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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 881/2024 V.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Pulvirenti, giusta procura in atti;
C.F._1
E
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Sebastiano Cesarò, giusta procura in atti;
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 22/02/2024, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione personale di cui alla sentenza n. 3984/19 pubblicata l'8/10/2019 emessa da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g. 21625/16 e, in particolare, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Mascali, via Amerigo Vespucci
n. 26, a con restituzione dell'immobile a entro la data del 30.06.2024 Parte_1 Parte_2
e divisione degli arredi.
1 I ricorrenti hanno evidenziato che le condizioni della separazione personale dei coniugi “devono essere modificate nell'interesse esclusivo dei figli che se pur da poco divenuti maggiorenni non hanno autonomia economica con la modifica delle condizioni inerenti il domicilio coniugale la cui assegnazione deve essere considerata revocata, e solamente l'immobile verrà restituito al Sig.
[...]
proprietario entro la data del 30.06.2024. Parte_2
Gli arredi del domicilio coniugale sono così divisi: a vengono attribuiti: camera da Parte_1 letto, tende e tutti gli elettrodomestici, e regali di nozze, e i gioielli e gli ori;
rimarranno nell'immobile di proprietà del sig. la cucina, stanzetta, soggiorno, pentole e servizi.” CP_1
Il p.m. nulla ha opposto all'accordo delle parti.
Per tali motivi, i ricorrenti hanno chiesto: “la Sig.ra rinuncia all'abitazione Parte_1 dell'immobile sito in Mascali, via Amerigo Vespucci n. 26, provvederà alla consegna solo dell'immobile entro la data del 30.06.2024, gli arredi sono divisi come in parte motiva”.
Il p.m. nulla ha opposto all'accordo delle parti.
All'udienza dell'11/06/2025 le parti, comparse personalmente, hanno insistito nell'accoglimento del ricorso dichiarando che l'immobile di fatto è stato liberato un anno fa ed il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Tanto premesso, la richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione va accolta, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda congiunta proposta dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 881/2024 V.G., a parziale modifica delle condizioni di separazione personale di cui alla sentenza n. 3984/19 pubblicata l'8/10/2019 resa da questo Tribunale;
DISPONE la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Mascali, via Amerigo Vespucci n.
26 a , come da accordo in parte motiva;
Pt_1 Parte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, il 4/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 881/2024 V.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Pulvirenti, giusta procura in atti;
C.F._1
E
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Sebastiano Cesarò, giusta procura in atti;
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 22/02/2024, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione personale di cui alla sentenza n. 3984/19 pubblicata l'8/10/2019 emessa da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g. 21625/16 e, in particolare, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Mascali, via Amerigo Vespucci
n. 26, a con restituzione dell'immobile a entro la data del 30.06.2024 Parte_1 Parte_2
e divisione degli arredi.
1 I ricorrenti hanno evidenziato che le condizioni della separazione personale dei coniugi “devono essere modificate nell'interesse esclusivo dei figli che se pur da poco divenuti maggiorenni non hanno autonomia economica con la modifica delle condizioni inerenti il domicilio coniugale la cui assegnazione deve essere considerata revocata, e solamente l'immobile verrà restituito al Sig.
[...]
proprietario entro la data del 30.06.2024. Parte_2
Gli arredi del domicilio coniugale sono così divisi: a vengono attribuiti: camera da Parte_1 letto, tende e tutti gli elettrodomestici, e regali di nozze, e i gioielli e gli ori;
rimarranno nell'immobile di proprietà del sig. la cucina, stanzetta, soggiorno, pentole e servizi.” CP_1
Il p.m. nulla ha opposto all'accordo delle parti.
Per tali motivi, i ricorrenti hanno chiesto: “la Sig.ra rinuncia all'abitazione Parte_1 dell'immobile sito in Mascali, via Amerigo Vespucci n. 26, provvederà alla consegna solo dell'immobile entro la data del 30.06.2024, gli arredi sono divisi come in parte motiva”.
Il p.m. nulla ha opposto all'accordo delle parti.
All'udienza dell'11/06/2025 le parti, comparse personalmente, hanno insistito nell'accoglimento del ricorso dichiarando che l'immobile di fatto è stato liberato un anno fa ed il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Tanto premesso, la richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione va accolta, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda congiunta proposta dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 881/2024 V.G., a parziale modifica delle condizioni di separazione personale di cui alla sentenza n. 3984/19 pubblicata l'8/10/2019 resa da questo Tribunale;
DISPONE la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Mascali, via Amerigo Vespucci n.
26 a , come da accordo in parte motiva;
Pt_1 Parte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, il 4/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
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