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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/10/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 11/12/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/04/1970, e
, (C.F. ), nata a [...] il Pt_2 Parte_3 C.F._2
12/12/1970, entrambi con il proc. dom. avv. BASILE COSTANZA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/06/2006 a Bergamo, dalla cui dalla cui unione è nata (n. il Per_1
1 20/06/2003), oggi maggiorenne ed economicamente autonoma.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.217/2025, emessa in data 13/02/2025 e pubblicata il 18/02/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 15/10/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 30/09/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n.
74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e , n Bergamo il 24/06/2006 (iscritto nei registri
[...] Pt_2 Parte_3 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2006, atto n. 98, parte I), alle condizioni di seguito riportate:
1) darsi atto che la figlia maggiorenne è economicamente Persona_2 autosufficiente;
2) darsi atto che entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; 2 3) nell'ipotesi che la figlia maggiorenne dovesse anche Persona_2 temporaneamente divenire economicamente non autosufficiente, entrambi i genitori verseranno in favore della stessa a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal primo mese di mancanza di autosufficienza economica e finché la figlia sarà economicamente non autosufficiente e comunque non oltre i 26 anni di età; tale somma sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT per famiglie di operai ed impiegati;
4) nell'ipotesi che la figlia maggiorenne dovesse anche Persona_2 temporaneamente divenire economicamente non autosufficiente, entrambi i genitori verseranno in favore della stessa il 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo il protocollo approvato dal tribunale di Bergamo che di seguito si riporta: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze dei figli senza genitori;
3 5) il sig. cede la proprietà esclusiva della propria autovettura Parte_1
IA PI tg.FG552JT alla sig.ra , che l'accetta, dandosi atto Parte_4 che tale trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare;
6) la sig.ra cede la proprietà esclusiva della propria autovettura Parte_4
SS tg.DT428VA al sig. , che l'accetta, dandosi atto Parte_1 che tale trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n.
396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente estensore
NI MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 11/12/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/04/1970, e
, (C.F. ), nata a [...] il Pt_2 Parte_3 C.F._2
12/12/1970, entrambi con il proc. dom. avv. BASILE COSTANZA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/06/2006 a Bergamo, dalla cui dalla cui unione è nata (n. il Per_1
1 20/06/2003), oggi maggiorenne ed economicamente autonoma.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.217/2025, emessa in data 13/02/2025 e pubblicata il 18/02/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 15/10/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 30/09/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n.
74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e , n Bergamo il 24/06/2006 (iscritto nei registri
[...] Pt_2 Parte_3 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2006, atto n. 98, parte I), alle condizioni di seguito riportate:
1) darsi atto che la figlia maggiorenne è economicamente Persona_2 autosufficiente;
2) darsi atto che entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; 2 3) nell'ipotesi che la figlia maggiorenne dovesse anche Persona_2 temporaneamente divenire economicamente non autosufficiente, entrambi i genitori verseranno in favore della stessa a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal primo mese di mancanza di autosufficienza economica e finché la figlia sarà economicamente non autosufficiente e comunque non oltre i 26 anni di età; tale somma sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT per famiglie di operai ed impiegati;
4) nell'ipotesi che la figlia maggiorenne dovesse anche Persona_2 temporaneamente divenire economicamente non autosufficiente, entrambi i genitori verseranno in favore della stessa il 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo il protocollo approvato dal tribunale di Bergamo che di seguito si riporta: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze dei figli senza genitori;
3 5) il sig. cede la proprietà esclusiva della propria autovettura Parte_1
IA PI tg.FG552JT alla sig.ra , che l'accetta, dandosi atto Parte_4 che tale trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare;
6) la sig.ra cede la proprietà esclusiva della propria autovettura Parte_4
SS tg.DT428VA al sig. , che l'accetta, dandosi atto Parte_1 che tale trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n.
396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente estensore
NI MA
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