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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6553 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2989/2021 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 14 luglio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, c.f. Parte_2
giusta procura in calce all'atto di appello ed in virtù della CodiceFiscale_1
delibera della Giunta Comunale n. 38 del 17.06.2021, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino alla via Fra Scipione Bellabona n. 11, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. nato ad [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Danilo Parte_1
AC del Foro di Avellino, c.f. , giusta procura in calce alla CodiceFiscale_3
comparsa di costituzione e risposta del grado di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino alla via Santissima Trinità n. 36, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 954/2021, resa nel giudizio 1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di primo grado avente n. 4445/2017 di R.G., pubblicata il 26 maggio 2021 e notificata in data
27 maggio 2021, in materia di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 23 giugno 2021, iscritto a ruolo in data 2 luglio
2021, il ha impugnato la sentenza n. 954/2021, pubblicata il 26 maggio Parte_1
2021 e notificata in data 27 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda di risarcimento del danno spiegata da per l'omessa Controparte_1
assegnazione dell'alloggio popolare spettantegli in virtù della graduatoria definitiva, così come riformulata dagli enti competenti all'esito del ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al dall'odierno appellato e definito nel 2017 con sentenza di accoglimento. CP_2
1.1. Ha chiesto alla Corte, in via preliminare e cautelare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza gravata;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori, con distrazione.
2. In data 18 ottobre 2021, si è costituito , chiedendo il rigetto dell'istanza Controparte_1
di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, nonché la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per la sua manifesta infondatezza, oltre al rigetto di tutti i motivi di appello, in quanto infondati in fatto e in diritto.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la disponibilità telematica del fascicolo del primo grado del giudizio.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 9 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1. L'odierno appellato ha citato in giudizio il per sentirlo condannare al Parte_1 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti a causa della prolungata inerzia dell'Amministrazione comunale nel dare attuazione alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, nella sua versione definitiva (come riformulata 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal in data 7 marzo 2017), lo CP_2
ha visto collocato al primo posto.
A seguito di tali vicende, tuttavia, il Comune non aveva adottato il provvedimento di assegnazione dell'alloggio popolare, né aveva immesso l'attore nel possesso dell'immobile e vane erano risultate le plurime richieste e le ripetute diffide inoltrate in tal senso dall'attore, giustificando la propria inerzia in ragione dello stato di fatto dell'immobile, abusivamente occupato da un terzo. Pertanto, il si era visto costretto a risiedere CP_1
per lungo tempo in un garage provvisoriamente adibito ad abitazione, confidando per il proprio sostentamento nella generosità delle persone a lui vicine.
4.2. Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, preliminarmente, il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di inadempimento al giudicato amministrativo e, in subordine, la non imputabilità a sé dell'omissione de qua, atteso che l'alloggio in questione era occupato da un altro soggetto, di cui era stata chiesta la chiamata in causa.
5. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha riconosciuto fondata la domanda attorea, accogliendola.
Ha evidenziato che risultano pacifici sia il diritto dell'attore all'assegnazione dell'alloggio comunale, sia l'inottemperanza del convenuto. Pt_1
Il Tribunale ha rilevato che l'attore ha proposto un'azione risarcitoria riconducibile al paradigma della c.d. “ottemperanza per equivalente” ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., in quanto il danno di cui è stato chiesto il ristoro sarebbe stato non quello connesso all'impossibilità ed alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, ma il danno derivante dalla sua violazione. Tale azione risarcitoria è sottratta al modello di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c., costituendo una forma di responsabilità oggettiva, sganciata dalla nozione contrattualistica di inadempimento imputabile.
Ha precisato che, mentre in base all'art. 1218 c.c. il debitore si libera dall'obbligazione se prova che l'inadempimento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, l'art. 112, comma 3, c.p.a. prevede una responsabilità della Pubblica Amministrazione proprio per il caso in cui l'esecuzione del giudicato sia divenuta impossibile per un fattore esterno, disponendo che l'impossibilità non estingue l'obbligazione, che ha ad oggetto il bene della vita legittimamente preteso dal
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda privato, ma la converte ex lege in un'obbligazione di natura risarcitoria. Una simile forma di responsabilità oggettiva, non lasciando spazio ad alcuna prova liberatoria fondata sull'assenza di dolo e colpa, sarebbe finalizzata a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale anche in quelle ipotesi in cui l'esecuzione in forma specifica del giudicato sia divenuta impossibile.
Rigettata l'eccezione di giurisdizione, anche sulla scorta dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2 del 2017, il giudice di primo grado ha, dunque, ritenuto certo il diritto soggettivo all'assegnazione dell'alloggio fatto valere dall'attore, violato dalla perdurante inerzia dell'Amministrazione convenuta.
Ha, altresì, ritenuto insussistente qualsiasi scriminante, dovendo farsi riferimento ad una responsabilità di tipo oggettivo, reputando, pertanto, corretto il rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo da parte del precedente istruttore.
In punto di quantificazione del danno, il Tribunale, reputata chiara, precisa e puntuale la tecnica redazionale dell'elaborato peritale depositato dal consulente nominato all'esito della perizia psicologica disposta in corso di causa, ne ha accolto in toto le conclusioni, ritenendo ascrivibili all'inottemperanza del le sofferenze morali sopportate dal Parte_1
, il quale – a parere del C.T.U. – presenterebbe un'organizzazione scarsamente CP_1
integrata di personalità, con aree di funzionamento psicotico e compromissione significativa dell'esame critico di realtà, fragilità nei processi di mentalizzazione e scissione dalla coscienza della dimensione emotivo-affettiva dell'esperienza vissuta.
In particolare, la mancata assegnazione dell'alloggio definitivo avrebbe acuito, nel tempo, un nucleo persecutorio, pregresso rispetto ai fatti di causa, dato da un vissuto di incuria ed abbandono, da associarsi, presumibilmente, ad esperienze affettive di tipo primario avvertite come inadeguate e deprivanti;
il fatto, poi, che l'attore si sia trovato costretto a vivere in un garage, ha costituito un'esperienza traumatica per l'estrema precarietà ambientale e per l'esposizione a pericoli esterni.
In definitiva, il C.T.U. ha reso un giudizio di plausibilità tra gli eventi accaduti e la situazione attuale di prostrazione psicologica, da poter individuare in un range compreso tra il 6% ed il 15% di danno biologico e, a fronte di tali conclusioni, il giudice di prime cure, attesa la difficoltà nell'espletamento dell'istruttoria ed il concorso di plurimi fattori pregressi, ha ritenuto equo attenersi al minimo prospettato dal C.T.U. e risarcire, pertanto, il danno
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda biologico nella misura del 6%, liquidando la somma di € 9.828,00, in applicazione delle
Tabelle di Milano 2021 per il danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età dell'attore – 42 anni – e della persistenza del danno.
6. L'atto di appello è stato notificato in data 23 giugno 2021 all'appellato, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, costituito anche nel primo grado del giudizio:
Avvocato Danilo AC.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 2 luglio 2021.
Va dichiarata la tempestività dell'appello, risultando rispettato il termine di decadenza di
30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 27 maggio 2021.
È, dunque, possibile accedere all'esame dei motivi di appello.
7. Con il primo motivo di impugnazione, il appellante ha censurato la sentenza Pt_1
gravata, deducendone la nullità, per l'errata motivazione sull'eccezione di difetto di giurisdizione, per avere il Tribunale impropriamente richiamato la sentenza dell'Adunanza
Plenaria n. 2/2017, senza considerare che, qualora l'Amministrazione abbia violato le norme di correttezza cui è tenuta, rientrano nella giurisdizione amministrativa tutte le controversie sulla fase pubblicistica che si chiude con la stipula del contratto, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le liti che insorte nel corso della fase esecutiva. Per contro, per giurisprudenza pacifica, le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da lesione degli interessi legittimi rientrerebbero nella giurisdizione amministrativa, in virtù del criterio di riparto fondato sulla causa petendi. Orbene, con la suddetta sentenza n. 2 del
2017, è stato precisato che l'azione risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a. esula dalla giurisdizione amministrativa solo nel caso in cui i danni siano stati provocati da meri comportamenti, nemmeno mediatamente riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo, nonché laddove la domanda non sia rivolta ad una Pubblica
Amministrazione, ma ad un soggetto privato, essendo imprescindibile la partecipazione al giudizio amministrativo del soggetto pubblico e non essendo ammissibili spostamenti della giurisdizione per ragioni di connessione.
Ha evidenziato, quindi, che la fattispecie in esame rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa, perché la controversia riguarderebbe le modalità di esercizio del potere
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda amministrativo, trattandosi di una pretesa risarcitoria fondata sul cattivo uso del potere autoritativo da parte di una pubblica amministrazione.
Ha, dunque, invocato la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
7.1. Il motivo è infondato.
Come noto, il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul criterio della causa petendi, vale a dire della posizione sostanziale fatta valere da colui che agisce in giudizio. Laddove l'attuazione della pretesa vantata dal privato necessiti dell'intermediazione del pubblico potere (secondo lo schema “norma fatto potere effetto”), allora viene in rilievo la figura dell'interesse legittimo, la cui tutela è devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, mentre allorquando l'effetto giuridico, cui il privato aspiri, derivi in via diretta ed immediata da una disposizione di legge (secondo lo schema “norma fatto effetto”) e non presupponga, pertanto, la spendita di poteri autoritativi da parte della Pubblica Amministrazione, la situazione giuridica soggettiva in questione è qualificabile in termini di diritto soggettivo, con conseguente riconducibilità all'alveo della giurisdizione ordinaria.
Orbene, in questa sede il non si è doluto – a ben vedere – della lesione di un CP_1
interesse legittimo, corrispondente al corretto esercizio del potere di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nel Comune di , interesse che già aveva Pt_1 trovato ampia soddisfazione dinanzi al giudice amministrativo, dapprima in sede di annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente riformulazione della graduatoria de qua in senso favorevole al ricorrente, e di poi in sede di ottemperanza.
Nell'ambito del giudizio di ottemperanza, in particolare, il – preso atto della CP_2
riformulazione della graduatoria in esecuzione della regula iuris contenuta nella sentenza n.
644/2017 – aveva nominato un Commissario ad acta affinché procedesse all'adozione del pedissequo provvedimento di assegnazione in favore del , nonché a tutte le CP_1
ulteriori operazioni di sgombero, eventualmente avvalendosi della forza pubblica, al fine di assicurare al privato beneficiario il conseguimento del bene della vita cui lo stesso legittimamente aspirava. Dunque, nonostante il collocamento del ricorrente vittorioso al primo posto della graduatoria pubblica, così come riformulata dalla competente
Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi E.R.P. di Avellino in esecuzione del
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudicato amministrativo, al era stato di fatto negato l'accesso all'alloggio in CP_1
discorso, in quanto abusivamente occupato da un terzo.
La singolare fattispecie si pone a valle dell'assegnazione, quando ormai all'Ente non residua alcun ambito discrezionale quanto ad essa, per cui il suo agire si conforma in comportamenti privatistici, tra i quali va annoverata la concessione in godimento dell'immobile già assegnato e l'eventuale rilascio a carico di eventuale occupante ritenuto detentore sine titulo.
In tema di edilizia economica e popolare, la Cassazione ha ripetutamente chiarito il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario, anche l'indomani dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104 del 2010, tracciando il criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della P.A. non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole di diritto comune (Cassazione
SS.UU., 8 marzo 2012, n. 3623).
Alla luce delle premesse che precedono, è evidente che nella specie la posizione giuridica soggettiva lesa, della quale è stato chiesto il ristoro, non configura un interesse legittimo, essendosi chiusa la fase ad evidenza pubblica con l'approvazione della graduatoria definitiva in data 13 giugno 2017, ed essendosi – con ciò – esaurito il potere amministrativo.
Il primo posto in graduatoria conseguito (acquisito) dall'attore ha comportato, in altri termini, il venir meno della posizione di interesse legittimo – nella specie, pretensivo – in capo al , e l'insorgenza del suo diritto soggettivo all'assegnazione dell'alloggio. CP_1
Detto altrimenti, ciò di cui il privato si è lamentato nel presente procedimento non è il cattivo esercizio del potere, ma la sostanziale negazione di un diritto, discendente proprio dall'atto di approvazione della graduatoria finale da parte della Commissione E.R.P. di Avellino.
I danni che l'attore ha asserito essersi verificati nella sua sfera giuridica soggettiva (nel lasso temporale intercorrente tra la definitiva approvazione della graduatoria e l'effettiva immissione nel possesso dell'immobile) sono dipesi, secondo la sua prospettazione, non da un provvedimento amministrativo di contenuto negativo, ma da un provvedimento favorevole rimasto inattuato a causa di un'omissione colposa della stessa Amministrazione comunale che lo aveva adottato.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Oggetto delle doglianze attoree, dunque, non è l'illegittimità provvedimentale – già rimediata all'esito del giudizio amministrativo conclusosi con la sentenza del CP_2
n. 644/2017 – ma il ritardato conseguimento del bene della vita cui avrebbe avuto diritto in virtù del provvedimento di approvazione della graduatoria pubblica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica.
Corretta, pertanto, si rivela la statuizione del giudice di primo grado in punto di giurisdizione.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'Ente appellante ha censurato la sentenza impugnata, deducendone la nullità, per la carenza di motivazione, nonché per l'inammissibilità dell'azione ex art. 112, comma 3, c.p.a., norma applicabile nell'ipotesi di impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato, che non ricorrerebbe nella specie, avendo l'appellato beneficiato del favorevole provvedimento di assegnazione adottato in data 2 luglio 2019 dal Commissario ad acta nominato dal giudice dell'ottemperanza, nonché della materiale immissione nel possesso dell'immobile a far data dall'11 luglio 2019.
Da tali premesse, l'appellante ha dedotto che, nel caso in esame, non potrebbe giammai parlarsi di una forma di ottemperanza per equivalente, la quale è funzionale a surrogare l'ottemperanza in forma specifica che dovesse eventualmente divenire impossibile, condizione la cui sussistenza risulta nella specie contraddetta dalla stessa esecuzione in forma specifica del giudicato amministrativo.
Il ha, in ogni caso, rinnegato l'inerzia ex adverso contestatagli, risultando Parte_1
documentalmente provato che lo stesso avrebbe, invece, dato seguito alla pronuncia del
T.A.R. del 2017, intimando all'occupante abusivo di lasciare l'immobile libero da CP_2 persone e cose. Ha precisato che la mancata assegnazione è dipesa dall'assenza, in loco, di alloggi di edilizia economica popolare adeguati al nucleo familiare dell'attore; che, pertanto, avendo il Commissario ad acta richiesto chiarimenti sul punto, il T.A.R. aveva precisato che lo stesso era tenuto a verificare gli alloggi popolari rispondenti alle caratteristiche di quello spettante al , accertando quelli regolarmente abitati e quelli occupati abusivamente, CP_1 per poi individuare l'alloggio da assegnare al , avvalendosi della forza pubblica CP_1
per l'esecuzione dei provvedimenti di sgombero da emettere dopo la disposta assegnazione.
Sulla scorta di tali chiarimenti, il Commissario ad acta aveva emesso ordinanza di assegnazione provvisoria n. 17, prot. n. 2272, del 2 luglio 2019, con la quale è stato assegnato
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda all'opponente l'alloggio sito in alla via Santa Lucia n. 30, consegnato materialmente al Pt_1
in data 11 luglio 2019. CP_1
Ha, dunque, protestato che non vi sarebbero i presupposti di legge per il riconoscimento del risarcimento ex art. 112 c.p.a., essendovi stata l'ottemperanza specifica.
Ha, inoltre, denunciato l'erroneità della decisione del Tribunale di nominare un C.T.U. con finalità palesemente esplorative, nonostante l'attore non avesse in alcun modo provato i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, ed in particolare la circostanza che abitasse in un garage, non potendo, peraltro, avere lì la propria residenza. Ha ribadito che la prova dei fatti non spetta al C.T.U., ma alle parti processuali, presupponendo l'espletamento della consulenza tecnica fatti già acquisiti al processo e compiutamente dimostrati dalle parti.
Il motivo è sostanzialmente infondato.
8.1. È pur vero che la domanda risarcitoria spiegata in primo grado non pare inquadrabile nell'ambito dell'art. 112, comma III, c.p.a., di cui – nella specie – mancano i presupposti applicativi, ed in particolare l'impossibilità o la mancata esecuzione in forma specifica del giudicato amministrativo, ovvero la sua violazione o elusione. Ed infatti, non può dirsi né che l'esecuzione in forma specifica fosse impossibile, essendo stata data materiale esecuzione, sia pure tardivamente, a quanto disposto dal T.A.R. Salerno nel 2017 in sede di annullamento e nel 2018 in sede di ottemperanza, né che il abbia violato o Parte_1 eluso il giudicato amministrativo, ipotesi che si sarebbe potuta verificare in caso di riedizione del potere in dispregio al dictum giurisdizionale (mentre, lo si ribadisce, nel caso in esame la graduatoria era stata riformulata in conformità alla statuizione del giudice amministrativo).
Del resto, lo stesso attore, nel convenire in giudizio il oggi appellante, ne aveva Pt_1 denunciato la condotta illecita, espressamente definita violativa del generale dovere di neminem laedere, così evocando in maniera inespressa, ma cionondimeno univoca, lo schema della responsabilità extra-contrattuale di cui all'art. 2043 c.c..
Osserva il Collegio che in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della P.A., al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale vanno svolte le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), 9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dall'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori
(e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto); c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.A.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A (così Cassazione n. 61992/2004 e n. 13164/2005 di cui si legge in motivazione in Cassazione civile, sez. I, 22.02.2008, n. 4539 proprio per un caso di danni inferti all'aggiudicatario di un alloggio popolare non entrato in possesso dell'appartamento perché illegalmente occupato da altri).
Se così è, si pone a questo punto il problema di accertare la sussistenza dei requisiti dell'illecito aquiliano: il fatto ingiusto, l'elemento soggettivo in capo al danneggiante, il danno ed il nesso di causalità tra il fatto ed il danno.
8.2. Quanto al requisito dell'ingiustizia, esso certamente si ravvisa nella lesione del diritto maturato in capo al primo collocato in graduatoria, perpetrata mediante la mancata adozione del provvedimento di assegnazione, oltre che di tutte quelle misure che si sarebbero rese necessarie per assicurare all'avente diritto l'effettiva immissione nel possesso del bene.
Tali omissioni si appalesano, altresì, oggettivamente imputabili al e Parte_1 soggettivamente sorrette dall'elemento psicologico della colpa, non potendo trovare alcuna giustificazione nel materiale stato di fatto dell'alloggio, occupato sine titulo da un soggetto estraneo alla presente vicenda processuale. Come persuasivamente osservato dallo stesso giudice dell'ottemperanza, infatti, la rilevata difformità tra lo stato di fatto e lo stato di diritto non avrebbe giammai potuto esonerare l'Amministrazione dall'azionare gli strumenti di tutela a sua disposizione, avvalendosi – se del caso – anche dell'ausilio della forza pubblica, onde rimuovere la situazione di illegittima occupazione dell'alloggio.
Si legge, sul punto, nella sentenza n. 1169/2018 del T.A.R. Salerno: “
3. Con il ricorso in esame, il signor chiede una pronuncia di giustizia che assicuri effettività alla sentenza resa da questo CP_1
T.A.R. n. 644 del 2017 e che disponga l'obbligo per le amministrazioni resistenti di porre in essere le dovute attività. Ritiene il Collegio che il giudicato formatosi sulla citata sentenza sia stato ottemperato dalle Amministrazioni mediante la riformulazione della graduatoria. Tuttavia, il Collegio ritiene anche che il comportamento tenuto dalle Amministrazioni sia censurabile poiché esse hanno, con la 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
loro colpevole inerzia, impedito all'interessato l'acquisizione del bene della vita. Quest'ultimo, sebbene non sia stato oggetto del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 644 del 2017, trova pur sempre in esso la fonte che legittima la pretesa da parte del ricorrente. Ed invero, il ricorso a suo tempo proposto avverso la illegittimità del punteggio assegnato al richiedente e conclusosi con la citata sentenza di accoglimento, era finalizzato, non solo ad acquisire il giusto posto in graduatoria, ma anche e soprattutto l'assegnazione dell'alloggio disponibile. Ciononostante, le Amministrazioni con dilatori comportamenti ed adducendo incondivisibili ragioni di impedimento (ad esempio la circostanza che l'immobile da assegnare fosse occupato abusivamente da terzi) non hanno consentito al ricorrente di acquisire l'utilità finale alla quale il ricorso originario era preordinato.
4. Da quanto sin qui esposto discende quanto di seguito specificato. Il fatto che il signor sia collocato al CP_1 primo posto nella graduatoria degli aspiranti assegnatari degli alloggi E.R.P., determina come conseguenza l'obbligo per le Amministrazioni resistenti di attivare i procedimenti di loro competenza allo scopo di rendere disponibile, anche attraverso l'attivazione di autonomi procedimenti di rilascio
e/o sgombero, un alloggio adeguato al relativo nucleo familiare del ricorrente, non avendo alcuna rilevanza giuridica l'esistenza di una situazione in fatto legata all'indisponibilità temporanea di alloggi per mera occupazione abusiva”.
Sull'esistenza dell'elemento psicologico della colpa, alle significative motivazioni del giudice amministrativo va aggiunto che le giustificazioni addotte dal che ha Pt_1
documentato d'essersi attivato per lo sgombero dell'occupante senza tuttavia riuscirvi non lo esonerano. All'Amministrazione è latamente imputabile il fatto di chi permanga in un bene cui non ha diritto, sottraendolo alla possibilità di consegnarlo a chi legittimamente ne reclami il possesso. Si tratta per altro di condizione protrattasi almeno per due anni (così tra l'acquisizione del diritto all'alloggio dal e la sua disponibilità). Alle intimazioni CP_1
allegate dal a giustificazione della sua condotta non inerte non sembrano essere Pt_1 seguite altre iniziative autoritative, né l'offerta di ricoveri sostituitivi per lenire le conseguenze pregiudizievoli per l'attore. A costui, infine, non può essere ascritta l'omessa assegnazione di un alloggio alternativo, almeno medio tempore, che per dimensioni sarebbe stato ultroneo rispetto alle esigenze del suo nucleo familiare.
8.3. Nemmeno può condividersi l'ulteriore doglianza dell'appellante, secondo cui il
Tribunale avrebbe deciso la causa in violazione del criterio di riparto dell'onere della prova posto dall'art. 2697 c.c., basandosi esclusivamente su una consulenza tecnica avente finalità essenzialmente esplorative di circostanze fattuali non debitamente provate dall'attore.
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In particolare, il ha denunciato che i fatti principali dedotti dall'attore a Parte_1
fondamento della sua pretesa, ovvero le sue precarie condizioni di vita nelle more del conseguimento dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, tali da costringerlo a vivere all'interno di un garage, sarebbero rimasti del tutto indimostrati all'esito dell'istruttoria processuale e sarebbero stati dati immotivatamente per assodati dal C.T.U..
Orbene, il Collegio rileva che, invece, copiosa è la documentazione prodotta in primo grado a riprova delle reali condizioni di vita del , il quale aveva articolato, in merito, CP_1
anche una prova orale. Quest'ultima era stata, tuttavia, ritenuta superflua dal giudice di prime cure, verosimilmente a fronte dell'univoca documentazione già presente in atti, la cui genuinità non è stata mai specificamente contestata dall'ente convenuto. Ci si riferisce, in particolare, ai numerosi articoli della stampa locale allegati sub 16 al fascicolo di parte attrice, ove lo stato di indigenza e di degrado in cui versava il pare nitidamente attestato. CP_1
A fronte del notevole clamore suscitato dalla vicenda nell'ambito della comunità di , e Pt_1
delle puntuali e insistenti allegazioni e produzioni di parte attrice in merito alla prolungata abitazione all'interno di un garage, sarebbe stato preciso onere del convenuto, ai Pt_1
sensi dell'art. 115 c.p.c., negare specificamente, e tempestivamente, la veridicità di detta circostanza, non potendo efficacemente insorgere contro di essa solo in sede di appello.
Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, nessuna delle difese svolte dal era Pt_1
mirata a far emergere il fatto che, invece, il abbia abitato altrove nel periodo CP_1 precedente la materiale assegnazione dell'alloggio, ragion per cui una simile contestazione non può trovare ingresso – per la prima volta – nel presente grado. Il fatto costitutivo della domanda risarcitoria, oggetto della tardiva contestazione dell'appellante, deve – pertanto – ritenersi ormai pacifico tra le parti.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto superflua la prova testimoniale pure articolata dall'attore. I fatti che ne costituivano oggetto, ed in particolare le precarie condizioni di vita a causa del diniego dell'alloggio, risultavano già compiutamente provati, sia per tabulas, sia alla luce della condotta processuale della controparte. Inoltre, sia l'utile collocamento nella graduatoria per gli alloggi pubblici, sia il risultato d'esserne il primo depone nel senso dell'indisponibilità d'altra possibilità abitativa in capo all'istante.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ciò posto, le indagini peritali – contrariamente a quanto denunciato dall'appellante – non hanno avuto quella finalità esplorativa che è radicalmente incompatibile con la regola di giudizio fondata sull'onere della prova, ma hanno assolto alla funzione loro tipica, che è quella di condurre un accertamento che presuppone l'applicazione di regole di natura tecnico-specialistica estranee alla cognizione del giudicante, senza in alcun modo sopperire a carenze allegatorie e probatorie delle parti.
8.4. Per tutti i motivi che precedono, l'appello va rigettato integralmente.
9. Vanno ora governate le spese di lite.
Esse seguono la soccombenza, che appartiene all'appellante, e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), attesa la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, secondo lo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel terzo, nonché tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Delle spese va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Danilo AC che precisando le conclusioni se ne è dichiarato antistatario.
10. Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti richiamati dalla norma citata a carico del attesa la totale infondatezza Pt_1 dell'appello, e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 954/2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del grado Controparte_1
di appello, che liquida in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda rimborso spese forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato
Danilo AC che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13. comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 relativamente all'appellante
. Parte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2989/2021 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 14 luglio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, c.f. Parte_2
giusta procura in calce all'atto di appello ed in virtù della CodiceFiscale_1
delibera della Giunta Comunale n. 38 del 17.06.2021, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino alla via Fra Scipione Bellabona n. 11, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. nato ad [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Danilo Parte_1
AC del Foro di Avellino, c.f. , giusta procura in calce alla CodiceFiscale_3
comparsa di costituzione e risposta del grado di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino alla via Santissima Trinità n. 36, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 954/2021, resa nel giudizio 1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di primo grado avente n. 4445/2017 di R.G., pubblicata il 26 maggio 2021 e notificata in data
27 maggio 2021, in materia di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 23 giugno 2021, iscritto a ruolo in data 2 luglio
2021, il ha impugnato la sentenza n. 954/2021, pubblicata il 26 maggio Parte_1
2021 e notificata in data 27 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda di risarcimento del danno spiegata da per l'omessa Controparte_1
assegnazione dell'alloggio popolare spettantegli in virtù della graduatoria definitiva, così come riformulata dagli enti competenti all'esito del ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al dall'odierno appellato e definito nel 2017 con sentenza di accoglimento. CP_2
1.1. Ha chiesto alla Corte, in via preliminare e cautelare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza gravata;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori, con distrazione.
2. In data 18 ottobre 2021, si è costituito , chiedendo il rigetto dell'istanza Controparte_1
di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, nonché la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per la sua manifesta infondatezza, oltre al rigetto di tutti i motivi di appello, in quanto infondati in fatto e in diritto.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la disponibilità telematica del fascicolo del primo grado del giudizio.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 9 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1. L'odierno appellato ha citato in giudizio il per sentirlo condannare al Parte_1 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti a causa della prolungata inerzia dell'Amministrazione comunale nel dare attuazione alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, nella sua versione definitiva (come riformulata 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal in data 7 marzo 2017), lo CP_2
ha visto collocato al primo posto.
A seguito di tali vicende, tuttavia, il Comune non aveva adottato il provvedimento di assegnazione dell'alloggio popolare, né aveva immesso l'attore nel possesso dell'immobile e vane erano risultate le plurime richieste e le ripetute diffide inoltrate in tal senso dall'attore, giustificando la propria inerzia in ragione dello stato di fatto dell'immobile, abusivamente occupato da un terzo. Pertanto, il si era visto costretto a risiedere CP_1
per lungo tempo in un garage provvisoriamente adibito ad abitazione, confidando per il proprio sostentamento nella generosità delle persone a lui vicine.
4.2. Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, preliminarmente, il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di inadempimento al giudicato amministrativo e, in subordine, la non imputabilità a sé dell'omissione de qua, atteso che l'alloggio in questione era occupato da un altro soggetto, di cui era stata chiesta la chiamata in causa.
5. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha riconosciuto fondata la domanda attorea, accogliendola.
Ha evidenziato che risultano pacifici sia il diritto dell'attore all'assegnazione dell'alloggio comunale, sia l'inottemperanza del convenuto. Pt_1
Il Tribunale ha rilevato che l'attore ha proposto un'azione risarcitoria riconducibile al paradigma della c.d. “ottemperanza per equivalente” ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., in quanto il danno di cui è stato chiesto il ristoro sarebbe stato non quello connesso all'impossibilità ed alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, ma il danno derivante dalla sua violazione. Tale azione risarcitoria è sottratta al modello di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c., costituendo una forma di responsabilità oggettiva, sganciata dalla nozione contrattualistica di inadempimento imputabile.
Ha precisato che, mentre in base all'art. 1218 c.c. il debitore si libera dall'obbligazione se prova che l'inadempimento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, l'art. 112, comma 3, c.p.a. prevede una responsabilità della Pubblica Amministrazione proprio per il caso in cui l'esecuzione del giudicato sia divenuta impossibile per un fattore esterno, disponendo che l'impossibilità non estingue l'obbligazione, che ha ad oggetto il bene della vita legittimamente preteso dal
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda privato, ma la converte ex lege in un'obbligazione di natura risarcitoria. Una simile forma di responsabilità oggettiva, non lasciando spazio ad alcuna prova liberatoria fondata sull'assenza di dolo e colpa, sarebbe finalizzata a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale anche in quelle ipotesi in cui l'esecuzione in forma specifica del giudicato sia divenuta impossibile.
Rigettata l'eccezione di giurisdizione, anche sulla scorta dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2 del 2017, il giudice di primo grado ha, dunque, ritenuto certo il diritto soggettivo all'assegnazione dell'alloggio fatto valere dall'attore, violato dalla perdurante inerzia dell'Amministrazione convenuta.
Ha, altresì, ritenuto insussistente qualsiasi scriminante, dovendo farsi riferimento ad una responsabilità di tipo oggettivo, reputando, pertanto, corretto il rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo da parte del precedente istruttore.
In punto di quantificazione del danno, il Tribunale, reputata chiara, precisa e puntuale la tecnica redazionale dell'elaborato peritale depositato dal consulente nominato all'esito della perizia psicologica disposta in corso di causa, ne ha accolto in toto le conclusioni, ritenendo ascrivibili all'inottemperanza del le sofferenze morali sopportate dal Parte_1
, il quale – a parere del C.T.U. – presenterebbe un'organizzazione scarsamente CP_1
integrata di personalità, con aree di funzionamento psicotico e compromissione significativa dell'esame critico di realtà, fragilità nei processi di mentalizzazione e scissione dalla coscienza della dimensione emotivo-affettiva dell'esperienza vissuta.
In particolare, la mancata assegnazione dell'alloggio definitivo avrebbe acuito, nel tempo, un nucleo persecutorio, pregresso rispetto ai fatti di causa, dato da un vissuto di incuria ed abbandono, da associarsi, presumibilmente, ad esperienze affettive di tipo primario avvertite come inadeguate e deprivanti;
il fatto, poi, che l'attore si sia trovato costretto a vivere in un garage, ha costituito un'esperienza traumatica per l'estrema precarietà ambientale e per l'esposizione a pericoli esterni.
In definitiva, il C.T.U. ha reso un giudizio di plausibilità tra gli eventi accaduti e la situazione attuale di prostrazione psicologica, da poter individuare in un range compreso tra il 6% ed il 15% di danno biologico e, a fronte di tali conclusioni, il giudice di prime cure, attesa la difficoltà nell'espletamento dell'istruttoria ed il concorso di plurimi fattori pregressi, ha ritenuto equo attenersi al minimo prospettato dal C.T.U. e risarcire, pertanto, il danno
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda biologico nella misura del 6%, liquidando la somma di € 9.828,00, in applicazione delle
Tabelle di Milano 2021 per il danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età dell'attore – 42 anni – e della persistenza del danno.
6. L'atto di appello è stato notificato in data 23 giugno 2021 all'appellato, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, costituito anche nel primo grado del giudizio:
Avvocato Danilo AC.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 2 luglio 2021.
Va dichiarata la tempestività dell'appello, risultando rispettato il termine di decadenza di
30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 27 maggio 2021.
È, dunque, possibile accedere all'esame dei motivi di appello.
7. Con il primo motivo di impugnazione, il appellante ha censurato la sentenza Pt_1
gravata, deducendone la nullità, per l'errata motivazione sull'eccezione di difetto di giurisdizione, per avere il Tribunale impropriamente richiamato la sentenza dell'Adunanza
Plenaria n. 2/2017, senza considerare che, qualora l'Amministrazione abbia violato le norme di correttezza cui è tenuta, rientrano nella giurisdizione amministrativa tutte le controversie sulla fase pubblicistica che si chiude con la stipula del contratto, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le liti che insorte nel corso della fase esecutiva. Per contro, per giurisprudenza pacifica, le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da lesione degli interessi legittimi rientrerebbero nella giurisdizione amministrativa, in virtù del criterio di riparto fondato sulla causa petendi. Orbene, con la suddetta sentenza n. 2 del
2017, è stato precisato che l'azione risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a. esula dalla giurisdizione amministrativa solo nel caso in cui i danni siano stati provocati da meri comportamenti, nemmeno mediatamente riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo, nonché laddove la domanda non sia rivolta ad una Pubblica
Amministrazione, ma ad un soggetto privato, essendo imprescindibile la partecipazione al giudizio amministrativo del soggetto pubblico e non essendo ammissibili spostamenti della giurisdizione per ragioni di connessione.
Ha evidenziato, quindi, che la fattispecie in esame rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa, perché la controversia riguarderebbe le modalità di esercizio del potere
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda amministrativo, trattandosi di una pretesa risarcitoria fondata sul cattivo uso del potere autoritativo da parte di una pubblica amministrazione.
Ha, dunque, invocato la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
7.1. Il motivo è infondato.
Come noto, il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul criterio della causa petendi, vale a dire della posizione sostanziale fatta valere da colui che agisce in giudizio. Laddove l'attuazione della pretesa vantata dal privato necessiti dell'intermediazione del pubblico potere (secondo lo schema “norma fatto potere effetto”), allora viene in rilievo la figura dell'interesse legittimo, la cui tutela è devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, mentre allorquando l'effetto giuridico, cui il privato aspiri, derivi in via diretta ed immediata da una disposizione di legge (secondo lo schema “norma fatto effetto”) e non presupponga, pertanto, la spendita di poteri autoritativi da parte della Pubblica Amministrazione, la situazione giuridica soggettiva in questione è qualificabile in termini di diritto soggettivo, con conseguente riconducibilità all'alveo della giurisdizione ordinaria.
Orbene, in questa sede il non si è doluto – a ben vedere – della lesione di un CP_1
interesse legittimo, corrispondente al corretto esercizio del potere di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nel Comune di , interesse che già aveva Pt_1 trovato ampia soddisfazione dinanzi al giudice amministrativo, dapprima in sede di annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente riformulazione della graduatoria de qua in senso favorevole al ricorrente, e di poi in sede di ottemperanza.
Nell'ambito del giudizio di ottemperanza, in particolare, il – preso atto della CP_2
riformulazione della graduatoria in esecuzione della regula iuris contenuta nella sentenza n.
644/2017 – aveva nominato un Commissario ad acta affinché procedesse all'adozione del pedissequo provvedimento di assegnazione in favore del , nonché a tutte le CP_1
ulteriori operazioni di sgombero, eventualmente avvalendosi della forza pubblica, al fine di assicurare al privato beneficiario il conseguimento del bene della vita cui lo stesso legittimamente aspirava. Dunque, nonostante il collocamento del ricorrente vittorioso al primo posto della graduatoria pubblica, così come riformulata dalla competente
Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi E.R.P. di Avellino in esecuzione del
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudicato amministrativo, al era stato di fatto negato l'accesso all'alloggio in CP_1
discorso, in quanto abusivamente occupato da un terzo.
La singolare fattispecie si pone a valle dell'assegnazione, quando ormai all'Ente non residua alcun ambito discrezionale quanto ad essa, per cui il suo agire si conforma in comportamenti privatistici, tra i quali va annoverata la concessione in godimento dell'immobile già assegnato e l'eventuale rilascio a carico di eventuale occupante ritenuto detentore sine titulo.
In tema di edilizia economica e popolare, la Cassazione ha ripetutamente chiarito il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario, anche l'indomani dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104 del 2010, tracciando il criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della P.A. non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole di diritto comune (Cassazione
SS.UU., 8 marzo 2012, n. 3623).
Alla luce delle premesse che precedono, è evidente che nella specie la posizione giuridica soggettiva lesa, della quale è stato chiesto il ristoro, non configura un interesse legittimo, essendosi chiusa la fase ad evidenza pubblica con l'approvazione della graduatoria definitiva in data 13 giugno 2017, ed essendosi – con ciò – esaurito il potere amministrativo.
Il primo posto in graduatoria conseguito (acquisito) dall'attore ha comportato, in altri termini, il venir meno della posizione di interesse legittimo – nella specie, pretensivo – in capo al , e l'insorgenza del suo diritto soggettivo all'assegnazione dell'alloggio. CP_1
Detto altrimenti, ciò di cui il privato si è lamentato nel presente procedimento non è il cattivo esercizio del potere, ma la sostanziale negazione di un diritto, discendente proprio dall'atto di approvazione della graduatoria finale da parte della Commissione E.R.P. di Avellino.
I danni che l'attore ha asserito essersi verificati nella sua sfera giuridica soggettiva (nel lasso temporale intercorrente tra la definitiva approvazione della graduatoria e l'effettiva immissione nel possesso dell'immobile) sono dipesi, secondo la sua prospettazione, non da un provvedimento amministrativo di contenuto negativo, ma da un provvedimento favorevole rimasto inattuato a causa di un'omissione colposa della stessa Amministrazione comunale che lo aveva adottato.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Oggetto delle doglianze attoree, dunque, non è l'illegittimità provvedimentale – già rimediata all'esito del giudizio amministrativo conclusosi con la sentenza del CP_2
n. 644/2017 – ma il ritardato conseguimento del bene della vita cui avrebbe avuto diritto in virtù del provvedimento di approvazione della graduatoria pubblica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica.
Corretta, pertanto, si rivela la statuizione del giudice di primo grado in punto di giurisdizione.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'Ente appellante ha censurato la sentenza impugnata, deducendone la nullità, per la carenza di motivazione, nonché per l'inammissibilità dell'azione ex art. 112, comma 3, c.p.a., norma applicabile nell'ipotesi di impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato, che non ricorrerebbe nella specie, avendo l'appellato beneficiato del favorevole provvedimento di assegnazione adottato in data 2 luglio 2019 dal Commissario ad acta nominato dal giudice dell'ottemperanza, nonché della materiale immissione nel possesso dell'immobile a far data dall'11 luglio 2019.
Da tali premesse, l'appellante ha dedotto che, nel caso in esame, non potrebbe giammai parlarsi di una forma di ottemperanza per equivalente, la quale è funzionale a surrogare l'ottemperanza in forma specifica che dovesse eventualmente divenire impossibile, condizione la cui sussistenza risulta nella specie contraddetta dalla stessa esecuzione in forma specifica del giudicato amministrativo.
Il ha, in ogni caso, rinnegato l'inerzia ex adverso contestatagli, risultando Parte_1
documentalmente provato che lo stesso avrebbe, invece, dato seguito alla pronuncia del
T.A.R. del 2017, intimando all'occupante abusivo di lasciare l'immobile libero da CP_2 persone e cose. Ha precisato che la mancata assegnazione è dipesa dall'assenza, in loco, di alloggi di edilizia economica popolare adeguati al nucleo familiare dell'attore; che, pertanto, avendo il Commissario ad acta richiesto chiarimenti sul punto, il T.A.R. aveva precisato che lo stesso era tenuto a verificare gli alloggi popolari rispondenti alle caratteristiche di quello spettante al , accertando quelli regolarmente abitati e quelli occupati abusivamente, CP_1 per poi individuare l'alloggio da assegnare al , avvalendosi della forza pubblica CP_1
per l'esecuzione dei provvedimenti di sgombero da emettere dopo la disposta assegnazione.
Sulla scorta di tali chiarimenti, il Commissario ad acta aveva emesso ordinanza di assegnazione provvisoria n. 17, prot. n. 2272, del 2 luglio 2019, con la quale è stato assegnato
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda all'opponente l'alloggio sito in alla via Santa Lucia n. 30, consegnato materialmente al Pt_1
in data 11 luglio 2019. CP_1
Ha, dunque, protestato che non vi sarebbero i presupposti di legge per il riconoscimento del risarcimento ex art. 112 c.p.a., essendovi stata l'ottemperanza specifica.
Ha, inoltre, denunciato l'erroneità della decisione del Tribunale di nominare un C.T.U. con finalità palesemente esplorative, nonostante l'attore non avesse in alcun modo provato i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, ed in particolare la circostanza che abitasse in un garage, non potendo, peraltro, avere lì la propria residenza. Ha ribadito che la prova dei fatti non spetta al C.T.U., ma alle parti processuali, presupponendo l'espletamento della consulenza tecnica fatti già acquisiti al processo e compiutamente dimostrati dalle parti.
Il motivo è sostanzialmente infondato.
8.1. È pur vero che la domanda risarcitoria spiegata in primo grado non pare inquadrabile nell'ambito dell'art. 112, comma III, c.p.a., di cui – nella specie – mancano i presupposti applicativi, ed in particolare l'impossibilità o la mancata esecuzione in forma specifica del giudicato amministrativo, ovvero la sua violazione o elusione. Ed infatti, non può dirsi né che l'esecuzione in forma specifica fosse impossibile, essendo stata data materiale esecuzione, sia pure tardivamente, a quanto disposto dal T.A.R. Salerno nel 2017 in sede di annullamento e nel 2018 in sede di ottemperanza, né che il abbia violato o Parte_1 eluso il giudicato amministrativo, ipotesi che si sarebbe potuta verificare in caso di riedizione del potere in dispregio al dictum giurisdizionale (mentre, lo si ribadisce, nel caso in esame la graduatoria era stata riformulata in conformità alla statuizione del giudice amministrativo).
Del resto, lo stesso attore, nel convenire in giudizio il oggi appellante, ne aveva Pt_1 denunciato la condotta illecita, espressamente definita violativa del generale dovere di neminem laedere, così evocando in maniera inespressa, ma cionondimeno univoca, lo schema della responsabilità extra-contrattuale di cui all'art. 2043 c.c..
Osserva il Collegio che in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della P.A., al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale vanno svolte le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), 9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dall'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori
(e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto); c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.A.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A (così Cassazione n. 61992/2004 e n. 13164/2005 di cui si legge in motivazione in Cassazione civile, sez. I, 22.02.2008, n. 4539 proprio per un caso di danni inferti all'aggiudicatario di un alloggio popolare non entrato in possesso dell'appartamento perché illegalmente occupato da altri).
Se così è, si pone a questo punto il problema di accertare la sussistenza dei requisiti dell'illecito aquiliano: il fatto ingiusto, l'elemento soggettivo in capo al danneggiante, il danno ed il nesso di causalità tra il fatto ed il danno.
8.2. Quanto al requisito dell'ingiustizia, esso certamente si ravvisa nella lesione del diritto maturato in capo al primo collocato in graduatoria, perpetrata mediante la mancata adozione del provvedimento di assegnazione, oltre che di tutte quelle misure che si sarebbero rese necessarie per assicurare all'avente diritto l'effettiva immissione nel possesso del bene.
Tali omissioni si appalesano, altresì, oggettivamente imputabili al e Parte_1 soggettivamente sorrette dall'elemento psicologico della colpa, non potendo trovare alcuna giustificazione nel materiale stato di fatto dell'alloggio, occupato sine titulo da un soggetto estraneo alla presente vicenda processuale. Come persuasivamente osservato dallo stesso giudice dell'ottemperanza, infatti, la rilevata difformità tra lo stato di fatto e lo stato di diritto non avrebbe giammai potuto esonerare l'Amministrazione dall'azionare gli strumenti di tutela a sua disposizione, avvalendosi – se del caso – anche dell'ausilio della forza pubblica, onde rimuovere la situazione di illegittima occupazione dell'alloggio.
Si legge, sul punto, nella sentenza n. 1169/2018 del T.A.R. Salerno: “
3. Con il ricorso in esame, il signor chiede una pronuncia di giustizia che assicuri effettività alla sentenza resa da questo CP_1
T.A.R. n. 644 del 2017 e che disponga l'obbligo per le amministrazioni resistenti di porre in essere le dovute attività. Ritiene il Collegio che il giudicato formatosi sulla citata sentenza sia stato ottemperato dalle Amministrazioni mediante la riformulazione della graduatoria. Tuttavia, il Collegio ritiene anche che il comportamento tenuto dalle Amministrazioni sia censurabile poiché esse hanno, con la 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
loro colpevole inerzia, impedito all'interessato l'acquisizione del bene della vita. Quest'ultimo, sebbene non sia stato oggetto del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 644 del 2017, trova pur sempre in esso la fonte che legittima la pretesa da parte del ricorrente. Ed invero, il ricorso a suo tempo proposto avverso la illegittimità del punteggio assegnato al richiedente e conclusosi con la citata sentenza di accoglimento, era finalizzato, non solo ad acquisire il giusto posto in graduatoria, ma anche e soprattutto l'assegnazione dell'alloggio disponibile. Ciononostante, le Amministrazioni con dilatori comportamenti ed adducendo incondivisibili ragioni di impedimento (ad esempio la circostanza che l'immobile da assegnare fosse occupato abusivamente da terzi) non hanno consentito al ricorrente di acquisire l'utilità finale alla quale il ricorso originario era preordinato.
4. Da quanto sin qui esposto discende quanto di seguito specificato. Il fatto che il signor sia collocato al CP_1 primo posto nella graduatoria degli aspiranti assegnatari degli alloggi E.R.P., determina come conseguenza l'obbligo per le Amministrazioni resistenti di attivare i procedimenti di loro competenza allo scopo di rendere disponibile, anche attraverso l'attivazione di autonomi procedimenti di rilascio
e/o sgombero, un alloggio adeguato al relativo nucleo familiare del ricorrente, non avendo alcuna rilevanza giuridica l'esistenza di una situazione in fatto legata all'indisponibilità temporanea di alloggi per mera occupazione abusiva”.
Sull'esistenza dell'elemento psicologico della colpa, alle significative motivazioni del giudice amministrativo va aggiunto che le giustificazioni addotte dal che ha Pt_1
documentato d'essersi attivato per lo sgombero dell'occupante senza tuttavia riuscirvi non lo esonerano. All'Amministrazione è latamente imputabile il fatto di chi permanga in un bene cui non ha diritto, sottraendolo alla possibilità di consegnarlo a chi legittimamente ne reclami il possesso. Si tratta per altro di condizione protrattasi almeno per due anni (così tra l'acquisizione del diritto all'alloggio dal e la sua disponibilità). Alle intimazioni CP_1
allegate dal a giustificazione della sua condotta non inerte non sembrano essere Pt_1 seguite altre iniziative autoritative, né l'offerta di ricoveri sostituitivi per lenire le conseguenze pregiudizievoli per l'attore. A costui, infine, non può essere ascritta l'omessa assegnazione di un alloggio alternativo, almeno medio tempore, che per dimensioni sarebbe stato ultroneo rispetto alle esigenze del suo nucleo familiare.
8.3. Nemmeno può condividersi l'ulteriore doglianza dell'appellante, secondo cui il
Tribunale avrebbe deciso la causa in violazione del criterio di riparto dell'onere della prova posto dall'art. 2697 c.c., basandosi esclusivamente su una consulenza tecnica avente finalità essenzialmente esplorative di circostanze fattuali non debitamente provate dall'attore.
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In particolare, il ha denunciato che i fatti principali dedotti dall'attore a Parte_1
fondamento della sua pretesa, ovvero le sue precarie condizioni di vita nelle more del conseguimento dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, tali da costringerlo a vivere all'interno di un garage, sarebbero rimasti del tutto indimostrati all'esito dell'istruttoria processuale e sarebbero stati dati immotivatamente per assodati dal C.T.U..
Orbene, il Collegio rileva che, invece, copiosa è la documentazione prodotta in primo grado a riprova delle reali condizioni di vita del , il quale aveva articolato, in merito, CP_1
anche una prova orale. Quest'ultima era stata, tuttavia, ritenuta superflua dal giudice di prime cure, verosimilmente a fronte dell'univoca documentazione già presente in atti, la cui genuinità non è stata mai specificamente contestata dall'ente convenuto. Ci si riferisce, in particolare, ai numerosi articoli della stampa locale allegati sub 16 al fascicolo di parte attrice, ove lo stato di indigenza e di degrado in cui versava il pare nitidamente attestato. CP_1
A fronte del notevole clamore suscitato dalla vicenda nell'ambito della comunità di , e Pt_1
delle puntuali e insistenti allegazioni e produzioni di parte attrice in merito alla prolungata abitazione all'interno di un garage, sarebbe stato preciso onere del convenuto, ai Pt_1
sensi dell'art. 115 c.p.c., negare specificamente, e tempestivamente, la veridicità di detta circostanza, non potendo efficacemente insorgere contro di essa solo in sede di appello.
Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, nessuna delle difese svolte dal era Pt_1
mirata a far emergere il fatto che, invece, il abbia abitato altrove nel periodo CP_1 precedente la materiale assegnazione dell'alloggio, ragion per cui una simile contestazione non può trovare ingresso – per la prima volta – nel presente grado. Il fatto costitutivo della domanda risarcitoria, oggetto della tardiva contestazione dell'appellante, deve – pertanto – ritenersi ormai pacifico tra le parti.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto superflua la prova testimoniale pure articolata dall'attore. I fatti che ne costituivano oggetto, ed in particolare le precarie condizioni di vita a causa del diniego dell'alloggio, risultavano già compiutamente provati, sia per tabulas, sia alla luce della condotta processuale della controparte. Inoltre, sia l'utile collocamento nella graduatoria per gli alloggi pubblici, sia il risultato d'esserne il primo depone nel senso dell'indisponibilità d'altra possibilità abitativa in capo all'istante.
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Ciò posto, le indagini peritali – contrariamente a quanto denunciato dall'appellante – non hanno avuto quella finalità esplorativa che è radicalmente incompatibile con la regola di giudizio fondata sull'onere della prova, ma hanno assolto alla funzione loro tipica, che è quella di condurre un accertamento che presuppone l'applicazione di regole di natura tecnico-specialistica estranee alla cognizione del giudicante, senza in alcun modo sopperire a carenze allegatorie e probatorie delle parti.
8.4. Per tutti i motivi che precedono, l'appello va rigettato integralmente.
9. Vanno ora governate le spese di lite.
Esse seguono la soccombenza, che appartiene all'appellante, e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), attesa la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, secondo lo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel terzo, nonché tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Delle spese va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Danilo AC che precisando le conclusioni se ne è dichiarato antistatario.
10. Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti richiamati dalla norma citata a carico del attesa la totale infondatezza Pt_1 dell'appello, e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 954/2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del grado Controparte_1
di appello, che liquida in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda rimborso spese forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato
Danilo AC che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13. comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 relativamente all'appellante
. Parte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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