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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/12/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1119 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto:
Altri contratti atipici;
promosso da
(C.F. , sia in proprio che in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
ES NO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CARRESE C.F._2
55 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA, giusta procura dell'01.03.2023; attore-opponente nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. RANIERI CP_2 C.F._3
AF (C.F. , domiciliata in VIA D. FILERGITI N. 10 47121 C.F._4
FORLÌ, in virtù di procura del 25.11.2022; convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
- dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
- Dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Dott. Parte_1
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni in atto indicate.
- Dichiarare che nulla gli opponenti devono alla ricorrente.
- Vinte le spese».
1 Conclusioni per : CP_2
«Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Forlì, contrariis rejectis:
VI. In via pregiudiziale:
d) accertare che l'opposizione avversaria è stata proposta oltre i termini di cui all'art.641 commi I e II cod. proc. civ., per tutte le causali esposte in narrativa;
e) per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avversaria opposizione, in quanto tardiva, con ogni conseguente statuizione di legge;
f) conseguentemente, dichiarare la definitività e/o l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo n. 33/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì in data 16/01/2023 con ogni conseguente statuizione di legge.
VII. In via preliminare - in subordine:
c) nella denegata e non creduta protesi di mancato accoglimento della domanda sub n. I) che precede e con riserva di gravame, accertare che l'avversaria opposizione non è fondata su prova scritta, né risulta di pronta soluzione per tutte le causali esposte in narrativa;
d) per l'effetto, ex art. 648 cod. proc. civ., dichiarare la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto alla prima udienza.
VIII. In via preliminare - in ogni caso:
f) accertare la giurisdizione della Repubblica italiana, ex artt. 18 e 19 del Regolamento UE n. 1512/2012 per i motivi esposti in narrativa;
g) per l'effetto, dichiarare il rigetto dell'eccezione preliminare avversaria sul punto e confermare la competenza giurisdizionale della Repubblica italiana rispetto all'oggetto del presente giudizio.
h) conseguentemente, dichiarare il rigetto dell'eccezione avversaria sul punto, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per tutte le causali compiutamente esposte nella narrativa;
i) in aggiunta, accertare l'infondatezza dell'eccezione avversaria di difetto di legittimazione passiva del sig. Pt_1 per le causali esposte in narrativa;
[...]
j) per l'effetto, dichiarare il rigetto dell'eccezione avversaria e confermare la legittimazione passiva del sig. Pt_1
in qualità di soggetto agente della MILANO MFX Ldt. sul territorio italiano, per le causali esposti in
[...] narrativa.
IX. In via principale – nel merito:
d) accertare la sussistenza di idonea prova del credito, per tutte le causali esposte in narrativa;
e) per l'effetto, dichiarare il rigetto di tutte le domande e le eccezioni avversarie, siccome infondate in fatto ed in diritto per le causali esposte nella narrativa;
f) per l'effetto, dichiarare la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 33/2023 D.I. emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Forlì in data 16/01/2023, con ogni conseguente statuizione di legge.
2 X. In ogni caso:
b) con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in misura pari ai medi tariffari di cui al D.M.
Giustizia n. 147/2022, ovvero in quella diversa misura ritenuta congrua, in ogni caso oltre accessori di legge».».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In forza del decreto ingiuntivo n. 33/2023 del 13.01.2023, ingiungeva, nei CP_2 confronti di e , in solido, di pagare la somma pari ad € Controparte_3 Parte_1
278.127,24, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di capitale da liquidarsi a seguito della chiusura del conto 13A8371, di cui la ricorrente era titolare in forza di contratto di partnership per la “raccolta del risparmio privato da investire su piattaforme esterne sottoforma di trading online” sottoscritto nell'anno 2018 con la società (doc. 1 fasc. monitorio). Controparte_4
1.1. Il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo posta sia alla società (notifica perfezionata il 13.02.2023, v. doc. 1 opposta) che al legale rappresentante (notifica perfezionata per compiuta giacenza il 14.02.2023, v. doc. 17).
1.2. Con atto di citazione notificato in data 8.04.2023, l'ingiunta proponeva opposizione eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva del legale rappresentante, nel merito l'insussistenza del credito azionato.
1.3. Si costituiva l'opposta eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 641 co. 2 c.p.c.; nel merito, chiedeva la conferma del decreto, rimarcando, ai fini della prova della sussistenza e dell'entità del credito, la rilevanza della e-mail del 5.07.2022 (doc. 8 fasc. monitorio), qualificabile come atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
2. Con ordinanza del 23.11.2023, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la causa proseguiva, prima con la concessione del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., poi con il suo inoltro all'udienza del 10.12.2025, previo termine per il deposito di memorie conclusive.
2.1. Sotto il profilo pregiudiziale, come già anticipato in sede di emissione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., l'eccezione di difetto di giurisdizione non è meritevole di accoglimento, poiché:
3 i. come emerge dalla visura camerale, la società, seppur operante tra Italia e Regno Unito, ha sede legale a Malta (doc. 2 opposta), per cui trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1215/2012 “Bruxelles I bis”, che riconosce la giurisdizione di altro Stato membro “a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
” […] (art. 7);
ii. è altresì provato che il legale rappresentante ha residenza in Italia (doc. 4); Pt_1
iii. la clausola 23 del contratto di partnership, in merito al Foro competente, ne specifica la natura “non esclusiva”.
3. Ciò chiarito, l'opposizione è comunque inammissibile.
3.1. L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta notificato alla controparte in data 8 aprile 2023, ossia oltre il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione da parte del sig. , quale soggetto residente in Italia, decorrenti dall'avvenuta notifica Parte_1 del decreto ingiuntivo del 14.2.2023 (dieci giorni dalla comunicazione di avviso deposito del
4.2.23), con la conseguenza che il termine ultimo scadeva lunedì 27 marzo 2023.
3.2. Ugualmente, nei confronti della società che, quale società residente CP_1 in territorio europeo (Slema-Malta), aveva cinquanta giorni ex art. 641, comma 2°, c.p.c. per proporre opposizione e che risultano maturati mercoledì 5 aprile 2023.
3.3. Il decreto va quindi confermato e l'opponente va condannato a rifondere le spese di lite alla parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione per tardività e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 33/2023 del 13.01.2023; condanna e , in solido, a rifondere, in favore di CP_1 Parte_1
(C.F. , le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 CP_2 C.F._3 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 16 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
4
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1119 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto:
Altri contratti atipici;
promosso da
(C.F. , sia in proprio che in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
ES NO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CARRESE C.F._2
55 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA, giusta procura dell'01.03.2023; attore-opponente nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. RANIERI CP_2 C.F._3
AF (C.F. , domiciliata in VIA D. FILERGITI N. 10 47121 C.F._4
FORLÌ, in virtù di procura del 25.11.2022; convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
- dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
- Dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Dott. Parte_1
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni in atto indicate.
- Dichiarare che nulla gli opponenti devono alla ricorrente.
- Vinte le spese».
1 Conclusioni per : CP_2
«Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Forlì, contrariis rejectis:
VI. In via pregiudiziale:
d) accertare che l'opposizione avversaria è stata proposta oltre i termini di cui all'art.641 commi I e II cod. proc. civ., per tutte le causali esposte in narrativa;
e) per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avversaria opposizione, in quanto tardiva, con ogni conseguente statuizione di legge;
f) conseguentemente, dichiarare la definitività e/o l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo n. 33/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì in data 16/01/2023 con ogni conseguente statuizione di legge.
VII. In via preliminare - in subordine:
c) nella denegata e non creduta protesi di mancato accoglimento della domanda sub n. I) che precede e con riserva di gravame, accertare che l'avversaria opposizione non è fondata su prova scritta, né risulta di pronta soluzione per tutte le causali esposte in narrativa;
d) per l'effetto, ex art. 648 cod. proc. civ., dichiarare la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto alla prima udienza.
VIII. In via preliminare - in ogni caso:
f) accertare la giurisdizione della Repubblica italiana, ex artt. 18 e 19 del Regolamento UE n. 1512/2012 per i motivi esposti in narrativa;
g) per l'effetto, dichiarare il rigetto dell'eccezione preliminare avversaria sul punto e confermare la competenza giurisdizionale della Repubblica italiana rispetto all'oggetto del presente giudizio.
h) conseguentemente, dichiarare il rigetto dell'eccezione avversaria sul punto, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per tutte le causali compiutamente esposte nella narrativa;
i) in aggiunta, accertare l'infondatezza dell'eccezione avversaria di difetto di legittimazione passiva del sig. Pt_1 per le causali esposte in narrativa;
[...]
j) per l'effetto, dichiarare il rigetto dell'eccezione avversaria e confermare la legittimazione passiva del sig. Pt_1
in qualità di soggetto agente della MILANO MFX Ldt. sul territorio italiano, per le causali esposti in
[...] narrativa.
IX. In via principale – nel merito:
d) accertare la sussistenza di idonea prova del credito, per tutte le causali esposte in narrativa;
e) per l'effetto, dichiarare il rigetto di tutte le domande e le eccezioni avversarie, siccome infondate in fatto ed in diritto per le causali esposte nella narrativa;
f) per l'effetto, dichiarare la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 33/2023 D.I. emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Forlì in data 16/01/2023, con ogni conseguente statuizione di legge.
2 X. In ogni caso:
b) con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in misura pari ai medi tariffari di cui al D.M.
Giustizia n. 147/2022, ovvero in quella diversa misura ritenuta congrua, in ogni caso oltre accessori di legge».».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In forza del decreto ingiuntivo n. 33/2023 del 13.01.2023, ingiungeva, nei CP_2 confronti di e , in solido, di pagare la somma pari ad € Controparte_3 Parte_1
278.127,24, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di capitale da liquidarsi a seguito della chiusura del conto 13A8371, di cui la ricorrente era titolare in forza di contratto di partnership per la “raccolta del risparmio privato da investire su piattaforme esterne sottoforma di trading online” sottoscritto nell'anno 2018 con la società (doc. 1 fasc. monitorio). Controparte_4
1.1. Il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo posta sia alla società (notifica perfezionata il 13.02.2023, v. doc. 1 opposta) che al legale rappresentante (notifica perfezionata per compiuta giacenza il 14.02.2023, v. doc. 17).
1.2. Con atto di citazione notificato in data 8.04.2023, l'ingiunta proponeva opposizione eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva del legale rappresentante, nel merito l'insussistenza del credito azionato.
1.3. Si costituiva l'opposta eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 641 co. 2 c.p.c.; nel merito, chiedeva la conferma del decreto, rimarcando, ai fini della prova della sussistenza e dell'entità del credito, la rilevanza della e-mail del 5.07.2022 (doc. 8 fasc. monitorio), qualificabile come atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
2. Con ordinanza del 23.11.2023, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la causa proseguiva, prima con la concessione del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., poi con il suo inoltro all'udienza del 10.12.2025, previo termine per il deposito di memorie conclusive.
2.1. Sotto il profilo pregiudiziale, come già anticipato in sede di emissione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., l'eccezione di difetto di giurisdizione non è meritevole di accoglimento, poiché:
3 i. come emerge dalla visura camerale, la società, seppur operante tra Italia e Regno Unito, ha sede legale a Malta (doc. 2 opposta), per cui trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1215/2012 “Bruxelles I bis”, che riconosce la giurisdizione di altro Stato membro “a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
” […] (art. 7);
ii. è altresì provato che il legale rappresentante ha residenza in Italia (doc. 4); Pt_1
iii. la clausola 23 del contratto di partnership, in merito al Foro competente, ne specifica la natura “non esclusiva”.
3. Ciò chiarito, l'opposizione è comunque inammissibile.
3.1. L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta notificato alla controparte in data 8 aprile 2023, ossia oltre il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione da parte del sig. , quale soggetto residente in Italia, decorrenti dall'avvenuta notifica Parte_1 del decreto ingiuntivo del 14.2.2023 (dieci giorni dalla comunicazione di avviso deposito del
4.2.23), con la conseguenza che il termine ultimo scadeva lunedì 27 marzo 2023.
3.2. Ugualmente, nei confronti della società che, quale società residente CP_1 in territorio europeo (Slema-Malta), aveva cinquanta giorni ex art. 641, comma 2°, c.p.c. per proporre opposizione e che risultano maturati mercoledì 5 aprile 2023.
3.3. Il decreto va quindi confermato e l'opponente va condannato a rifondere le spese di lite alla parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione per tardività e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 33/2023 del 13.01.2023; condanna e , in solido, a rifondere, in favore di CP_1 Parte_1
(C.F. , le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 CP_2 C.F._3 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 16 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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