Ordinanza cautelare 22 luglio 2021
Ordinanza cautelare 9 novembre 2021
Sentenza 22 luglio 2025
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- 1. DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ E PRASSI GIURISPRUDENZIALE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ E PRASSI GIURISPRUDENZIALE. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO: AMBIVALENZA O MERA DISCREZIONALITÀ? Vittorio Fazio Abstract (ita): Lo scritto ha ad oggetto tre ordinanze del Consiglio di Stato, con le quali sono state sollevate, da un lato, due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea e, dall'altro, una questione di legittimità costituzionale. Il tema delle questioni è parzialmente sovrapponibile: la contestuale antinomia della disciplina italiana con norme di rango costituzionale e con norme contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. L'Autore indaga i possibili motivi che hanno indotto i vari Collegi a scegliere un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/07/2025, n. 14555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14555 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05570/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5570 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vania Padalino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno notificato al ricorrente in data 15.12.2020 con cui la predetta Autorità amministrativa respingeva la richiesta di concessione di cittadinanza Italiana k10-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 giugno 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in riassunzione - a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del T.A.R. Lombardia Milano - notificato in data 27.04.2021 e pervenuto in Segreteria in data 26.05.2021, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, impugnando il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno in data 15 dicembre 2020, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana (pratica K10-OMISSIS-) avanzata dal ricorrente in base all'art. 9, co. 1, della legge n. 91/1992.
Il ricorrente, cittadino egiziano regolarmente soggiornante in Italia con carta di soggiorno, aveva presentato domanda di cittadinanza il 4 maggio 2016.
La Prefettura di Milano, in fase istruttoria, aveva segnalato tre elementi ostativi: un decreto penale del Tribunale di Milano del 29 marzo 2011 (per omesso versamento ritenute previdenziali ex art. 2 L. 638/1983) e due notizie di reato (del 2006 per artt. 483, 492, 316 ter e 640 bis c.p. e del 1998 per art. 648 c.p.).
Il ricorrente replicava evidenziando che: le due notizie di reato non risultavano nel casellario giudiziale e non avevano prodotto condanne; il decreto penale del 2011 era stato oggetto di estinzione per decorso del termine quinquennale ex art. 460 co. 5 c.p.p., con ordinanza del Tribunale di Milano trasmessa alle amministrazioni il 23 settembre 2020.
Nonostante l'integrazione difensiva e l'acquisizione formale della documentazione da parte della Prefettura, in tesi del ricorrente il Ministero aveva emesso il rigetto ignorando sia le osservazioni sia la declaratoria di estinzione.
Sul piano dei motivi di gravame, il ricorso denunciava un duplice vizio di legittimità: violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria.
Sul primo profilo si contestava la sussistenza di ostacoli giuridici alla concessione della cittadinanza, poiché l'unica condotta penalmente rilevante (estinta) concerneva un illecito previdenziale isolato e non indicativo di pericolosità sociale, mentre le altre notizie di reato erano infondate.
Si evidenziava come l'amministrazione avesse applicato rigidamente i presupposti formali senza valutare i requisiti sostanziali di integrazione del ricorrente (residenza prolungata, stabilità lavorativa, irreprensibilità della condotta post-ingresso), in violazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza.
Sul secondo profilo si rilevava carenza istruttoria per avere il provvedimento omesso di considerare gli atti difensivi prodotti (osservazioni del 15 aprile 2020 e documentazione del 23 settembre 2020), nonostante le attestazioni di acquisizione da parte della Prefettura.
In data 5.11.2021 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando atti e documenti.
All’udienza straordinaria del 27.06.2025 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorrente contesta il rigetto della propria domanda di cittadinanza, sostenendo che l'unico motivo ostativo era rappresentato da un decreto penale ormai estinto e che le altre notizie di reato che lo riguardavano non avevano avuto seguito.
Tuttavia, la relazione difensiva del Ministero dell'Interno dimostra come la decisione provvedimentale in concreto adottata sia stata basata su un'attenta valutazione discrezionale, legittimamente esercitata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.
La condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali, seppur estinta, costituisce un elemento rilevante nella valutazione della condotta del ricorrente, poiché l'estinzione del reato non equivale a una riabilitazione, né cancella il fatto storico della condotta illecita.
La giurisprudenza consolidata, citata nella relazione, ribadisce che l'Amministrazione non è tenuta a concedere la cittadinanza automaticamente in assenza di condanne definitive, ma deve valutare l'insieme delle circostanze, inclusa l'affidabilità e l'integrazione sociale del richiedente.
Inoltre, il ricorrente ha omesso di dichiarare il precedente penale nella domanda di cittadinanza, configurando così una falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, in tal modo manifestando un ulteriore indice di inaffidabilità.
La relazione sottolinea come l'Amministrazione abbia correttamente considerato non solo la condanna, ma anche il comportamento complessivo del ricorrente, incluso il tentativo di non palesare la propria posizione giudiziaria.
La motivazione del provvedimento, seppur sintetica, è adeguata e rispetta i criteri di logicità e coerenza richiesti dalla giurisprudenza, poiché il diniego non deve necessariamente elencare analiticamente tutti gli elementi valutati.
In tale contesto, appare opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana non assume la natura di atto meramente ricognitivo, limitato cioè alla constatazione della sussistenza dei presupposti normativi, ma costituisce un atto discrezionale della pubblica amministrazione, espressivo di una volontà costitutiva diretta a determinare l’ingresso del richiedente nella comunità nazionale, con il conseguente riconoscimento dei diritti e l’assunzione dei doveri propri dello status civitatis .
In particolare, l’inserimento stabile e responsabile dello straniero nella collettività nazionale postula il possesso di requisiti non solo formali, ma anche sostanziali, tra i quali assumono rilievo l’insieme dei comportamenti eventualmente di rilievo penale posti in essere dall’interessato, analiticamente e condivisibilmente valutati, nel caso in esame, come presupposto del provvedimento di diniego in concreto adottato.
Pertanto, le censure del ricorrente appaiono prive di fondamento giuridico e il provvedimento impugnato si conferma legittimo, motivato e conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della limitata attività defensionale svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione V Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.