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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5826 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il IBunale di NE Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.10074/2025 di R.G.
tra
(c.f. , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
NO (Ve) il 12.05.1986 e ivi residente, in via F.
Petrarca n. 12 (Ve), rappresentata e difesa dall'avvocato
Silvia Mainardi, del foro di NE
ricorrente e
(c.f. e p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore sig.
[...]
c.f. avente sede legale in CP_2 CodiceFiscale_2
NO (Ve), via Barche n. 53, contumace resistente
All'udienza del 19.11.2025 la causa era riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
3.04.2025 l'odierna ricorrente, assumeva di aver prestato in favore della società resistente la propria attività professionale nell'ambito di varie vertenze, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, come da: a) procura alle liti del 23.10.2023, con cui la società resistente la incaricava di recuperare il credito dalla stessa vantato nei confronti della società Parte_2 dell'importo di Euro 30.216,84, mediante insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale n. 132-
1/2023 r.g. IB NE pronunciata con sentenza n.
102/2023. Evidenziava la ricorrente che la notula relativa alla presente posizione, avente ad oggetto, dunque, le competenze per la fase di accertamento del passivo, recava l'importo di Euro 2.764,84 già comprensivo di oneri previdenziali, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione che va da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00 come previsto dai parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, punto n. 20-bis “accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale”, considerando le fasi di studio e introduttiva;
b) procura alle liti del 09.09.2024 con cui la ricorrente veniva incaricata di depositare il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. ai fini di dare avvio al recupero del credito vantato dalla società convenuta nei confronti della signora Parte_3 dell'importo di Euro 15.539,51, oltre alle spese della procedura. Grazie all'assistenza giudiziale fornita dalla ricorrente, la convenuta otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1838/2024 (n. 17824/2024 r.g., IBunale di
NE) per l'importo di Euro 15.539,51, oltre a interessi e spese, come da domanda. Il predetto decreto veniva notificato a controparte dall'avvocato a mezzo Pt_1 raccomandata, in data 23.10.2024. Le spese legali liquidate pag. 2/9 dal Giudice nel decreto ingiuntivo menzionato ammontavano a
Euro 737,10 per compensi, oltre accessori di legge ed esborsi. A fronte della revoca dell'incarico, l'avvocato provvedeva a inviare alla ricorrente, sempre in Pt_1 allegato alla pec del 11.12.2024, anche la notula relativa a questa procedura per complessivi Euro 1.045,49 già comprensivo di oneri previdenziali;
c) procura datata
11.09.2023 con cui la ricorrente veniva dalla resistente incaricata di depositare il ricorso ex art. 633 e ss.
c.p.c. ai fini di dare avvio al recupero del credito vantato dalla convenuta nei confronti di OR IT
s.a.s. di ammontante a complessivi Euro Persona_1
11.695,22. Dopo l'ottenimento del decreto ingiuntivo n.
2206/2023 – n. 17945/2023 r.g. IBunale di NE,
l'odierna ricorrente dava avvio alla procedura esecutiva mobiliare n. 488/2024 r.g. es. IBunale di NE. Dopo
l'iscrizione a ruolo e il deposito dell'istanza di vendita, interveniva tra le parti, successivamente alla fissazione dell'udienza ex art. 530 c.p.c., un accordo di composizione stragiudiziale della vertenza: OR IT s.a.s. proponeva all'odierna convenuta di rientrare il suo debito mediante versamenti rateali, di talché le parti decidevano di depositare congiuntamente istanza ex art. 624 bis ai fini di provocare la sospensione della procedura esecutiva n. 488/2024 r.g.es. IB. NE sino all'esito del piano di rientro. Stante il versamento fuori giudizio dell'intera somma allora dovuta da OR IT s.a.s. alla convenuta (la circostanza veniva confermata dalla dipendente di , mediante CP_1 Testimone_1 comunicazione e-mail del 16.12.2024, che recava, in allegato, anche copia del versamento dell'assegno a saldo pag. 3/9 della posizione, consegnato dal legale rappresentante di
OR IT s.a.s. alla convenuta) l'avvocato Pt_1 provvedeva a comunicare, con pec del 17.12.2024, a che non avrebbe proceduto alla riassunzione CP_1 della citata procedura esecutiva nel termine indicato e inviava – sempre in uno con la pec del 11.12.2024 – la sua notula relativa alla fase esecutiva per l'importo di Euro
1.175,60 già comprensivo di oneri previdenziali;
d) documentazione allegata al ricorso introduttivo sub doc.
12) relativa alla redazione della contrattualistica asseritamente effettuata su incarico della dott.ssa
[...]
, socia di , incarico ricevuto Parte_4 CP_1 tramite messaggio di testo del 9.10.2024. Tanto premesso la ricorrente chiedeva accertarsi l'esistenza del credito nei confronti della controparte per l'importo complessivo di
Euro 10.096,15 (per capitale ed interessi dalla messa in mora alla data di deposito del ricorso introduttivo) o della diversa somma che risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannarsi al pagamento in Controparte_1 proprio favore del predetto importo o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre a interessi moratori ex art. 1284.4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso sino al saldo: accertata la mancata partecipazione di al primo incontro di mediazione, Controparte_1 condannarsi al pagamento in proprio Controparte_1 favore di una somma da determinarsi equitativamente, come previsto dall'art. 12 bis, comma terzo, d. lgs. n. 28/2010; condanna alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
La domanda dell'attrice va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
pag. 4/9 2. Deve osservarsi anzitutto che dalla documentazione prodotta in giudizio si desume la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra gli odierni contendenti avente ad oggetto le prestazioni professionali menzionate nelle tre procure alle liti richiamate nella parte introduttiva.
Risulta anche l'effettivo compimento dell'attività defensionale descritta nell'atto introduttivo del giudizio nei punti A-B-C. Con ciò deve ritenersi che l'attrice abbia, limitatamente a tale parte della propria pretesa creditoria, assolto agli oneri probatori su di essa incombenti in materia di inadempimento contrattuale. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, infatti, il creditore che agisca per la manutenzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Sez.
1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001). Il tribunale ritiene che tutte le voci riportate nelle notule prodotte in giudizio relative ai compensi professionali per le attività sub A-B-C descritte in ricorso siano congrue rispetto alla tipologia delle procedure giudiziali intraprese nonchè rispetto all'attività più in generale volta al recupero dei crediti della odierna convenuta, e che tali voci corrispondano pertanto all'attività effettivamente svolta come risultante dalla documentazione prodotta. La convenuta è rimasta contumace e dunque non ha assolto all'onere della prova su di essa precipuamente incombente in ordine alla sussistenza pag. 5/9 di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'avversa pretesa. E' pertanto provato il credito vantato dalla ricorrente nella misura di € 2.764,84 (NOTULA
A), di € 1.045,49 (NOTULA B) e di € 1.175,60 (NOTULA C) già comprensivi di r.s.g., oneri accessori e previdenziali, per un totale di € 4.985,93. Deve ritenersi poi che la resistente sia da considerare debitrice anche degli interessi di mora calcolati dal giorno della formale messa in mora – ossia dal 11.12.2024 quanto alle notule A, B e C
– sino alla data del deposito del ricorso, oltre a interessi di mora maturandi da tale ultima data sino al saldo ex art. 1284.4 c.c.
3. Va invece rigettata la domanda relativa alle competenze professionali maturate a seguito della redazione delle scritture contrattuali, per un importo pari ad Euro
4.786,08 (NOTULA D) già comprensivo di oneri previdenziali.
La ricorrente, infatti, sostiene di aver ricevuto, tramite un messaggio di testo del 9.10.2024, l'incarico in questione dalla dott.ssa socia di Parte_4
. Sennonchè non può considerarsi compiutamente CP_1 provata a riguardo la causa petendi non risultando dalla documentazione prodotta la conclusione di un contratto, perfetto e completo in tutti i suoi elementi costitutivi, non essendo noto l'oggetto delle prestazioni professionali richieste alla ricorrente. Oltretutto non è nemmeno noto, né è stato allegato, il ruolo avuto da Parte_4 nell'ambito della società resistente, ovvero se la stessa avesse o meno i poteri per impegnare la società in pattuizioni contrattuali. Né tanto meno può ritenersi che sia incontestata l'attività professionale svolta dalla ricorrente in virtù di un titolo contrattuale perfettamente pag. 6/9 valido ed efficace, giacchè la resistente è rimasta contumace.
4. La ricorrente ha evidenziato che persistendo l'inadempimento di , l'avvocato Controparte_1 Pt_1 dava avvio alla procedura di mediazione (obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di contratto d'opera) per recuperare il suo credito, incardinandola innanzi alla
Camera Arbitrale di NE (procedura n. 100/2025).
Nonostante fosse stata regolarmente convocata dal mediatore e senza giustificato motivo, non Controparte_1 partecipava al primo incontro di mediazione, fissato per il giorno 19.03.2025 (al quale il precedente fissato per il
12.03.2025 veniva rinviato), e la procedura si concludeva, così, con esito negativo. La ricorrente chiedeva, si sensi dell'art. 12 bis d. lgs. n. 28/2010 in ordine alla mancata partecipazione colpevole della parte, di condannare la controparte al pagamento in proprio favore di una somma da determinarsi equitativamente. Anche tale domanda non può essere accolta stante la solo parziale soccombenza della resistente per una somma, peraltro, pari a circa la metà di quanto chiesto nel ricorso introduttivo.
5. Ai sensi dell'art. 12 bis secondo comma d. lgs. n.
28/2010, piuttosto, la resistente va condannata, per non aver partecipato alla procedura di mediazione, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Tanto discende dalla mera condotta consistita nella mancata partecipazione alla mediazione, costituente condizione di procedibilità del giudizio, a prescindere dalla soccombenza essendo, l'obbligo di pag. 7/9 partecipazione a tale procedura, un vero e proprio dovere imposto dalla legge e incombente su ciascuna parte non solo nell'interesse della controparte ma anche e forse soprattutto nell'interesse dello Stato alla deflazione del contenzioso giudiziario.
6. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, vanno compensate per la metà stante la parziale soccombenza reciproca derivante dal solo parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il IBunale di NE Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta dall'avv. nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in
[...] data 3.04.2025, così provvede:
1)condanna a pagare all'attrice la Controparte_1 somma di € 4.985,93, oltre agli interessi come determinati in parte motiva;
2)condanna a rifondere alla controparte Controparte_1 le spese di lite, compensate per la metà, liquidate, già operata la compensazione, in complessivi € 1.300,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive;
3)condanna a versare all'entrata del Controparte_1 bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
pag. 8/9 4)rigetta ogni altra domanda.
8.12.2025. Il G.U. Elio Di Molfetta
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il IBunale di NE Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.10074/2025 di R.G.
tra
(c.f. , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
NO (Ve) il 12.05.1986 e ivi residente, in via F.
Petrarca n. 12 (Ve), rappresentata e difesa dall'avvocato
Silvia Mainardi, del foro di NE
ricorrente e
(c.f. e p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore sig.
[...]
c.f. avente sede legale in CP_2 CodiceFiscale_2
NO (Ve), via Barche n. 53, contumace resistente
All'udienza del 19.11.2025 la causa era riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
3.04.2025 l'odierna ricorrente, assumeva di aver prestato in favore della società resistente la propria attività professionale nell'ambito di varie vertenze, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, come da: a) procura alle liti del 23.10.2023, con cui la società resistente la incaricava di recuperare il credito dalla stessa vantato nei confronti della società Parte_2 dell'importo di Euro 30.216,84, mediante insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale n. 132-
1/2023 r.g. IB NE pronunciata con sentenza n.
102/2023. Evidenziava la ricorrente che la notula relativa alla presente posizione, avente ad oggetto, dunque, le competenze per la fase di accertamento del passivo, recava l'importo di Euro 2.764,84 già comprensivo di oneri previdenziali, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione che va da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00 come previsto dai parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, punto n. 20-bis “accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale”, considerando le fasi di studio e introduttiva;
b) procura alle liti del 09.09.2024 con cui la ricorrente veniva incaricata di depositare il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. ai fini di dare avvio al recupero del credito vantato dalla società convenuta nei confronti della signora Parte_3 dell'importo di Euro 15.539,51, oltre alle spese della procedura. Grazie all'assistenza giudiziale fornita dalla ricorrente, la convenuta otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1838/2024 (n. 17824/2024 r.g., IBunale di
NE) per l'importo di Euro 15.539,51, oltre a interessi e spese, come da domanda. Il predetto decreto veniva notificato a controparte dall'avvocato a mezzo Pt_1 raccomandata, in data 23.10.2024. Le spese legali liquidate pag. 2/9 dal Giudice nel decreto ingiuntivo menzionato ammontavano a
Euro 737,10 per compensi, oltre accessori di legge ed esborsi. A fronte della revoca dell'incarico, l'avvocato provvedeva a inviare alla ricorrente, sempre in Pt_1 allegato alla pec del 11.12.2024, anche la notula relativa a questa procedura per complessivi Euro 1.045,49 già comprensivo di oneri previdenziali;
c) procura datata
11.09.2023 con cui la ricorrente veniva dalla resistente incaricata di depositare il ricorso ex art. 633 e ss.
c.p.c. ai fini di dare avvio al recupero del credito vantato dalla convenuta nei confronti di OR IT
s.a.s. di ammontante a complessivi Euro Persona_1
11.695,22. Dopo l'ottenimento del decreto ingiuntivo n.
2206/2023 – n. 17945/2023 r.g. IBunale di NE,
l'odierna ricorrente dava avvio alla procedura esecutiva mobiliare n. 488/2024 r.g. es. IBunale di NE. Dopo
l'iscrizione a ruolo e il deposito dell'istanza di vendita, interveniva tra le parti, successivamente alla fissazione dell'udienza ex art. 530 c.p.c., un accordo di composizione stragiudiziale della vertenza: OR IT s.a.s. proponeva all'odierna convenuta di rientrare il suo debito mediante versamenti rateali, di talché le parti decidevano di depositare congiuntamente istanza ex art. 624 bis ai fini di provocare la sospensione della procedura esecutiva n. 488/2024 r.g.es. IB. NE sino all'esito del piano di rientro. Stante il versamento fuori giudizio dell'intera somma allora dovuta da OR IT s.a.s. alla convenuta (la circostanza veniva confermata dalla dipendente di , mediante CP_1 Testimone_1 comunicazione e-mail del 16.12.2024, che recava, in allegato, anche copia del versamento dell'assegno a saldo pag. 3/9 della posizione, consegnato dal legale rappresentante di
OR IT s.a.s. alla convenuta) l'avvocato Pt_1 provvedeva a comunicare, con pec del 17.12.2024, a che non avrebbe proceduto alla riassunzione CP_1 della citata procedura esecutiva nel termine indicato e inviava – sempre in uno con la pec del 11.12.2024 – la sua notula relativa alla fase esecutiva per l'importo di Euro
1.175,60 già comprensivo di oneri previdenziali;
d) documentazione allegata al ricorso introduttivo sub doc.
12) relativa alla redazione della contrattualistica asseritamente effettuata su incarico della dott.ssa
[...]
, socia di , incarico ricevuto Parte_4 CP_1 tramite messaggio di testo del 9.10.2024. Tanto premesso la ricorrente chiedeva accertarsi l'esistenza del credito nei confronti della controparte per l'importo complessivo di
Euro 10.096,15 (per capitale ed interessi dalla messa in mora alla data di deposito del ricorso introduttivo) o della diversa somma che risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannarsi al pagamento in Controparte_1 proprio favore del predetto importo o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre a interessi moratori ex art. 1284.4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso sino al saldo: accertata la mancata partecipazione di al primo incontro di mediazione, Controparte_1 condannarsi al pagamento in proprio Controparte_1 favore di una somma da determinarsi equitativamente, come previsto dall'art. 12 bis, comma terzo, d. lgs. n. 28/2010; condanna alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
La domanda dell'attrice va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
pag. 4/9 2. Deve osservarsi anzitutto che dalla documentazione prodotta in giudizio si desume la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra gli odierni contendenti avente ad oggetto le prestazioni professionali menzionate nelle tre procure alle liti richiamate nella parte introduttiva.
Risulta anche l'effettivo compimento dell'attività defensionale descritta nell'atto introduttivo del giudizio nei punti A-B-C. Con ciò deve ritenersi che l'attrice abbia, limitatamente a tale parte della propria pretesa creditoria, assolto agli oneri probatori su di essa incombenti in materia di inadempimento contrattuale. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, infatti, il creditore che agisca per la manutenzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Sez.
1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001). Il tribunale ritiene che tutte le voci riportate nelle notule prodotte in giudizio relative ai compensi professionali per le attività sub A-B-C descritte in ricorso siano congrue rispetto alla tipologia delle procedure giudiziali intraprese nonchè rispetto all'attività più in generale volta al recupero dei crediti della odierna convenuta, e che tali voci corrispondano pertanto all'attività effettivamente svolta come risultante dalla documentazione prodotta. La convenuta è rimasta contumace e dunque non ha assolto all'onere della prova su di essa precipuamente incombente in ordine alla sussistenza pag. 5/9 di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'avversa pretesa. E' pertanto provato il credito vantato dalla ricorrente nella misura di € 2.764,84 (NOTULA
A), di € 1.045,49 (NOTULA B) e di € 1.175,60 (NOTULA C) già comprensivi di r.s.g., oneri accessori e previdenziali, per un totale di € 4.985,93. Deve ritenersi poi che la resistente sia da considerare debitrice anche degli interessi di mora calcolati dal giorno della formale messa in mora – ossia dal 11.12.2024 quanto alle notule A, B e C
– sino alla data del deposito del ricorso, oltre a interessi di mora maturandi da tale ultima data sino al saldo ex art. 1284.4 c.c.
3. Va invece rigettata la domanda relativa alle competenze professionali maturate a seguito della redazione delle scritture contrattuali, per un importo pari ad Euro
4.786,08 (NOTULA D) già comprensivo di oneri previdenziali.
La ricorrente, infatti, sostiene di aver ricevuto, tramite un messaggio di testo del 9.10.2024, l'incarico in questione dalla dott.ssa socia di Parte_4
. Sennonchè non può considerarsi compiutamente CP_1 provata a riguardo la causa petendi non risultando dalla documentazione prodotta la conclusione di un contratto, perfetto e completo in tutti i suoi elementi costitutivi, non essendo noto l'oggetto delle prestazioni professionali richieste alla ricorrente. Oltretutto non è nemmeno noto, né è stato allegato, il ruolo avuto da Parte_4 nell'ambito della società resistente, ovvero se la stessa avesse o meno i poteri per impegnare la società in pattuizioni contrattuali. Né tanto meno può ritenersi che sia incontestata l'attività professionale svolta dalla ricorrente in virtù di un titolo contrattuale perfettamente pag. 6/9 valido ed efficace, giacchè la resistente è rimasta contumace.
4. La ricorrente ha evidenziato che persistendo l'inadempimento di , l'avvocato Controparte_1 Pt_1 dava avvio alla procedura di mediazione (obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di contratto d'opera) per recuperare il suo credito, incardinandola innanzi alla
Camera Arbitrale di NE (procedura n. 100/2025).
Nonostante fosse stata regolarmente convocata dal mediatore e senza giustificato motivo, non Controparte_1 partecipava al primo incontro di mediazione, fissato per il giorno 19.03.2025 (al quale il precedente fissato per il
12.03.2025 veniva rinviato), e la procedura si concludeva, così, con esito negativo. La ricorrente chiedeva, si sensi dell'art. 12 bis d. lgs. n. 28/2010 in ordine alla mancata partecipazione colpevole della parte, di condannare la controparte al pagamento in proprio favore di una somma da determinarsi equitativamente. Anche tale domanda non può essere accolta stante la solo parziale soccombenza della resistente per una somma, peraltro, pari a circa la metà di quanto chiesto nel ricorso introduttivo.
5. Ai sensi dell'art. 12 bis secondo comma d. lgs. n.
28/2010, piuttosto, la resistente va condannata, per non aver partecipato alla procedura di mediazione, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Tanto discende dalla mera condotta consistita nella mancata partecipazione alla mediazione, costituente condizione di procedibilità del giudizio, a prescindere dalla soccombenza essendo, l'obbligo di pag. 7/9 partecipazione a tale procedura, un vero e proprio dovere imposto dalla legge e incombente su ciascuna parte non solo nell'interesse della controparte ma anche e forse soprattutto nell'interesse dello Stato alla deflazione del contenzioso giudiziario.
6. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, vanno compensate per la metà stante la parziale soccombenza reciproca derivante dal solo parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il IBunale di NE Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta dall'avv. nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in
[...] data 3.04.2025, così provvede:
1)condanna a pagare all'attrice la Controparte_1 somma di € 4.985,93, oltre agli interessi come determinati in parte motiva;
2)condanna a rifondere alla controparte Controparte_1 le spese di lite, compensate per la metà, liquidate, già operata la compensazione, in complessivi € 1.300,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive;
3)condanna a versare all'entrata del Controparte_1 bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
pag. 8/9 4)rigetta ogni altra domanda.
8.12.2025. Il G.U. Elio Di Molfetta
pag. 9/9