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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 134/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio in data 12/7/2024 ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°134 R.G. Lav.- anno 2023 -
avente ad oggetto: monetizzazione ferie non godute
promossa da
1 appresentato e difeso dall'avv. C. Neri ed elettivamente domiciliato come in Parte_1
atti
appellante
nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. A. Di Renzo, domiciliata come in atti
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Campobasso, chiedeva che fosse accertato Parte_1
e dichiarato il suo diritto ad ottenere la corresponsione della somma di €189.588,52 a titolo di indennità per ferie non godute.
A sostegno della propria domanda deduceva di aver prestato servizio, in qualità di Direttore
Sanitario del P.O. “Cardarelli” di Campobasso, fino al 18/04/2018 quando, con provvedimento dirigenziale n. 229/2018, era stato collocato in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare, essendo stato eletto al Senato della Repubblica;
di aver maturato, nel corso degli anni, 634 giorni di ferie;
di aver prestato servizio in qualità di dirigente medico in servizio presso la Direzione
Sanitaria per oltre 10 anni e di avere, più volte, rappresentato alla la necessità di dotare il CP_1
reparto in questione di un altro Dirigente medico che potesse consentirgli, sostituendolo, di godere delle ferie residue;
che con disposizione datata 27/12/2017 era stato sostituito, usufruendo, pertanto, di 65 giorni di ferie;
di non avere usufruito dei residui 569 giorni di ferie, in quanto, essendo stato eletto al Senato della Repubblica, era stato per legge collocato in aspettativa senza assegni fino all'11/5/2021, data di cessazione dal servizio per limiti di età; di aver inutilmente richiesto il pagamento della indennità in questione, rappresentando l'inapplicabilità alla fattispecie
2 in esame della norma di cui all'art. 5, comma 8°, D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 anche alla luce della sentenza emessa in data 06.11.2018 dalla Corte di Giustizia Europea nella causa n. C-619716, nonché nell'art. 31 della Carta dei Diritti dell'Unione Europea e dell'art. 36
Costituzione.
Si costituiva l' convenuta, la quale contestava la domanda proposta, eccependone CP_1
l'infondatezza alla luce della normativa disciplinante la materia e dei pareri in proposito espressi dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Dipartimento delle Funzione Pubblica, nonché dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 95/2016. Rappresentava che l'impossibilità per il ricorrente di poter usufruire delle ferie maturate non era ascrivibile ad essa
Azienda bensì alla volontà del ricorrente stesso, il quale aveva fatto specifica richiesta di essere collocato in aspettativa per mandato parlamentare.
Con sentenza n. 47/2023 il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda con condanna del ricorrente alle spese di lite.
A sostegno della propria decisione, il giudice di primo grado richiamava la sentenza della Corte
Costituzionale n. 95 del 2016, rilevando che “è stato, dunque, previsto un obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di fruire delle ferie, riposi e permessi ed il divieto assoluto di monetizzare quelle/i eventualmente non fruite/i in caso di cessazione del rapporto (tranne, come detto dalla Corte Costituzionale, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia indipendente dalla volontà del lavoratore o da cause prevedibili)”.
2. L'appello e le difese dell'appellato.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello deducendo, preliminarmente, di Parte_1
avere, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, articolato e provato documentalmente le ripetute richieste di autorizzazione ad usufruire delle ferie maturate, ricevendo, tuttavia, un rifiuto motivato da “ragioni di servizio”, nonché di avere “inutilmente sollecitato l'Azienda a dotare la Direzione Sanitaria di cui era Direttore di almeno un altro Dirigente Medico in modo da poter essere sostituito e da poter usufruire delle ferie spettantegli”.
Censurava la sentenza appellata per avere, il Tribunale, “in parte ignorato o travisato alcuni fatti provati, in parte erroneamente applicato la richiamata normativa disciplinante la materia e in parte ignorato le norme ed i principi che impongono il collocamento in aspettativa obbligatoria
3 dei dipendenti pubblici che vengono eletti al Parlamento e, nel caso in esame, al Senato della
Repubblica”. Ad avviso dell'appellante, infatti, le norme richiamate ed il principio dettato dalla
Corte Costituzionale erano state interpretate dal primo giudice in maniera parziale, dato che nella fattispecie era stata dimostrata la mancanza di capacità organizzativa da parte dell'
[...]
, che si era concretata nella incapacità di far fruire al proprio dipendente dei giorni di ferie CP_1
accumulati nel corso del rapporto di lavoro. Inoltre, continuava l'appellante, il Tribunale di
Campobasso aveva mal applicato l'insegnamento della Corte Costituzionale (la quale aveva
“specificamente sottolineato la importante rilevanza della collaborazione del dipendente, delle sue preferenze e della capacità organizzativa del datore di lavoro nella concreta applicazione dell'istituto in questione pure con riferimento alla doverosa attività di pianificazione per tempo delle ferie stesse soprattutto ad opera dell'Azienda”) poiché non aveva tenuto conto del fatto che esso aveva offerto la propria collaborazione al fine di usufruire delle ferie residue. Parte_1
Quanto, infine, alla scelta di collocarsi in aspettativa per mandato parlamentare e non in ferie,
l'appellante evocava il disposto dell'art. 68 D.Lgs. 165/2001, che prevede, per i dipendenti pubblici, l'obbligatorio collocamento in aspettativa nel caso di elezione al Parlamento.
Spiegava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo spettantegli per i n. 569 giorni di ferie maturate e non godute;
condannare l' , in persona del suo legale rappresentane p.t., al Controparte_1 pagamento della somma di €189.588,52 o di quella eventualmente maggiore o minore che risulterà dovuta anche a seguito degli incrementi retributivi successivi, con interessi e rivalutazione monetaria dalle date indicate nel ricorso introduttivo fino al soddisfo effettivo;
il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l' , che avversava il proposto appello e chiedendone il rigetto con il favore delle CP_1
spese, essendo la sentenza impugnata immune dalle censure mossele, reiterando le argomentazioni del primo grado.
2.2. Acquisite le note scritte, la causa era decisa come da separato dispositivo.
*************************
3. Motivi della decisione.
4 Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e non meriti, perciò, accoglimento.
Come dedotto dal ricorrente-odierno appellante, lo stesso, già Direttore Sanitario del P.O.
“Cardarelli” di Campobasso, con provvedimento dirigenziale n.229 del 18/4/2018 è stato collocato in aspettativa senza assegni ex art. 68 D.Lgs. 165/2001 per mandato parlamentare fino all'11/5/2021, data di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.
Va evidenziato che per la dirigenza medica la materia delle ferie è disciplinata dall'art. 21 del
C.C.N.L. dell'area dirigenza medica e veterinaria del comparto Sanità in data 5/12/1996, il quale dispone, in particolare, al comma 8 che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionalmente nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente;
in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre”.
Al comma 11 lo stesso art. 21 prevede che “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbino reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”.
Al comma 13, sempre l'art. 21, sancisce che “fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”.
Quest'ultima disposizione è stata incisa dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella
Legge n. 135/2012, intitolato “Riduzione di spese delle Pubbliche Amministrazioni”, applicabile al caso di specie -: il è cessato dal servizio successivamente all'entrata in vigore di tale Parte_1
norma-, che prevede:
“8.Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo
5 quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile…. Omissis”.
Detta norma ha pertanto previsto l'obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di fruire delle ferie ed il divieto assoluto di monetizzazione di quelle eventualmente non fruite in caso di cessazione del rapporto.
La ratio di siffatta disposizione normativa risiede evidentemente nell'esigenza di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.
Com'è noto, il diritto alle ferie è irrinunciabile ex art. 36 Cost. ed è garantito anche dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che, sotto il titolo "Ferie annuali", dispone: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
In relazione alla tematica delle ferie annuali e dell'interpretazione della direttiva 2003/88/CE è intervenuta l'importante sentenza della Grande Sezione della CGUE in data 6/11/2018 nella causa
C-619/16 -i cui principi sono stati di recente ribaditi dalla stessa CGUE Prima sezione con sentenza del 18/1/2024 resa nella causa C-218/22-, investita dal Tribunale Superiore Amministrativo di
Berlino-Brandeburgo delle seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva [2003/88] debba essere interpretato nel senso che osti a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il diritto al riconoscimento di un'indennità pecuniaria all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro sia escluso qualora il lavoratore, pur potendo, non abbia presentato alcuna domanda di concessione di ferie annuali retribuite. 2) Se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
[2003/88] debba essere interpretato nel senso che osti a disposizioni o prassi nazionali per effetto delle quali il diritto al riconoscimento di un'indennità pecuniaria all'atto dell'interruzione del
6 rapporto di lavoro presupponga che il lavoratore non abbia potuto far valere, prima dell'interruzione, il proprio diritto alle ferie annuali retribuite per ragioni indipendenti dalla propria volontà".
La CGUE in tale pronuncia ha affermato il seguente principio: “L'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.”
Nella motivazione di tale pronuncia si legge, in particolare:
“28 Al riguardo, si deve ricordare, anzitutto, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014,
Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
29 Peraltro, il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, una particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'articolo 6, paragrafo 1,
TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati (sentenza del 30 giugno 2016,
Sobczyszyn, C-178/15, EU:C:2016:502, punto 20 e giurisprudenza ivi citata)”.
La CGUE ha evidenziato altresì “che, quando il rapporto di lavoro sia cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure
7 in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). Per_1
31 Come ricordato al punto 22 della presente sentenza, la Corte ha sottolineato che l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, alla mancata fruizione da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.
32 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte emerge che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06,
EU:C:2009:18, punto 62; del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 31, Per_2
Per_ nonché del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 65).”
Precisa altresì la Corte che non si può desumere dalla propria precedente giurisprudenza - menzionata ai punti da 30 a 33 – “che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che, a prescindere dalle circostanze all'origine della mancata fruizione delle ferie annuali retribuite da parte di un lavoratore, quest'ultimo debba comunque continuare a godere del diritto alle ferie annuali di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, e, in caso cessazione del rapporto di lavoro, del diritto all'eventuale indennità sostitutiva, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.” nonché che “se è pur vero che, secondo costante giurisprudenza, con l'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione, l'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014,
Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), è tuttavia altresì importante ricordare che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 di tale articolo è volto a
8 consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49).” Persona_4 essendo siffatto diritto alle ferie annuali “volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_2
EU:C:2016:576, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
40 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira segnatamente a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_4
EU:C:2006:177, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).”
La Corte ha chiarito altresì che “come emerge dai termini stessi dell'articolo 7 della direttiva
2003/88 e dalla giurisprudenza della Corte, spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione di detto diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene (sentenza del 20 gennaio
2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
42 A tale riguardo, la Corte ha segnatamente precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce
(sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43 Persona_5
e giurisprudenza ivi citata).”
Siffatta pronuncia sottolinea inoltre la necessità di “assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti” ed altresì l'incompatibilità con l'art. 7 di una normativa nazionale la quale preveda che “il
9 fatto che un lavoratore non abbia chiesto, prima della cessazione del rapporto di lavoro, di fruire delle ferie annuali retribuite ha per conseguenza automatica che, al momento di tale cessazione, il lavoratore perde i suoi diritti a dette ferie e, correlativamente, il suo diritto a un'indennità finanziaria per tali ferie non godute”, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, atteso che il lavoratore dev'essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, “cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.”
Precisa tuttavia la Corte che “il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo
7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, Commissione/Regno Unito, C-484/04, EU:C:2006:526, punto 43)” ma che comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di Per_ esercitare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16,
EU:C:2017:914, punto 63)” e che a tal fine lo stesso è “tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”, precisando che “l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, Per_6
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68)” e che “ove quest'ultimo non sia in
[...]
grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.”
10 Aggiunge la Corte che “Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.”
Precisa sul punto la CGUE che infatti “un'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riporto autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe….. incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite.”
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono la CGUE ha dichiarato “che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.”
Sull'argomento è intervenuta anche la Cassazione Civile Sezione Lavoro con l'ordinanza N°13613 del 2/7/2020 la quale, prendendo le mosse dagli artt. su citati del CCNL del 5/12/1996, dalla garanzia dell'irrinunciabile diritto alle ferie di cui all'art. 36 Cost, garantito anche dall'art. 7 della direttiva de qua, e dalle pronunce della CGUE in tema di interpretazione di siffatta direttiva, tra le quali soprattutto quella del 6/11/2018 di cui innanzi, ha precisato che il dirigente medico con incarico di direttore di struttura complessa, dotato, sulla base del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, di potere di autodeterminazione in tema di fruizione di ferie, non essendo siffatta
11 autodeterminazione assoluta, come risulta dal su citato art. 21 co.8, deve, nel prendere le ferie, tener conto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente di appartenenza sicchè il datore di lavoro
è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite ed al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della summenzionata direttiva, “ad assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il dirigente fosse stato posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse, nella specie alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Vale inoltre la pena di sottolineare che la Corte Costituzionale, con la sentenza N°95 del 6/5/2016 ha precisato che:
“Non è fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7, Direttiva 4 novembre 2003,
2003/88/Ce (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) nella parte in cui dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, precisando che tale regola si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Il divieto posto dalla norma non opera infatti in quei casi di estinzione del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro (secondo quanto affermato dalla giurisprudenza contabile e verificato nella prassi amministrativa).”
3.1. Passando al caso di specie, rileva il Collegio che, come si evince dagli atti di causa (cfr., in particolare, gli all.ti nn. 2,3 e 4 alla memoria di costituzione in primo grado), al , così Parte_1
come a tutti i Responsabili di Struttura, è stata segnalata più volte da parte dell'Amministrazione
12 la necessità di predisporre i piani di ferie e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa in vigore, onde evitare l'accumulo ingiustificato di ferie.
L'appellante lamenta, in particolare, l'incapacità organizzativa della datrice di lavoro, la quale “per via della maldestra e colpevole gestione del proprio personale protrattasi per oltre 10 anni”, avrebbe omesso di tenere in debito conto “le preferenze del proprio dipendente, senza alcun preventivo e necessario suo coinvolgimento e collaborazione nella programmazione delle ferie e senza tener conto delle esigenze e/o preferenze dello stesso, derivanti anche dalle alte responsabilità connesse alla Direzione del Reparto che era stato costretto a gestire da solo per un lunghissimo periodo di tempo nel più importante ospedale della , e ciò asseritamente in CP_1
violazione delle disposizioni codicistiche e contrattuali vigenti.
Ebbene, risulta ex actis l'infondatezza di siffatte affermazioni.
Va evidenziato che il era stato formalmente invitato (con nota n. 8971 del 16/06/2017 – Parte_1
v. all.5 al fascicolo di parte appellata “Provvedimento prot. n.8971 del 16.06.2017”) a programmare il piano ferie d'intesa con la Direzione Sanitaria Aziendale, la quale si riservava di collocare il
[...]
in ferie “d'ufficio”, “in mancanza di un'intesa relativa a tale programmazione di ferie”, Pt_1
venendo, poi, con nota prot. n.18240 del 27/12/2017 (cfr. all.8 fascicolo di parte appellata), sostituito ad interim nella Direzione Sanitaria del e collocato Controparte_2
forzatamente in ferie per permettergli di fruire dei residui 634 giorni in tempo utile prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Come correttamente evidenziato già dal primo giudice, nella vicenda in questione il ha Parte_1
tenuto un comportamento non collaborativo, in quanto ha, in primo luogo, omesso di predisporre il piano ferie come richiesto dalla direzione sanitaria aziendale nel mese di giugno 2017 e, per di più, contestato la concessione delle ferie in blocco (v. all. 9 al fascicolo di parte appellata – “Nota prot. n.752 del 03/01/2018”), insistendo nella propria determinazione di usufruire di soli 60 giorni di ferie per poi riprendere senza indugio il proprio servizio.
Va sottolineato, inoltre, che tale richiesta di provvedere alla predisposizione del piano ferie veniva inoltrata al lavoratore circa un anno prima della nota del 18/04/2018 di collocamento in aspettativa per mandato parlamentare successiva alla elezione del al Senato della Repubblica, sicché Parte_1
lo stesso aveva tutta la possibilità di programmare i periodi di fruizione delle proprie ferie residue
13 anche tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Azienda ben sapendo che la datrice di lavoro avrebbe potuto sostituirlo (come, di fatto, avvenuto con provvedimento del 27/12/2017).
Orbene, osserva il Collegio che, nel caso che ci occupa non era, peraltro, neppure necessario l'inoltro di un invito formale al da parte dell' alla fruizione delle ferie residue, Parte_1 CP_1 informandolo circa le conseguenze correlate all'omessa fruizione delle stesse, segnatamente circa la mancata corresponsione della relativa indennità sostitutiva, attesa, in particolare, la qualifica dello stesso.
Infatti, il lavoratore de quo era Direttore Sanitario del P.O “Cardarelli”, come tale, pertanto, ben edotto della possibilità da parte dell'Azienda di nominare un sostituto in caso di sua assenza dal lavoro ed, altresì, della disposizione normativa di cui al citato art. 5, comma 8, D.L. n.95/2012 contenente il divieto di monetizzazione delle ferie collegato ad eventi che consentono di pianificare per tempo le ferie medesime, tra cui, evidentemente, il collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età.
Né, come correttamente osservato dal primo giudice, rileva la successiva aspettativa per mandato parlamentare quale elemento impeditivo alla fruizione delle ferie attesa la piena libertà di scelta del lavoratore nella partecipazione alla organizzazione politica e governativa del proprio Paese e la possibilità per lo stesso di rimanere in servizio per il tempo utile ad usufruire delle ferie residue per poi richiedere di essere collocato in aspettativa per mandato elettorale fino al termine del rapporto di lavoro.
Dalle considerazioni che precedono, dunque, si evince la correttezza dell'operato della datrice di lavoro nella mancata corresponsione al dipendente della pretesa indennità sostitutiva in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del d.l. n.95/2012 e all'art. 21, comma
13, del CCNL 05/12/96.
4. Dalle considerazioni che precedono, in cui devono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, discende il rigetto dell'appello e con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione, e si liquidano come da dispositivo, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
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P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data
23/2/2023, e con ricorso qui depositato il 23/8/2023, da
Parte_1
nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 12/7/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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