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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5056/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5056/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1288/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 04/04/17, depositato il 05/04/17
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Manzo e Rosita Magazzeno, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessandro Barbaro, con il quale è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Alberto Pirro n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Troisi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 24/05/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1288/17, notificato il 04/04/17, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di € 18.368,39, oltre Controparte_1
interessi e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 11937193 e del contratto di carta di credito “revolving” n. 002194103813.
pagina 1 di 10 L'opponente eccepiva: la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, avendo l'opposta prodotto il solo saldaconto del rapporto di finanziamento, nonchè un incompleto estratto conto in relazione alla carta di credito “revolving”, da cui non era possibile desumere con esattezza i conteggi effettuati dalla controparte;
la carenza di legittimazione della non essendovi alcuna prova di una fusione per incorporazione con la Controparte_1
con cui erano stati stipulati i contratti oggetto di causa;
la nullità dei contratti per CP_1 mancanza di sottoscrizione da parte della società finanziaria;
l'indeterminatezza del TAEG relativo al contratto di finanziamento, in quanto il TAEG ivi indicato, pari al 18,53%, non corrispondeva a quello effettivamente applicato, pari al 18,63%, in quanto comprensivo di tutte le spese realmente sostenute per il finanziamento, inclusi i costi assicurativi;
che la divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivo comportava la necessità di applicare i tassi sostitutivi BOT ex artt. 117, co. 7, e 125
T.U.B., sicchè, alla data di decadenza dal beneficio del termine, esso opponente, operando il ricalcolo del piano di ammortamento, risultava in regola con i pagamenti;
che nel rapporto di cui alla carta di credito “revolving” era stata illegittimamente operata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione della delibera CICR del 09/02/00, con un indebito per interessi di € 245,00.
Lo concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte, previa Pt_1 rideterminazione del piano di ammortamento, nonché per la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, nella misura di € 5.000,00, per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 23/11/17, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali, nonché con condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/10.
Veniva disposta ed eseguita CT contabile, nonché acquisita documentazione varia. All'udienza del 18/04/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
1. Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la in data Parte_1 CP_1
15/01/13: a) un contratto di finanziamento per prestito personale dell'importo di € 15.945,00, da restituire nella somma complessiva, maggiorata di interessi e spese, di € 26.523,10, tramite 78 rate mensili di € 338,67 ciascuna, con piano di ammortamento “alla francese”, TAN fisso del 12,90% e pagina 2 di 10 TAEG del 14,41% senza premi assicurativi e del 18,53% includendo i predetti premi;
b) un fido di
€ 3.000,00 da utilizzare con carta di credito, con TAN fisso del 14,28% e TAEG del 19,43%.
La società opposta ha prodotto i due contratti, le lettere di decadenza dal beneficio del termine per entrambi i rapporti, nonchè i relativi estratti conto, dai quali risulta che il debito residuo del finanziamento, alla data del 31/05/16, era pari ad € 13.236,31 (di cui € 10.519,41 per sorte capitale ed € 2.716,90 per rate insolute), oltre interessi legali moratori dall'01/06/16 al soddisfo, mentre il debito residuo della carta di credito era di € 5.132,08 al 31/12/16, oltre interessi legali moratori fino al soddisfo.
2. In ordine ai predetti rapporti l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva della posto che i contratti “de quibus” furono stipulati Controparte_1
con una società diversa, ossia la CP_1
2.1 Trattasi di eccezione infondata, e dunque da rigettare, in quanto dal confronto tra la visura camerale della del 16/10/15 (prodotta unitamente alla comparsa di risposta) e Controparte_1
quella della del 02/04/14 (prodotta unitamente al ricorso monitorio) risulta che CP_1
trattasi della medesima società con lo stesso codice fiscale, che ha assunto la denominazione di a decorrere dall'01/10/15. Controparte_1
3. Neppure merita accoglimento l'eccezione di nullità dei contratti in quanto sottoscritti dal solo finanziato.
3.1 Invero, in tema di cd. contratto monofirma, ovvero di contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario, le Sezioni Unite, con sentenza n. 898/18, sanando il contrasto generatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che “In tema
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Applicando tale ultimo principio ai contratti bancari, si ricava che il contratto sottoscritto solo dal cliente, e non anche dall'intermediario bancario o finanziario, è valido purchè ne sia stata consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. n. 28500/23, n. 9196/21, n. 14646/18, n.
14243/18). Nella specie, dal contenuto dei contratti oggetto di causa emerge che allo fu Pt_1
pagina 3 di 10 consegnata una copia di tali documenti, come da apposita dichiarazione dallo stesso sottoscritta
(cfr. pag. 4 del contratto di finanziamento e pag. 5 del contratto di fido con carta di credito).
4. L'opponente ha poi sostenuto che il saldaconto prodotto in relazione al rapporto di finanziamento non costituirebbe idonea prova del credito, richiedendo l'art. 50 T.U.B. la produzione dell'estratto conto.
4.1 Anche tale eccezione va disattesa, in quanto il credito vantato dall'opposta risulta adeguatamente dimostrato con la produzione del contratto di finanziamento, in ordine al quale non
è stata disconosciuta la firma né contestata l'avvenuta erogazione della somma mutuata, e della certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria residua, oltre che con la mera allegazione dell'altrui inadempimento (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 13533/01), non essendo anche necessaria la produzione degli estratti conto integrali, atteso che non si verte in materia di rapporto di conto corrente bancario, bensì di rimborso di un mutuo, ai fini del quale non
è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (Cass. n. 33355/18, n. 14640/18, n. 21092/16), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie non contestata
(Cass. n. 21/23, n. 30944/18, n. 9541/10, n. 9209/01).
D'altra parte, l'opponente, pur essendone onerato, non ha prodotto ricevute di pagamento dimostranti il versamento di somme maggiori rispetto a quelle indicate dalla società opposta.
5. Per quanto attiene all'asserita divergenza tra il TAEG indicato nel contratto di finanziamento e quello effettivamente applicato, trattasi di doglianza del tutto infondata, in quanto il CT, dott.
, ha appurato che il TAEG effettivo corrisponde perfettamente a quello pattuito, Persona_1
ossia 14,41% senza premi assicurativi e 18,53% includendo i predetti premi.
6. L'opponente ha poi lamentato che la società opposta, nel piano di ammortamento “alla francese” utilizzato per il rapporto di finanziamento, avrebbe illegittimamente applicato un regime composto di capitalizzazione degli interessi, non espressamente pattuito, in luogo di quello semplice.
6.1 Su tale questione deve richiamarsi il recente arresto con cui le Sezioni Unite (sentenza n.
15130/24), nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo Tribunale ex art. 363- bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), hanno statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione
pagina 4 di 10 della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n. 1168/25,
n. 1167/25, n. 1156/25, n. 391/25, n. 33845/24) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto.
Il caso oggetto del presente giudizio si pone, quindi, parzialmente al di fuori dell'ambito applicativo della predetta statuizione, essendo inerente ad un mutuo a tasso fisso, al quale, tuttavia, non risulta essere stato allegato, all'atto della stipula, il relativo piano di ammortamento.
6.2 La peculiarità del caso in esame non esclude, tuttavia, che allo stesso sia applicabile il medesimo principio, sopra richiamato, sostenuto dalle Sezioni Unite, occorrendo valutare caso per caso se, sulla base del contenuto complessivo del contratto, possa ritenersi sufficientemente determinato o determinabile il tasso d'interesse concretamente applicato e possano ritenersi assolti gli obblighi informativi e di trasparenza posti a carico dell'intermediario bancario.
Alcune delle considerazioni sviluppate dalle Sezioni Unite hanno, invero, una “ratio” che ne consente l'esportabilità anche nei mutui a tasso fisso ai quali non sia stato allegato il piano di ammortamento, laddove, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto (pagg. 23-30) che:
a) la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B. (“I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un “prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (co. 7 del medesimo art. 117);
b) l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346
c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/23, n. 18039/12), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. S.U. n. 5657/23). Pertanto, la doglianza che fa leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad pagina 5 di 10 altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
c) il maggior carico di interessi del prestito non dipende – nel piano di ammortamento “alla francese” standard – da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
d) in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), che dev'essere anch'esso esplicitato;
e) ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. S.U. n. 26724/07).
6.3 Ebbene, non vi è ragione per escludere che le predette considerazioni, sviluppate dalle Sezioni
Unite in relazione al mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento, siano applicabili anche al mutuo privo del predetto piano, trattandosi di statuizioni inerenti all'inquadramento giuridico delle doglianze della parte mutuataria (non riconducibili ad un problema di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto) ed alla non riconducibilità del regime di capitalizzazione degli interessi tra le condizioni che vanno a pena di nullità inserite nel contenuto contrattuale.
Nel caso di specie, come già detto, il finanziamento stipulato dall'opponente conteneva tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa, posto che lo stesso indicava l'importo finanziato, pari ad
€ 17.822,18, il numero e la periodicità delle rate di rimborso (78 rate mensili il 15 di ogni mese, di
€ 338,67 ciascuna), l'importo complessivo da rimborsare (€ 26.523,10), il TAN fisso del 12,90% ed il TAEG, pari al 14,41% senza premi assicurativi ed al 18,53% includendo i predetti premi.
Si tratta di elementi del tutto sufficienti per ritenere soddisfatti i requisiti di validità del mutuo in relazione a quanto previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B., che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”: risultano, infatti, indicati in maniera dettagliata ed inequivoca il TAN in misura fissa, l'importo (costante) delle rate, l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità ed il numero delle rate di rimborso, nonché le ulteriori spese di gestione ed i costi assicurativi (si veda, in particolare, la pag.
pagina 6 di 10 3 del contratto). A pag. 22 della sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/24, si assume, invero, che non sussiste la nullità parziale del mutuo, sotto il profilo dell'indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art.
1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
6.4 Peraltro, se anche si volesse, per mera ipotesi, ritenere che la mancata specificazione in contratto del regime composto di capitalizzazione degli interessi comporti la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sull'intermediario, da ciò discenderebbe non la nullità parziale del mutuo, bensì - come prefigurato, sia pure ipoteticamente, dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 15130/24 – una responsabilità dell'intermediario, conformemente al principio affermato da Cass. S.U. n. 26724/07, secondo cui la violazione dei doveri di informazione del cliente può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove detta violazione avvenga nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, dovendosi, in ogni caso, escludere che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto (conformi Cass. n. 8462/14, n. 15099/21).
Trattandosi di una fattispecie di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., il danno subito dal mutuatario deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Cass. n. 5380/24, n. 4715/22, n. 24795/08,
n. 19024/05).
In particolare, secondo l'opponente, il pregiudizio subito sarebbe dato dalla differenza tra gli interessi corrisposti con il regime di capitalizzazione composto e gli interessi che sarebbero stati corrisposti con il regime semplice, quale maggior aggravio economico derivante dal comportamento dell'intermediario violativo dell'obbligo di buona fede nella fase precontrattuale.
Tuttavia, il pregiudizio economico così indicato presuppone che il mutuatario alleghi e dimostri che, se fosse stato correttamente ed adeguatamente informato in ordine all'applicazione del regime composto, avrebbe avuto la ragionevole possibilità di contrattare con il medesimo intermediario l'applicazione del regime semplice di capitalizzazione ovvero di rivolgersi ad altri intermediari per ottenere, a parità delle altre condizioni, un mutuo con il regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Se, invero, non fosse configurabile, all'epoca di stipulazione del contratto oggetto di causa, una concreta ed effettiva possibilità di contrattazione alternativa e più vantaggiosa per il pagina 7 di 10 mutuatario – per la sussistenza, ad esempio, di una situazione di generalizzata applicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi da parte degli intermediari bancari e finanziari
– non sussisterebbe neppure il lamentato pregiudizio, che non può ritenersi “in re ipsa” quale conseguenza discendente dalla sola violazione dell'obbligo informativo e di trasparenza (cfr. Cass.
n. 27648/11, secondo cui, in tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare e provare il danno e l'avvenuta lesione della sua buona fede, nonché Cass. n. 15172/03, secondo cui, in tale ipotesi, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato).
Considerato che, per consolidata giurisprudenza nella materia della responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento) ed è rappresentato, sul piano del lucro cessante, dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (Cass. n. 1632/00), occorre dimostrare, anche in via presuntiva, che, in assenza della condotta sleale della controparte, sarebbe stato possibile ottenere il medesimo finanziamento a condizioni più vantaggiose sotto il precipuo profilo, però, dell'applicazione del regime semplice di capitalizzazione (ad es., producendo altri similari contratti di mutuo a tasso fisso con regime semplice di capitalizzazione degli interessi, stipulati dalla mutuante o da altri intermediari all'epoca di sottoscrizione del finanziamento per cui è causa).
Diversamente opinando, l'automatica sostituzione del regime di capitalizzazione semplice a quello composto, non prevista da alcuna norma (a differenza della sostituzione con i tassi BOT di cui al co. 7 dell'art. 117 TUB), si tradurrebbe surrettiziamente in un risarcimento “in re ipsa”, del tutto disancorato dall'accertamento dell'effettiva possibilità, nel caso concreto, di ottenere il più favorevole regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Come sostenuto dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia del 2024, la “possibilità di raffronto tra prodotti diversi” è lo scopo della trasparenza (come si ricava, ad es., dall'art. 124, co. 1, T.U.B. che, in tema di “credito ai consumatori”, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”, nonché dall'art. 120-novies, co. 2, T.U.B. in tema di “credito immobiliare ai consumatori”), ragion per cui la lesione della “trasparenza” produce un danno solo se ha menomato in concreto il vantaggio che sarebbe potuto derivare al mutuatario da quel
“raffronto”, ove possibile;
in mancanza, nessun danno è risarcibile.
D'altra parte, non sussiste alcun aprioristico diritto del mutuatario ad ottenere il riconoscimento del regime semplice di capitalizzazione – che non costituisce il regime “ordinario” da applicare al pagina 8 di 10 mutuo, bensì uno dei possibili regimi finanziari lecitamente applicabili -, bensì solo il diritto ad essere informato in ordine all'applicazione del regime composto, al fine di riequilibrare, a vantaggio dello stesso mutuatario, la situazione di maggior incertezza in ordine al costo complessivo del finanziamento che caratterizza siffatta tipologia di mutuo.
Nella specie, i predetti oneri probatori sono stati del tutto disattesi dall'opponente.
7. Appurata, quindi, l'infondatezza delle doglianze sollevate in relazione al finanziamento, deve rilevarsi che il CT, ipotizzando l'avvenuto pagamento delle prime 32 rate e considerando insolute le rate successive fino alla scadenza del 30/05/16 – non avendo l'opponente offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento di ulteriori rate -, ha accertato che il debito residuo, al 31/05/16, ammontava a complessivi € 13.236,77, ossia ad un importo pressoché coincidente al totale richiesto dalla pari ad € 13.236,31. Controparte_1
8. Parzialmente fondate sono, invece, le contestazioni sollevate dall'opponente in relazione al contratto di carta di credito excellence n. 82194103813, che prevedeva la concessione di una linea di credito pari ad € 3.000,00. In proposito, la società opposta ha assunto di essere creditrice, nei confronti dello alla data del 30/09/16, dell'importo di € 5.132,08, e, a dimostrazione del Pt_1 credito vantato, ha depositato, oltre al contratto, l'estratto conto riportante la movimentazione intercorsa dall'atto della stipula fino al 05/01/17.
Tuttavia, il predetto estratto conto non contiene il dettaglio di liquidazione mensile delle competenze, né il relativo contratto prevede la capitalizzazione mensile degli interessi passivi, illegittimamente applicata dalla società opposta.
Il CT ha, pertanto, provveduto a ricalcolare il saldo di tale rapporto applicando la capitalizzazione semplice delle competenze in luogo di quella mensile ed eliminando le spese e commissioni non giustificate, così pervenendo ad un saldo debitore di € 3.193,29 alla data del 30/09/16, in luogo del saldo di € 5.132,08 esposto dalla Controparte_1
9. In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e , in relazione ai rapporti oggetto di causa, va condannato al pagamento, Parte_1 in favore della della somma di € 13.236,31, oltre interessi moratori legali sul Controparte_1 capitale residuo e sulla quota di capitale delle rate scadute e non pagate, dall'01/06/16 al soddisfo, nonché della somma di € 3.193,29, oltre interessi moratori legali dall'01/10/16 al soddisfo.
10. Per le medesime ragioni già esposte, non ravvisandosi alcuna violazione, da parte dell'opposta, dei principi di buona fede e correttezza, va rigettata la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente.
pagina 9 di 10 11. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e degli orientamenti giurisprudenziali maturati solo in corso di causa in ordine ad alcune delle questioni esaminate, le spese dell'intero giudizio (comprese quelle della fase monitoria) vanno compensate per 1/3, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dei restanti 2/3 di tali spese, che si liquidano per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00). Anche le spese di CT vanno poste per 2/3 a carico dell'opponente e per 1/3 a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5056/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1288/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 04/04/17, depositato il 05/04/17;
2) condanna al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 13.236,31, oltre interessi moratori legali sul capitale residuo e sulla quota di capitale delle rate scadute e non pagate, dall'01/06/16 al soddisfo, nonché della somma di €
3.193,29, oltre interessi moratori legali dall'01/10/16 al soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da;
Parte_1
4) compensa per 1/3 le spese processuali e condanna al pagamento, in favore Parte_1 della dei restanti 2/3 delle spese, che si liquidano per intero in € Controparte_1
170,00 per spese vive ed € 5.644,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Pone le spese di CT per 2/3 a carico di Pt_1
e per 1/3 a carico della
[...] Controparte_1
Salerno, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5056/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1288/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 04/04/17, depositato il 05/04/17
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Manzo e Rosita Magazzeno, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessandro Barbaro, con il quale è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Alberto Pirro n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Troisi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 24/05/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1288/17, notificato il 04/04/17, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di € 18.368,39, oltre Controparte_1
interessi e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 11937193 e del contratto di carta di credito “revolving” n. 002194103813.
pagina 1 di 10 L'opponente eccepiva: la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, avendo l'opposta prodotto il solo saldaconto del rapporto di finanziamento, nonchè un incompleto estratto conto in relazione alla carta di credito “revolving”, da cui non era possibile desumere con esattezza i conteggi effettuati dalla controparte;
la carenza di legittimazione della non essendovi alcuna prova di una fusione per incorporazione con la Controparte_1
con cui erano stati stipulati i contratti oggetto di causa;
la nullità dei contratti per CP_1 mancanza di sottoscrizione da parte della società finanziaria;
l'indeterminatezza del TAEG relativo al contratto di finanziamento, in quanto il TAEG ivi indicato, pari al 18,53%, non corrispondeva a quello effettivamente applicato, pari al 18,63%, in quanto comprensivo di tutte le spese realmente sostenute per il finanziamento, inclusi i costi assicurativi;
che la divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivo comportava la necessità di applicare i tassi sostitutivi BOT ex artt. 117, co. 7, e 125
T.U.B., sicchè, alla data di decadenza dal beneficio del termine, esso opponente, operando il ricalcolo del piano di ammortamento, risultava in regola con i pagamenti;
che nel rapporto di cui alla carta di credito “revolving” era stata illegittimamente operata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione della delibera CICR del 09/02/00, con un indebito per interessi di € 245,00.
Lo concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte, previa Pt_1 rideterminazione del piano di ammortamento, nonché per la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, nella misura di € 5.000,00, per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 23/11/17, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali, nonché con condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/10.
Veniva disposta ed eseguita CT contabile, nonché acquisita documentazione varia. All'udienza del 18/04/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
1. Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la in data Parte_1 CP_1
15/01/13: a) un contratto di finanziamento per prestito personale dell'importo di € 15.945,00, da restituire nella somma complessiva, maggiorata di interessi e spese, di € 26.523,10, tramite 78 rate mensili di € 338,67 ciascuna, con piano di ammortamento “alla francese”, TAN fisso del 12,90% e pagina 2 di 10 TAEG del 14,41% senza premi assicurativi e del 18,53% includendo i predetti premi;
b) un fido di
€ 3.000,00 da utilizzare con carta di credito, con TAN fisso del 14,28% e TAEG del 19,43%.
La società opposta ha prodotto i due contratti, le lettere di decadenza dal beneficio del termine per entrambi i rapporti, nonchè i relativi estratti conto, dai quali risulta che il debito residuo del finanziamento, alla data del 31/05/16, era pari ad € 13.236,31 (di cui € 10.519,41 per sorte capitale ed € 2.716,90 per rate insolute), oltre interessi legali moratori dall'01/06/16 al soddisfo, mentre il debito residuo della carta di credito era di € 5.132,08 al 31/12/16, oltre interessi legali moratori fino al soddisfo.
2. In ordine ai predetti rapporti l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva della posto che i contratti “de quibus” furono stipulati Controparte_1
con una società diversa, ossia la CP_1
2.1 Trattasi di eccezione infondata, e dunque da rigettare, in quanto dal confronto tra la visura camerale della del 16/10/15 (prodotta unitamente alla comparsa di risposta) e Controparte_1
quella della del 02/04/14 (prodotta unitamente al ricorso monitorio) risulta che CP_1
trattasi della medesima società con lo stesso codice fiscale, che ha assunto la denominazione di a decorrere dall'01/10/15. Controparte_1
3. Neppure merita accoglimento l'eccezione di nullità dei contratti in quanto sottoscritti dal solo finanziato.
3.1 Invero, in tema di cd. contratto monofirma, ovvero di contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario, le Sezioni Unite, con sentenza n. 898/18, sanando il contrasto generatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che “In tema
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Applicando tale ultimo principio ai contratti bancari, si ricava che il contratto sottoscritto solo dal cliente, e non anche dall'intermediario bancario o finanziario, è valido purchè ne sia stata consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. n. 28500/23, n. 9196/21, n. 14646/18, n.
14243/18). Nella specie, dal contenuto dei contratti oggetto di causa emerge che allo fu Pt_1
pagina 3 di 10 consegnata una copia di tali documenti, come da apposita dichiarazione dallo stesso sottoscritta
(cfr. pag. 4 del contratto di finanziamento e pag. 5 del contratto di fido con carta di credito).
4. L'opponente ha poi sostenuto che il saldaconto prodotto in relazione al rapporto di finanziamento non costituirebbe idonea prova del credito, richiedendo l'art. 50 T.U.B. la produzione dell'estratto conto.
4.1 Anche tale eccezione va disattesa, in quanto il credito vantato dall'opposta risulta adeguatamente dimostrato con la produzione del contratto di finanziamento, in ordine al quale non
è stata disconosciuta la firma né contestata l'avvenuta erogazione della somma mutuata, e della certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria residua, oltre che con la mera allegazione dell'altrui inadempimento (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 13533/01), non essendo anche necessaria la produzione degli estratti conto integrali, atteso che non si verte in materia di rapporto di conto corrente bancario, bensì di rimborso di un mutuo, ai fini del quale non
è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (Cass. n. 33355/18, n. 14640/18, n. 21092/16), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie non contestata
(Cass. n. 21/23, n. 30944/18, n. 9541/10, n. 9209/01).
D'altra parte, l'opponente, pur essendone onerato, non ha prodotto ricevute di pagamento dimostranti il versamento di somme maggiori rispetto a quelle indicate dalla società opposta.
5. Per quanto attiene all'asserita divergenza tra il TAEG indicato nel contratto di finanziamento e quello effettivamente applicato, trattasi di doglianza del tutto infondata, in quanto il CT, dott.
, ha appurato che il TAEG effettivo corrisponde perfettamente a quello pattuito, Persona_1
ossia 14,41% senza premi assicurativi e 18,53% includendo i predetti premi.
6. L'opponente ha poi lamentato che la società opposta, nel piano di ammortamento “alla francese” utilizzato per il rapporto di finanziamento, avrebbe illegittimamente applicato un regime composto di capitalizzazione degli interessi, non espressamente pattuito, in luogo di quello semplice.
6.1 Su tale questione deve richiamarsi il recente arresto con cui le Sezioni Unite (sentenza n.
15130/24), nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo Tribunale ex art. 363- bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), hanno statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione
pagina 4 di 10 della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n. 1168/25,
n. 1167/25, n. 1156/25, n. 391/25, n. 33845/24) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto.
Il caso oggetto del presente giudizio si pone, quindi, parzialmente al di fuori dell'ambito applicativo della predetta statuizione, essendo inerente ad un mutuo a tasso fisso, al quale, tuttavia, non risulta essere stato allegato, all'atto della stipula, il relativo piano di ammortamento.
6.2 La peculiarità del caso in esame non esclude, tuttavia, che allo stesso sia applicabile il medesimo principio, sopra richiamato, sostenuto dalle Sezioni Unite, occorrendo valutare caso per caso se, sulla base del contenuto complessivo del contratto, possa ritenersi sufficientemente determinato o determinabile il tasso d'interesse concretamente applicato e possano ritenersi assolti gli obblighi informativi e di trasparenza posti a carico dell'intermediario bancario.
Alcune delle considerazioni sviluppate dalle Sezioni Unite hanno, invero, una “ratio” che ne consente l'esportabilità anche nei mutui a tasso fisso ai quali non sia stato allegato il piano di ammortamento, laddove, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto (pagg. 23-30) che:
a) la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B. (“I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un “prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (co. 7 del medesimo art. 117);
b) l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346
c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/23, n. 18039/12), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. S.U. n. 5657/23). Pertanto, la doglianza che fa leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad pagina 5 di 10 altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
c) il maggior carico di interessi del prestito non dipende – nel piano di ammortamento “alla francese” standard – da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
d) in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), che dev'essere anch'esso esplicitato;
e) ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. S.U. n. 26724/07).
6.3 Ebbene, non vi è ragione per escludere che le predette considerazioni, sviluppate dalle Sezioni
Unite in relazione al mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento, siano applicabili anche al mutuo privo del predetto piano, trattandosi di statuizioni inerenti all'inquadramento giuridico delle doglianze della parte mutuataria (non riconducibili ad un problema di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto) ed alla non riconducibilità del regime di capitalizzazione degli interessi tra le condizioni che vanno a pena di nullità inserite nel contenuto contrattuale.
Nel caso di specie, come già detto, il finanziamento stipulato dall'opponente conteneva tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa, posto che lo stesso indicava l'importo finanziato, pari ad
€ 17.822,18, il numero e la periodicità delle rate di rimborso (78 rate mensili il 15 di ogni mese, di
€ 338,67 ciascuna), l'importo complessivo da rimborsare (€ 26.523,10), il TAN fisso del 12,90% ed il TAEG, pari al 14,41% senza premi assicurativi ed al 18,53% includendo i predetti premi.
Si tratta di elementi del tutto sufficienti per ritenere soddisfatti i requisiti di validità del mutuo in relazione a quanto previsto dall'art. 117, co. 4, T.U.B., che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”: risultano, infatti, indicati in maniera dettagliata ed inequivoca il TAN in misura fissa, l'importo (costante) delle rate, l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità ed il numero delle rate di rimborso, nonché le ulteriori spese di gestione ed i costi assicurativi (si veda, in particolare, la pag.
pagina 6 di 10 3 del contratto). A pag. 22 della sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/24, si assume, invero, che non sussiste la nullità parziale del mutuo, sotto il profilo dell'indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art.
1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
6.4 Peraltro, se anche si volesse, per mera ipotesi, ritenere che la mancata specificazione in contratto del regime composto di capitalizzazione degli interessi comporti la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sull'intermediario, da ciò discenderebbe non la nullità parziale del mutuo, bensì - come prefigurato, sia pure ipoteticamente, dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 15130/24 – una responsabilità dell'intermediario, conformemente al principio affermato da Cass. S.U. n. 26724/07, secondo cui la violazione dei doveri di informazione del cliente può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove detta violazione avvenga nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, dovendosi, in ogni caso, escludere che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto (conformi Cass. n. 8462/14, n. 15099/21).
Trattandosi di una fattispecie di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., il danno subito dal mutuatario deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Cass. n. 5380/24, n. 4715/22, n. 24795/08,
n. 19024/05).
In particolare, secondo l'opponente, il pregiudizio subito sarebbe dato dalla differenza tra gli interessi corrisposti con il regime di capitalizzazione composto e gli interessi che sarebbero stati corrisposti con il regime semplice, quale maggior aggravio economico derivante dal comportamento dell'intermediario violativo dell'obbligo di buona fede nella fase precontrattuale.
Tuttavia, il pregiudizio economico così indicato presuppone che il mutuatario alleghi e dimostri che, se fosse stato correttamente ed adeguatamente informato in ordine all'applicazione del regime composto, avrebbe avuto la ragionevole possibilità di contrattare con il medesimo intermediario l'applicazione del regime semplice di capitalizzazione ovvero di rivolgersi ad altri intermediari per ottenere, a parità delle altre condizioni, un mutuo con il regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Se, invero, non fosse configurabile, all'epoca di stipulazione del contratto oggetto di causa, una concreta ed effettiva possibilità di contrattazione alternativa e più vantaggiosa per il pagina 7 di 10 mutuatario – per la sussistenza, ad esempio, di una situazione di generalizzata applicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi da parte degli intermediari bancari e finanziari
– non sussisterebbe neppure il lamentato pregiudizio, che non può ritenersi “in re ipsa” quale conseguenza discendente dalla sola violazione dell'obbligo informativo e di trasparenza (cfr. Cass.
n. 27648/11, secondo cui, in tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare e provare il danno e l'avvenuta lesione della sua buona fede, nonché Cass. n. 15172/03, secondo cui, in tale ipotesi, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato).
Considerato che, per consolidata giurisprudenza nella materia della responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento) ed è rappresentato, sul piano del lucro cessante, dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (Cass. n. 1632/00), occorre dimostrare, anche in via presuntiva, che, in assenza della condotta sleale della controparte, sarebbe stato possibile ottenere il medesimo finanziamento a condizioni più vantaggiose sotto il precipuo profilo, però, dell'applicazione del regime semplice di capitalizzazione (ad es., producendo altri similari contratti di mutuo a tasso fisso con regime semplice di capitalizzazione degli interessi, stipulati dalla mutuante o da altri intermediari all'epoca di sottoscrizione del finanziamento per cui è causa).
Diversamente opinando, l'automatica sostituzione del regime di capitalizzazione semplice a quello composto, non prevista da alcuna norma (a differenza della sostituzione con i tassi BOT di cui al co. 7 dell'art. 117 TUB), si tradurrebbe surrettiziamente in un risarcimento “in re ipsa”, del tutto disancorato dall'accertamento dell'effettiva possibilità, nel caso concreto, di ottenere il più favorevole regime semplice di capitalizzazione degli interessi. Come sostenuto dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia del 2024, la “possibilità di raffronto tra prodotti diversi” è lo scopo della trasparenza (come si ricava, ad es., dall'art. 124, co. 1, T.U.B. che, in tema di “credito ai consumatori”, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”, nonché dall'art. 120-novies, co. 2, T.U.B. in tema di “credito immobiliare ai consumatori”), ragion per cui la lesione della “trasparenza” produce un danno solo se ha menomato in concreto il vantaggio che sarebbe potuto derivare al mutuatario da quel
“raffronto”, ove possibile;
in mancanza, nessun danno è risarcibile.
D'altra parte, non sussiste alcun aprioristico diritto del mutuatario ad ottenere il riconoscimento del regime semplice di capitalizzazione – che non costituisce il regime “ordinario” da applicare al pagina 8 di 10 mutuo, bensì uno dei possibili regimi finanziari lecitamente applicabili -, bensì solo il diritto ad essere informato in ordine all'applicazione del regime composto, al fine di riequilibrare, a vantaggio dello stesso mutuatario, la situazione di maggior incertezza in ordine al costo complessivo del finanziamento che caratterizza siffatta tipologia di mutuo.
Nella specie, i predetti oneri probatori sono stati del tutto disattesi dall'opponente.
7. Appurata, quindi, l'infondatezza delle doglianze sollevate in relazione al finanziamento, deve rilevarsi che il CT, ipotizzando l'avvenuto pagamento delle prime 32 rate e considerando insolute le rate successive fino alla scadenza del 30/05/16 – non avendo l'opponente offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento di ulteriori rate -, ha accertato che il debito residuo, al 31/05/16, ammontava a complessivi € 13.236,77, ossia ad un importo pressoché coincidente al totale richiesto dalla pari ad € 13.236,31. Controparte_1
8. Parzialmente fondate sono, invece, le contestazioni sollevate dall'opponente in relazione al contratto di carta di credito excellence n. 82194103813, che prevedeva la concessione di una linea di credito pari ad € 3.000,00. In proposito, la società opposta ha assunto di essere creditrice, nei confronti dello alla data del 30/09/16, dell'importo di € 5.132,08, e, a dimostrazione del Pt_1 credito vantato, ha depositato, oltre al contratto, l'estratto conto riportante la movimentazione intercorsa dall'atto della stipula fino al 05/01/17.
Tuttavia, il predetto estratto conto non contiene il dettaglio di liquidazione mensile delle competenze, né il relativo contratto prevede la capitalizzazione mensile degli interessi passivi, illegittimamente applicata dalla società opposta.
Il CT ha, pertanto, provveduto a ricalcolare il saldo di tale rapporto applicando la capitalizzazione semplice delle competenze in luogo di quella mensile ed eliminando le spese e commissioni non giustificate, così pervenendo ad un saldo debitore di € 3.193,29 alla data del 30/09/16, in luogo del saldo di € 5.132,08 esposto dalla Controparte_1
9. In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e , in relazione ai rapporti oggetto di causa, va condannato al pagamento, Parte_1 in favore della della somma di € 13.236,31, oltre interessi moratori legali sul Controparte_1 capitale residuo e sulla quota di capitale delle rate scadute e non pagate, dall'01/06/16 al soddisfo, nonché della somma di € 3.193,29, oltre interessi moratori legali dall'01/10/16 al soddisfo.
10. Per le medesime ragioni già esposte, non ravvisandosi alcuna violazione, da parte dell'opposta, dei principi di buona fede e correttezza, va rigettata la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente.
pagina 9 di 10 11. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e degli orientamenti giurisprudenziali maturati solo in corso di causa in ordine ad alcune delle questioni esaminate, le spese dell'intero giudizio (comprese quelle della fase monitoria) vanno compensate per 1/3, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dei restanti 2/3 di tali spese, che si liquidano per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00). Anche le spese di CT vanno poste per 2/3 a carico dell'opponente e per 1/3 a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5056/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1288/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 04/04/17, depositato il 05/04/17;
2) condanna al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 13.236,31, oltre interessi moratori legali sul capitale residuo e sulla quota di capitale delle rate scadute e non pagate, dall'01/06/16 al soddisfo, nonché della somma di €
3.193,29, oltre interessi moratori legali dall'01/10/16 al soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da;
Parte_1
4) compensa per 1/3 le spese processuali e condanna al pagamento, in favore Parte_1 della dei restanti 2/3 delle spese, che si liquidano per intero in € Controparte_1
170,00 per spese vive ed € 5.644,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Pone le spese di CT per 2/3 a carico di Pt_1
e per 1/3 a carico della
[...] Controparte_1
Salerno, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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