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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte opponente il 05.02.2025, in sostituzione dell'udienza del giorno 11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1703 dell'anno 2020 del Ruolo Generale, promossa da p.iva: ) con sede in Agrigento, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore (c.f.: nato a [...] il Parte_2 C.F._1
01/10/1997 e residente in Agrigento, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Giovanni XXIII
n. 52, presso lo studio degli avv.ti Federico Lentini e Davide Spirio che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
, già Controparte_1 [...]
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
con sede e domicilio eletto in Agrigento, viale L. Sciascia n. 220, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Baldassare Blandi, giusta delega in calce alla memoria di costituzione e difesa depositata il 19.02.2021
* RESISTENTE OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 07 luglio 2020, , nella Parte_2
qualità di legale rappresentante pro tempore della ha proposto opposizione Parte_1 avverso le ordinanze ingiunzioni notificate in data 08 giugno 2020: “- n. 20/0149 prot. 5570 del
04.06.2020, con la quale veniva chiesto il pagamento di € 200,00 oltre gli accessori a titolo di
1 sanzione per avere omesso di rispettare il diritto dei lavoratori di usufruire di un periodo di ferie annuali retribuite non inferiori a 4 settimane… nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con i sigg. , , , in Parte_3 Persona_1 Persona_2 Controparte_3
violazione dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 66/2003; - n. 20/0150 prot. 5571 del 04.06.2020, con la quale veniva chiesto il pagamento di € 2.000,00 oltre accessori per avere omesso di registrare sul libro unico del lavoro le ore effettive di lavoro svolte dai lavoratori
[...]
, e per il periodo da gennaio 2018 a marzo Parte_3 Persona_2 Persona_1
2019 … in violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. n.112/2008 …; - n.
20/0151 prot. 5572 del 04.06.2020, con la quale veniva chiesto il pagamento di € 14.994,00 oltre gli accessori a titolo di sanzione per avere omesso di osservare il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni spettanti al personale dipendente , Parte_3 Persona_3 [...]
e , dal mese di luglio 2018 al mese di marzo 2019, … in Per_2 Persona_1
violazione dell'art. 1, comma 910 della L. n.205/2017 …; - n. 20/0152 prot. 5573 del 04.06.2020, con la quale veniva chiesto il pagamento di € 10.800,00 oltre accessori a titolo di sanzione per avere impiegato in data 23/03/2019 i lavoratori sigg. e Controparte_4 Persona_4
senza preventiva comunicazione modello UniLav di instaurazione del rapporto Persona_5 di lavoro … in violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 convertito in L. n. 73/02 …”.
La società opponente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “I - Nullità delle ordinanze ingiunzioni per violazione del diritto di difesa del ricorrente;
II - Omessa motivazione;
III -
Insussistenza dei presupposti sanzionatori e onere della prova”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “previo accoglimento dell'istanza di sospensione …; in via principale: ritenere e dichiarare nulle o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione …; - in ogni caso ritenere e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità delle violazioni contestate nelle
Ordinanze Ingiunzioni impugnate per carenza dei requisiti di legge …; - per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
in subordine …: - rilevato che non è stato notificato il verbale unico di accertamento, e dunque non
è stato consentito al ricorrente di valutare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, rimettere in termini il ricorrente per il pagamento del minimo edittale previsto dalla legge: - con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Con decreto depositato il 09 settembre 2020 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso all'autorità che aveva emesso l'atto impugnato.
2 L' si costituiva Controparte_1
ritualmente in giudizio in data 19 febbraio 2021, depositando memoria con la quale contestava specificamente le singole doglianze formulate dalla parte ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma delle ordinanze ingiunzioni, con vittoria di spese del giudizio.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare tenutasi in data 11 ottobre 2022 il Tribunale ammetteva le prove per testi richieste dalla parte opponente.
Venivano così escussi i testi e (udienza del 26.06.2024) Persona_5 Testimone_1
e (udienza del 17.10.2024). Testimone_2
Esaurita la fase istruttoria il Giudice fissava l'udienza per la discussione.
In data 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato, da ultimo, all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 05.02.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non può trovare accoglimento in relazione a nessuno dei motivi enunciati.
2. Priva di fondamento e non meritevole di accoglimento è, innanzi tutto, l'eccezione di
“nullità delle ordinanze ingiunzioni per violazione del diritto di difesa del ricorrente … perché non è stato preliminarmente notificato il Verbale Unico di Accertamento e dunque il ricorrente non è stato messo nelle condizioni durante la fase amministrativa di svolgere tutti quegli atti difensivi previsti a sua tutela dalla legge. Non ha potuto depositare scritti difensivi, non ha potuto essere sentito in audizione personale e non ha neanche potuto vagliare in fase amministrativa la possibilità in concreto di pagare le sanzioni in misura ridotta con evidente risparmio di spesa”.
Tale motivo di opposizione risulta smentito dalla produzione dell' Controparte_1
e in particolare dallo stesso Verbale Unico di Accertamento (v. doc. n. 3, depositato
[...]
Con dall' il 17.09.2020 unitamente alla memoria di costituzione), nel quale risulta documentata l'avvenuta notifica dello stesso sia al a mezzo posta raccomandata del 25 Parte_2
giugno 2019, consegnata al portiere dello stabile con contestuale invio della CAD (poi restituita al mittente per compiuta giacenza), sia alla società a mezzo posta raccomandata Parte_1
ritualmente consegnata il 21 giugno 2019.
Pertanto, nel caso in esame non si è verificato alcuna violazione del diritto di difesa della parte ricorrente che, a seguito della regolare notifica del Verbale Unico di Accertamento, ben avrebbe potuto avviare, nel rispetto dei termini di legge, il procedimento amministrativo di
3 contestazione del verbale e chiedere anche di essere sentito dall'autorità.
3. Con il secondo motivo la parte ricorrente contesta la “omessa motivazione delle ordinanze ingiunzione … perché non v'è altro, nelle ordinanze impugnate, che il richiamo generico alla norma che si assume violata … senza alcuna specificazione del percorso logico che ha determinato l'ufficio alla emanazione del provvedimento sanzionatorio” e il richiamo al verbale unico di accertamento e al “rapporto prot. n. 89 del 02.1.2020 di cui il ricorrente non ha alcuna conoscenza” (v. pagg. 5 e 6 del ricorso).
Il motivo non può essere accolto.
Dall'esame delle ordinanze ingiunzioni impugnate risulta chiaramente indicato nella prima pagina, oltre che il richiamo agli atti prodromici alla loro emissione (tra cui il verbale unico di accertamento, come visto, ritualmente notificato alla parte resistente) anche l'esito del procedimento amministrativo (“non sono pervenuti scritti difensivi”), l'indicazione delle norme violate e il comportamento specifico tenuto (rectius: omesso) dal ricorrente che ha determinato l'irrogazione delle sanzioni amministrative (cfr. pag. 1 delle ordinanze ingiunzioni opposte).
Tali ordinanze, invero neanche tanto succintamente, appaiono adeguatamente motivate e sono, anche, perspicue nel rimandare alle contestazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0203 del 14/06/2019 sopra richiamato (in atti - doc. n. 3 parte opposta), atto posto alla base delle stesse ordinanze ingiunzioni.
Si tratta, quindi, di un paradigmatico esempio di motivazione per relationem, da ritenersi sicuramente ammissibile in quanto pienamente rispettosa del diritto di difesa della parte sanzionata, la quale - è bene rammentarlo - aveva nella fattispecie piena contezza del contenuto del verbale unico di accertamento presupposto, in quanto regolarmente notificato ed effettivamente conosciuto, come accertato al punto precedente.
A tale proposito si deve senz'altro citare il consolidato e condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. Civ. Sez 6L ordinanza n. 9736/2019; ed ancora: Cass. Civ. n.
3128/2010, n. 17104/2009, n. 20189/2008). Sempre, al riguardo, ex plurimis, si richiama la sentenza della Cass. civ. n. 18469 del 01.09.2014, ove si afferma che “il provvedimento che
4 applica una sanzione amministrativa può essere motivato "per relationem", non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati”.
4. Con il terzo e ultimo motivo di opposizione, parte ricorrente contesta la “insussistenza dei presupposti sanzionatori”, per non essere “stato messo nelle condizioni di spiegare compiutamente le proprie difese, nel merito, né durante la fase amministrativa, né in giudizio” e per essere “le ordinanze appaiono piuttosto il frutto della errata interpretazione delle eventuali dichiarazioni dei lavoratori che non hanno descritto in maniera chiara la situazione lavorativa che li riguardava”.
Deduce poi, in modo alquanto sintetico e generico, che “le ordinanze impugnate sono sprovviste di ogni presupposto perché non tengono in considerazione la reale natura del rapporto
… Vi è infatti prova documentale che i pagamenti avvenivano attraverso bonifici ed assegni, seppure in ritardo rispetto alla maturazione della mensilità retributiva, e non corrisponde al vero che i lavoratori non godessero delle ferie previste dal contratto o facessero abitualmente orari diversi da quelli contrattualizzati”.
L' ha, sul punto, fornito in giudizio ampia prova Controparte_1
documentale di quanto accertato in capo al e alla e posto a fondamento Parte_2 Parte_1
delle sanzioni applicate con le ordinanze-ingiunzioni per cui è causa (v. produzione parte opposta).
Risultano, infatti, versati agli atti, oltre ai rapporti ex art. 17 L. 689/1981 (nn. 88 e 89) redatti dall'Ispettore del lavoro Mar. Magg. del Nucleo Carabinieri in data Testimone_3
02.01.2020 (doc. n. 2 fascicolo ITL), il verbale di primo accesso ispettivo n. 710/791/792 del
23.03.2019 dei Carabinieri (doc. n. 4), e le dichiarazioni rese a verbale dai sette lavoratori
( Controparte_4 Persona_5 Persona_4 Persona_6 [...]
, e trovati sul posto di lavoro in sede di accesso del Parte_3 Persona_3 Persona_1
23.03.2019 (docc. nn. 5-11).
Mette conto rammentare che, in tema di sanzioni amministrative, risulta ormai costante il principio - peraltro espressamente riaffermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10427 del 14 maggio 2014 - in base al quale il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro
5 specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Nel caso in esame, tutti e sette i lavoratori rinvenuti sui luoghi nelle dichiarazioni spontanee rilasciate ai Carabinieri (e riportate nei verbali sottoscritti) hanno affermato: “lavoro alle dipendenze della ditta ; due di questi e Pt_1 Controparte_4 Persona_5
hanno dichiarato di percepire la retribuzione in contanti e un altro ) di Parte_3
percepirla a mezzo bonifico o contanti;
quattro di questi , , Persona_6 Parte_3
e hanno dichiarato di avere usufruito di ferie per periodi ben Persona_3 Persona_1
inferiori alle quattro settimane.
Orbene, sull'efficacia probante delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, questo Giudice non intende discostarsi dall'orientamento di questo Tribunale secondo cui “non vi è motivo per cui dovrebbero privilegiarsi le dichiarazioni rese in udienza rispetto a quelle sottoscritte avanti gli ispettori: in generale, si ritiene anzi, che queste ultime, siano più genuine e sincere in quanto non inquinate dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro”
(Tribunale di Agrigento sentenza n. 413/2011).
Tale orientamento risulta condiviso da costante giurisprudenza di merito e di legittimità
(Tribunale di Sciacca sent. del 17.07.2019; Corte di Appello di Palermo n 689/2018; n 249/2020;
Cass n 18551/2012; Cass n 13910/2001).
La stessa prova per testi - richiesta dalla stessa parte opponente - ha avuto l'esito di confermare, seppur parzialmente, le contestazioni che hanno portato all'emissione delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Invero, il teste escusso all'udienza del 26.06.2024, ha confermato sia di Persona_5
lavorare sei ore, sei ore e mezza circa per sei giorni su sette, sia di non aver usufruito di ferie, che di aver forse ricevuto anche pagamenti in contanti della retribuzione (“forse un mese è successo in contanti”).
Il teste sentito all'udienza del 17.10.2024, che ha dichiarato di aver Testimone_2
lavorato per circa un anno intorno al 2019, ha affermato di averlo fatto per circa 7/8 ore per sei giorni su sette, di non aver mai preso ferie e di essere stato “pagato in contanti e un po' con bonifico”.
Le dichiarazioni del teste , amico del , escusso all'udienza Testimone_1 Parte_2
del 26.06.2024) - seppure di segno parzialmente opposto a quelle spontanee rese dai dipendenti all'ispettore del Lavoro al momento dell'accesso e confluite nei verbali - oltre che generiche e non circostanziate, non appaiono idonee a smentire la ricostruzione degli accadimenti effettuata
6 Con dall' e supportata da idonea prova di cui si è appena detto.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata con conferma delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
5. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve in generale rilevarsi che l'autorità amministrativa, qualora si costituisca in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4 della legge n.
689/1981, “non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste” (così, tra le tante, Cass. Civ. n. 18066/2007): nel caso di specie, non avendo l' (che non si è avvalso del ministero di un Controparte_1 difensore) provveduto al deposito di apposita nota contenente l'indicazione delle spese concretamente affrontate per la difesa in giudizio, nessun provvedimento deve essere adottato.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione svolta da , anche nella qualità di legale Parte_2
rappresentante pro tempore della confermando le ordinanze-ingiunzioni opposte;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 11/02/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte opponente il 05.02.2025, in sostituzione dell'udienza del giorno 11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1703 dell'anno 2020 del Ruolo Generale, promossa da p.iva: ) con sede in Agrigento, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore (c.f.: nato a [...] il Parte_2 C.F._1
01/10/1997 e residente in Agrigento, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Giovanni XXIII
n. 52, presso lo studio degli avv.ti Federico Lentini e Davide Spirio che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
, già Controparte_1 [...]
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
con sede e domicilio eletto in Agrigento, viale L. Sciascia n. 220, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Baldassare Blandi, giusta delega in calce alla memoria di costituzione e difesa depositata il 19.02.2021
* RESISTENTE OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 07 luglio 2020, , nella Parte_2
qualità di legale rappresentante pro tempore della ha proposto opposizione Parte_1 avverso le ordinanze ingiunzioni notificate in data 08 giugno 2020: “- n. 20/0149 prot. 5570 del
04.06.2020, con la quale veniva chiesto il pagamento di € 200,00 oltre gli accessori a titolo di
1 sanzione per avere omesso di rispettare il diritto dei lavoratori di usufruire di un periodo di ferie annuali retribuite non inferiori a 4 settimane… nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con i sigg. , , , in Parte_3 Persona_1 Persona_2 Controparte_3
violazione dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 66/2003; - n. 20/0150 prot. 5571 del 04.06.2020, con la quale veniva chiesto il pagamento di € 2.000,00 oltre accessori per avere omesso di registrare sul libro unico del lavoro le ore effettive di lavoro svolte dai lavoratori
[...]
, e per il periodo da gennaio 2018 a marzo Parte_3 Persona_2 Persona_1
2019 … in violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. n.112/2008 …; - n.
20/0151 prot. 5572 del 04.06.2020, con la quale veniva chiesto il pagamento di € 14.994,00 oltre gli accessori a titolo di sanzione per avere omesso di osservare il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni spettanti al personale dipendente , Parte_3 Persona_3 [...]
e , dal mese di luglio 2018 al mese di marzo 2019, … in Per_2 Persona_1
violazione dell'art. 1, comma 910 della L. n.205/2017 …; - n. 20/0152 prot. 5573 del 04.06.2020, con la quale veniva chiesto il pagamento di € 10.800,00 oltre accessori a titolo di sanzione per avere impiegato in data 23/03/2019 i lavoratori sigg. e Controparte_4 Persona_4
senza preventiva comunicazione modello UniLav di instaurazione del rapporto Persona_5 di lavoro … in violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 convertito in L. n. 73/02 …”.
La società opponente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “I - Nullità delle ordinanze ingiunzioni per violazione del diritto di difesa del ricorrente;
II - Omessa motivazione;
III -
Insussistenza dei presupposti sanzionatori e onere della prova”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “previo accoglimento dell'istanza di sospensione …; in via principale: ritenere e dichiarare nulle o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione …; - in ogni caso ritenere e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità delle violazioni contestate nelle
Ordinanze Ingiunzioni impugnate per carenza dei requisiti di legge …; - per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
in subordine …: - rilevato che non è stato notificato il verbale unico di accertamento, e dunque non
è stato consentito al ricorrente di valutare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, rimettere in termini il ricorrente per il pagamento del minimo edittale previsto dalla legge: - con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Con decreto depositato il 09 settembre 2020 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso all'autorità che aveva emesso l'atto impugnato.
2 L' si costituiva Controparte_1
ritualmente in giudizio in data 19 febbraio 2021, depositando memoria con la quale contestava specificamente le singole doglianze formulate dalla parte ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma delle ordinanze ingiunzioni, con vittoria di spese del giudizio.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare tenutasi in data 11 ottobre 2022 il Tribunale ammetteva le prove per testi richieste dalla parte opponente.
Venivano così escussi i testi e (udienza del 26.06.2024) Persona_5 Testimone_1
e (udienza del 17.10.2024). Testimone_2
Esaurita la fase istruttoria il Giudice fissava l'udienza per la discussione.
In data 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato, da ultimo, all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 05.02.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non può trovare accoglimento in relazione a nessuno dei motivi enunciati.
2. Priva di fondamento e non meritevole di accoglimento è, innanzi tutto, l'eccezione di
“nullità delle ordinanze ingiunzioni per violazione del diritto di difesa del ricorrente … perché non è stato preliminarmente notificato il Verbale Unico di Accertamento e dunque il ricorrente non è stato messo nelle condizioni durante la fase amministrativa di svolgere tutti quegli atti difensivi previsti a sua tutela dalla legge. Non ha potuto depositare scritti difensivi, non ha potuto essere sentito in audizione personale e non ha neanche potuto vagliare in fase amministrativa la possibilità in concreto di pagare le sanzioni in misura ridotta con evidente risparmio di spesa”.
Tale motivo di opposizione risulta smentito dalla produzione dell' Controparte_1
e in particolare dallo stesso Verbale Unico di Accertamento (v. doc. n. 3, depositato
[...]
Con dall' il 17.09.2020 unitamente alla memoria di costituzione), nel quale risulta documentata l'avvenuta notifica dello stesso sia al a mezzo posta raccomandata del 25 Parte_2
giugno 2019, consegnata al portiere dello stabile con contestuale invio della CAD (poi restituita al mittente per compiuta giacenza), sia alla società a mezzo posta raccomandata Parte_1
ritualmente consegnata il 21 giugno 2019.
Pertanto, nel caso in esame non si è verificato alcuna violazione del diritto di difesa della parte ricorrente che, a seguito della regolare notifica del Verbale Unico di Accertamento, ben avrebbe potuto avviare, nel rispetto dei termini di legge, il procedimento amministrativo di
3 contestazione del verbale e chiedere anche di essere sentito dall'autorità.
3. Con il secondo motivo la parte ricorrente contesta la “omessa motivazione delle ordinanze ingiunzione … perché non v'è altro, nelle ordinanze impugnate, che il richiamo generico alla norma che si assume violata … senza alcuna specificazione del percorso logico che ha determinato l'ufficio alla emanazione del provvedimento sanzionatorio” e il richiamo al verbale unico di accertamento e al “rapporto prot. n. 89 del 02.1.2020 di cui il ricorrente non ha alcuna conoscenza” (v. pagg. 5 e 6 del ricorso).
Il motivo non può essere accolto.
Dall'esame delle ordinanze ingiunzioni impugnate risulta chiaramente indicato nella prima pagina, oltre che il richiamo agli atti prodromici alla loro emissione (tra cui il verbale unico di accertamento, come visto, ritualmente notificato alla parte resistente) anche l'esito del procedimento amministrativo (“non sono pervenuti scritti difensivi”), l'indicazione delle norme violate e il comportamento specifico tenuto (rectius: omesso) dal ricorrente che ha determinato l'irrogazione delle sanzioni amministrative (cfr. pag. 1 delle ordinanze ingiunzioni opposte).
Tali ordinanze, invero neanche tanto succintamente, appaiono adeguatamente motivate e sono, anche, perspicue nel rimandare alle contestazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0203 del 14/06/2019 sopra richiamato (in atti - doc. n. 3 parte opposta), atto posto alla base delle stesse ordinanze ingiunzioni.
Si tratta, quindi, di un paradigmatico esempio di motivazione per relationem, da ritenersi sicuramente ammissibile in quanto pienamente rispettosa del diritto di difesa della parte sanzionata, la quale - è bene rammentarlo - aveva nella fattispecie piena contezza del contenuto del verbale unico di accertamento presupposto, in quanto regolarmente notificato ed effettivamente conosciuto, come accertato al punto precedente.
A tale proposito si deve senz'altro citare il consolidato e condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. Civ. Sez 6L ordinanza n. 9736/2019; ed ancora: Cass. Civ. n.
3128/2010, n. 17104/2009, n. 20189/2008). Sempre, al riguardo, ex plurimis, si richiama la sentenza della Cass. civ. n. 18469 del 01.09.2014, ove si afferma che “il provvedimento che
4 applica una sanzione amministrativa può essere motivato "per relationem", non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati”.
4. Con il terzo e ultimo motivo di opposizione, parte ricorrente contesta la “insussistenza dei presupposti sanzionatori”, per non essere “stato messo nelle condizioni di spiegare compiutamente le proprie difese, nel merito, né durante la fase amministrativa, né in giudizio” e per essere “le ordinanze appaiono piuttosto il frutto della errata interpretazione delle eventuali dichiarazioni dei lavoratori che non hanno descritto in maniera chiara la situazione lavorativa che li riguardava”.
Deduce poi, in modo alquanto sintetico e generico, che “le ordinanze impugnate sono sprovviste di ogni presupposto perché non tengono in considerazione la reale natura del rapporto
… Vi è infatti prova documentale che i pagamenti avvenivano attraverso bonifici ed assegni, seppure in ritardo rispetto alla maturazione della mensilità retributiva, e non corrisponde al vero che i lavoratori non godessero delle ferie previste dal contratto o facessero abitualmente orari diversi da quelli contrattualizzati”.
L' ha, sul punto, fornito in giudizio ampia prova Controparte_1
documentale di quanto accertato in capo al e alla e posto a fondamento Parte_2 Parte_1
delle sanzioni applicate con le ordinanze-ingiunzioni per cui è causa (v. produzione parte opposta).
Risultano, infatti, versati agli atti, oltre ai rapporti ex art. 17 L. 689/1981 (nn. 88 e 89) redatti dall'Ispettore del lavoro Mar. Magg. del Nucleo Carabinieri in data Testimone_3
02.01.2020 (doc. n. 2 fascicolo ITL), il verbale di primo accesso ispettivo n. 710/791/792 del
23.03.2019 dei Carabinieri (doc. n. 4), e le dichiarazioni rese a verbale dai sette lavoratori
( Controparte_4 Persona_5 Persona_4 Persona_6 [...]
, e trovati sul posto di lavoro in sede di accesso del Parte_3 Persona_3 Persona_1
23.03.2019 (docc. nn. 5-11).
Mette conto rammentare che, in tema di sanzioni amministrative, risulta ormai costante il principio - peraltro espressamente riaffermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10427 del 14 maggio 2014 - in base al quale il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro
5 specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Nel caso in esame, tutti e sette i lavoratori rinvenuti sui luoghi nelle dichiarazioni spontanee rilasciate ai Carabinieri (e riportate nei verbali sottoscritti) hanno affermato: “lavoro alle dipendenze della ditta ; due di questi e Pt_1 Controparte_4 Persona_5
hanno dichiarato di percepire la retribuzione in contanti e un altro ) di Parte_3
percepirla a mezzo bonifico o contanti;
quattro di questi , , Persona_6 Parte_3
e hanno dichiarato di avere usufruito di ferie per periodi ben Persona_3 Persona_1
inferiori alle quattro settimane.
Orbene, sull'efficacia probante delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, questo Giudice non intende discostarsi dall'orientamento di questo Tribunale secondo cui “non vi è motivo per cui dovrebbero privilegiarsi le dichiarazioni rese in udienza rispetto a quelle sottoscritte avanti gli ispettori: in generale, si ritiene anzi, che queste ultime, siano più genuine e sincere in quanto non inquinate dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro”
(Tribunale di Agrigento sentenza n. 413/2011).
Tale orientamento risulta condiviso da costante giurisprudenza di merito e di legittimità
(Tribunale di Sciacca sent. del 17.07.2019; Corte di Appello di Palermo n 689/2018; n 249/2020;
Cass n 18551/2012; Cass n 13910/2001).
La stessa prova per testi - richiesta dalla stessa parte opponente - ha avuto l'esito di confermare, seppur parzialmente, le contestazioni che hanno portato all'emissione delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Invero, il teste escusso all'udienza del 26.06.2024, ha confermato sia di Persona_5
lavorare sei ore, sei ore e mezza circa per sei giorni su sette, sia di non aver usufruito di ferie, che di aver forse ricevuto anche pagamenti in contanti della retribuzione (“forse un mese è successo in contanti”).
Il teste sentito all'udienza del 17.10.2024, che ha dichiarato di aver Testimone_2
lavorato per circa un anno intorno al 2019, ha affermato di averlo fatto per circa 7/8 ore per sei giorni su sette, di non aver mai preso ferie e di essere stato “pagato in contanti e un po' con bonifico”.
Le dichiarazioni del teste , amico del , escusso all'udienza Testimone_1 Parte_2
del 26.06.2024) - seppure di segno parzialmente opposto a quelle spontanee rese dai dipendenti all'ispettore del Lavoro al momento dell'accesso e confluite nei verbali - oltre che generiche e non circostanziate, non appaiono idonee a smentire la ricostruzione degli accadimenti effettuata
6 Con dall' e supportata da idonea prova di cui si è appena detto.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata con conferma delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
5. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve in generale rilevarsi che l'autorità amministrativa, qualora si costituisca in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4 della legge n.
689/1981, “non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste” (così, tra le tante, Cass. Civ. n. 18066/2007): nel caso di specie, non avendo l' (che non si è avvalso del ministero di un Controparte_1 difensore) provveduto al deposito di apposita nota contenente l'indicazione delle spese concretamente affrontate per la difesa in giudizio, nessun provvedimento deve essere adottato.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione svolta da , anche nella qualità di legale Parte_2
rappresentante pro tempore della confermando le ordinanze-ingiunzioni opposte;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 11/02/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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