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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11184 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24036/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come mod. dal D.Lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.24036/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. , in persona dell'Amministratore Unico, Parte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Brancaccio ed elettivamente dom.to presso il suo studio, in Napoli alla via S. Brigida n. 51, come da procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) elett.te Controparte_1 C.F._1 dom.ta in Napoli al C.so Umberto I n.228 presso lo studio dell'Avv. Assunta Casolla, dalla quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti
APPELLATA
- CONCLUSIONI come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione d'appello, ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 25164/23, emessa in data 04/04/2023 e depositata in data 16/05/2023, con cui quest'ultimo accoglieva l'opposizione promossa da parte appellata avverso l'ordinanza Parte ingiunzione Rif. Prot. 114115/2018 emessa dall' , successiva alla sanzione amministrativa contestatale con verbale n. RV06 114115/2018 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 Legge Regionale 13/1998 (viaggiava su mezzi pubblici senza regolare titolo di viaggio).
In primo grado, parte appellata assumeva, in fatto, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, avendo la stessa provveduto ad ottemperare all'obbligo di obliterazione del titolo di viaggio e che la riscontrata omessa marcatura dello stesso sarebbe dipesa da un malfunzionamento dell'apparecchio installato sull'autobus.
L'amministrazione resistente, odierna appellante, non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice di prime cure, sull'assunto che l'amministrazione non avrebbe contestato la versione dei fatti fornita dalla parte appellata, opponente in primo grado, aveva accolto il ricorso ed annullato l'ordinanza ingiunzione.
Interposto appello, l' censurava la sentenza emessa, articolando, Parte_1 quale motivo di gravame, il malgoverno ad opera del Giudice di Pace del principio di non contestazione che, stante la sua mancata costituzione in giudizio, non avrebbe potuto operare nel caso di specie.
Si costituiva la parte appellata che, contestando l'averso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Autorizzata la parte appellata alla ricostruzione del fascicolo di primo grado e convertito il rito, il Giudice rinviava la causa per la discussione alla data odierna (01/12/2025).
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è fondato e, per tale ragione, va accolto.
In via preliminare, preme evidenziare che l'opposizione ad ordinanza - ingiunzione, ai sensi dell 'art. 22 L. n. 689 del 1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio – trattato con il rito del lavoro – avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Autorità amministrativa opposta. Per ciò che concerne, quindi, l'onere della prova in materia ed il suo riparto nel giudizio in parola, la giurisprudenza di legittimità, a più riprese, ha stabilito che:
“l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento
- 2 - della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Ciò chiarito, venendo al motivo d'appello articolato, mette conto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico, in merito all'operatività dl principio di non contestazione h affermato che: “In realtà l'art. 115 comma 1° c.p.c., nello stabilire che ' Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite ', esclude quindi in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).” (cfr. di recente Cass Civ Sez. 2 sent. n. 25/2025). Nel caso di specie, come correttamente eccepito dalla parte appellante, e documentalmente accertato, ella era contumace in primo grado, di conseguenza, non poteva attribuirsi a tale comportamento alcun significato processualmente rilevante, men che meno di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., delle eccezioni difensive promosse dalla parte appellata in primo grado.
Ora, ciò chiarito, è possibile affermare che la parte appellata non ha contestato la pacifica circostanza che il titolo di viaggio fosse privo di timbratura, ma ha
- 3 - eccepito che tale omissione fosse imputabile al malfunzionamento della macchinetta obliteratrice. Ebbene, in applicazione del riparto dell'onere probatorio sopra rammentato, è da rilevare che il malfunzionamento della macchinetta obliteratrice, è da considerarsi fatto impeditivo della pretesa creditoria dell'amministrazione, la cui prova è a carico dell'opponente ovvero della parte appellata, e non già, come sostenuto da quest'ultima, a carico dell'appellante, opposta in primo grado. Sotto tale aspetto, inoltre, l'articolata prova testimoniale in primo grado ad opera dell'appellata, oltre ad essere irrilevante, è inammissibile in quanto volta superare quanto riportato nel verbale elevato, avente al riguardo forza fidefacente, ove i pubblici ufficiali hanno accertato l'omessa timbratura del titolo di viaggio.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle spese del presente grado di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe così provvede:
a) Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 25164/23, conferma l'impugnata ordinanza- ingiunzione;
b) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 332 per compensi professionali ai sensi del DM 55/2014, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli, il 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come mod. dal D.Lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.24036/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. , in persona dell'Amministratore Unico, Parte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Brancaccio ed elettivamente dom.to presso il suo studio, in Napoli alla via S. Brigida n. 51, come da procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) elett.te Controparte_1 C.F._1 dom.ta in Napoli al C.so Umberto I n.228 presso lo studio dell'Avv. Assunta Casolla, dalla quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti
APPELLATA
- CONCLUSIONI come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione d'appello, ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 25164/23, emessa in data 04/04/2023 e depositata in data 16/05/2023, con cui quest'ultimo accoglieva l'opposizione promossa da parte appellata avverso l'ordinanza Parte ingiunzione Rif. Prot. 114115/2018 emessa dall' , successiva alla sanzione amministrativa contestatale con verbale n. RV06 114115/2018 per violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 Legge Regionale 13/1998 (viaggiava su mezzi pubblici senza regolare titolo di viaggio).
In primo grado, parte appellata assumeva, in fatto, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, avendo la stessa provveduto ad ottemperare all'obbligo di obliterazione del titolo di viaggio e che la riscontrata omessa marcatura dello stesso sarebbe dipesa da un malfunzionamento dell'apparecchio installato sull'autobus.
L'amministrazione resistente, odierna appellante, non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice di prime cure, sull'assunto che l'amministrazione non avrebbe contestato la versione dei fatti fornita dalla parte appellata, opponente in primo grado, aveva accolto il ricorso ed annullato l'ordinanza ingiunzione.
Interposto appello, l' censurava la sentenza emessa, articolando, Parte_1 quale motivo di gravame, il malgoverno ad opera del Giudice di Pace del principio di non contestazione che, stante la sua mancata costituzione in giudizio, non avrebbe potuto operare nel caso di specie.
Si costituiva la parte appellata che, contestando l'averso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Autorizzata la parte appellata alla ricostruzione del fascicolo di primo grado e convertito il rito, il Giudice rinviava la causa per la discussione alla data odierna (01/12/2025).
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è fondato e, per tale ragione, va accolto.
In via preliminare, preme evidenziare che l'opposizione ad ordinanza - ingiunzione, ai sensi dell 'art. 22 L. n. 689 del 1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio – trattato con il rito del lavoro – avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Autorità amministrativa opposta. Per ciò che concerne, quindi, l'onere della prova in materia ed il suo riparto nel giudizio in parola, la giurisprudenza di legittimità, a più riprese, ha stabilito che:
“l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento
- 2 - della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Ciò chiarito, venendo al motivo d'appello articolato, mette conto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico, in merito all'operatività dl principio di non contestazione h affermato che: “In realtà l'art. 115 comma 1° c.p.c., nello stabilire che ' Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite ', esclude quindi in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).” (cfr. di recente Cass Civ Sez. 2 sent. n. 25/2025). Nel caso di specie, come correttamente eccepito dalla parte appellante, e documentalmente accertato, ella era contumace in primo grado, di conseguenza, non poteva attribuirsi a tale comportamento alcun significato processualmente rilevante, men che meno di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., delle eccezioni difensive promosse dalla parte appellata in primo grado.
Ora, ciò chiarito, è possibile affermare che la parte appellata non ha contestato la pacifica circostanza che il titolo di viaggio fosse privo di timbratura, ma ha
- 3 - eccepito che tale omissione fosse imputabile al malfunzionamento della macchinetta obliteratrice. Ebbene, in applicazione del riparto dell'onere probatorio sopra rammentato, è da rilevare che il malfunzionamento della macchinetta obliteratrice, è da considerarsi fatto impeditivo della pretesa creditoria dell'amministrazione, la cui prova è a carico dell'opponente ovvero della parte appellata, e non già, come sostenuto da quest'ultima, a carico dell'appellante, opposta in primo grado. Sotto tale aspetto, inoltre, l'articolata prova testimoniale in primo grado ad opera dell'appellata, oltre ad essere irrilevante, è inammissibile in quanto volta superare quanto riportato nel verbale elevato, avente al riguardo forza fidefacente, ove i pubblici ufficiali hanno accertato l'omessa timbratura del titolo di viaggio.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle spese del presente grado di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe così provvede:
a) Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 25164/23, conferma l'impugnata ordinanza- ingiunzione;
b) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 332 per compensi professionali ai sensi del DM 55/2014, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli, il 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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