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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di I° grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025, promossa da:
(C.F. ), con sede in Firenze, Piazza Duomo n. 10, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore della giusto decreto di autorizzazione a stare in Parte_2 giudizio n. 20410 del 11/09/2024, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANA CASO dell'Avvocatura
Regionale;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni per parte ricorrente:- accertare e dichiarare l'indebita occupazione da parte della società CP_1 dell'immobile di proprietà regionale sito in Firenze, largo F.lli Alinari 27/r e, per gli effetti,
[...]
condannare la società medesima al rilascio immediato dello stesso;
- accertare e dichiarare la società obbligata al pagamento dei canoni pregressi dal Controparte_1
5/01/2021 al 30/11/2023 per un importo complessivo di euro 92.786,32, nonché dell'indennità di occupazione dal 1/12/2023 al 30/09/2024 da calcolarsi ai sensi dell'art. 1591 c.c. per un importo totale di euro 37.232,00, per un debito complessivo di euro 136.349,04, compresi gli interessi oltre all'ulteriore somma dovuta fino all'effettivo rilascio dell'immobile e per gli effetti, condannare la società al pagamento di detta somma, o di quella diversa che risulterà in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi di mora.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la esponeva che il 7.5.2018 aveva firmato con Parte_1 la società Venus s.r.l. il “disciplinare di concessione” per l'uso dell'immobile di proprietà regionale posto in Firenze, largo F.lli Alinari 27r, con decorrenza dal 1.12.2017 al 30.11.2023 (doc.2); che con contratto del 19.6.2020 la Venus cedeva il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di prodotti di telefonia e accessori, corrente in Firenze, Largo Fratelli Alinari 27, alla società
(doc.3); che con nota protocollo n. 0187861 la comunicava il nulla osta alla CP_1 Pt_1
cessione del ramo di azienda (doc.4) e chiedeva la consegna della garanzia fideiussoria da parte della società acquirente, regolarmente presentata con atto della compagnia Elba Assicurazioni Spa n.
1631448 del 17.6.2020; che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Parte_1 con l'art. 16 della Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (“Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”) aveva disposto la riduzione per l'anno
2021 dei canoni sugli immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali;
che con delibera della Giunta regionale n. 1199 del 22.11.2021 (docc. 5 e 5 bis) erano state approvate le linee guida per l'applicazione di tale riduzione ed a seguito dell'istanza formulata dalla società la con nota protocollo n. 94437 del 8.3.2022 (doc. 6) aveva Controparte_1 Pt_1
comunicato la disponibilità alla riduzione del canone di € 8.027,55, specificando tuttavia che detta riduzione era subordinata al saldo del debito pregresso rilevato per le annualità 2020, 2021 e di parte del 2022 e proponeva una rateizzazione del debito riferito agli anni 2020-2021, ed il pagamento entro
15 giorni dal ricevimento della pec del debito riferito all'anno 2022; che la società non Controparte_1 provvedeva al pagamento del debito pregresso e pertanto l'amministrazione con nota protocollo n.
165561 del 21.4.2022 (doc.7) comunicava alla società la perdita del beneficio della riduzione dei canoni e sollecitava il versamento del debito accumulato (pari ad € 36.957,50) entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta;
che anche questo invito rimaneva privo di riscontro;
che la Parte_1 pertanto, con nota protocollo n. 251500 del 21.6.2022 (doc. 8) comunicava l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 per il recupero del debito, con l'avvertenza che il mancato pagamento dei canoni pregressi -che alla data del 20.6.2022 ammontavano ad € 70.570,90- comportava la revoca della concessione ai sensi dell'art. 13 del contratto, nonché l'escussione della polizza e l'obbligo di riconsegna dell'immobile di proprietà regionale;
che con note protocollo n. 322366 del
18.8.2022 e n. 449940 del 21.11.2022 (docc. 9 e 10) l'Amministrazione aveva escusso la polizza fideiussoria fornita a garanzia del corretto adempimento della concessione;
che alla comunicazione di avvio del procedimento per il recupero del debito trasmessa dalla non seguiva alcuna Parte_1
pagina 2 di 5 controdeduzione da parte della società, né la stessa richiedeva il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 2 del contratto;
che, pertanto, con nota protocollo n. 0486550 del 24.10.2023 (doc.11) la
Regione comunicava la decadenza e revoca della concessione ai sensi degli articoli 2, 3 e 13 del disciplinare di concessione, nonché dell'articolo 49 (Decadenza e revoca) del regolamento n. 61/R del
23 novembre 2005, con effetto al 30.11.2023 e la ripresa in consegna del bene alla data 12 dicembre, intimando alla società a pagare i canoni non versati per la somma complessiva di € 89.063,10; che con mail del 5.12.2023 la società aveva proposto un pagamento di € 20.000,00 in acconto sui Controparte_1
canoni scaduti e il rinnovo di un nuovo contratto;
tuttavia in ragione dell'ingente debito pregresso,
l'Amministrazione non aveva potuto accogliere la richiesta di rinnovo della concessione (doc.14); che il 31 gennaio 2024 (docc.12 e 13) era stato eseguito il sopralluogo dell'immobile, nel corso del quale era stato accertato che all'interno si svolgeva regolarmente attività commerciale ma non era stato possibile procedere alla ripresa in consegna del bene a causa dell'assenza di un rappresentante legale della società; che con pec del 8.2.2024 l'Amministrazione accettava la proposta, formulata dalla società con mail del 6.2.2024, diretta al ripiano del debito mediante il versamento di un acconto pari ad €
30.000,00 da versare entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, una dilazione nel versamento del debito in tre rate e la costituzione di idonea polizza a garanzia del debito (doc.15); che, a fronte del perdurante inadempimento della società per il tramite Controparte_2 Parte_1 dell'Avvocatura regionale, con nota pec del 17.5.2024 notificava alla società formale Controparte_1 diffida per l'immediato rilascio dell'immobile, nonché per il pagamento entro il 17 giugno 2024 dei canoni maturati e non versati per un totale di € 122.331,08 (doc.16); che la società non Controparte_1 aveva ottemperato all'obbligo di rilascio dell'immobile, che continuava a occupare senza titolo, e non aveva provveduto al pagamento dei canoni pregressi dal 5.1.2021 al 30.11.2023, per un importo complessivo di € 92.786,32 nonché dell'indennità di occupazione dal 1.12.2023 al 30.9.2024, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1591 c.c., per un importo totale di € 37.232,00, per un debito complessivo di
€ 136.349,04, comprensivo di interessi di mora come da tabella allegata, già detratto quanto escusso con la fideiussione (doc.17). Concludeva chiedendo la condanna della società al rilascio Controparte_1 dell'immobile e al pagamento della predetta somma.
2. Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del
16.1.2025, nessuno si costituiva per la società che veniva pertanto dichiarata contumace. Controparte_1
La ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e discuteva la causa e il Giudice la tratteneva in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e sexies, 3° comma, c.p.c..
*******
3. Le domande proposte dalla ricorrente sono fondate e vanno pertanto accolte.
pagina 3 di 5 4. E' stata infatti offerta prova documentale della concessione per l'uso dell'immobile di proprietà regionale posto in Firenze, largo F.lli Alinari 27r, alla società convenuta e della sua revoca per grave inadempimento di quest'ultima nel pagamento dei canoni, con diffida al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni maturati e non versati.
5. La società non ha provveduto né alla restituzione dell'immobile, né al pagamento dei Controparte_1
canoni.
6. Non avendo più alcun titolo per detenerlo, deve quindi essere accolta la domanda di condanna al rilascio, fissando per l'esecuzione la data del 20.2.2025, tenuto conto della gravissima morosità accumulata e del tempo trascorso dalla diffida al rilascio dell'immobile.
7. Del pari deve essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni e delle indennità di occupazione, per il periodo successivo alle revoca della concessione, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1591 c.c., espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, allorché il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre il termine finale del rapporto senza averne più il titolo (Cass. 2011/9977).
8. Circa la prova dell'inadempimento, deve richiamarsi il consolidato insegnamento della Corte di legittimità per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi, tra le tante, Cass. n. 19549/2018).
9. La ha dato prova documentale della concessione per l'uso dell'immobile per cui è Parte_1 causa alla società convenuta e dell'importo del canone da versare, ed ha allegato la situazione di grave inadempienza in cui versa la società convenuta, la quale, rimanendo contumace, non ha invece offerto alcuna prova del fatto estintivo della pretesa della costituito dal puntuale adempimento Pt_1 dell'obbligazione di pagamento dei canoni mensili, né dell'impossibilità di adempiere come invece era suo onere (cfr. S.U. 30.10.2001 n. 13533 e, tra le più recenti, Cass., sez. UL 12.2.2010 n. 3373).
10. Il credito per canoni, indennità di occupazione e interessi ammonta fino al 30.9.2024 complessivamente ad € 136.349,04, cui dovrà aggiungersi il pagamento delle indennità di occupazione, di ammontare pari ai canoni, da ottobre 2024 all'effettivo rilascio, oltre interessi legali, mentre non può essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta e non essendo stata neppure dedotta l'esistenza di un maggior danno.
pagina 4 di 5 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai valori di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022 per lo scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00, tenuto conto della semplicità della causa, che si è svolta in un'unica udienza, senza il deposito di ulteriori memorie oltre al ricorso introduttivo e senza istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 restituire alla l'immobile sito in Firenze, largo F.lli Alinari 27/r, fissando per Parte_1
l'esecuzione la data del 20.2.2025;
CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Controparte_1 alla la somma di € 136.349,04 per canoni, indennità di occupazione e interessi Parte_1
maturati fino al 30.9.2024, nonché l'indennità di occupazione, di importo pari ai canoni, da ottobre
2024 alla data del rilascio, oltre interessi legali;
CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere alla le spese del presente giudizio che liquida in € 786,00 per esborsi Parte_1
e in € 9.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di I° grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025, promossa da:
(C.F. ), con sede in Firenze, Piazza Duomo n. 10, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore della giusto decreto di autorizzazione a stare in Parte_2 giudizio n. 20410 del 11/09/2024, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANA CASO dell'Avvocatura
Regionale;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni per parte ricorrente:- accertare e dichiarare l'indebita occupazione da parte della società CP_1 dell'immobile di proprietà regionale sito in Firenze, largo F.lli Alinari 27/r e, per gli effetti,
[...]
condannare la società medesima al rilascio immediato dello stesso;
- accertare e dichiarare la società obbligata al pagamento dei canoni pregressi dal Controparte_1
5/01/2021 al 30/11/2023 per un importo complessivo di euro 92.786,32, nonché dell'indennità di occupazione dal 1/12/2023 al 30/09/2024 da calcolarsi ai sensi dell'art. 1591 c.c. per un importo totale di euro 37.232,00, per un debito complessivo di euro 136.349,04, compresi gli interessi oltre all'ulteriore somma dovuta fino all'effettivo rilascio dell'immobile e per gli effetti, condannare la società al pagamento di detta somma, o di quella diversa che risulterà in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi di mora.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la esponeva che il 7.5.2018 aveva firmato con Parte_1 la società Venus s.r.l. il “disciplinare di concessione” per l'uso dell'immobile di proprietà regionale posto in Firenze, largo F.lli Alinari 27r, con decorrenza dal 1.12.2017 al 30.11.2023 (doc.2); che con contratto del 19.6.2020 la Venus cedeva il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di prodotti di telefonia e accessori, corrente in Firenze, Largo Fratelli Alinari 27, alla società
(doc.3); che con nota protocollo n. 0187861 la comunicava il nulla osta alla CP_1 Pt_1
cessione del ramo di azienda (doc.4) e chiedeva la consegna della garanzia fideiussoria da parte della società acquirente, regolarmente presentata con atto della compagnia Elba Assicurazioni Spa n.
1631448 del 17.6.2020; che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Parte_1 con l'art. 16 della Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (“Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”) aveva disposto la riduzione per l'anno
2021 dei canoni sugli immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali;
che con delibera della Giunta regionale n. 1199 del 22.11.2021 (docc. 5 e 5 bis) erano state approvate le linee guida per l'applicazione di tale riduzione ed a seguito dell'istanza formulata dalla società la con nota protocollo n. 94437 del 8.3.2022 (doc. 6) aveva Controparte_1 Pt_1
comunicato la disponibilità alla riduzione del canone di € 8.027,55, specificando tuttavia che detta riduzione era subordinata al saldo del debito pregresso rilevato per le annualità 2020, 2021 e di parte del 2022 e proponeva una rateizzazione del debito riferito agli anni 2020-2021, ed il pagamento entro
15 giorni dal ricevimento della pec del debito riferito all'anno 2022; che la società non Controparte_1 provvedeva al pagamento del debito pregresso e pertanto l'amministrazione con nota protocollo n.
165561 del 21.4.2022 (doc.7) comunicava alla società la perdita del beneficio della riduzione dei canoni e sollecitava il versamento del debito accumulato (pari ad € 36.957,50) entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta;
che anche questo invito rimaneva privo di riscontro;
che la Parte_1 pertanto, con nota protocollo n. 251500 del 21.6.2022 (doc. 8) comunicava l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 per il recupero del debito, con l'avvertenza che il mancato pagamento dei canoni pregressi -che alla data del 20.6.2022 ammontavano ad € 70.570,90- comportava la revoca della concessione ai sensi dell'art. 13 del contratto, nonché l'escussione della polizza e l'obbligo di riconsegna dell'immobile di proprietà regionale;
che con note protocollo n. 322366 del
18.8.2022 e n. 449940 del 21.11.2022 (docc. 9 e 10) l'Amministrazione aveva escusso la polizza fideiussoria fornita a garanzia del corretto adempimento della concessione;
che alla comunicazione di avvio del procedimento per il recupero del debito trasmessa dalla non seguiva alcuna Parte_1
pagina 2 di 5 controdeduzione da parte della società, né la stessa richiedeva il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 2 del contratto;
che, pertanto, con nota protocollo n. 0486550 del 24.10.2023 (doc.11) la
Regione comunicava la decadenza e revoca della concessione ai sensi degli articoli 2, 3 e 13 del disciplinare di concessione, nonché dell'articolo 49 (Decadenza e revoca) del regolamento n. 61/R del
23 novembre 2005, con effetto al 30.11.2023 e la ripresa in consegna del bene alla data 12 dicembre, intimando alla società a pagare i canoni non versati per la somma complessiva di € 89.063,10; che con mail del 5.12.2023 la società aveva proposto un pagamento di € 20.000,00 in acconto sui Controparte_1
canoni scaduti e il rinnovo di un nuovo contratto;
tuttavia in ragione dell'ingente debito pregresso,
l'Amministrazione non aveva potuto accogliere la richiesta di rinnovo della concessione (doc.14); che il 31 gennaio 2024 (docc.12 e 13) era stato eseguito il sopralluogo dell'immobile, nel corso del quale era stato accertato che all'interno si svolgeva regolarmente attività commerciale ma non era stato possibile procedere alla ripresa in consegna del bene a causa dell'assenza di un rappresentante legale della società; che con pec del 8.2.2024 l'Amministrazione accettava la proposta, formulata dalla società con mail del 6.2.2024, diretta al ripiano del debito mediante il versamento di un acconto pari ad €
30.000,00 da versare entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, una dilazione nel versamento del debito in tre rate e la costituzione di idonea polizza a garanzia del debito (doc.15); che, a fronte del perdurante inadempimento della società per il tramite Controparte_2 Parte_1 dell'Avvocatura regionale, con nota pec del 17.5.2024 notificava alla società formale Controparte_1 diffida per l'immediato rilascio dell'immobile, nonché per il pagamento entro il 17 giugno 2024 dei canoni maturati e non versati per un totale di € 122.331,08 (doc.16); che la società non Controparte_1 aveva ottemperato all'obbligo di rilascio dell'immobile, che continuava a occupare senza titolo, e non aveva provveduto al pagamento dei canoni pregressi dal 5.1.2021 al 30.11.2023, per un importo complessivo di € 92.786,32 nonché dell'indennità di occupazione dal 1.12.2023 al 30.9.2024, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1591 c.c., per un importo totale di € 37.232,00, per un debito complessivo di
€ 136.349,04, comprensivo di interessi di mora come da tabella allegata, già detratto quanto escusso con la fideiussione (doc.17). Concludeva chiedendo la condanna della società al rilascio Controparte_1 dell'immobile e al pagamento della predetta somma.
2. Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del
16.1.2025, nessuno si costituiva per la società che veniva pertanto dichiarata contumace. Controparte_1
La ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e discuteva la causa e il Giudice la tratteneva in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e sexies, 3° comma, c.p.c..
*******
3. Le domande proposte dalla ricorrente sono fondate e vanno pertanto accolte.
pagina 3 di 5 4. E' stata infatti offerta prova documentale della concessione per l'uso dell'immobile di proprietà regionale posto in Firenze, largo F.lli Alinari 27r, alla società convenuta e della sua revoca per grave inadempimento di quest'ultima nel pagamento dei canoni, con diffida al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni maturati e non versati.
5. La società non ha provveduto né alla restituzione dell'immobile, né al pagamento dei Controparte_1
canoni.
6. Non avendo più alcun titolo per detenerlo, deve quindi essere accolta la domanda di condanna al rilascio, fissando per l'esecuzione la data del 20.2.2025, tenuto conto della gravissima morosità accumulata e del tempo trascorso dalla diffida al rilascio dell'immobile.
7. Del pari deve essere accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni e delle indennità di occupazione, per il periodo successivo alle revoca della concessione, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1591 c.c., espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, allorché il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre il termine finale del rapporto senza averne più il titolo (Cass. 2011/9977).
8. Circa la prova dell'inadempimento, deve richiamarsi il consolidato insegnamento della Corte di legittimità per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi, tra le tante, Cass. n. 19549/2018).
9. La ha dato prova documentale della concessione per l'uso dell'immobile per cui è Parte_1 causa alla società convenuta e dell'importo del canone da versare, ed ha allegato la situazione di grave inadempienza in cui versa la società convenuta, la quale, rimanendo contumace, non ha invece offerto alcuna prova del fatto estintivo della pretesa della costituito dal puntuale adempimento Pt_1 dell'obbligazione di pagamento dei canoni mensili, né dell'impossibilità di adempiere come invece era suo onere (cfr. S.U. 30.10.2001 n. 13533 e, tra le più recenti, Cass., sez. UL 12.2.2010 n. 3373).
10. Il credito per canoni, indennità di occupazione e interessi ammonta fino al 30.9.2024 complessivamente ad € 136.349,04, cui dovrà aggiungersi il pagamento delle indennità di occupazione, di ammontare pari ai canoni, da ottobre 2024 all'effettivo rilascio, oltre interessi legali, mentre non può essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta e non essendo stata neppure dedotta l'esistenza di un maggior danno.
pagina 4 di 5 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai valori di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022 per lo scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00, tenuto conto della semplicità della causa, che si è svolta in un'unica udienza, senza il deposito di ulteriori memorie oltre al ricorso introduttivo e senza istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 restituire alla l'immobile sito in Firenze, largo F.lli Alinari 27/r, fissando per Parte_1
l'esecuzione la data del 20.2.2025;
CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Controparte_1 alla la somma di € 136.349,04 per canoni, indennità di occupazione e interessi Parte_1
maturati fino al 30.9.2024, nonché l'indennità di occupazione, di importo pari ai canoni, da ottobre
2024 alla data del rilascio, oltre interessi legali;
CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere alla le spese del presente giudizio che liquida in € 786,00 per esborsi Parte_1
e in € 9.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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