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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/08/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4001/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4001/2021 avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MICHELE LA RUNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore con il patrocinio dell'avv. DANILO VALLONE, elettivamente Domiciliata a Piazza Igea n. 1, giusta procura in atti. CP_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 08/04/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ragusa, adversis reiectis:
“1. In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l' Controparte_2
in persona del direttore generale in carica e legale rappresentante pro tempore,
[...]
pagina 1 di 6 responsabile delle lesioni subite dalla sig.ra in conseguenza del sinistro di cui Controparte_1 in narrativa i sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata ex art 2043 c.c.; 2. Per l'effetto, condannare l' in persona del direttore Controparte_2 generale in carica e legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei predetti danni subiti dalla sig.ra quantificati nella complessiva somma di € 46.281,88 come a Controparte_1 seguire specificata: € 31.513,00 per danno biologico al 14%, € 3.675,00 per I.T.A. GG. 30, €
1.837,50 per I.T.P. GG. 30 al 50%, € 9.256,38 per danno non patrimoniale (1/4 della I.T.A. e I.T.P.) o di quella maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro fino ad effettivo soddisfo;
3. Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio”.
CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande avanzate dall'attrice per i motivi esposti in narrativa con conseguente rigetto di tutto l'atto di citazione avversato.
-Ritenere e dichiarare comunque la inesistenza di responsabilità in capo alla convenuta ai sensi dell'art. 1227, 2 comma, c.c. con consequenziale rigetto delle domande spiegate dall'odierna attrice;
- in subordine, ritenere e dichiarare la esistenza e/o il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c., con ogni consequenziale statuizione in ordine alla riduzione del risarcimento nei limiti di quanto risulterà provato ed accertato. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17/11/2021, conveniva in giudizio Controparte_1
l (per brevità , al fine di accertare la Controparte_2 CP_3 sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata ex art. 2043 c.c., per le lesioni dalla stessa subite a seguito della caduta verificatasi in data 17/11/2017 mentre attraversava a piedi il piazzale antistante l'ingresso del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Modica.
Più precisamente, l'odierna attrice affermava che, a causa della presenza di una serie di buche sul manto stradale, perdeva l'equilibrio e cadeva per terra. L'evento lesivo si verificava intorno alle ore 18:45 del 17 novembre, periodo in cui l'area antistante il Pronto Soccorso risultava interessata da un cantiere di lavori ed era priva di illuminazione e di segnaletica;
inoltre, la zona teatro del sinistro, a detta dell'attrice, risultava priva di apposito percorso pedonale. A seguito del detto evento lesivo, l' veniva sottoposta ad intervento chirurgico per frattura del CP_1 capitello radiale e dell'ulna e lamentava danni non patrimoniali addebitabili, secondo la ricostruzione dei fatti narrati, ad esclusiva responsabilità dell' convenuta. Controparte_2
Con comparsa di risposta, depositata in data 28/01/2022, si costituiva in giudizio l' CP_3
la quale contestava l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto. In
[...] particolare, l' convenuta eccepiva la mancanza di prova dei fatti narrati nonché CP_2
l'utilizzo da parte dell'attrice di un percorso diverso da quello previsto per i pedoni;
in subordine, eccepiva il concorso di colpa della con conseguente riduzione del chiesto CP_1 risarcimento del danno nei limiti di quanto provato ed accertato.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale del Contr direttore generale pro tempore dell' e dell'attrice, prova per testi e C.T.U. medico legale.
All'udienza dell'8/04/2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. La domanda dell'attrice è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Devono innanzitutto essere illustrati i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento. La suddetta responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario / custode solamente dal caso fortuito che, incidendo sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, è comprensivo anche della condotta incauta della vittima che assume rilievo, ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c. sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere pagina 3 di 6 parziale ovvero anche esclusiva (Cass. n. 27724/2018; Cass. 6034/2018; in senso conforme tra le tante Cass. n. 8229/2010; Cass. 4279/2008 e Cass. 28811/2008). Inoltre, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non è automaticamente esclusa, allorché il bene demaniale o patrimoniale da cui sia originato l'evento dannoso, risulti adibito ad uso diretto della collettività e si tratti di bene di notevole estensione, posto che queste caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano come circostanze le quali, in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza, connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, anche ai fini della valutazione del caso fortuito, unica esimente invocabile dalla P.A. per ottenere un esonero, totale o parziale, di responsabilità.
Dunque, per la configurazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno verificatosi mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come quel fattore che abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia tale da escludere il nesso eziologico tra cosa e danno. Ciò premesso in punto di responsabilità del custode ex art 2051 c.c., la possibilità di riscontrare nella condotta del danneggiato un tasso di imprudenza e disattenzione, tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito o comunque tale da prospettare un concorso colposo del danneggiato ai sensi dall'art. 1227, comma 1, c.c., andrà esaminata alla luce dei principi giurisprudenziali esposti tenendo conto degli oneri probatori gravanti sulle parti, nonché del contesto spazio temporale in cui ha avuto luogo l'evento lesivo.
Nel caso di specie – secondo quanto sostenuto da parte attrice ed emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi – la dinamica dell'evento può essere così ricostruita: in data 17/11/2017, alle ore 18:45 circa, percorreva a piedi il piazzale antistante il Pronto Soccorso di Controparte_1
Modica quando, giunta in prossimità dell'ingresso, cadeva rovinosamente per terra a causa di una serie di buche presenti sul manto stradale.
In particolare, il teste , sentito sugli articolati di cui alla memoria 183, comma Testimone_1
6, n. 2, c.p.c. di parte attrice, ha confermato che la è caduta a causa della presenza di una CP_1 serie di buche sul manto stradale e ha affermato che la zona antistante l'ingresso del Pronto Soccorso era al buio ed era interessata da lavori di ammodernamento dello stesso P.S. (“la zona era al buio … non c'era nessuna segnalazione”. (cfr. verbale d'udienza del 14/07/2023). Contr D'altro canto, l' convenuta non ha fornito alcuna prova che il danno sia stato causato in maniera improvvisa, da caso fortuito, ossia da una circostanza imprevedibile ed eccezionale avente efficacia determinante dell'evento dannoso, che sarebbe l'unico elemento scriminante della sua responsabilità. A tale riguardo, il teste , sentito sugli articolati di cui alla memoria 183, comma Testimone_2
6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, ha affermato: “la situazione attuale è quella mostrata nelle foto, non so confermare che lo fosse anche alla data indicata del novembre 2017”, mentre sentito a prova contraria sugli articolati della memoria 183, comma 6, n. 3 c.p..c di parte attrice pagina 4 di 6 ha precisato: “oggi il percorso conduce a piedi al PS;
all'epoca dei fatti c'erano i lavori in corso e quindi non portava al PS (…) in quel periodo se si voleva accedere al Pronto Soccorso si doveva passare da dietro, e cioè entrando a sinistra dell'ingresso dell'ospedale. (cfr. verbale di causa del 14/07/2023). Il teste , sentito sui medesimi articolati di prova, ha dichiarato: “penso che i Testimone_3 luoghi fossero come da foto esibite… non ricordo se oltre all'illuminazione che risulta dalle foto 3 e 4 ci fossero altra illuminazione del percorso esterno (cfr. verbale di causa del Contr 10/11/2023). Il teste , dipendente nel novembre 2017, ha dichiarato: Testimone_4
“sono stato io a fare le foto…non ricorso se a quella data (ossia il 17/11/2017) esistessero le segnalazioni che risultano dalle foto. Oltre all'illuminazione che si vede nella foto (della hall) non ce ne sono altre”. Sentito a prova contraria, sugli articolati della memoria 183, comma 6,
n. 3 c.p.c., di parte attrice ha affermato: “dalla strada non c'era un percorso pedonale;
si doveva entrare a destra dell'ingresso principale e poi attraversare un parcheggio si passava sul marciapiede che porta all'ingresso principale e si arrivava al Pronto Soccorso” (cfr. verbale d'udienza del 10/11/2023). In base a tale ricostruzione dei fatti, appare indubbia la sussistenza del nesso di causalità tra la presenza di buche o, comunque di manto stradale dissestato, e l'evento dannoso subito dall'attrice che, a causa della condizione dei luoghi nonché della scarsa (se non del tutto assente illuminazione), è caduta a terra riportando lesioni. Tuttavia, giova evidenziare che, anche se la condotta dell'odierna attrice non incide sulla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno occorso, sussiste un concorso di colpa della stessa.
Nella fattispecie in esame, le circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso inducono a ritenere che la non abbia adottato tutte le cautele idonee ad evitare la caduta. Invero, le CP_1 circostanze di tempo e di luogo in cui l'evento si è verificato – cioè nel mese di novembre, alle ore 18:45, quindi in orario serale in pieno buio, in un piazzale in cui erano in corso lavori di ristrutturazione del P.S. dell'Ospedale di Modica – avrebbero imposto un maggior livello di attenzione e cautela all'attrice secondo la diligenza ordinaria. In tal senso può ritenersi sussistente un concorso di colpa dell' ex art 1227, comma 1 CP_1
c.c., nella misura del 20%.
Tutto ciò premesso sull'an della responsabilità del custode, deve essere quantificato il danno risarcibile.
Questo giudice ritiene condivisibili le conclusioni rassegnate dal C.T.U. il quale, sulla base degli accertamenti clinici effettuati e dalla disamina della documentazione medica versata in atti, ha concluso che: “la lesività subita dalla sig.ra risulta compatibile sotto il profilo CP_1 medico – legale con il sinistro occorsole in data 17.11.17 essendo soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità. Infatti le lesioni riportate sono compatibili con il sinistro per cui è causa … su a seguito del trauma arto superiore destro con frattura Controparte_1 scomposta olecrano destro e capitello radiale frattura scomposta collo omero destro si è concretizzato un periodo di inabilità temporanea pari a giorni 80 ripartiti in giorni 10 di ITA, pagina 5 di 6 30 giorni al 75%, 20 giorni al 50% ed ulteriori 20 giorni al 25%”… si ritiene che il danno biologico residuato inteso come riduzione della validità complessiva (salute, integrità psicofisica) possa essere ritenuto pari al 11%” (cfr. CTU in atti pagg. 7-8). Occupandoci dapprima del danno biologico permanente e avendo riguardo alla tabella del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, considerata la percentuale di invalidità indicata (11%) e l'età dell'attrice al momento del sinistro (68 anni), il valore a punto da porre a base del calcolo è pari ad € 2.732,57 per un importo totale di € 19.988,75. Considerato l'importo di € 115,00 per ogni giorno di I.T.T., si ottengono i seguenti valori per l'inabilità temporanea:
- per I.T.T. 10 giorni al 100% l'importo di € 1.150,00;
- per I.T.P. 30 giorni al 75% l'importo di € 2.587,50;
- per I.T.P. 20 giorni al 50% l'importo di € 1.150,00;
- per I.T.P. 20 giorni al 25% l'importo di € 575,00 per la somma totale di € 5.462,50. L'importo complessivo di € 25.451,25 deve essere decurtato del 20% per il concorso di colpa addebitabile all'odierna attrice nella causazione dell'evento dannoso, ottenendo l'importo di € 20.361,00 (l'80% di € 25.451,25).
La somma su indicata deve essere devalutata fino al momento del fatto (17/11/2017) e sull'importo ottenuto (€ 16.855,13) devono essere corrisposti gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno;
si ottiene in tal modo la somma di € 22.542,96 (di cui € 20.361,00 per capitale rivalutato più gli interessi per € 2.181,96). Pertanto, alla luce di quanto esposto, l' deve essere condannata a corrispondere CP_3 ad la somma di € 22.542,96, oltre agli interessi al taso legale fino al soddisfo. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo oggetto di condanna, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4001/2021: AN l' a corrispondere in favore di la somma di € CP_3 Controparte_1
22.542,96, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo, riconosciuto il concorso di colpa del 20% dell'attrice;
AN l' alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, che CP_3 liquida in € 545,00 per spese prenotate a debito e in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa e Iva, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato. PONE le spese di CTU a carico della convenuta. Ragusa, 22/08/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4001/2021 avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MICHELE LA RUNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore con il patrocinio dell'avv. DANILO VALLONE, elettivamente Domiciliata a Piazza Igea n. 1, giusta procura in atti. CP_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 08/04/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ragusa, adversis reiectis:
“1. In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l' Controparte_2
in persona del direttore generale in carica e legale rappresentante pro tempore,
[...]
pagina 1 di 6 responsabile delle lesioni subite dalla sig.ra in conseguenza del sinistro di cui Controparte_1 in narrativa i sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata ex art 2043 c.c.; 2. Per l'effetto, condannare l' in persona del direttore Controparte_2 generale in carica e legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei predetti danni subiti dalla sig.ra quantificati nella complessiva somma di € 46.281,88 come a Controparte_1 seguire specificata: € 31.513,00 per danno biologico al 14%, € 3.675,00 per I.T.A. GG. 30, €
1.837,50 per I.T.P. GG. 30 al 50%, € 9.256,38 per danno non patrimoniale (1/4 della I.T.A. e I.T.P.) o di quella maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro fino ad effettivo soddisfo;
3. Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio”.
CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande avanzate dall'attrice per i motivi esposti in narrativa con conseguente rigetto di tutto l'atto di citazione avversato.
-Ritenere e dichiarare comunque la inesistenza di responsabilità in capo alla convenuta ai sensi dell'art. 1227, 2 comma, c.c. con consequenziale rigetto delle domande spiegate dall'odierna attrice;
- in subordine, ritenere e dichiarare la esistenza e/o il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c., con ogni consequenziale statuizione in ordine alla riduzione del risarcimento nei limiti di quanto risulterà provato ed accertato. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17/11/2021, conveniva in giudizio Controparte_1
l (per brevità , al fine di accertare la Controparte_2 CP_3 sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata ex art. 2043 c.c., per le lesioni dalla stessa subite a seguito della caduta verificatasi in data 17/11/2017 mentre attraversava a piedi il piazzale antistante l'ingresso del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Modica.
Più precisamente, l'odierna attrice affermava che, a causa della presenza di una serie di buche sul manto stradale, perdeva l'equilibrio e cadeva per terra. L'evento lesivo si verificava intorno alle ore 18:45 del 17 novembre, periodo in cui l'area antistante il Pronto Soccorso risultava interessata da un cantiere di lavori ed era priva di illuminazione e di segnaletica;
inoltre, la zona teatro del sinistro, a detta dell'attrice, risultava priva di apposito percorso pedonale. A seguito del detto evento lesivo, l' veniva sottoposta ad intervento chirurgico per frattura del CP_1 capitello radiale e dell'ulna e lamentava danni non patrimoniali addebitabili, secondo la ricostruzione dei fatti narrati, ad esclusiva responsabilità dell' convenuta. Controparte_2
Con comparsa di risposta, depositata in data 28/01/2022, si costituiva in giudizio l' CP_3
la quale contestava l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto. In
[...] particolare, l' convenuta eccepiva la mancanza di prova dei fatti narrati nonché CP_2
l'utilizzo da parte dell'attrice di un percorso diverso da quello previsto per i pedoni;
in subordine, eccepiva il concorso di colpa della con conseguente riduzione del chiesto CP_1 risarcimento del danno nei limiti di quanto provato ed accertato.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale del Contr direttore generale pro tempore dell' e dell'attrice, prova per testi e C.T.U. medico legale.
All'udienza dell'8/04/2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. La domanda dell'attrice è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Devono innanzitutto essere illustrati i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento. La suddetta responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario / custode solamente dal caso fortuito che, incidendo sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, è comprensivo anche della condotta incauta della vittima che assume rilievo, ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c. sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere pagina 3 di 6 parziale ovvero anche esclusiva (Cass. n. 27724/2018; Cass. 6034/2018; in senso conforme tra le tante Cass. n. 8229/2010; Cass. 4279/2008 e Cass. 28811/2008). Inoltre, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non è automaticamente esclusa, allorché il bene demaniale o patrimoniale da cui sia originato l'evento dannoso, risulti adibito ad uso diretto della collettività e si tratti di bene di notevole estensione, posto che queste caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano come circostanze le quali, in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza, connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, anche ai fini della valutazione del caso fortuito, unica esimente invocabile dalla P.A. per ottenere un esonero, totale o parziale, di responsabilità.
Dunque, per la configurazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno verificatosi mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come quel fattore che abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia tale da escludere il nesso eziologico tra cosa e danno. Ciò premesso in punto di responsabilità del custode ex art 2051 c.c., la possibilità di riscontrare nella condotta del danneggiato un tasso di imprudenza e disattenzione, tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito o comunque tale da prospettare un concorso colposo del danneggiato ai sensi dall'art. 1227, comma 1, c.c., andrà esaminata alla luce dei principi giurisprudenziali esposti tenendo conto degli oneri probatori gravanti sulle parti, nonché del contesto spazio temporale in cui ha avuto luogo l'evento lesivo.
Nel caso di specie – secondo quanto sostenuto da parte attrice ed emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi – la dinamica dell'evento può essere così ricostruita: in data 17/11/2017, alle ore 18:45 circa, percorreva a piedi il piazzale antistante il Pronto Soccorso di Controparte_1
Modica quando, giunta in prossimità dell'ingresso, cadeva rovinosamente per terra a causa di una serie di buche presenti sul manto stradale.
In particolare, il teste , sentito sugli articolati di cui alla memoria 183, comma Testimone_1
6, n. 2, c.p.c. di parte attrice, ha confermato che la è caduta a causa della presenza di una CP_1 serie di buche sul manto stradale e ha affermato che la zona antistante l'ingresso del Pronto Soccorso era al buio ed era interessata da lavori di ammodernamento dello stesso P.S. (“la zona era al buio … non c'era nessuna segnalazione”. (cfr. verbale d'udienza del 14/07/2023). Contr D'altro canto, l' convenuta non ha fornito alcuna prova che il danno sia stato causato in maniera improvvisa, da caso fortuito, ossia da una circostanza imprevedibile ed eccezionale avente efficacia determinante dell'evento dannoso, che sarebbe l'unico elemento scriminante della sua responsabilità. A tale riguardo, il teste , sentito sugli articolati di cui alla memoria 183, comma Testimone_2
6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, ha affermato: “la situazione attuale è quella mostrata nelle foto, non so confermare che lo fosse anche alla data indicata del novembre 2017”, mentre sentito a prova contraria sugli articolati della memoria 183, comma 6, n. 3 c.p..c di parte attrice pagina 4 di 6 ha precisato: “oggi il percorso conduce a piedi al PS;
all'epoca dei fatti c'erano i lavori in corso e quindi non portava al PS (…) in quel periodo se si voleva accedere al Pronto Soccorso si doveva passare da dietro, e cioè entrando a sinistra dell'ingresso dell'ospedale. (cfr. verbale di causa del 14/07/2023). Il teste , sentito sui medesimi articolati di prova, ha dichiarato: “penso che i Testimone_3 luoghi fossero come da foto esibite… non ricordo se oltre all'illuminazione che risulta dalle foto 3 e 4 ci fossero altra illuminazione del percorso esterno (cfr. verbale di causa del Contr 10/11/2023). Il teste , dipendente nel novembre 2017, ha dichiarato: Testimone_4
“sono stato io a fare le foto…non ricorso se a quella data (ossia il 17/11/2017) esistessero le segnalazioni che risultano dalle foto. Oltre all'illuminazione che si vede nella foto (della hall) non ce ne sono altre”. Sentito a prova contraria, sugli articolati della memoria 183, comma 6,
n. 3 c.p.c., di parte attrice ha affermato: “dalla strada non c'era un percorso pedonale;
si doveva entrare a destra dell'ingresso principale e poi attraversare un parcheggio si passava sul marciapiede che porta all'ingresso principale e si arrivava al Pronto Soccorso” (cfr. verbale d'udienza del 10/11/2023). In base a tale ricostruzione dei fatti, appare indubbia la sussistenza del nesso di causalità tra la presenza di buche o, comunque di manto stradale dissestato, e l'evento dannoso subito dall'attrice che, a causa della condizione dei luoghi nonché della scarsa (se non del tutto assente illuminazione), è caduta a terra riportando lesioni. Tuttavia, giova evidenziare che, anche se la condotta dell'odierna attrice non incide sulla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno occorso, sussiste un concorso di colpa della stessa.
Nella fattispecie in esame, le circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso inducono a ritenere che la non abbia adottato tutte le cautele idonee ad evitare la caduta. Invero, le CP_1 circostanze di tempo e di luogo in cui l'evento si è verificato – cioè nel mese di novembre, alle ore 18:45, quindi in orario serale in pieno buio, in un piazzale in cui erano in corso lavori di ristrutturazione del P.S. dell'Ospedale di Modica – avrebbero imposto un maggior livello di attenzione e cautela all'attrice secondo la diligenza ordinaria. In tal senso può ritenersi sussistente un concorso di colpa dell' ex art 1227, comma 1 CP_1
c.c., nella misura del 20%.
Tutto ciò premesso sull'an della responsabilità del custode, deve essere quantificato il danno risarcibile.
Questo giudice ritiene condivisibili le conclusioni rassegnate dal C.T.U. il quale, sulla base degli accertamenti clinici effettuati e dalla disamina della documentazione medica versata in atti, ha concluso che: “la lesività subita dalla sig.ra risulta compatibile sotto il profilo CP_1 medico – legale con il sinistro occorsole in data 17.11.17 essendo soddisfatti i criteri di affermazione del nesso di causalità. Infatti le lesioni riportate sono compatibili con il sinistro per cui è causa … su a seguito del trauma arto superiore destro con frattura Controparte_1 scomposta olecrano destro e capitello radiale frattura scomposta collo omero destro si è concretizzato un periodo di inabilità temporanea pari a giorni 80 ripartiti in giorni 10 di ITA, pagina 5 di 6 30 giorni al 75%, 20 giorni al 50% ed ulteriori 20 giorni al 25%”… si ritiene che il danno biologico residuato inteso come riduzione della validità complessiva (salute, integrità psicofisica) possa essere ritenuto pari al 11%” (cfr. CTU in atti pagg. 7-8). Occupandoci dapprima del danno biologico permanente e avendo riguardo alla tabella del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, considerata la percentuale di invalidità indicata (11%) e l'età dell'attrice al momento del sinistro (68 anni), il valore a punto da porre a base del calcolo è pari ad € 2.732,57 per un importo totale di € 19.988,75. Considerato l'importo di € 115,00 per ogni giorno di I.T.T., si ottengono i seguenti valori per l'inabilità temporanea:
- per I.T.T. 10 giorni al 100% l'importo di € 1.150,00;
- per I.T.P. 30 giorni al 75% l'importo di € 2.587,50;
- per I.T.P. 20 giorni al 50% l'importo di € 1.150,00;
- per I.T.P. 20 giorni al 25% l'importo di € 575,00 per la somma totale di € 5.462,50. L'importo complessivo di € 25.451,25 deve essere decurtato del 20% per il concorso di colpa addebitabile all'odierna attrice nella causazione dell'evento dannoso, ottenendo l'importo di € 20.361,00 (l'80% di € 25.451,25).
La somma su indicata deve essere devalutata fino al momento del fatto (17/11/2017) e sull'importo ottenuto (€ 16.855,13) devono essere corrisposti gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno;
si ottiene in tal modo la somma di € 22.542,96 (di cui € 20.361,00 per capitale rivalutato più gli interessi per € 2.181,96). Pertanto, alla luce di quanto esposto, l' deve essere condannata a corrispondere CP_3 ad la somma di € 22.542,96, oltre agli interessi al taso legale fino al soddisfo. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo oggetto di condanna, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4001/2021: AN l' a corrispondere in favore di la somma di € CP_3 Controparte_1
22.542,96, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo, riconosciuto il concorso di colpa del 20% dell'attrice;
AN l' alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, che CP_3 liquida in € 545,00 per spese prenotate a debito e in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa e Iva, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato. PONE le spese di CTU a carico della convenuta. Ragusa, 22/08/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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