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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 11229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11229 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 37874 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024
e vertente
TRA
(18/11/1939), rappresentata e difesa dall'Avv. PALMA PAOLO e Parte_1 dall'Avv. ELISA CACCIATO INSILLA per procura in atti;
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe, premesso di aver esperito ricorso per ATP al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari a fruire dell'indennità di accompagnamento;
dedotto altresì che il CTU nominato nella fase sommaria ha reputato non sussistenti detti requisiti, ha chiesto allo scrivente Giudice di rinnovare la
CTU ed accertare la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980.
Costituitosi in giudizio l' ha contestato in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e ha concluso per il CP_2 rigetto dello stesso.
Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati ha deciso la causa con sentenza contestuale.
La domanda attorea è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
*****
Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 20.07.2025), emerge che, seppur la capacità deambulatoria della ricorrente risulti limitata a causa delle patologie di cui soffre, detta capacità non risulta comunque compromessa “al punto da necessitare di aiuto permanente nella deambulazione né di assistenza continua da parte di terzi a compiere i comuni atti della vita quotidiana”, con la conseguenza che non risultano soddisfatti i requisiti medico-legali ex lege prescritti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi.
Tutto quanto precede premesso e considerato il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo in capo alla ricorrente i requisiti di cui all'art. 1 L. n. 18/1980.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) rigetta integralmente il ricorso;
2) dichiara irripetibili per legge le spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. rilevato che la parte ricorrente ha dichiarato la titolarità di un reddito inferiore alla soglia di esenzione di cui all'art. 42, co. 1, legge n. 326/2003.
3) pone definitivamente a carico dell le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come CP_2 da separato decreto.
Roma, 23/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 37874 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024
e vertente
TRA
(18/11/1939), rappresentata e difesa dall'Avv. PALMA PAOLO e Parte_1 dall'Avv. ELISA CACCIATO INSILLA per procura in atti;
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe, premesso di aver esperito ricorso per ATP al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari a fruire dell'indennità di accompagnamento;
dedotto altresì che il CTU nominato nella fase sommaria ha reputato non sussistenti detti requisiti, ha chiesto allo scrivente Giudice di rinnovare la
CTU ed accertare la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980.
Costituitosi in giudizio l' ha contestato in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e ha concluso per il CP_2 rigetto dello stesso.
Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati ha deciso la causa con sentenza contestuale.
La domanda attorea è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
*****
Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 20.07.2025), emerge che, seppur la capacità deambulatoria della ricorrente risulti limitata a causa delle patologie di cui soffre, detta capacità non risulta comunque compromessa “al punto da necessitare di aiuto permanente nella deambulazione né di assistenza continua da parte di terzi a compiere i comuni atti della vita quotidiana”, con la conseguenza che non risultano soddisfatti i requisiti medico-legali ex lege prescritti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi.
Tutto quanto precede premesso e considerato il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo in capo alla ricorrente i requisiti di cui all'art. 1 L. n. 18/1980.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) rigetta integralmente il ricorso;
2) dichiara irripetibili per legge le spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. rilevato che la parte ricorrente ha dichiarato la titolarità di un reddito inferiore alla soglia di esenzione di cui all'art. 42, co. 1, legge n. 326/2003.
3) pone definitivamente a carico dell le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come CP_2 da separato decreto.
Roma, 23/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.