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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3633/2024 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv. TEDESCO GIORGIO;
− Domicilio: VIA DELL'INDIPENDENZA 20 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Giorgio Tedesco
CONVENUTO
Controparte_1
(C.F. ), P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
− Domicilio: VIA TESTONI 6 BOLOGNA presso lo studio dell'Avvocatura dello Stato
Decisa a Bologna il 18/07/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice:
“IN VIA PRELIMINARE: 1) Disporre preliminarmente il sequestro ai sensi dell'art. 224 cod. proc. civ. degli originali/copie dei documenti impugnati di falso e quelli afferenti agli stessi, i quali si trovano presso l'ADE – Direzione provinciale di Bologna – via Marco Polo n. 60, 40131 Bologna e/o presso l'Autorità Fiscale Cipriota. 2)Ordinare alla Procura della Repubblica ex art. 210 cod. proc. civ. l'esibizione della documentazione relativa all'indagini effettuate nel procedimento penale 854/202 RGNR Mod 21 dalla Guardia di Finanza – 2° Nucleo Operativo Bologna – I ^ Sezione Operativa. IN VIA PRINCIPALE 1) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità sia della documentazione allegata agli avvisi di accertamento che delle asserite sottoscrizioni del contribuente e dei fornitori e specificatamente: per l'Avviso di 1 AccertamentoTHB01CF01742/2020 per l'anno d'imposta 2015 (La documentazione relativa agli asseriti rapporti con il Fornitore , al Fornitore A.T. MULTITECH, al CP_2 Fornitore CALLSAT) e per l'Avviso di accertamento THB01CE01104/2021 per l'anno d'imposta 2016 (La documentazione relativa agli asseriti rapporti con il Fornitore
e al Fornitore A.T. MULTITECH). 2) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento CP_2 della presente querela di falso, nulli e/o inesistenti e/o annullabili ed estraneo da qualsiasi rapporto con le sopra indicate società il contribuente . Parte_1
Parte convenuta:
“- in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 comma 4 e art. 163, comma 1, n. 3, c.p.c. - in via preliminare, sempre in rito, dichiarare l'inammissibilità, nullità della querela di falso per impossibilità giuridica del suo oggetto e comunque per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. - in via preliminare, sempre in rito, dichiarare la nullità della querela di falso per violazione dell'art. 221 c.p.c.: assenza dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità - in via preliminare, sempre in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva della convenuta di Bologna - nel merito, respingere Controparte_1 la querela di falso ex adverso proposta siccome comunque infondata;
- con condanna al pagamento delle spese di lite, - e per l'effetto, condannare l'attore alla pena di cui all'art. 226, comma 1, c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
agisce per far dichiarare la falsità delle fatture e degli ordini di pagamento Parte_1 ottenuti dall nell'ambito di indagini internazionali con le autorità Controparte_1 cipriote, e poste dall' a fondamento degli avvisi di accertamento CP_1
THB01CF01742/2020 e THB01CE01104/2021.
Sulla scorta della documentazione ottenuta dall'Agenzia dell'Entrate la Procura della Repubblica di Bologna ha avviato il procedimento penale n. 854/2021 per omesso versamento di I.V.A. poi conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale di Bologna il 21 gennaio 2022 (cfr.allegato 8 dell'atto di citazione).
A sostegno della falsità dei documenti parte attrice allega:
1) Di non aver mai sottoscritto tale documentazione, in particolare fatture e ordini di pagamento;
2) Di non essere in possesso della documentazione di cui contesta la falsità, da cui la necessità di istare per l'ordine di esibizione della stessa da parte dell' di Bologna;
Controparte_1
3) L'utilizzo da parte dell' della documentazione non Controparte_1 originale da cui conseguiva l'impossibilità di verificarne l'autenticità. 2 Pertanto, chiede che sia accertata la falsità e/o la non autenticità sia della Parte_1 documentazione allegata agli avvisi di accertamento che delle asserite sottoscrizioni del contribuente e dei fornitori.
di Bologna si difende eccependo: Controparte_1
1) l'inammissibilità della querela di falso in ragione della genericità della querela nell'indicazione dei documenti asseritamente falsi e della mancata indicazione degli elementi e delle prove di falsità postulate, a pena di nullità, dall'art. 221 c.p.c.;
2) l'inammissibilità della querela sia per impossibilità giuridica dell'oggetto non potendosi ricondurre le fatture, gli ordini di pagamento o la documentazione attestante i movimenti bancari alle scritture private autenticate oggetto di tale tutela giurisdizionale;
sia per carenza di interesse a ricorrere alla luce della irrilevanza della citata documentazione nel procedimento tributario instauratosi davanti alla CTP di Bologna, non potendo il giudizio di falsità sancire l'inesistenza delle operazioni economiche oggetto di accertamento fiscale;
3) il difetto di legittimazione passiva dell' , sede distrettuale di Controparte_1
Bologna, non essendo i documenti redatti da funzionari della stessa ma da imprenditori ciprioti. 4) il mancato assolvimento dell'onere probatorio non avendo l'attore provato la falsità della documentazione posta a fondamento dell'accertamento fiscale.
Pertanto, di Bologna chiede il rigetto della Controparte_1 domanda.
Con ordinanza 23 settembre 2024 è stata data comunicazione del procedimento alla Procura della Repubblica – sede.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio acquisito a seguito di ordine di esibizione.
3.
La querela è fondata con riferimento alle sottoscrizioni ipoteticamente riconducibili all'attore.
Il Tribunale osserva in via preliminare:
a. secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che sostiene la non autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, apparentemente propria, può non solo
3 limitarsi a disconoscerla attivando il procedimento di verificazione ma proporre alternativamente la querela di falso al fine di negare definitivamente la genuinità del documento. Da tale premessa discende che, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes", salva la ricorrenza dell'interesse ad agire. (Cassazione, ord n. 15823 del 23/07/2020); b. premesso che legittimato passivo della querela di falso è il soggetto che intenda avvalersi del documento, o già lo abbia fatto (Cassazione, ord. n. 13118/2025), il petitum della pretesa dell'attore è individuabile in base alla documentazione posta a fondamento di due accertamenti fiscali da parte dell sede Controparte_1 distrettuale di Bologna;
le parti sono inoltre contrapposte anche nel giudizio tributario attualmente in fase di appello davanti alla di Controparte_3
Bologna; c. sussiste l'interesse ad agire dell'attore indipendentemente dagli esiti del contenzioso tributario posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha titolo per proporre querela di falso in via principale chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità della propria sottoscrizione, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di essa (Cass. Civ.Sez. 1, Ordinanza n. 19413 del 03/08/2017 (Rv. 645090 - 01).
Quanto sopra osservato rileva per le sole sottoscrizioni che ritiene non Parte_1 proprie, poiché, con riferimento alla documentazione che l' pone a Controparte_1 fondamento della sua pretesa, ciò di cui l'attore si duole è l'inesistenza delle operazioni economiche a essa apparentemente sottese. Si tratta di un aspetto che non attiene alla falsificazione di un documento, ma al valore giuridico che gli si riconosca nelle sedi competenti (in primo luogo in sede di accertamento tributario;
in secondo luogo in sede giurisdizionale, come dimostra il contenzioso avviato da davanti al giudice Parte_1 speciale), dove deve essere discussa la questione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, ciò che non può invece avvenire nell'ambito di un procedimento per querela di falso.
Venendo al merito, deve rilevarsi che in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 cc l'onere della prova in merito alla falsità grava sull'odierno attore.
Nel caso di specie, parte attrice ha tentato di assolvere tale onere mediante l'ordine di esibizione, in quanto i documenti in cui si trovano le sottoscrizioni asseritamente apocrife erano detenuti da controparte (o comunque si trovavano nella sua disponibilità o sfera di controllo, tanto che sono stati posti a fondamento di una pretesa impositiva).
L'ordine di esibizione intimato alla convenuta non può ritersi ottemperato posto che l'Agenzia si è limitata a produrre in udienza copia della documentazione controversa e non l'originale, come richiesto, da sottoporre a perizia grafologica con elevato grado di attendibilità.
Le allegazioni della convenuta, per cui fin dal principio la sola documentazione rinvenuta era il frutto della stampa di quanto inviato per via telematica dalle autorità fiscali cipriote, non integrano il giustificato motivo postulato dall'art. 210 comma IV c.c.
4 L , infatti, si è limitata a richiedere l'invio della documentazione alla sede centrale CP_1 di Roma, che ha solo attestato la conformità tra quanto ricevuto e quanto inviato, e non ha fornito alcuna prova di aver tentato di ottenere gli originali dalle autorità cipriote.
A seguito della novella legislativa introdotta con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, il Giudice può desumere dall'inottemperanza all'ordine di esibizione argomenti di prova, che qui concordano, nel senso di far ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore con riferimento alla falsità delle sottoscrizioni per cui è causa, con il decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale di Bologna.
L'accertamento, seppur revocabile, dell'insufficienza di elementi in forza dei quali si è ritenuto di non poter procedere nei confronti dell'odierno attore per il delitto di omesso versamento dell'IVA, così come descritto dall'art. 10- ter d.lgs 74/2000, consente di ritenere, almeno le sottoscrizioni, non riferibili all'odierno attore.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza, compensate per ½ tenuto conto dell'accoglimento ridotto della domanda, e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto della riconducibilità dei procedimenti di querela di falso nella categoria delle cause dal valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta la falsità delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili ad Parte_1 nella documentazione (relativa agli asseriti rapporti con il Fornitore , CP_2 al Fornitore A.T. MULTITECH, al Fornitore CALLSAT) posta a fondamento dell'avviso di accertamento THB01CF01742/2020 per l'anno d'imposta 2015 e nella documentazione (relativa agli asseriti rapporti con il Fornitore CP_2
e al Fornitore A.T. MULTITECH) posta a fondamento dell'avviso di accertamento THB01CE01104/2021 per l'anno d'imposta 2016;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna di Bologna a rifondere ad Controparte_1 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 10.860,00 (da compensare nella misura Parte_1 di ½) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 18/07/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3633/2024 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv. TEDESCO GIORGIO;
− Domicilio: VIA DELL'INDIPENDENZA 20 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Giorgio Tedesco
CONVENUTO
Controparte_1
(C.F. ), P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
− Domicilio: VIA TESTONI 6 BOLOGNA presso lo studio dell'Avvocatura dello Stato
Decisa a Bologna il 18/07/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice:
“IN VIA PRELIMINARE: 1) Disporre preliminarmente il sequestro ai sensi dell'art. 224 cod. proc. civ. degli originali/copie dei documenti impugnati di falso e quelli afferenti agli stessi, i quali si trovano presso l'ADE – Direzione provinciale di Bologna – via Marco Polo n. 60, 40131 Bologna e/o presso l'Autorità Fiscale Cipriota. 2)Ordinare alla Procura della Repubblica ex art. 210 cod. proc. civ. l'esibizione della documentazione relativa all'indagini effettuate nel procedimento penale 854/202 RGNR Mod 21 dalla Guardia di Finanza – 2° Nucleo Operativo Bologna – I ^ Sezione Operativa. IN VIA PRINCIPALE 1) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità sia della documentazione allegata agli avvisi di accertamento che delle asserite sottoscrizioni del contribuente e dei fornitori e specificatamente: per l'Avviso di 1 AccertamentoTHB01CF01742/2020 per l'anno d'imposta 2015 (La documentazione relativa agli asseriti rapporti con il Fornitore , al Fornitore A.T. MULTITECH, al CP_2 Fornitore CALLSAT) e per l'Avviso di accertamento THB01CE01104/2021 per l'anno d'imposta 2016 (La documentazione relativa agli asseriti rapporti con il Fornitore
e al Fornitore A.T. MULTITECH). 2) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento CP_2 della presente querela di falso, nulli e/o inesistenti e/o annullabili ed estraneo da qualsiasi rapporto con le sopra indicate società il contribuente . Parte_1
Parte convenuta:
“- in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 comma 4 e art. 163, comma 1, n. 3, c.p.c. - in via preliminare, sempre in rito, dichiarare l'inammissibilità, nullità della querela di falso per impossibilità giuridica del suo oggetto e comunque per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. - in via preliminare, sempre in rito, dichiarare la nullità della querela di falso per violazione dell'art. 221 c.p.c.: assenza dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità - in via preliminare, sempre in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva della convenuta di Bologna - nel merito, respingere Controparte_1 la querela di falso ex adverso proposta siccome comunque infondata;
- con condanna al pagamento delle spese di lite, - e per l'effetto, condannare l'attore alla pena di cui all'art. 226, comma 1, c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
agisce per far dichiarare la falsità delle fatture e degli ordini di pagamento Parte_1 ottenuti dall nell'ambito di indagini internazionali con le autorità Controparte_1 cipriote, e poste dall' a fondamento degli avvisi di accertamento CP_1
THB01CF01742/2020 e THB01CE01104/2021.
Sulla scorta della documentazione ottenuta dall'Agenzia dell'Entrate la Procura della Repubblica di Bologna ha avviato il procedimento penale n. 854/2021 per omesso versamento di I.V.A. poi conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale di Bologna il 21 gennaio 2022 (cfr.allegato 8 dell'atto di citazione).
A sostegno della falsità dei documenti parte attrice allega:
1) Di non aver mai sottoscritto tale documentazione, in particolare fatture e ordini di pagamento;
2) Di non essere in possesso della documentazione di cui contesta la falsità, da cui la necessità di istare per l'ordine di esibizione della stessa da parte dell' di Bologna;
Controparte_1
3) L'utilizzo da parte dell' della documentazione non Controparte_1 originale da cui conseguiva l'impossibilità di verificarne l'autenticità. 2 Pertanto, chiede che sia accertata la falsità e/o la non autenticità sia della Parte_1 documentazione allegata agli avvisi di accertamento che delle asserite sottoscrizioni del contribuente e dei fornitori.
di Bologna si difende eccependo: Controparte_1
1) l'inammissibilità della querela di falso in ragione della genericità della querela nell'indicazione dei documenti asseritamente falsi e della mancata indicazione degli elementi e delle prove di falsità postulate, a pena di nullità, dall'art. 221 c.p.c.;
2) l'inammissibilità della querela sia per impossibilità giuridica dell'oggetto non potendosi ricondurre le fatture, gli ordini di pagamento o la documentazione attestante i movimenti bancari alle scritture private autenticate oggetto di tale tutela giurisdizionale;
sia per carenza di interesse a ricorrere alla luce della irrilevanza della citata documentazione nel procedimento tributario instauratosi davanti alla CTP di Bologna, non potendo il giudizio di falsità sancire l'inesistenza delle operazioni economiche oggetto di accertamento fiscale;
3) il difetto di legittimazione passiva dell' , sede distrettuale di Controparte_1
Bologna, non essendo i documenti redatti da funzionari della stessa ma da imprenditori ciprioti. 4) il mancato assolvimento dell'onere probatorio non avendo l'attore provato la falsità della documentazione posta a fondamento dell'accertamento fiscale.
Pertanto, di Bologna chiede il rigetto della Controparte_1 domanda.
Con ordinanza 23 settembre 2024 è stata data comunicazione del procedimento alla Procura della Repubblica – sede.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio acquisito a seguito di ordine di esibizione.
3.
La querela è fondata con riferimento alle sottoscrizioni ipoteticamente riconducibili all'attore.
Il Tribunale osserva in via preliminare:
a. secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che sostiene la non autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, apparentemente propria, può non solo
3 limitarsi a disconoscerla attivando il procedimento di verificazione ma proporre alternativamente la querela di falso al fine di negare definitivamente la genuinità del documento. Da tale premessa discende che, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes", salva la ricorrenza dell'interesse ad agire. (Cassazione, ord n. 15823 del 23/07/2020); b. premesso che legittimato passivo della querela di falso è il soggetto che intenda avvalersi del documento, o già lo abbia fatto (Cassazione, ord. n. 13118/2025), il petitum della pretesa dell'attore è individuabile in base alla documentazione posta a fondamento di due accertamenti fiscali da parte dell sede Controparte_1 distrettuale di Bologna;
le parti sono inoltre contrapposte anche nel giudizio tributario attualmente in fase di appello davanti alla di Controparte_3
Bologna; c. sussiste l'interesse ad agire dell'attore indipendentemente dagli esiti del contenzioso tributario posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha titolo per proporre querela di falso in via principale chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità della propria sottoscrizione, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di essa (Cass. Civ.Sez. 1, Ordinanza n. 19413 del 03/08/2017 (Rv. 645090 - 01).
Quanto sopra osservato rileva per le sole sottoscrizioni che ritiene non Parte_1 proprie, poiché, con riferimento alla documentazione che l' pone a Controparte_1 fondamento della sua pretesa, ciò di cui l'attore si duole è l'inesistenza delle operazioni economiche a essa apparentemente sottese. Si tratta di un aspetto che non attiene alla falsificazione di un documento, ma al valore giuridico che gli si riconosca nelle sedi competenti (in primo luogo in sede di accertamento tributario;
in secondo luogo in sede giurisdizionale, come dimostra il contenzioso avviato da davanti al giudice Parte_1 speciale), dove deve essere discussa la questione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, ciò che non può invece avvenire nell'ambito di un procedimento per querela di falso.
Venendo al merito, deve rilevarsi che in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 cc l'onere della prova in merito alla falsità grava sull'odierno attore.
Nel caso di specie, parte attrice ha tentato di assolvere tale onere mediante l'ordine di esibizione, in quanto i documenti in cui si trovano le sottoscrizioni asseritamente apocrife erano detenuti da controparte (o comunque si trovavano nella sua disponibilità o sfera di controllo, tanto che sono stati posti a fondamento di una pretesa impositiva).
L'ordine di esibizione intimato alla convenuta non può ritersi ottemperato posto che l'Agenzia si è limitata a produrre in udienza copia della documentazione controversa e non l'originale, come richiesto, da sottoporre a perizia grafologica con elevato grado di attendibilità.
Le allegazioni della convenuta, per cui fin dal principio la sola documentazione rinvenuta era il frutto della stampa di quanto inviato per via telematica dalle autorità fiscali cipriote, non integrano il giustificato motivo postulato dall'art. 210 comma IV c.c.
4 L , infatti, si è limitata a richiedere l'invio della documentazione alla sede centrale CP_1 di Roma, che ha solo attestato la conformità tra quanto ricevuto e quanto inviato, e non ha fornito alcuna prova di aver tentato di ottenere gli originali dalle autorità cipriote.
A seguito della novella legislativa introdotta con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, il Giudice può desumere dall'inottemperanza all'ordine di esibizione argomenti di prova, che qui concordano, nel senso di far ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore con riferimento alla falsità delle sottoscrizioni per cui è causa, con il decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale di Bologna.
L'accertamento, seppur revocabile, dell'insufficienza di elementi in forza dei quali si è ritenuto di non poter procedere nei confronti dell'odierno attore per il delitto di omesso versamento dell'IVA, così come descritto dall'art. 10- ter d.lgs 74/2000, consente di ritenere, almeno le sottoscrizioni, non riferibili all'odierno attore.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza, compensate per ½ tenuto conto dell'accoglimento ridotto della domanda, e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto della riconducibilità dei procedimenti di querela di falso nella categoria delle cause dal valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta la falsità delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili ad Parte_1 nella documentazione (relativa agli asseriti rapporti con il Fornitore , CP_2 al Fornitore A.T. MULTITECH, al Fornitore CALLSAT) posta a fondamento dell'avviso di accertamento THB01CF01742/2020 per l'anno d'imposta 2015 e nella documentazione (relativa agli asseriti rapporti con il Fornitore CP_2
e al Fornitore A.T. MULTITECH) posta a fondamento dell'avviso di accertamento THB01CE01104/2021 per l'anno d'imposta 2016;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna di Bologna a rifondere ad Controparte_1 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 10.860,00 (da compensare nella misura Parte_1 di ½) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 18/07/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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