TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1991/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
7.10.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. PEPOLI VERONICA, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso l'indirizzo P.E.C. del difensore
Email_1
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- contumace –
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1 accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento
e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2023/2024 e 2024/2025 e così per complessivi €uro 1.000,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del;
Controparte_1
Cont condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro
1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994,
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, ed agiva in giudizio nei confronti del
[...]
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio Controparte_1
in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente
istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del
[...]
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore Controparte_1
corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2 2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica”
del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2023/24: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
a.s. 2024/25: supplenza fino al termine delle attività didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd.
“circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del
D.L. 69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività
didattiche.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno
3 degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a CP_1
provvedere al relativo accredito a suo favore, per € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.000,00, e conseguentemente condanna il a CP_1
provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € 515,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 21,50.
Venezia, 28/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
4