB
Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2148/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 4 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2148/2019 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CECE come da procura in atti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Itri, Via San Gennaro n. 79
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto: differenze retributive – impugnativa di licenziamento – danno da omessa contribuzione
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in Cancelleria il 23.10.2019, espone di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale presso il ristorante Controparte_1
“L'Angoletto” di Fondi;
di avere svolto mansioni di cameriere dal 18.6.2019 al 25.6.2019; di avere svolto mansioni di aiuto cuoco dal 26.6.2019 al 15.8.2019; di avere lavorato a tempo pieno per quaranta ore settimanali;
di avere ricevuto dal datore di lavoro, per il tramite della sorella di CP_1
ordini specifici sull'attività da svolgere, con sottoposizione ad una assidua attività di
[...]
vigilanza e controllo sulla prestazione lavorativa;
di avere lavorato stabilmente e con continuità dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, con prolungamento dell'orario fino alle ore 2.00; di avere lavorato, nel periodo dal 1° al 15 agosto, dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00; di avere complessivamente percepito la somma di euro
600,00; di essere stato licenziato verbalmente.
2. Tanto premesso, il ricorrente lamenta l'inefficacia del licenziamento, intimato in assenza della forma scritta. Sostiene la recezione implicita del CCNL Commercio e Terziario da parte del datore di lavoro. Deduce che le mansioni svolte sono riconducibili al 5° livello del CCNL menzionato. Ritiene di avere maturato, in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato e tenuto contro delle retribuzioni tabellari previste dal contratto collettivo di categoria, un credito per differenze retributive a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni per lavoro ordinario, compenso per il lavoro straordinario, mensilità supplementari, trattamento di fine rapporto, pari a complessivi euro 9.446,84, di cui euro 677,50 a titolo di trattamento di fine rapporto. Afferma di avere subito un danno da mancato versamento dei contributi previdenziali.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertarsi e dichiararsi che tra il sig. e il convenuto è intercorso un rapporto di lavoro Pt_1
subordinato dal 18.6.2019 al 15.8.2019;
2) Dichiarare il licenziamento così come intimato inefficace con ogni conseguenza di legge;
per
l'effetto, ordinare al convenuto di riassumere il sig. entro tre giorni o, in mancanza, Parte_1
di risarcire il danno versandogli una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
3) Condannare il convenuto, accertata la recezione implicita del CCNL di categoria, al pagamento in proprio favore della somma di euro 9.446,84 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, con interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
4) Condannare il convenuto al risarcimento del danno per mancata corresponsione dei contributi previdenziali dovuti.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio previa rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, il convenuto è rimasto contumace.
5. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e la prova per testi, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio per la quantificazione dei crediti retributivi vantati dal ricorrente. La causa è stata infine decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 4 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi di fatto tra le parti dal 18.6.2019 al 15.8.2019 senza alcuna regolarizzazione contrattuale e alla declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale intimato dal datore di lavoro. L'attore chiede inoltre la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate in forza della qualità e quantità del lavoro prestato, a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, compensi per il lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto. Chiede, infine, il risarcimento del danno, da quantificarsi a mezzo di consulenza tecnica, per il mancato versamento dei contributi previdenziali.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
8. Il rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., va identificato in base all'elemento distintivo della subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si esprime nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa. Qualora esso non sia agevolmente accertabile per la peculiarità delle mansioni, esso può essere ricostruito, in via presuntiva, sulla base di criteri complementari e sussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l'osservanza di un orario predeterminato o il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale o l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. civ. 19 novembre 2018, n. 29764;
Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 17 aprile 2009, n. 9256).
9. Tanto chiarito, si premette che nel caso di specie non può essere valorizzata in chiave probatoria la mancata comparizione del convenuto per rendere interrogatorio formale all'udienza del 12 gennaio
2022, in quanto il ricorrente non ha fornito la prova del perfezionamento della notifica della ordinanza ammissiva al convenuto contumace.
10. Ciò posto, i testi escussi hanno riferito sulle mansioni svolte e sugli orari di lavoro osservati del ricorrente, nel periodo oggetto di causa, presso il ristorante “L'Angoletto” nel camping “Torre
Canneto” di Fondi, gestito dal convenuto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di ristorazione con somministrazione (cfr. per tale attività la visura camerale in atti). Il ST , Testimone_1 collega di lavoro del ricorrente che ha lavorato a chiamata nel ristorante “L'Angoletto” nei mesi di giugno e luglio 2019, complessivamente per una settimana, ha dichiarato: “Nei giorni in cui ho lavorato c'era anche il ricorrente, il quale svolgeva mansioni da cameriere: serviva ai tavoli, puliva la sala, gestiva la clientela, si occupava di rifornire i frigoriferi. Il sig. o la sorella Controparte_1
ci davano le indicazioni sul lavoro da svolgere. Il ricorrente lavorava ogni giorno, io solamente a chiamata. Io iniziavo a lavorare il pomeriggio verso le 17.00 e vedevo già il ricorrente a lavoro.
Lavorava fino circa alle 24.00, dipendeva anche dall'afflusso della clientela. Il sabato e la domenica lavorava anche fino alle 2.00/2.30. Il ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana, non so se avesse un giorno libero e quale fosse. Io non ho mai lavorato la mattina. So che il ricorrente iniziava
a lavorare alle 8.00 fino alle 12.00 e poi faceva due ore di pausa. Sono a conoscenza di questi orari perché ne parlavamo con i colleghi. So che il ricorrente quando ce n'era bisogno, dava una mano allo chef. Lo so perché è capitato, quando c'era maggiore afflusso di clientela, che il ricorrente sparisse dalla sala per andare in cucina”.
11. Il ST , anche lei collega di lavoro del ricorrente, ha lavorato a chiamata in altro Tes_2 ristorante del medesimo camping “Torre Canneto” dal giugno 2019 fino alla fine di agosto dello stesso anno ed è stata anche cliente del ristorante “L'Angoletto”. La stessa ha dichiarato: “In un primo periodo il ricorrente ha svolto mansioni di cameriere. Lavorava in sala, poi ogni tanto andava a lavorare nella cucina. Io ho lavorato come cameriera in un altro ristorante nel camping Torre
Canneto, mai invece presso il ristorante l'Angoletto. Ho visto il ricorrente nel camping di Torre
Canneto e, da cliente, l'ho visto lavorare nel ristorante l'Angoletto. Io lavoravo a chiamata saltuariamente nel periodo estivo dell'anno 2019, mi è capitato di lavorare insieme con il ricorrente nel ristorante in cui lavoravo io. Il ricorrente lavorava in entrambi i ristoranti. Confermo lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di cameriere di cui al capitolo 5 in appendice al ricorso. Non sono sicura che fosse il ricorrente a riscuotere i pagamenti dai clienti. So che il ricorrente in cucina lavorava come aiuto cuoco, ma non so essere precisa sulle mansioni svolte. Il ricorrente di tanto in tanto si recava a lavorare in cucina, quando io ero a lavoro spesso lo trovavo in cucina, anche quando vi era poca clientela. Quando ero io al lavoro, oltre a me ed al ricorrente non vi erano altri camerieri. Mi è capitato di vedere il ricorrente ricevere ordini e direttive sul lavoro da svolgere o da o dalla sorella, di cui non ricordo il nome. Per esempio gli Controparte_1
dicevano di recarsi in cucina per dare una mano al cuoco o fare determinate cose oppure di andare al tavolo. Il ricorrente iniziava a lavorare la mattina intorno alle 9.00 fino alle ore 15.00. Poi riattaccava una o due ore dopo fino a chiusura del locale, che poteva avvenire dalle 24.00 alle 2.00.
L'orario di chiusura poteva variare in base alla clientela o alle pulizie da svolgere. Spesso però
l'orario di chiusura era più vicino alle 2.00. Il ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica. Che io sappia non aveva un giorno di riposo settimanale. Che io sappia tale orario è rimasto invariato anche nel mese di agosto. Io andavo a lavorare maggiormente in agosto e nei finesettimana, anche negli altri mesi dell'anno 2019, più di una volta al mese, anzi una o due volte a settimana, maggiormente nei finesettimana”.
12. I testi escussi hanno dunque confermato che il ricorrente ha lavorato come cameriere e aiuto cuoco nel ristorante “L'Angoletto” di Fondi nei mesi estivi dal giugno all'agosto del 2019, dal lunedì alla domenica, osservando un orario fisso di lavoro e ricevendo specifiche direttive sulle mansioni da svolgere dal datore di lavoro o dalla sorella di lui. Controparte_1
13. Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità dei testi. Non sono emerse infatti ragioni per le quali questi avrebbero dovuto rendere dichiarazioni compiacenti a favore del ricorrente, al quale non sono legati né da rapporti affettivi o parentali né da rapporti patrimoniali. Sono stati suoi colleghi di lavoro, senza contenziosi in essere o conclusi con il convenuto, e nel periodo oggetto di causa hanno lavorato a chiamata o nello stesso ristorante del ricorrente (ST ) o in altro ristorante ubicato nella Tes_1 medesima struttura ricettiva, camping “Torre Canneto”, in cui si trovava il ristorante “L'Angoletto”
(ST ). Quest'ultimo ST si recava anche come cliente nel ristorante “L'Angoletto” e qualche Tes_2 volta ha lavorato insieme al ricorrente nell'altro ristorante. Entrambi i testi hanno descritto le attività lavorative svolte dal ricorrente, lo hanno visto lavorare quotidianamente come cameriere e talvolta come aiuto cuoco e ricevere precisi ordini sulle attività da svolgere da o dalla Controparte_1 sorella . Sul punto il ST ha fornito anche degli esempi: “Mi è capitato di vedere il ricorrente Tes_2
ricevere ordini e direttive sul lavoro da svolgere o da o dalla sorella, di cui non Controparte_1
ricordo il nome. Per esempio gli dicevano di recarsi in cucina per dare una mano al cuoco o fare determinate cose oppure di andare al tavolo”. Il ST ha confermato la circostanza anche Tes_3 se in termini più generici: “Il sig. o la sorella ci davano le indicazioni sul lavoro Controparte_1 da svolgere”. Incrociando le dichiarazioni dei due testi è poi possibile ricostruire gli orari di lavoro del ricorrente nei seguenti termini: dal lunedì alla domenica senza giorno di riposo settimanale, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e, dopo una pausa di due ore, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, con prolungamento fino alle ore 2.00 nelle giornate di sabato e domenica. Con riferimento alla fascia pomeridiana, il ST ha infatti dichiarato: “Io iniziavo a lavorare il pomeriggio verso le 17.00 e vedevo già il Tes_3 ricorrente a lavoro. Lavorava fino circa alle 24.00, dipendeva anche dall'afflusso della clientela. Il sabato e la domenica lavorava anche fino alle 2.00/2.30. Il ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana, non so se avesse un giorno libero e quale fosse”. Tali dichiarazioni sugli orari di lavoro sono confermate e integrate con riferimento alla mattina da quanto riferito dal ST : “Il Tes_2
ricorrente iniziava a lavorare la mattina intorno alle 9.00 fino alle ore 15.00. Poi riattaccava una o due ore dopo fino a chiusura del locale, che poteva avvenire dalle 24.00 alle 2.00. L'orario di chiusura poteva variare in base alla clientela o alle pulizie da svolgere. Spesso però l'orario di chiusura era più vicino alle 2.00. Il ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica. Che io sappia non aveva un giorno di riposo settimanale. Che io sappia tale orario è rimasto invariato anche nel mese di agosto”.
14. Emergono dalle deposizioni testimoniali gli elementi costitutivi e gli indici sintomatici della subordinazione: l'inserimento della prestazione lavorativa del ricorrente, quale cameriere e aiuto cuoco, nell'organizzazione di impresa del convenuto, avente ad oggetto la gestione del ristorante
“L'Angoletto” nel camping “Torre Canneto” di Fondi;
la continuità della prestazione, resa tutti i giorni della settimana nei mesi dal 18 giugno sino al 15 agosto del 2019; l'osservanza di un orario di lavoro vincolante;
la sottoposizione al potere direttivo datoriale, estrinsecantesi in precisi ordini e direttive sulle mansioni da svolgere (ad es. aiutare il cuoco in cucina, recarsi ai tavoli) impartiti o direttamente dal convenuto o, in sua vece, dalla sorella.
15. Può quindi ritenersi accertato che ha prestato di fatto e senza regolarizzazione Parte_1
contrattuale attività di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 18 giugno 2019 Parte_2
sino al 15 agosto 2019, svolgendo mansioni di cameriere e di aiuto cuoco nel ristorante del convenuto
“L'Angoletto” nel camping “Torre Canneto” di Fondi, prestando la propria attività lavorativa tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, con prolungamento fino alle ore 2.00 nelle giornate di sabato e domenica. Per tale attività lavorativa ha percepito dal datore di lavoro l'importo complessivo di euro 600,00 come da conteggi allegati al ricorso. Il convenuto, restando contumace, non ha provato come era suo onere (Cass. civ. sez. un.
13533/2001; Cass. civ. sez. lav. n. 26985/2009) di avere corrisposto somme maggiori o altri fatti estintivi del credito del lavoratore.
16. In assenza di regolarizzazione contrattuale e di qualsivoglia documento afferente all'intercorso rapporto di lavoro, non può accogliersi la tesi del ricorrente della recezione implicita datoriale del
CCNL Commercio Terziario, non suffragata dal alcun elemento probatorio. Ritiene tuttavia questo giudice che possa essere valorizzato in funzione parametrica, ai fini della determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., il CCNL dell'8.2.2018 per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo, acquisito di ufficio ex art. 421 c.p.c. mediante il CTU nominato, considerato che il settore merceologico in cui opera l'impresa del convenuto
(ristorazione) rientra nell'ambito di applicazione del predetto contratto collettivo (cfr. art. 1, Titolo I:
“Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro subordinato nelle imprese, in ogni forma giuridica costituite, sotto indicate: Aziende pubblici esercizi a) ristoranti…”), stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore. Sul punto insegna la Suprema
Corte che, ai fini del giudizio circa l'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito deve accertare la natura e l'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigenze del medesimo e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa: a tale scopo, può fare riferimento, come espressione parametrica delle condizioni di mercato, al contratto collettivo di categoria, ove questo non sia direttamente applicabile,
o ad altro contratto che concerna prestazioni lavorative affini o analoghe (Cass. civ. n. 26953/2016).
17. Le mansioni svolte dal ricorrente di cameriere e aiuto cuoco, per come descritte in istruttoria
(servire ai tavoli, pulire la sala, gestire la clientela, rifornire i frigoriferi, prendere le ordinazioni e servire ai tavoli, aiutare lo chef nella preparazione delle pietanze) ad avviso di questo giudice appaiono riconducibili al 5° livello del sistema di classificazione del personale ex art. 54, nel quale rientrano i lavoratori che “in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro”. Sebbene il profilo professionale di
“cameriere di ristorante” sia inserito nel superiore livello 4°, occorre tenere conto che dalle poche mansioni riferite dai testi, rispetto a quelle descritte in ricorso, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere la sussistenza del requisito del “possesso di conoscenze specialistiche” richiesto per i lavoratori del 4° livello, sicché appare più corretto ricondurre le mansioni del lavoratore al livello inferiore, nel quale è ricompreso il profilo del cameriere di bar, tavola calda e self service.
18. Per la quantificazione dei crediti retributivi maturati dal ricorrente in forza dell'attività lavorativa subordinata prestata per il convenuto è stato nominato un consulente contabile, il quale, tenuto conto della durata del rapporto, degli orari di lavoro osservati dal sig. ed accertati mediante la prova Pt_1
testimoniale, della riconducibilità delle mansioni svolte al 5° livello del CCNL Pubblici Esercizi, della retribuzione tabellare prevista dal suddetto contratto collettivo per i lavoratori inquadrati in tale livello, delle maggiorazioni per lavoro straordinario diurno e notturno (art. 246 CCNL) e festivo (art. 247 CCNL), della spettanza della tredicesima (art. 183 CCNL) e quattordicesima mensilità (art. 184
CCNL) e del TFR ex artt. 217 e 218 CCNL e 2120 cod. civ., della retribuzione complessiva percepita nella misura di euro 600,00 (cfr. conteggi di parte), ha così determinato i seguenti emolumenti: a) euro 1.781,94 a titolo di retribuzione lorda complessiva spettante per il mese di giugno 2019; b) euro
3.992,80 per il mese di luglio 2019; c) euro 2.125,48 per il mese di agosto 2019; d) 539,80 a titolo di tredicesima;
e) euro 539,80 a titolo di quattordicesima;
f) euro 665,17 a titolo di trattamento di fine rapporto;
g) ai predetti importi vanno detratti gli euro 600,00 indicati come percepito complessivo nei conteggi, così residuando un credito retributivo differenziale per euro 9.044,99, di cui euro 665,17
a titolo di trattamento di fine rapporto.
19. Questo giudice ritiene di recepire integralmente le conclusioni del consulente d'ufficio, in quanto le operazioni contabili sono state correttamente sviluppate alla stregua di criteri chiaramente esplicati nella relazione, sulla base dei fatti accertati in istruttoria come sopra indicati, ed in piena aderenza alle previsioni del contratto collettivo applicato e ai parametri retributivi tabellari ivi indicati, valorizzati in funzione parametrica per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. La quantificazione del CTU non è stata oggetto di osservazioni critiche dal consulente di parte ricorrente.
20. In conclusione, va accertato e dichiarato che tra le parti si è di fatto instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 18 giugno 2019 sino al 15 agosto 2019 e che in forza di tale rapporto e dell'orario di lavoro osservato, comprendente la sistematica effettuazione di lavoro straordinario diurno e notturno, il lavoratore è rimasto creditore per differenze retributive nei confronti del convenuto per la somma di euro 9.044,99 di cui euro di cui euro 665,17 a titolo di trattamento di fine rapporto. 21. Non può invece trovare accoglimento l'impugnativa del licenziamento orale, perché non è stata fornita dal lavoratore la prova che il rapporto di lavoro è cessato per recesso datoriale.
22. Il semplice fatto di aver cessato le prestazioni di lavoro non è di per sé prova del licenziamento orale, trattandosi di circostanza che può assumere diversi significati, in quanto può essere effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale del contratto. Dunque tale cessazione di per sé non equivale ad estromissione e quindi ad allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. Ne discende che, se il lavoratore impugna il licenziamento deducendone l'omessa osservanza della forma scritta, ha l'onere di dimostrare che la risoluzione del rapporto è riconducibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. civ. n. 149/2021; Cass. civ. n.
26407/2022). Tale prova non è stata fornita nel presente giudizio, perché nessuno dei testi escussi ha saputo riferire come è cessato il rapporto di lavoro del ricorrente e dunque non vi sono elementi per ritenere che la cessazione dell'attività lavorativa dell'attore sia stata conseguenza di una volontà di recesso datoriale, sia pure manifestata per fatti concludenti.
23. Neppure può trovare accoglimento la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno per mancato versamento dei contributi previdenziali, sia per la genericità dell'allegazione in merito ai danni subiti, la cui quantificazione è stata rimessa ad una inammissibile ctu esplorativa, ma anche per il difetto di allegazione e prova degli altri elementi costitutivi della pretesa. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ. per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale (Cass. civ. n. 35162/2023), mentre nell'atto introduttiva non è dato rinvenire alcuna deduzione in merito alla perdita totale o parziale del trattamento pensionistico, né, invero, è stato allegato che il ricorrente ha maturato i presupposti per la prestazione pensionistica.
24. Le spese di lite, compensate nella misura di un terzo per il rigetto dell'impugnativa di licenziamento e della domanda di risarcimento del danno da omessa contribuzione, per i restanti due terzi sono poste, secondo soccombenza, a carico del convenuto e liquidate in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione per tutte le fasi dei parametri minimi – stante la ridotta complessità delle questioni rilevanti in fatto e in diritto, la contenuta attività istruttoria svolta e la contumacia del convenuto – cause di lavoro, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 18 giugno 2019 sino al 15 agosto 2019;
− accerta e dichiara che il ricorrente è creditore del convenuto per le differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro subordinato di cui al capo che precede per la somma di euro
9.044,99, di cui euro 665,17 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
9.044,99, di cui euro 665,17 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente dei restanti due terzi, che liquida in euro 1.797,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 118,50;
− pone a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 4 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2148/2019 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CECE come da procura in atti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Itri, Via San Gennaro n. 79
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto: differenze retributive – impugnativa di licenziamento – danno da omessa contribuzione
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in Cancelleria il 23.10.2019, espone di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale presso il ristorante Controparte_1
“L'Angoletto” di Fondi;
di avere svolto mansioni di cameriere dal 18.6.2019 al 25.6.2019; di avere svolto mansioni di aiuto cuoco dal 26.6.2019 al 15.8.2019; di avere lavorato a tempo pieno per quaranta ore settimanali;
di avere ricevuto dal datore di lavoro, per il tramite della sorella di CP_1
ordini specifici sull'attività da svolgere, con sottoposizione ad una assidua attività di
[...]
vigilanza e controllo sulla prestazione lavorativa;
di avere lavorato stabilmente e con continuità dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, con prolungamento dell'orario fino alle ore 2.00; di avere lavorato, nel periodo dal 1° al 15 agosto, dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00; di avere complessivamente percepito la somma di euro
600,00; di essere stato licenziato verbalmente.
2. Tanto premesso, il ricorrente lamenta l'inefficacia del licenziamento, intimato in assenza della forma scritta. Sostiene la recezione implicita del CCNL Commercio e Terziario da parte del datore di lavoro. Deduce che le mansioni svolte sono riconducibili al 5° livello del CCNL menzionato. Ritiene di avere maturato, in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato e tenuto contro delle retribuzioni tabellari previste dal contratto collettivo di categoria, un credito per differenze retributive a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni per lavoro ordinario, compenso per il lavoro straordinario, mensilità supplementari, trattamento di fine rapporto, pari a complessivi euro 9.446,84, di cui euro 677,50 a titolo di trattamento di fine rapporto. Afferma di avere subito un danno da mancato versamento dei contributi previdenziali.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertarsi e dichiararsi che tra il sig. e il convenuto è intercorso un rapporto di lavoro Pt_1
subordinato dal 18.6.2019 al 15.8.2019;
2) Dichiarare il licenziamento così come intimato inefficace con ogni conseguenza di legge;
per
l'effetto, ordinare al convenuto di riassumere il sig. entro tre giorni o, in mancanza, Parte_1
di risarcire il danno versandogli una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
3) Condannare il convenuto, accertata la recezione implicita del CCNL di categoria, al pagamento in proprio favore della somma di euro 9.446,84 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, con interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
4) Condannare il convenuto al risarcimento del danno per mancata corresponsione dei contributi previdenziali dovuti.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio previa rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, il convenuto è rimasto contumace.
5. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e la prova per testi, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio per la quantificazione dei crediti retributivi vantati dal ricorrente. La causa è stata infine decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 4 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi di fatto tra le parti dal 18.6.2019 al 15.8.2019 senza alcuna regolarizzazione contrattuale e alla declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale intimato dal datore di lavoro. L'attore chiede inoltre la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate in forza della qualità e quantità del lavoro prestato, a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, compensi per il lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto. Chiede, infine, il risarcimento del danno, da quantificarsi a mezzo di consulenza tecnica, per il mancato versamento dei contributi previdenziali.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
8. Il rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., va identificato in base all'elemento distintivo della subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si esprime nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa. Qualora esso non sia agevolmente accertabile per la peculiarità delle mansioni, esso può essere ricostruito, in via presuntiva, sulla base di criteri complementari e sussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l'osservanza di un orario predeterminato o il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale o l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. civ. 19 novembre 2018, n. 29764;
Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 17 aprile 2009, n. 9256).
9. Tanto chiarito, si premette che nel caso di specie non può essere valorizzata in chiave probatoria la mancata comparizione del convenuto per rendere interrogatorio formale all'udienza del 12 gennaio
2022, in quanto il ricorrente non ha fornito la prova del perfezionamento della notifica della ordinanza ammissiva al convenuto contumace.
10. Ciò posto, i testi escussi hanno riferito sulle mansioni svolte e sugli orari di lavoro osservati del ricorrente, nel periodo oggetto di causa, presso il ristorante “L'Angoletto” nel camping “Torre
Canneto” di Fondi, gestito dal convenuto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di ristorazione con somministrazione (cfr. per tale attività la visura camerale in atti). Il ST , Testimone_1 collega di lavoro del ricorrente che ha lavorato a chiamata nel ristorante “L'Angoletto” nei mesi di giugno e luglio 2019, complessivamente per una settimana, ha dichiarato: “Nei giorni in cui ho lavorato c'era anche il ricorrente, il quale svolgeva mansioni da cameriere: serviva ai tavoli, puliva la sala, gestiva la clientela, si occupava di rifornire i frigoriferi. Il sig. o la sorella Controparte_1
ci davano le indicazioni sul lavoro da svolgere. Il ricorrente lavorava ogni giorno, io solamente a chiamata. Io iniziavo a lavorare il pomeriggio verso le 17.00 e vedevo già il ricorrente a lavoro.
Lavorava fino circa alle 24.00, dipendeva anche dall'afflusso della clientela. Il sabato e la domenica lavorava anche fino alle 2.00/2.30. Il ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana, non so se avesse un giorno libero e quale fosse. Io non ho mai lavorato la mattina. So che il ricorrente iniziava
a lavorare alle 8.00 fino alle 12.00 e poi faceva due ore di pausa. Sono a conoscenza di questi orari perché ne parlavamo con i colleghi. So che il ricorrente quando ce n'era bisogno, dava una mano allo chef. Lo so perché è capitato, quando c'era maggiore afflusso di clientela, che il ricorrente sparisse dalla sala per andare in cucina”.
11. Il ST , anche lei collega di lavoro del ricorrente, ha lavorato a chiamata in altro Tes_2 ristorante del medesimo camping “Torre Canneto” dal giugno 2019 fino alla fine di agosto dello stesso anno ed è stata anche cliente del ristorante “L'Angoletto”. La stessa ha dichiarato: “In un primo periodo il ricorrente ha svolto mansioni di cameriere. Lavorava in sala, poi ogni tanto andava a lavorare nella cucina. Io ho lavorato come cameriera in un altro ristorante nel camping Torre
Canneto, mai invece presso il ristorante l'Angoletto. Ho visto il ricorrente nel camping di Torre
Canneto e, da cliente, l'ho visto lavorare nel ristorante l'Angoletto. Io lavoravo a chiamata saltuariamente nel periodo estivo dell'anno 2019, mi è capitato di lavorare insieme con il ricorrente nel ristorante in cui lavoravo io. Il ricorrente lavorava in entrambi i ristoranti. Confermo lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di cameriere di cui al capitolo 5 in appendice al ricorso. Non sono sicura che fosse il ricorrente a riscuotere i pagamenti dai clienti. So che il ricorrente in cucina lavorava come aiuto cuoco, ma non so essere precisa sulle mansioni svolte. Il ricorrente di tanto in tanto si recava a lavorare in cucina, quando io ero a lavoro spesso lo trovavo in cucina, anche quando vi era poca clientela. Quando ero io al lavoro, oltre a me ed al ricorrente non vi erano altri camerieri. Mi è capitato di vedere il ricorrente ricevere ordini e direttive sul lavoro da svolgere o da o dalla sorella, di cui non ricordo il nome. Per esempio gli Controparte_1
dicevano di recarsi in cucina per dare una mano al cuoco o fare determinate cose oppure di andare al tavolo. Il ricorrente iniziava a lavorare la mattina intorno alle 9.00 fino alle ore 15.00. Poi riattaccava una o due ore dopo fino a chiusura del locale, che poteva avvenire dalle 24.00 alle 2.00.
L'orario di chiusura poteva variare in base alla clientela o alle pulizie da svolgere. Spesso però
l'orario di chiusura era più vicino alle 2.00. Il ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica. Che io sappia non aveva un giorno di riposo settimanale. Che io sappia tale orario è rimasto invariato anche nel mese di agosto. Io andavo a lavorare maggiormente in agosto e nei finesettimana, anche negli altri mesi dell'anno 2019, più di una volta al mese, anzi una o due volte a settimana, maggiormente nei finesettimana”.
12. I testi escussi hanno dunque confermato che il ricorrente ha lavorato come cameriere e aiuto cuoco nel ristorante “L'Angoletto” di Fondi nei mesi estivi dal giugno all'agosto del 2019, dal lunedì alla domenica, osservando un orario fisso di lavoro e ricevendo specifiche direttive sulle mansioni da svolgere dal datore di lavoro o dalla sorella di lui. Controparte_1
13. Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità dei testi. Non sono emerse infatti ragioni per le quali questi avrebbero dovuto rendere dichiarazioni compiacenti a favore del ricorrente, al quale non sono legati né da rapporti affettivi o parentali né da rapporti patrimoniali. Sono stati suoi colleghi di lavoro, senza contenziosi in essere o conclusi con il convenuto, e nel periodo oggetto di causa hanno lavorato a chiamata o nello stesso ristorante del ricorrente (ST ) o in altro ristorante ubicato nella Tes_1 medesima struttura ricettiva, camping “Torre Canneto”, in cui si trovava il ristorante “L'Angoletto”
(ST ). Quest'ultimo ST si recava anche come cliente nel ristorante “L'Angoletto” e qualche Tes_2 volta ha lavorato insieme al ricorrente nell'altro ristorante. Entrambi i testi hanno descritto le attività lavorative svolte dal ricorrente, lo hanno visto lavorare quotidianamente come cameriere e talvolta come aiuto cuoco e ricevere precisi ordini sulle attività da svolgere da o dalla Controparte_1 sorella . Sul punto il ST ha fornito anche degli esempi: “Mi è capitato di vedere il ricorrente Tes_2
ricevere ordini e direttive sul lavoro da svolgere o da o dalla sorella, di cui non Controparte_1
ricordo il nome. Per esempio gli dicevano di recarsi in cucina per dare una mano al cuoco o fare determinate cose oppure di andare al tavolo”. Il ST ha confermato la circostanza anche Tes_3 se in termini più generici: “Il sig. o la sorella ci davano le indicazioni sul lavoro Controparte_1 da svolgere”. Incrociando le dichiarazioni dei due testi è poi possibile ricostruire gli orari di lavoro del ricorrente nei seguenti termini: dal lunedì alla domenica senza giorno di riposo settimanale, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e, dopo una pausa di due ore, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, con prolungamento fino alle ore 2.00 nelle giornate di sabato e domenica. Con riferimento alla fascia pomeridiana, il ST ha infatti dichiarato: “Io iniziavo a lavorare il pomeriggio verso le 17.00 e vedevo già il Tes_3 ricorrente a lavoro. Lavorava fino circa alle 24.00, dipendeva anche dall'afflusso della clientela. Il sabato e la domenica lavorava anche fino alle 2.00/2.30. Il ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana, non so se avesse un giorno libero e quale fosse”. Tali dichiarazioni sugli orari di lavoro sono confermate e integrate con riferimento alla mattina da quanto riferito dal ST : “Il Tes_2
ricorrente iniziava a lavorare la mattina intorno alle 9.00 fino alle ore 15.00. Poi riattaccava una o due ore dopo fino a chiusura del locale, che poteva avvenire dalle 24.00 alle 2.00. L'orario di chiusura poteva variare in base alla clientela o alle pulizie da svolgere. Spesso però l'orario di chiusura era più vicino alle 2.00. Il ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica. Che io sappia non aveva un giorno di riposo settimanale. Che io sappia tale orario è rimasto invariato anche nel mese di agosto”.
14. Emergono dalle deposizioni testimoniali gli elementi costitutivi e gli indici sintomatici della subordinazione: l'inserimento della prestazione lavorativa del ricorrente, quale cameriere e aiuto cuoco, nell'organizzazione di impresa del convenuto, avente ad oggetto la gestione del ristorante
“L'Angoletto” nel camping “Torre Canneto” di Fondi;
la continuità della prestazione, resa tutti i giorni della settimana nei mesi dal 18 giugno sino al 15 agosto del 2019; l'osservanza di un orario di lavoro vincolante;
la sottoposizione al potere direttivo datoriale, estrinsecantesi in precisi ordini e direttive sulle mansioni da svolgere (ad es. aiutare il cuoco in cucina, recarsi ai tavoli) impartiti o direttamente dal convenuto o, in sua vece, dalla sorella.
15. Può quindi ritenersi accertato che ha prestato di fatto e senza regolarizzazione Parte_1
contrattuale attività di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 18 giugno 2019 Parte_2
sino al 15 agosto 2019, svolgendo mansioni di cameriere e di aiuto cuoco nel ristorante del convenuto
“L'Angoletto” nel camping “Torre Canneto” di Fondi, prestando la propria attività lavorativa tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, con prolungamento fino alle ore 2.00 nelle giornate di sabato e domenica. Per tale attività lavorativa ha percepito dal datore di lavoro l'importo complessivo di euro 600,00 come da conteggi allegati al ricorso. Il convenuto, restando contumace, non ha provato come era suo onere (Cass. civ. sez. un.
13533/2001; Cass. civ. sez. lav. n. 26985/2009) di avere corrisposto somme maggiori o altri fatti estintivi del credito del lavoratore.
16. In assenza di regolarizzazione contrattuale e di qualsivoglia documento afferente all'intercorso rapporto di lavoro, non può accogliersi la tesi del ricorrente della recezione implicita datoriale del
CCNL Commercio Terziario, non suffragata dal alcun elemento probatorio. Ritiene tuttavia questo giudice che possa essere valorizzato in funzione parametrica, ai fini della determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., il CCNL dell'8.2.2018 per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo, acquisito di ufficio ex art. 421 c.p.c. mediante il CTU nominato, considerato che il settore merceologico in cui opera l'impresa del convenuto
(ristorazione) rientra nell'ambito di applicazione del predetto contratto collettivo (cfr. art. 1, Titolo I:
“Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro subordinato nelle imprese, in ogni forma giuridica costituite, sotto indicate: Aziende pubblici esercizi a) ristoranti…”), stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore. Sul punto insegna la Suprema
Corte che, ai fini del giudizio circa l'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito deve accertare la natura e l'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigenze del medesimo e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa: a tale scopo, può fare riferimento, come espressione parametrica delle condizioni di mercato, al contratto collettivo di categoria, ove questo non sia direttamente applicabile,
o ad altro contratto che concerna prestazioni lavorative affini o analoghe (Cass. civ. n. 26953/2016).
17. Le mansioni svolte dal ricorrente di cameriere e aiuto cuoco, per come descritte in istruttoria
(servire ai tavoli, pulire la sala, gestire la clientela, rifornire i frigoriferi, prendere le ordinazioni e servire ai tavoli, aiutare lo chef nella preparazione delle pietanze) ad avviso di questo giudice appaiono riconducibili al 5° livello del sistema di classificazione del personale ex art. 54, nel quale rientrano i lavoratori che “in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro”. Sebbene il profilo professionale di
“cameriere di ristorante” sia inserito nel superiore livello 4°, occorre tenere conto che dalle poche mansioni riferite dai testi, rispetto a quelle descritte in ricorso, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere la sussistenza del requisito del “possesso di conoscenze specialistiche” richiesto per i lavoratori del 4° livello, sicché appare più corretto ricondurre le mansioni del lavoratore al livello inferiore, nel quale è ricompreso il profilo del cameriere di bar, tavola calda e self service.
18. Per la quantificazione dei crediti retributivi maturati dal ricorrente in forza dell'attività lavorativa subordinata prestata per il convenuto è stato nominato un consulente contabile, il quale, tenuto conto della durata del rapporto, degli orari di lavoro osservati dal sig. ed accertati mediante la prova Pt_1
testimoniale, della riconducibilità delle mansioni svolte al 5° livello del CCNL Pubblici Esercizi, della retribuzione tabellare prevista dal suddetto contratto collettivo per i lavoratori inquadrati in tale livello, delle maggiorazioni per lavoro straordinario diurno e notturno (art. 246 CCNL) e festivo (art. 247 CCNL), della spettanza della tredicesima (art. 183 CCNL) e quattordicesima mensilità (art. 184
CCNL) e del TFR ex artt. 217 e 218 CCNL e 2120 cod. civ., della retribuzione complessiva percepita nella misura di euro 600,00 (cfr. conteggi di parte), ha così determinato i seguenti emolumenti: a) euro 1.781,94 a titolo di retribuzione lorda complessiva spettante per il mese di giugno 2019; b) euro
3.992,80 per il mese di luglio 2019; c) euro 2.125,48 per il mese di agosto 2019; d) 539,80 a titolo di tredicesima;
e) euro 539,80 a titolo di quattordicesima;
f) euro 665,17 a titolo di trattamento di fine rapporto;
g) ai predetti importi vanno detratti gli euro 600,00 indicati come percepito complessivo nei conteggi, così residuando un credito retributivo differenziale per euro 9.044,99, di cui euro 665,17
a titolo di trattamento di fine rapporto.
19. Questo giudice ritiene di recepire integralmente le conclusioni del consulente d'ufficio, in quanto le operazioni contabili sono state correttamente sviluppate alla stregua di criteri chiaramente esplicati nella relazione, sulla base dei fatti accertati in istruttoria come sopra indicati, ed in piena aderenza alle previsioni del contratto collettivo applicato e ai parametri retributivi tabellari ivi indicati, valorizzati in funzione parametrica per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. La quantificazione del CTU non è stata oggetto di osservazioni critiche dal consulente di parte ricorrente.
20. In conclusione, va accertato e dichiarato che tra le parti si è di fatto instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 18 giugno 2019 sino al 15 agosto 2019 e che in forza di tale rapporto e dell'orario di lavoro osservato, comprendente la sistematica effettuazione di lavoro straordinario diurno e notturno, il lavoratore è rimasto creditore per differenze retributive nei confronti del convenuto per la somma di euro 9.044,99 di cui euro di cui euro 665,17 a titolo di trattamento di fine rapporto. 21. Non può invece trovare accoglimento l'impugnativa del licenziamento orale, perché non è stata fornita dal lavoratore la prova che il rapporto di lavoro è cessato per recesso datoriale.
22. Il semplice fatto di aver cessato le prestazioni di lavoro non è di per sé prova del licenziamento orale, trattandosi di circostanza che può assumere diversi significati, in quanto può essere effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale del contratto. Dunque tale cessazione di per sé non equivale ad estromissione e quindi ad allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. Ne discende che, se il lavoratore impugna il licenziamento deducendone l'omessa osservanza della forma scritta, ha l'onere di dimostrare che la risoluzione del rapporto è riconducibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. civ. n. 149/2021; Cass. civ. n.
26407/2022). Tale prova non è stata fornita nel presente giudizio, perché nessuno dei testi escussi ha saputo riferire come è cessato il rapporto di lavoro del ricorrente e dunque non vi sono elementi per ritenere che la cessazione dell'attività lavorativa dell'attore sia stata conseguenza di una volontà di recesso datoriale, sia pure manifestata per fatti concludenti.
23. Neppure può trovare accoglimento la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno per mancato versamento dei contributi previdenziali, sia per la genericità dell'allegazione in merito ai danni subiti, la cui quantificazione è stata rimessa ad una inammissibile ctu esplorativa, ma anche per il difetto di allegazione e prova degli altri elementi costitutivi della pretesa. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ. per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale (Cass. civ. n. 35162/2023), mentre nell'atto introduttiva non è dato rinvenire alcuna deduzione in merito alla perdita totale o parziale del trattamento pensionistico, né, invero, è stato allegato che il ricorrente ha maturato i presupposti per la prestazione pensionistica.
24. Le spese di lite, compensate nella misura di un terzo per il rigetto dell'impugnativa di licenziamento e della domanda di risarcimento del danno da omessa contribuzione, per i restanti due terzi sono poste, secondo soccombenza, a carico del convenuto e liquidate in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione per tutte le fasi dei parametri minimi – stante la ridotta complessità delle questioni rilevanti in fatto e in diritto, la contenuta attività istruttoria svolta e la contumacia del convenuto – cause di lavoro, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 18 giugno 2019 sino al 15 agosto 2019;
− accerta e dichiara che il ricorrente è creditore del convenuto per le differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro subordinato di cui al capo che precede per la somma di euro
9.044,99, di cui euro 665,17 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
9.044,99, di cui euro 665,17 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente dei restanti due terzi, che liquida in euro 1.797,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 118,50;
− pone a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci