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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
dato atto della regolarità della notifica ed accertata la mancata costituzione in giudizio del , dichiara la Controparte_1
contumacia di parte resistente;
lette le note scritte, depositate da parte ricorrente il 13.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 15.12.2024; pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 995/2024 R.G.L. proposta da:
nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
), residente in [...]
Baldoni n. 8/2;
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
) e residente in [...]; C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
), residente in [...]
11;
nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
) e residente in [...]
Verme n. 7, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Naso Domenico (c.f. del Foro di Roma e Cinzia C.F._5
Ganzerli (c.f. ) del Foro di Mantova ed C.F._6
elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Mantova, via
Chiassi n. 54;
ricorrenti contro
(c.f. Controparte_1
; P.IVA_1
Controparte_5
(c.f. ); P.IVA_2
Controparte_6
(c.f. );
[...] P.IVA_3
tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in 40123 Bologna, via Alfredo Testoni n. 6, PEC
Email_1
resistenti contumaci
In punto a: “Accertamento del diritto alla Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del
Pag. 2 di 14 docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B) Condannare il
(già ) a Controparte_1 Controparte_1
mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 1.500,00
a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22; € CP_2
1.500,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2022/23, Controparte_3
2023/24; € 1.000,00 a per gli anni scolastici Controparte_4
2022/23, 2023/24; € 1.000,00 a per gli anni scolastici Parte_1
2019/20, 2020/21; per la somma totale di € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati
e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA:A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015; B) Condannare il (già Controparte_1
) al pagamento in favore dei ricorrenti, come di Controparte_1
seguito specificato: € 1.500,00 a per gli anni scolastici CP_2
2019/20, 2020/21, 2021/22; € 1.500,00 a per gli anni Controparte_3
scolastici 2019/20, 2022/23, 2023/24; € 1.000,00 a Controparte_4
per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; € 1.000,00 a
[...] Pt_1
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21; per la somma totale di €
[...]
5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra
Pag. 3 di 14 suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 12.10.2024, CP_2
e Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi for mativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali con conseguenti domande di condanna del resis tente
[...]
, come formulate nelle sopra Controparte_1
trascritte conclusioni.
I ricorrenti allegano di essere docenti e dipendenti dell'Amministrazione scolastica resistente .
In particolare, ris ulta con ultima sede di servizio CP_2
presso l'IC “Matteo Maria Boiardo” di Scandiano (RE) ;
è attualmente in servizio presso l'I.C. San Controparte_3
Polo Petrarca in San Polo d'Enza (RE); Controparte_4
è attualmente in servizio presso l'I.C. di Casalgrande
[...]
(RE); è di ruolo a decorrere dal 01.09. 2021 Parte_1
presso l'I.I.S. Luigi Nobili di Reggio Emilia.
Pag. 4 di 14 Gli stessi allegano altresì di a vere prestato servizio, in qualità di docenti, alle dipendenze del succitato , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, e CP_2
2021/2022;
- negli anni scolastici 2019/2020, 202 2/2023 e Controparte_3
2023/2024;
- negli anni scolas tici 2022/2023 e Controparte_4
2023/2024;
- negli anni scolas tici 2019/2020 e 2020/2021. Parte_2
In esecuzione di ques ti contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
A fronte di ciò, gli istanti contes tano il fatto dell'Amministrazione resistente di non avere loro ri conosciuto il beneficio di cui si tratta, quest'ultima agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Inoltre, a fondamento delle proprie ragioni, gli stessi deducono l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo s tesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Pag. 5 di 14 Stante la ritualità della notifica, il resistente non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace al momento della pronuncia giudiziale.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa in data odierna, previo deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.12.2024, depositate da parte ricorrente in data 13.12.2024.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, ris ulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in fo rza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- il ricorrente ha prestato attività di docenza CP_2
nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal
17.09.2019 al 30.06.2020 (7 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 10.12.2019 al 30.06.2020 (2 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 15.09.2020 al 30.06.2021 (7 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal
06.09.2021 al 3 1.08.2022 (18 ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Controparte_3
nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorren te dal
24.09.2019 al 30.06.2020 ( 15 ore settimanali); nell'a.s.
2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
Pag. 6 di 14 30.06.2023 (10 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06. 2023 (12 ore settimanali); nell'a.s. 2023/2024 con contratto di lavoro decorrente dal
13.09.2023 al 30.06.2024 (11 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 13.09.2023 al 30.06.2024 (4,5 ore settimanali);
- la ricorrente ha pres tato attività di Controparte_4
docenza nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 15.09.2022 al 3 0.06.2023 (24 ore settimanali) ; nell'a.s.
2023/2024 con contratto di lavoro decorrente dal 15.09.2023 al
30.06.2024 (24 ore settimanali);
- la ricorrente ha pres tato attività di docenza Parte_1
nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal
23.09.2019 al 30.06.2020 (18 ore settimanali); nell'a.s.
2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 28.09.2020 al
30.06.2021 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
Pag. 7 di 14 di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accred itati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_7
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo p rofessionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa dell e scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile ”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti d i ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale c he riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
Pag. 8 di 14 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di s ostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16 .03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrar ietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a f ino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pag. 9 di 14 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris pr udenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte da i ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodott i in atti (cfr. docc. 1 e 1-bis ovvero copie di contratti di lavoro e copie di buste paga ), i ricorrent i hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
La prova dell'attività di docenza - concretamente svolta da i ricorrenti - non è contestata, visto il fatto che l'Amministrazione resistente, pur regolarmente convenuta, non ha ritenuto di cos tituirsi, pertanto scegliendo di non contestare specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolastico ogni anno scolas tico dedotto.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di adempimento specifico dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presuppos to della permanenza nel sistema scolastico di tutti i ricorrenti, al momento della pronuncia giudiziale;
in particolare, è inserito nelle prodotte CP_2
G. P.S. della provincia di Reggio Emilia, valide per il biennio
Pag. 10 di 14 2024/2026; e ono Controparte_3 Controparte_8
in servizio in virtù di contratti a tempo determinato per l'a.s.
2024/2025, prodotti in atti in data 13.12.2024; Parte_1
è di ruolo a decorrere dal 01.09.2021, come da relativo contratto di lavoro prodotto in atti.
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e parte resistente va condannata a riconos cere ai ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclus ioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la comples s iva somma richies ta, quale valore della controversia, pari ad € 5. 000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” , la
Suprema Corte - con la richia mata sentenza del 27.10.2023 n.
29961/2023 - ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutaz ione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stab ilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'ar ticolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mes i dalla data di entrata in vigore della
Pag. 11 di 14 presente legge. L'ar ticolo 16, comma 6, della le gge 30 dicembre
1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natur a retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia matur ato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criter i e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli i nteressi legali, sulle pres tazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristor o del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla C orte d i Cassazione nella sentenza del 27.10. 2023 n.
29961, a cui si ritiene doveros o pres tare osservanza nel ris petto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Sulla regolamentazione delle spes e di lite, va applicato il criterio della soccombenza, sicché le spese sono riconosciute in favore di parte ricorrente come da liquidazione determinata in
Pag. 12 di 14 dispositivo, tenuto conto dei valori minimi ex lege previsti per le cause di lavoro (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), considerato i seguenti criteri ovvero il numero di ricorrenti aventi la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. n. 147/2022), le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, ch e giustifica la riduzione ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzos i, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata , nella causa n.
995/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto de i ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_9
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 co mma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo, con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo di € 1.500,00 a favore di , oltre interessi CP_2
legali dalle scadenze all'integrale soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 1.500,00, a favore di , oltre Controparte_3
interessi legali dalle scadenze all'integrale soddis fo;
- agli anni scolastici 202 2/2023 e 2023/2024, per un importo di
Pag. 13 di 14 € 1.000,00, a favore di , oltre Controparte_4
interessi legali dalle scadenze all'integrale soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di
€ 1.000,00, a favore di , oltre interessi legali Parte_1
dalle scadenze all'integrale soddisfo.
2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifonde re ai ricorrenti, con CP_10
distrazione in favore de i procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esbors i ed euro 1.226,00 per spese legali.
Oltre spese generali del 15% iva e c .p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 29. 01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
dato atto della regolarità della notifica ed accertata la mancata costituzione in giudizio del , dichiara la Controparte_1
contumacia di parte resistente;
lette le note scritte, depositate da parte ricorrente il 13.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 15.12.2024; pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 995/2024 R.G.L. proposta da:
nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
), residente in [...]
Baldoni n. 8/2;
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
) e residente in [...]; C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
), residente in [...]
11;
nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
) e residente in [...]
Verme n. 7, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Naso Domenico (c.f. del Foro di Roma e Cinzia C.F._5
Ganzerli (c.f. ) del Foro di Mantova ed C.F._6
elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Mantova, via
Chiassi n. 54;
ricorrenti contro
(c.f. Controparte_1
; P.IVA_1
Controparte_5
(c.f. ); P.IVA_2
Controparte_6
(c.f. );
[...] P.IVA_3
tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in 40123 Bologna, via Alfredo Testoni n. 6, PEC
Email_1
resistenti contumaci
In punto a: “Accertamento del diritto alla Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del
Pag. 2 di 14 docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B) Condannare il
(già ) a Controparte_1 Controparte_1
mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 1.500,00
a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22; € CP_2
1.500,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2022/23, Controparte_3
2023/24; € 1.000,00 a per gli anni scolastici Controparte_4
2022/23, 2023/24; € 1.000,00 a per gli anni scolastici Parte_1
2019/20, 2020/21; per la somma totale di € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati
e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA:A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015; B) Condannare il (già Controparte_1
) al pagamento in favore dei ricorrenti, come di Controparte_1
seguito specificato: € 1.500,00 a per gli anni scolastici CP_2
2019/20, 2020/21, 2021/22; € 1.500,00 a per gli anni Controparte_3
scolastici 2019/20, 2022/23, 2023/24; € 1.000,00 a Controparte_4
per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; € 1.000,00 a
[...] Pt_1
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21; per la somma totale di €
[...]
5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra
Pag. 3 di 14 suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 12.10.2024, CP_2
e Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi for mativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali con conseguenti domande di condanna del resis tente
[...]
, come formulate nelle sopra Controparte_1
trascritte conclusioni.
I ricorrenti allegano di essere docenti e dipendenti dell'Amministrazione scolastica resistente .
In particolare, ris ulta con ultima sede di servizio CP_2
presso l'IC “Matteo Maria Boiardo” di Scandiano (RE) ;
è attualmente in servizio presso l'I.C. San Controparte_3
Polo Petrarca in San Polo d'Enza (RE); Controparte_4
è attualmente in servizio presso l'I.C. di Casalgrande
[...]
(RE); è di ruolo a decorrere dal 01.09. 2021 Parte_1
presso l'I.I.S. Luigi Nobili di Reggio Emilia.
Pag. 4 di 14 Gli stessi allegano altresì di a vere prestato servizio, in qualità di docenti, alle dipendenze del succitato , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, e CP_2
2021/2022;
- negli anni scolastici 2019/2020, 202 2/2023 e Controparte_3
2023/2024;
- negli anni scolas tici 2022/2023 e Controparte_4
2023/2024;
- negli anni scolas tici 2019/2020 e 2020/2021. Parte_2
In esecuzione di ques ti contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
A fronte di ciò, gli istanti contes tano il fatto dell'Amministrazione resistente di non avere loro ri conosciuto il beneficio di cui si tratta, quest'ultima agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Inoltre, a fondamento delle proprie ragioni, gli stessi deducono l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo s tesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Pag. 5 di 14 Stante la ritualità della notifica, il resistente non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace al momento della pronuncia giudiziale.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa in data odierna, previo deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.12.2024, depositate da parte ricorrente in data 13.12.2024.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, ris ulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in fo rza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- il ricorrente ha prestato attività di docenza CP_2
nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal
17.09.2019 al 30.06.2020 (7 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 10.12.2019 al 30.06.2020 (2 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 15.09.2020 al 30.06.2021 (7 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal
06.09.2021 al 3 1.08.2022 (18 ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Controparte_3
nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorren te dal
24.09.2019 al 30.06.2020 ( 15 ore settimanali); nell'a.s.
2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
Pag. 6 di 14 30.06.2023 (10 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06. 2023 (12 ore settimanali); nell'a.s. 2023/2024 con contratto di lavoro decorrente dal
13.09.2023 al 30.06.2024 (11 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 13.09.2023 al 30.06.2024 (4,5 ore settimanali);
- la ricorrente ha pres tato attività di Controparte_4
docenza nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 15.09.2022 al 3 0.06.2023 (24 ore settimanali) ; nell'a.s.
2023/2024 con contratto di lavoro decorrente dal 15.09.2023 al
30.06.2024 (24 ore settimanali);
- la ricorrente ha pres tato attività di docenza Parte_1
nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal
23.09.2019 al 30.06.2020 (18 ore settimanali); nell'a.s.
2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 28.09.2020 al
30.06.2021 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
Pag. 7 di 14 di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accred itati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_7
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo p rofessionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa dell e scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile ”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti d i ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale c he riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
Pag. 8 di 14 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di s ostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16 .03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrar ietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a f ino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pag. 9 di 14 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris pr udenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte da i ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodott i in atti (cfr. docc. 1 e 1-bis ovvero copie di contratti di lavoro e copie di buste paga ), i ricorrent i hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
La prova dell'attività di docenza - concretamente svolta da i ricorrenti - non è contestata, visto il fatto che l'Amministrazione resistente, pur regolarmente convenuta, non ha ritenuto di cos tituirsi, pertanto scegliendo di non contestare specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolastico ogni anno scolas tico dedotto.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di adempimento specifico dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presuppos to della permanenza nel sistema scolastico di tutti i ricorrenti, al momento della pronuncia giudiziale;
in particolare, è inserito nelle prodotte CP_2
G. P.S. della provincia di Reggio Emilia, valide per il biennio
Pag. 10 di 14 2024/2026; e ono Controparte_3 Controparte_8
in servizio in virtù di contratti a tempo determinato per l'a.s.
2024/2025, prodotti in atti in data 13.12.2024; Parte_1
è di ruolo a decorrere dal 01.09.2021, come da relativo contratto di lavoro prodotto in atti.
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e parte resistente va condannata a riconos cere ai ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclus ioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la comples s iva somma richies ta, quale valore della controversia, pari ad € 5. 000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” , la
Suprema Corte - con la richia mata sentenza del 27.10.2023 n.
29961/2023 - ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutaz ione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stab ilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'ar ticolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mes i dalla data di entrata in vigore della
Pag. 11 di 14 presente legge. L'ar ticolo 16, comma 6, della le gge 30 dicembre
1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natur a retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia matur ato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criter i e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli i nteressi legali, sulle pres tazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristor o del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla C orte d i Cassazione nella sentenza del 27.10. 2023 n.
29961, a cui si ritiene doveros o pres tare osservanza nel ris petto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Sulla regolamentazione delle spes e di lite, va applicato il criterio della soccombenza, sicché le spese sono riconosciute in favore di parte ricorrente come da liquidazione determinata in
Pag. 12 di 14 dispositivo, tenuto conto dei valori minimi ex lege previsti per le cause di lavoro (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), considerato i seguenti criteri ovvero il numero di ricorrenti aventi la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. n. 147/2022), le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, ch e giustifica la riduzione ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzos i, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata , nella causa n.
995/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto de i ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_9
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 co mma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo, con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo di € 1.500,00 a favore di , oltre interessi CP_2
legali dalle scadenze all'integrale soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 1.500,00, a favore di , oltre Controparte_3
interessi legali dalle scadenze all'integrale soddis fo;
- agli anni scolastici 202 2/2023 e 2023/2024, per un importo di
Pag. 13 di 14 € 1.000,00, a favore di , oltre Controparte_4
interessi legali dalle scadenze all'integrale soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di
€ 1.000,00, a favore di , oltre interessi legali Parte_1
dalle scadenze all'integrale soddisfo.
2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifonde re ai ricorrenti, con CP_10
distrazione in favore de i procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esbors i ed euro 1.226,00 per spese legali.
Oltre spese generali del 15% iva e c .p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 29. 01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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