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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5176 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1713/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott. Monica Cacace Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1713/2025 promossa da:
CF: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. rappresentati e difesi dagli avv.ti LUCA
[...] C.F._2
LI e MO CA
APPELLANTI
Contro
Controparte_1
F:
[...] P.IVA_1
NONCHE'
pagina 1 di 4 C.F. , e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
.F. CP_3 P.IVA_3
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI: gli appellanti chiedevano, in conseguenza dell'intervenuta transazione stragiudiziale della lite, l'estinzione del processo ex art. 306 cpc per rinuncia agli atti del giudizio di appello depositata in atti il 08.09.2025, personalmente sottoscritta e regolarmente notificata alle parti appellate rimaste contumaci e ai loro difensori in primo grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 08.09.2025, ritualmente notificato in pari data alle controparti appellate (banca originaria creditrice e cessionaria del credito) prima della scadenza dei termini di costituzione delle medesime (conformemente a orientamento della Suprema Corte: Cass. n. 5756/2011 e 23620/2017), gli appellanti di persona e dichiaravano di Parte_3 Parte_2
rinunciare al giudizio di appello per intervenuto accordo transattivo e chiedevano emettersi pronuncia giudiziale di estinzione ex art. 306 cpc.
Nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto di appello e di quello di rinuncia, le controparti appellate non si costituivano, rimanendo contumaci nel presente giudizio.
Con note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza del 16.10.2025 il difensore degli appellanti ribadiva la richiesta di estinzione ex art. 306 cpc alla luce dell'intervenuta rinuncia al giudizio di appello fatta personalmente dagli appellanti e già depositata in atti.
Trattandosi di causa di pronta soluzione, veniva quindi fissata dal giudice istruttore ed espletata in data 23.10.2025 udienza collegiale ex art. 350 bis all'esito della quale questa Corte riservava la causa in decisione.
§§§§
pagina 2 di 4 Per quanto innanzi esposto:
1) visto il rituale atto di rinuncia degli appellanti al giudizio di appello per dichiarata intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite, da essi personalmente sottoscritto e depositato ritualmente in atti;
2) visto che detto atto di rinuncia risulta ritualmente notificato dal difensore degli appellanti alle controparti appellate rimaste contumaci prima della scadenza dei termini per la costituzione delle stesse (vedi Cass. n. 5756/2011 e 23620/2017);
3) rilevato che le parti appellate, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, non si sono costituite nel giudizio di appello rimanendo contumaci;
4) rilevato che con le note di trattazione scritta del 14.10.2024 gli appellanti, a mezzo del loro difensore, rifacendosi alla dichiarazione di rinuncia al giudizio di appello già ritualmente depositata, hanno ribadito la richiesta di estinzione di detto giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc;
5) che, essendo le parti appellate rimaste contumaci, non si richiede la loro accettazione alla rinuncia per il prodursi dell'effetto estintivo, in base all'espressa previsione di cui all'art. 306 cpc;
6) che pertanto tale istanza può essere accolta ricorrendone le condizioni di legge, e nulla va disposto sulle spese processuali in quanto le parti appellate cui spettava l'eventuale rimborso ex art. 306 comma 4 cpc non si sono costituite, rimanendo contumaci nonostante siano stati loro regolarmente notificati l'atto di appello e quello di rinuncia, per cui deve presumersi che non ne abbiano sostenuta alcuna;
7) che, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata con sentenza dal collegio;
8) che va dichiarata invece inammissibile la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di primo grado di revocazione del fondo patrimoniale costituito dall'appellante, non ricorrendo i presupposti di cui all'art.
pagina 3 di 4 2668 cc in quanto, a seguito della rinuncia agli atti del giudizio di appello
(diversamente da quanto avviene in caso di rinuncia effettuata in primo grado che determina il venir meno dell'intero giudizio), si produce l'estinzione del solo processo di appello e conseguentemente la sentenza di primo grado diviene definitiva: è dunque evidente che in caso di estinzione del processo di appello ex art. 306 cpc il giudice di appello non può, ai sensi dell'art. 2668 cc, disporre la cancellazione della trascrizione né della domanda di primo grado (né della conseguente sentenza di merito);
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 306 e 307 ult. comma cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, disponendo cancellarsi la causa dal ruolo;
b) Dichiara inammissibile l'istanza degli appellanti di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di primo grado;
c) Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Napoli il 23.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Michele Magliulo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott. Monica Cacace Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1713/2025 promossa da:
CF: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. rappresentati e difesi dagli avv.ti LUCA
[...] C.F._2
LI e MO CA
APPELLANTI
Contro
Controparte_1
F:
[...] P.IVA_1
NONCHE'
pagina 1 di 4 C.F. , e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
.F. CP_3 P.IVA_3
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI: gli appellanti chiedevano, in conseguenza dell'intervenuta transazione stragiudiziale della lite, l'estinzione del processo ex art. 306 cpc per rinuncia agli atti del giudizio di appello depositata in atti il 08.09.2025, personalmente sottoscritta e regolarmente notificata alle parti appellate rimaste contumaci e ai loro difensori in primo grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 08.09.2025, ritualmente notificato in pari data alle controparti appellate (banca originaria creditrice e cessionaria del credito) prima della scadenza dei termini di costituzione delle medesime (conformemente a orientamento della Suprema Corte: Cass. n. 5756/2011 e 23620/2017), gli appellanti di persona e dichiaravano di Parte_3 Parte_2
rinunciare al giudizio di appello per intervenuto accordo transattivo e chiedevano emettersi pronuncia giudiziale di estinzione ex art. 306 cpc.
Nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto di appello e di quello di rinuncia, le controparti appellate non si costituivano, rimanendo contumaci nel presente giudizio.
Con note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza del 16.10.2025 il difensore degli appellanti ribadiva la richiesta di estinzione ex art. 306 cpc alla luce dell'intervenuta rinuncia al giudizio di appello fatta personalmente dagli appellanti e già depositata in atti.
Trattandosi di causa di pronta soluzione, veniva quindi fissata dal giudice istruttore ed espletata in data 23.10.2025 udienza collegiale ex art. 350 bis all'esito della quale questa Corte riservava la causa in decisione.
§§§§
pagina 2 di 4 Per quanto innanzi esposto:
1) visto il rituale atto di rinuncia degli appellanti al giudizio di appello per dichiarata intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite, da essi personalmente sottoscritto e depositato ritualmente in atti;
2) visto che detto atto di rinuncia risulta ritualmente notificato dal difensore degli appellanti alle controparti appellate rimaste contumaci prima della scadenza dei termini per la costituzione delle stesse (vedi Cass. n. 5756/2011 e 23620/2017);
3) rilevato che le parti appellate, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, non si sono costituite nel giudizio di appello rimanendo contumaci;
4) rilevato che con le note di trattazione scritta del 14.10.2024 gli appellanti, a mezzo del loro difensore, rifacendosi alla dichiarazione di rinuncia al giudizio di appello già ritualmente depositata, hanno ribadito la richiesta di estinzione di detto giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc;
5) che, essendo le parti appellate rimaste contumaci, non si richiede la loro accettazione alla rinuncia per il prodursi dell'effetto estintivo, in base all'espressa previsione di cui all'art. 306 cpc;
6) che pertanto tale istanza può essere accolta ricorrendone le condizioni di legge, e nulla va disposto sulle spese processuali in quanto le parti appellate cui spettava l'eventuale rimborso ex art. 306 comma 4 cpc non si sono costituite, rimanendo contumaci nonostante siano stati loro regolarmente notificati l'atto di appello e quello di rinuncia, per cui deve presumersi che non ne abbiano sostenuta alcuna;
7) che, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata con sentenza dal collegio;
8) che va dichiarata invece inammissibile la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di primo grado di revocazione del fondo patrimoniale costituito dall'appellante, non ricorrendo i presupposti di cui all'art.
pagina 3 di 4 2668 cc in quanto, a seguito della rinuncia agli atti del giudizio di appello
(diversamente da quanto avviene in caso di rinuncia effettuata in primo grado che determina il venir meno dell'intero giudizio), si produce l'estinzione del solo processo di appello e conseguentemente la sentenza di primo grado diviene definitiva: è dunque evidente che in caso di estinzione del processo di appello ex art. 306 cpc il giudice di appello non può, ai sensi dell'art. 2668 cc, disporre la cancellazione della trascrizione né della domanda di primo grado (né della conseguente sentenza di merito);
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 306 e 307 ult. comma cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, disponendo cancellarsi la causa dal ruolo;
b) Dichiara inammissibile l'istanza degli appellanti di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di primo grado;
c) Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Napoli il 23.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Michele Magliulo
pagina 4 di 4