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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di DO
elettivamente domiciliato presso protocollo@cert.comunediandora.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43289 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro il Comune di ANDORA. La controversia attiene ad Avviso di accertamento n.43289, del 24.06.2025, per IMU anno 2020. L'Atto impositivo contiene la richiesta di versamento della somma complessiva di euro 394,00, titolo di Imposta, interessi di legge e sanzione per omesso parziale versamento;
tanto, a seguito della riscontrato mancato adempimento dell'obbligazione IMU, in relazione al possesso di appartamenti ubicati in Indirizzo_1.
*******************
- La Ricorrente, impugnato l'Accertamento, ha chiesto ne sia dichiarata la nullità/disposto l'annullamento, per violazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui gli articoli 6 e 10 dello Statuto del Contribuente
(Legge 212/2000) e comunque del Regolamento comunale, di cui a Delibera di C.c.n.44 del 16.09.2020, in tema di trasferimento delle agevolazioni di cui all'articolo 12 comma 1 (ivi comprese le agevolazioni riconosciute per immobili a soggetti residenti), quanto agli immobili pervenuti mortis causa.
FATTO
La differenza d'Imposta accertata dal Comune, deriva dall'applicazione dell'aliquota ordinaria del 10,60 per mille, in luogo dell'aliquota agevolata del 0,9 per mille, considerata dal contribuente in quanto trattasi di immobili locati a soggetto residente.
- Ciò, in particolare, con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1. Il disconoscimento parte del Comune è da ritenersi illegittimo ed infondato, in presenza di una situazione oggettivamente nota e conosciuta (e non solo a partire dall'anno di imposta 2020) dallo stesso Ente impositore, in quanto alloggio che presenta il requisito “oggettivo” della “locazione a soggetti residenti”.
Il contribuente, in data 04/09/2025, presentava al Comune istanza di autotutela (all.3). In data 19/09/2025 il Comune respingeva la stessa.
MERITO
a) L'immobile al numero 1) dell'elenco presente in Accertamento, è concesso in locazione dal 1°/09/2008
(vedasi contratto allegato 4) al signor nominativo_1; questi ha ivi la propria residenza anagrafica a far data dal 26/09/2008 (come da dichiarazione sostitutiva all.5).
Si precisa inoltre che detto alloggio, fino alla data del 29/01/2019 era di proprietà dei signori Nominativo_2 e Nominativo_3 ed è pervenuto alla contribuente con atto di donazione del 30/01/2019 (All. 6), con conseguente trasferimento del contratto di locazione in essere, alle medesime condizioni (locazione a soggetto residente).
Pertanto, sarebbe sussistente la condizione “oggettiva” richiesta per l'applicazione dell'agevolazione
(aliquota ridotta 0,9 per mille per locazioni a soggetti residenti), già fruita in anni precedenti all'annualità contestata. Circostanza mai contestata dal Comune. Anche con riferimento all'anno di imposta 2019
(proprietà dell'odierna Ricorrente), tale contestazione non è stata effettuata.
b) L'immobile al n. 2) dell'Elenco, è pur'esso concesso in locazione dal 01/02/2009 (vedasi contratto All.7) al Sig.Nominativo_4. Egli ha ivi la propria residenza anagrafica a far data dal 20/02/2009 (come da dichiarazione sostitutiva All.8).
Si precisa inoltre che l'abitazione fino al 29/1/2019 era di proprietà dei signori Nominativo_2 e Nominativo_3
ed è pervenuto alla contribuente con atto di donazione del 30/1/2019 (All.3), con conseguente trasferimento del contratto di locazione in essere, alle medesime condizioni (locazione a soggetto residente).
Sussistente, pertanto, anche per tale UIU la condizione “oggettiva” richiesta per l'applicazione dell'agevolazione, questa era già presente in anni precedenti all'annualità contestata e nota al Comune, che non ha mai contestato il beneficio ai precedenti titolari (Sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_3). Al riguardo, rilevano le schede di calcolo IMU anni 2016 e 2018, con i relativi versamenti del Donante Sig. Nominativo_2 (All.9).
c) Con riferimento all'anno di imposta 2019 alla odierna Ricorrente (Donataria degli immobili già dal gennaio
2019), il Comune non ha accertato alcuna maggiore imposta, pur in presenza delle medesime condizioni oggettive di utilizzo dell'immobile.
d) Il Signor nominativo_1 (conduttore) ha partecipato ai Bandi del Comune di cui al FSA (Fondo Sociale Affitti) per gli anni 2021/2022 e 2022/2023, in quanto in possesso, fra i vari requisiti richiesti, della residenza anagrafica in DO (All.11).
La conoscenza da parte dell'Ente impositore di tale situazione discende anche dal fatto che il Comune aveva
(ed ha tutt'ora) tutti gli strumenti “pubblici” a disposizione (le banche dati) che, combinati con i dati presenti nei registri anagrafici del comune stesso, consentivano (e consentono tutt'ora) di verificare la sussistenza del requisito richiesto della locazione dell'immobile a soggetti residenti.
Rilevano pertanto: - l'articolo 18, commi 2 e 3 della L.7 agosto 1990 n. 241; - l'art. 6 comma 4 della Legge
27/7/2000 n. 212 Statuto del contribuente. Considerando anche, nello specifico che, “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede” (art. 10 comma 1 della L.212/2000).
Al riguardo, conferma la tesi di Ricorrente quanto affermato dalla Cassazione, con le decisioni 17 maggio
2017, n.12304, così come sent.18/07/2019 n. 19316 e Ordin.n.6177 del 2025 pubb.07/03/2025.
*******************
- Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
*****************
- La Ricorrente, con dichiarazione del 21.01.2026, ha rinunciato al ricorso, chiedendo sia dichiarata l'estinzione del giudizio, restando onerata per le proprie spese –; ciò, avendo il Comune rinunciato alla liquidazione di quelle a proprio favore (come da Nota sempre del 21.01.26) -.
*************
- All'odierna udienza, celebrata da remoto con partecipazione del Difensore della ricorrente, questi ha confermata la definizione del contesto, per propria rinuncia, nei termini come risultanti dalla dichiarazione del 21.01 precedente. Il Giudice, dichiarata chiusa la trattazione, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il via preliminare è da rilevare:
- come, con dichiarazione datata 21 gennaio 2026, la Ricorrente abbia espressamente rinunciato al ricorso e ai relativi atti;
- come, il Comune di DO, con la Nota Prot.n.1768, del 21.01.2026 – allegata alla dichiarazione di Ricorrente in pari data -, abbia accettata la detta rinuncia, rinunciando “… alla liquidazione a proprio favore delle spese di giudizio”;
- come, pertanto, sia venuta meno la materia del contendere del presente giudizio, con conseguente estinzione dello stesso prevista dall'ultimo comma art.44, da dichiarare con sentenza, ai sensi del comma
4 art.45 D.Lgs.546/92 ;
- come le spese del presente giudizio restino compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di DO
elettivamente domiciliato presso protocollo@cert.comunediandora.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43289 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro il Comune di ANDORA. La controversia attiene ad Avviso di accertamento n.43289, del 24.06.2025, per IMU anno 2020. L'Atto impositivo contiene la richiesta di versamento della somma complessiva di euro 394,00, titolo di Imposta, interessi di legge e sanzione per omesso parziale versamento;
tanto, a seguito della riscontrato mancato adempimento dell'obbligazione IMU, in relazione al possesso di appartamenti ubicati in Indirizzo_1.
*******************
- La Ricorrente, impugnato l'Accertamento, ha chiesto ne sia dichiarata la nullità/disposto l'annullamento, per violazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui gli articoli 6 e 10 dello Statuto del Contribuente
(Legge 212/2000) e comunque del Regolamento comunale, di cui a Delibera di C.c.n.44 del 16.09.2020, in tema di trasferimento delle agevolazioni di cui all'articolo 12 comma 1 (ivi comprese le agevolazioni riconosciute per immobili a soggetti residenti), quanto agli immobili pervenuti mortis causa.
FATTO
La differenza d'Imposta accertata dal Comune, deriva dall'applicazione dell'aliquota ordinaria del 10,60 per mille, in luogo dell'aliquota agevolata del 0,9 per mille, considerata dal contribuente in quanto trattasi di immobili locati a soggetto residente.
- Ciò, in particolare, con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1. Il disconoscimento parte del Comune è da ritenersi illegittimo ed infondato, in presenza di una situazione oggettivamente nota e conosciuta (e non solo a partire dall'anno di imposta 2020) dallo stesso Ente impositore, in quanto alloggio che presenta il requisito “oggettivo” della “locazione a soggetti residenti”.
Il contribuente, in data 04/09/2025, presentava al Comune istanza di autotutela (all.3). In data 19/09/2025 il Comune respingeva la stessa.
MERITO
a) L'immobile al numero 1) dell'elenco presente in Accertamento, è concesso in locazione dal 1°/09/2008
(vedasi contratto allegato 4) al signor nominativo_1; questi ha ivi la propria residenza anagrafica a far data dal 26/09/2008 (come da dichiarazione sostitutiva all.5).
Si precisa inoltre che detto alloggio, fino alla data del 29/01/2019 era di proprietà dei signori Nominativo_2 e Nominativo_3 ed è pervenuto alla contribuente con atto di donazione del 30/01/2019 (All. 6), con conseguente trasferimento del contratto di locazione in essere, alle medesime condizioni (locazione a soggetto residente).
Pertanto, sarebbe sussistente la condizione “oggettiva” richiesta per l'applicazione dell'agevolazione
(aliquota ridotta 0,9 per mille per locazioni a soggetti residenti), già fruita in anni precedenti all'annualità contestata. Circostanza mai contestata dal Comune. Anche con riferimento all'anno di imposta 2019
(proprietà dell'odierna Ricorrente), tale contestazione non è stata effettuata.
b) L'immobile al n. 2) dell'Elenco, è pur'esso concesso in locazione dal 01/02/2009 (vedasi contratto All.7) al Sig.Nominativo_4. Egli ha ivi la propria residenza anagrafica a far data dal 20/02/2009 (come da dichiarazione sostitutiva All.8).
Si precisa inoltre che l'abitazione fino al 29/1/2019 era di proprietà dei signori Nominativo_2 e Nominativo_3
ed è pervenuto alla contribuente con atto di donazione del 30/1/2019 (All.3), con conseguente trasferimento del contratto di locazione in essere, alle medesime condizioni (locazione a soggetto residente).
Sussistente, pertanto, anche per tale UIU la condizione “oggettiva” richiesta per l'applicazione dell'agevolazione, questa era già presente in anni precedenti all'annualità contestata e nota al Comune, che non ha mai contestato il beneficio ai precedenti titolari (Sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_3). Al riguardo, rilevano le schede di calcolo IMU anni 2016 e 2018, con i relativi versamenti del Donante Sig. Nominativo_2 (All.9).
c) Con riferimento all'anno di imposta 2019 alla odierna Ricorrente (Donataria degli immobili già dal gennaio
2019), il Comune non ha accertato alcuna maggiore imposta, pur in presenza delle medesime condizioni oggettive di utilizzo dell'immobile.
d) Il Signor nominativo_1 (conduttore) ha partecipato ai Bandi del Comune di cui al FSA (Fondo Sociale Affitti) per gli anni 2021/2022 e 2022/2023, in quanto in possesso, fra i vari requisiti richiesti, della residenza anagrafica in DO (All.11).
La conoscenza da parte dell'Ente impositore di tale situazione discende anche dal fatto che il Comune aveva
(ed ha tutt'ora) tutti gli strumenti “pubblici” a disposizione (le banche dati) che, combinati con i dati presenti nei registri anagrafici del comune stesso, consentivano (e consentono tutt'ora) di verificare la sussistenza del requisito richiesto della locazione dell'immobile a soggetti residenti.
Rilevano pertanto: - l'articolo 18, commi 2 e 3 della L.7 agosto 1990 n. 241; - l'art. 6 comma 4 della Legge
27/7/2000 n. 212 Statuto del contribuente. Considerando anche, nello specifico che, “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede” (art. 10 comma 1 della L.212/2000).
Al riguardo, conferma la tesi di Ricorrente quanto affermato dalla Cassazione, con le decisioni 17 maggio
2017, n.12304, così come sent.18/07/2019 n. 19316 e Ordin.n.6177 del 2025 pubb.07/03/2025.
*******************
- Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
*****************
- La Ricorrente, con dichiarazione del 21.01.2026, ha rinunciato al ricorso, chiedendo sia dichiarata l'estinzione del giudizio, restando onerata per le proprie spese –; ciò, avendo il Comune rinunciato alla liquidazione di quelle a proprio favore (come da Nota sempre del 21.01.26) -.
*************
- All'odierna udienza, celebrata da remoto con partecipazione del Difensore della ricorrente, questi ha confermata la definizione del contesto, per propria rinuncia, nei termini come risultanti dalla dichiarazione del 21.01 precedente. Il Giudice, dichiarata chiusa la trattazione, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il via preliminare è da rilevare:
- come, con dichiarazione datata 21 gennaio 2026, la Ricorrente abbia espressamente rinunciato al ricorso e ai relativi atti;
- come, il Comune di DO, con la Nota Prot.n.1768, del 21.01.2026 – allegata alla dichiarazione di Ricorrente in pari data -, abbia accettata la detta rinuncia, rinunciando “… alla liquidazione a proprio favore delle spese di giudizio”;
- come, pertanto, sia venuta meno la materia del contendere del presente giudizio, con conseguente estinzione dello stesso prevista dall'ultimo comma art.44, da dichiarare con sentenza, ai sensi del comma
4 art.45 D.Lgs.546/92 ;
- come le spese del presente giudizio restino compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Spese di lite compensate.