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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 24/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 24/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 233/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonella Tomasello in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. Persona_1
; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 05/02/2018, nell'impugnare l'avviso di Parte_1
addebito nn° 400 20017 000694312000, adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “dichiarare la prescrizione del presunto credito richiesto dall' con il suddetto avviso di addebito”; 2) “Dichiarare la nullità , CP_1 annullare, dichiarare illegittimo e/o revocare l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata ex art. 2 comma 26 legge 335/95 e di conseguenza”; 3) “Dichiarare la nullità
e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o revocare l'avviso di addebito n.
40020170006943612000 del 09.12.2017 e la stessa pretesa di pagamento di euro
CP_ 2101,53 emessi dall' in uno con il prodromico provvedimento di iscrizione alla CP_ gestione separata anche per gli anni successive al 2010”; 4) “Dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Ricorrente eccepisce preliminarmente la prescrizione dei contributi;
l'eccezione è infondata fondata. La prescrizione, trattandosi di iscrizione d'ufficio, e non da mancato pagamento a seguito di comunicazione diretta dei redditi all' , viene a decorrere CP_1 dalla data di conoscibilità dei presupposti dell'iscrizione d'ufficio. Tale data coincide con l'invio della dichiarazione dei redditi, depositata da stessa parte resistente, che riporta come data d'invio il 22/09/2011. Il contributo, soggetto pacificamente al periodo prescrittivo quinquennale, è da considerarsi prescritto a partire dal 22/09/2016. L'avviso di addebito impugnato è stato notificato nel 2017 in relazione al supposto indebito relativo al mancato versamento dei contributi per l'iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2010.
Nessun atto interruttivo risulta depositato in giudizio, però è lo stesso ricorrente che dà atto della notifica di accertamento (attraverso comunicazione del 04/07/2016) con ricorso amministrativo depositato in dato 30/08/2016 contro tale comunicazione con il quale l' richiedeva “contributi previdenziali e relative sanzioni relative all'anno CP_1
2010”. La stessa comunicazione è richiamata nell'avviso di addebito contestato. Non essendo presente l'atto, ma convenendo tanto parte ricorrente e parte resistente sul contenuto e l'esistenza dello stesso, si deve presumere la notifica dello stesso almeno in data 30/08/2016 (data di notifica della comunicazione), e quindi prima della prescrizione del credito oggi attivato con ulteriore atto esecutivo del 2017.
2.2 Allo stesso modo si ritiene infondato nel merito il ricorso. il mero versamento del contributo integrativo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo
Pag. 2 di 3 rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n. 30344/2017) cui aderisce il giudicante.
Fra l'altro, anche dal modello 5 depositato da parte ricorrente emerge chiaramente che nel periodo di riferimento era mero “Iscritto all'Albo”, mentre non risulta barrata la voce “Iscritto alla Cassa”. Tanto perché sino al 2013 non era obbligatoria l'iscrizione alla Cassa Forense e, mancando tale iscrizione facoltativa, legittima è l'iscrizione forzata da parte dell' . CP_1
3.1) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente, spese quantificate in Euro 1.200, oltre IVA, CA e 15% forfettario.
Vallo della Lucania, così deciso il 24/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 24/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 233/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonella Tomasello in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. Persona_1
; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 05/02/2018, nell'impugnare l'avviso di Parte_1
addebito nn° 400 20017 000694312000, adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “dichiarare la prescrizione del presunto credito richiesto dall' con il suddetto avviso di addebito”; 2) “Dichiarare la nullità , CP_1 annullare, dichiarare illegittimo e/o revocare l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata ex art. 2 comma 26 legge 335/95 e di conseguenza”; 3) “Dichiarare la nullità
e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o revocare l'avviso di addebito n.
40020170006943612000 del 09.12.2017 e la stessa pretesa di pagamento di euro
CP_ 2101,53 emessi dall' in uno con il prodromico provvedimento di iscrizione alla CP_ gestione separata anche per gli anni successive al 2010”; 4) “Dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Ricorrente eccepisce preliminarmente la prescrizione dei contributi;
l'eccezione è infondata fondata. La prescrizione, trattandosi di iscrizione d'ufficio, e non da mancato pagamento a seguito di comunicazione diretta dei redditi all' , viene a decorrere CP_1 dalla data di conoscibilità dei presupposti dell'iscrizione d'ufficio. Tale data coincide con l'invio della dichiarazione dei redditi, depositata da stessa parte resistente, che riporta come data d'invio il 22/09/2011. Il contributo, soggetto pacificamente al periodo prescrittivo quinquennale, è da considerarsi prescritto a partire dal 22/09/2016. L'avviso di addebito impugnato è stato notificato nel 2017 in relazione al supposto indebito relativo al mancato versamento dei contributi per l'iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2010.
Nessun atto interruttivo risulta depositato in giudizio, però è lo stesso ricorrente che dà atto della notifica di accertamento (attraverso comunicazione del 04/07/2016) con ricorso amministrativo depositato in dato 30/08/2016 contro tale comunicazione con il quale l' richiedeva “contributi previdenziali e relative sanzioni relative all'anno CP_1
2010”. La stessa comunicazione è richiamata nell'avviso di addebito contestato. Non essendo presente l'atto, ma convenendo tanto parte ricorrente e parte resistente sul contenuto e l'esistenza dello stesso, si deve presumere la notifica dello stesso almeno in data 30/08/2016 (data di notifica della comunicazione), e quindi prima della prescrizione del credito oggi attivato con ulteriore atto esecutivo del 2017.
2.2 Allo stesso modo si ritiene infondato nel merito il ricorso. il mero versamento del contributo integrativo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo
Pag. 2 di 3 rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n. 30344/2017) cui aderisce il giudicante.
Fra l'altro, anche dal modello 5 depositato da parte ricorrente emerge chiaramente che nel periodo di riferimento era mero “Iscritto all'Albo”, mentre non risulta barrata la voce “Iscritto alla Cassa”. Tanto perché sino al 2013 non era obbligatoria l'iscrizione alla Cassa Forense e, mancando tale iscrizione facoltativa, legittima è l'iscrizione forzata da parte dell' . CP_1
3.1) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente, spese quantificate in Euro 1.200, oltre IVA, CA e 15% forfettario.
Vallo della Lucania, così deciso il 24/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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