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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 802/2025
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Angela Alborino Presidente
Dott. Davide Visconti Giudice est.
Dott. Generoso Valitutti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 802 del ruolo procedimenti speciali sommari dell'anno 2025 avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c.
TRA rappresentata da in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Schiavone e
Giulia Galati, giusta mandato in atti
CREDITORE PROCEDENTE-RECLAMANTE
E
Controparte_2
DEBITORE ESECUTATO-RECLAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato prima, in data 07/03/2025, nel fascicolo della relativa esecuzione e poi, in data 20/03/2025, nel ruolo contenzioso civile, rappresentata Parte_1
da in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_1 tempestivamente impugnato l'ordinanza del 18/02/2025, comunicata in pari data, con cui il Giudice dell'esecuzione immobiliare ha dichiarato l'estinzione del giudizio R.G.E. n.
125/2024 per il tardivo deposito della documentazione ex art. 567 c. 2 c.p.c.
In particolare, ha dedotto che:
- “nella fattispecie, come anche statuito dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza oggetto del presente reclamo, il pignoramento veniva notificato il 06.11.2025, data quest'ultima di decorrenza del termine per il deposito della certificazione notarile”;
1 - “il dies ad quem per la produzione della documentazione ex art. 567 co. 2 cpc coincide con il giorno 21.12.2024…Nella fattispecie, depositava in data 09.12.2024 Pt_1
l'stanza di vendita, in data 11.12.2024 la nota di trascrizione del pignoramento e in data
19.12.2024 la certificazione notarile sostitutiva e dunque giorni prima la scadenza del termine. Gli oneri di produzione documentale posti ex art. 567 cpc in capo alla creditrice sono stati ampiamente adempiuti entro i termini”. Parte_1
L'esecutato , pur essendo stato regolarmente citato, non si è Controparte_2
costituito nel presente giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Passando al merito il reclamo è fondato.
Con ordinanza del 18/02/2025 il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. n. 125/2024 per il tardivo deposito della documentazione ex art. 567, c. 2, c.p.c.
Con ricorso tempestivamente depositato rappresentata da Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha tempestivamente CP_1
impugnato tale ordinanza del 18/02/2025, comunicata in pari data, deducendo di aver prodotto la certificazione notarile sostitutiva ex art. 567, c. 2, c.p.c., in data 19/12/2024, dunque tempestivamente in quanto depositata in data anteriore rispetto al relativo termine di scadenza del 21/12/2024, visto che il pignoramento era stato notificato in data
06/11/2024.
Dalla documentazione in atti e dalla visione del fascicolo dell'esecuzione emerge che il
Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 18/02/2025 ha, effettivamente, errato nel calcolare il termine di legge per il tempestivo deposito della certificazione notarile sostitutiva ex art. 567, c. 2, c.p.c.
Ed infatti, esso cade, visto il richiamo all'art. 497 c.p.c., a 45 giorni dal compimento del pignoramento: dunque, nella presente fattispecie, lo stesso scadeva il 21/12/2024, atteso che la notifica del pignoramento era stata effettuata in data 06/11/2024.
Nel caso in questione risulta che il creditore procedente ha depositato la certificazione notarile sostitutiva ex art. 567, c. 2, c.p.c., in data 19/12/2024, dunque nel rispetto del termine di legge sopra evidenziato.
Quindi il creditore procedente ha prodotto la certificazione notarile sostitutiva ex art. 567,
c. 2, c.p.c., tempestivamente.
Il reclamo va pertanto accolto e conseguentemente disposta la revoca dell'ordinanza del
18/02/2025 con conseguente prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare.
2 Si ritiene che sussistano nel caso di specie, stante la peculiarità delle questioni trattate, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) in accoglimento del reclamo revoca l'ordinanza emessa in data 18/02/2025 da parte del Giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento n. 125/2024
R.G.E.;
3) compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Potenza, in camera di consiglio il 13/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Davide Visconti Dott.ssa Angela Alborino
3
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Angela Alborino Presidente
Dott. Davide Visconti Giudice est.
Dott. Generoso Valitutti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 802 del ruolo procedimenti speciali sommari dell'anno 2025 avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c.
TRA rappresentata da in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Schiavone e
Giulia Galati, giusta mandato in atti
CREDITORE PROCEDENTE-RECLAMANTE
E
Controparte_2
DEBITORE ESECUTATO-RECLAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato prima, in data 07/03/2025, nel fascicolo della relativa esecuzione e poi, in data 20/03/2025, nel ruolo contenzioso civile, rappresentata Parte_1
da in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_1 tempestivamente impugnato l'ordinanza del 18/02/2025, comunicata in pari data, con cui il Giudice dell'esecuzione immobiliare ha dichiarato l'estinzione del giudizio R.G.E. n.
125/2024 per il tardivo deposito della documentazione ex art. 567 c. 2 c.p.c.
In particolare, ha dedotto che:
- “nella fattispecie, come anche statuito dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza oggetto del presente reclamo, il pignoramento veniva notificato il 06.11.2025, data quest'ultima di decorrenza del termine per il deposito della certificazione notarile”;
1 - “il dies ad quem per la produzione della documentazione ex art. 567 co. 2 cpc coincide con il giorno 21.12.2024…Nella fattispecie, depositava in data 09.12.2024 Pt_1
l'stanza di vendita, in data 11.12.2024 la nota di trascrizione del pignoramento e in data
19.12.2024 la certificazione notarile sostitutiva e dunque giorni prima la scadenza del termine. Gli oneri di produzione documentale posti ex art. 567 cpc in capo alla creditrice sono stati ampiamente adempiuti entro i termini”. Parte_1
L'esecutato , pur essendo stato regolarmente citato, non si è Controparte_2
costituito nel presente giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Passando al merito il reclamo è fondato.
Con ordinanza del 18/02/2025 il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. n. 125/2024 per il tardivo deposito della documentazione ex art. 567, c. 2, c.p.c.
Con ricorso tempestivamente depositato rappresentata da Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha tempestivamente CP_1
impugnato tale ordinanza del 18/02/2025, comunicata in pari data, deducendo di aver prodotto la certificazione notarile sostitutiva ex art. 567, c. 2, c.p.c., in data 19/12/2024, dunque tempestivamente in quanto depositata in data anteriore rispetto al relativo termine di scadenza del 21/12/2024, visto che il pignoramento era stato notificato in data
06/11/2024.
Dalla documentazione in atti e dalla visione del fascicolo dell'esecuzione emerge che il
Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 18/02/2025 ha, effettivamente, errato nel calcolare il termine di legge per il tempestivo deposito della certificazione notarile sostitutiva ex art. 567, c. 2, c.p.c.
Ed infatti, esso cade, visto il richiamo all'art. 497 c.p.c., a 45 giorni dal compimento del pignoramento: dunque, nella presente fattispecie, lo stesso scadeva il 21/12/2024, atteso che la notifica del pignoramento era stata effettuata in data 06/11/2024.
Nel caso in questione risulta che il creditore procedente ha depositato la certificazione notarile sostitutiva ex art. 567, c. 2, c.p.c., in data 19/12/2024, dunque nel rispetto del termine di legge sopra evidenziato.
Quindi il creditore procedente ha prodotto la certificazione notarile sostitutiva ex art. 567,
c. 2, c.p.c., tempestivamente.
Il reclamo va pertanto accolto e conseguentemente disposta la revoca dell'ordinanza del
18/02/2025 con conseguente prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare.
2 Si ritiene che sussistano nel caso di specie, stante la peculiarità delle questioni trattate, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) in accoglimento del reclamo revoca l'ordinanza emessa in data 18/02/2025 da parte del Giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento n. 125/2024
R.G.E.;
3) compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Potenza, in camera di consiglio il 13/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Davide Visconti Dott.ssa Angela Alborino
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