Art. 29. Gestione delle spese 1. Le spese sono ripartite in unita' previsionali di base, come definite dall' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , individuate con determinazione del segretario generale.
Le spese sono riaggregate per funzioni obiettivo, indicate in apposito allegato al bilancio di previsione. Si provvede, altresi', alla progressiva introduzione della contabilita' economica attraverso un sistema contabile fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, secondo i principi di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo del 1997, n. 279.
2. Il presidente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, assegna le risorse al segretario generale, che le ripartisce tra i dipartimenti e gli uffici da lui direttamente dipendenti. I dirigenti generali distribuiscono le risorse loro assegnate tra i dirigenti titolari di centri di responsabilita', previa definizione degli obiettivi che si intendono perseguire.
3. I dirigenti generali e i dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa sono responsabili della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnate.
4. Il segretario generale esercita autonomi poteri di spesa, nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che gli altri dirigenti possono impegnare.
5. Il Collegio dei revisori controlla, almeno trimestralmente, l'andamento delle spese in rapporto allo stato di previsione.
Note all'art. 29:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 1 (Unita' previsionali di base). - 1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato e' ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unita' previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita' amministrativa. La determinazione delle unita' previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi postiall'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attivita' amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini".
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 279/1997 e' il seguente:
"Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell' art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo.
Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni.
Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita' economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilita' dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioniobiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicita' del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell' art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall' art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, puo' apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3".
Le spese sono riaggregate per funzioni obiettivo, indicate in apposito allegato al bilancio di previsione. Si provvede, altresi', alla progressiva introduzione della contabilita' economica attraverso un sistema contabile fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, secondo i principi di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo del 1997, n. 279.
2. Il presidente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, assegna le risorse al segretario generale, che le ripartisce tra i dipartimenti e gli uffici da lui direttamente dipendenti. I dirigenti generali distribuiscono le risorse loro assegnate tra i dirigenti titolari di centri di responsabilita', previa definizione degli obiettivi che si intendono perseguire.
3. I dirigenti generali e i dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa sono responsabili della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnate.
4. Il segretario generale esercita autonomi poteri di spesa, nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che gli altri dirigenti possono impegnare.
5. Il Collegio dei revisori controlla, almeno trimestralmente, l'andamento delle spese in rapporto allo stato di previsione.
Note all'art. 29:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 1 (Unita' previsionali di base). - 1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato e' ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unita' previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita' amministrativa. La determinazione delle unita' previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi postiall'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attivita' amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini".
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 279/1997 e' il seguente:
"Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell' art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo.
Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni.
Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita' economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilita' dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioniobiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicita' del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell' art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall' art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, puo' apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3".