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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 4877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4877 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2374/2025 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina C.F._1
SU LO, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Serena Indorato, C.F._2
giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege –
1 Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
indi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/03/2025 ha Parte_1
adito questo Tribunale chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NTTA Lì TT (CT) il
07/01/1998 con , trascritto nel Registro di Stato Civile del Controparte_1
Comune di NTTA Lì TT, Anno 1998, Atto n. 2, Parte II Serie A.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separato dalla moglie giusta sentenza n. 5094/2009 del 30/10/2009 di questo
Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al Presidente
i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda formulata dal ricorrente.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e va accolta in Parte_1 Controparte_1
quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n
898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio
2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b)
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
2 separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n.
5094/2009 del 30/10/2009 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla quale il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica.
Le spese di lite vanno compensate in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2374/2025 R.G.;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
NTTA Lì TT (CT) il 07/01/1998 tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
[...]
NTTA Lì TT (CT) Atto n. 2, Parte II, Serie A, anno 1998;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2374/2025 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina C.F._1
SU LO, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Serena Indorato, C.F._2
giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege –
1 Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
indi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/03/2025 ha Parte_1
adito questo Tribunale chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NTTA Lì TT (CT) il
07/01/1998 con , trascritto nel Registro di Stato Civile del Controparte_1
Comune di NTTA Lì TT, Anno 1998, Atto n. 2, Parte II Serie A.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separato dalla moglie giusta sentenza n. 5094/2009 del 30/10/2009 di questo
Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al Presidente
i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda formulata dal ricorrente.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e va accolta in Parte_1 Controparte_1
quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n
898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio
2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b)
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
2 separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n.
5094/2009 del 30/10/2009 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla quale il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica.
Le spese di lite vanno compensate in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2374/2025 R.G.;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
NTTA Lì TT (CT) il 07/01/1998 tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
[...]
NTTA Lì TT (CT) Atto n. 2, Parte II, Serie A, anno 1998;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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