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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 09.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 895/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Guastella e Giovanni Frasca del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.03.2023 ha proposto opposizione - sul rilievo di Parte_1 numerosi vizi formali e sostanziali - avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI-001204182 e n. OI- 000956677 notificategli il 22.02.2023 e il 09.03.2023, a mezzo di ciascuna delle quali l' gli CP_2 ha ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016 e all'anno 2017. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, al CP_2 contempo esponendo tuttavia di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando le irrogate sanzioni e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 09.04.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della rideterminata sanzione entro i prescritti termini, le parti hanno chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere - il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto - con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
***
All'esito del riconosciuto pagamento della riliquidata sanzione e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 895/2023 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 03.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 09.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 895/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Guastella e Giovanni Frasca del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.03.2023 ha proposto opposizione - sul rilievo di Parte_1 numerosi vizi formali e sostanziali - avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI-001204182 e n. OI- 000956677 notificategli il 22.02.2023 e il 09.03.2023, a mezzo di ciascuna delle quali l' gli CP_2 ha ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016 e all'anno 2017. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, al CP_2 contempo esponendo tuttavia di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando le irrogate sanzioni e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 09.04.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della rideterminata sanzione entro i prescritti termini, le parti hanno chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere - il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto - con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
***
All'esito del riconosciuto pagamento della riliquidata sanzione e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 895/2023 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 03.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella