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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 874/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Moleti n. 20 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leto che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Quartararo e
Giandomenico Catalano per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi n. 122, resistente,
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Messina, via Vittorio Veneto n. 25 presso lo studio dell'Avv. Maria
Luigia Scaffidi che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione, depositato il 29 aprile 2024,
[...] rappresentava di aver impugnato davanti alla Corte di Parte_1
Giustizia Tributaria di primo grado di Messina l'intimazione di pagamento n. 29520229007640755000.
Riferiva che con sentenza n. 1666/2024 la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Messina aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520110010284588001, n. 29520110016792265001,
n. 29520130000293324000, n. 29520140023833627000, n.
29520150015759889000 e n. 29520140003013149000 (per la parte relativa a ruolo emesso da . CP_1
La ricorrente riassumeva quindi il giudizio davanti al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, opponendosi alla esecuzione conseguente alla intimazione di pagamento n. 29520229007640755000 in relazione alla pretesa riferita alle cartelle di pagamento
29520130000293324000 ( , n. 29520140023833627000 CP_1
( , n. 29520150015759889000 ( e n. CP_1 CP_1
29520140003013149000 ( . CP_1
Evidenziava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto gli avvisi di addebito ivi richiamati non erano mai stati notificati.
Eccepiva inoltre la prescrizione della pretesa contributiva.
Nella resistenza dell e di , CP_3 Controparte_2 all'udienza del 12 giugno 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa vantata dall con le cartelle di CP_1 pagamento n. 29520130000293324000, n. 29520140023833627000.
L ha infatti prodotto l'estratto di ruolo aggiornato, dal quale si CP_1 evince che tali cartelle sono state annullate d'ufficio con provvedimento del 30 aprile 2023.
In ordine alla parte residua del credito vantato dall con le CP_3 cartelle n. 29520150015759889000 e n. 29520140003013149000, va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall CP_1
L'Inail evidenza che il giudizio davanti al giudice tributario deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto di intimazione impugnato, mentre davanti al giudice ordinario l'opposizione avverso gli atti della riscossione riguardanti crediti previdenziali ed assicurativi va proposto nel diverso termine di quaranta giorni.
L'eccezione è fondata.
Occorre premettere che dagli atti di causa emerge che l'intimazione di pagamento n. 29520229007640755000 in questa sede opposta è stata notificata a mani della ricorrente il 4 marzo 2023 (cfr. allegato 6 del fascicolo dell ed in particolare la documentazione allegata CP_1 alla pec inviata da all il 23 Controparte_2 CP_1 ottobre 2024).
Risulta poi che la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina con ricorso notificato il 19 aprile 2023 (cfr. sentenza n. 1666/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina: “Con ricorso notificato all in data 19.04.2023, Controparte_4 depositato il 16.05.2023, (Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C.F._1
Leto (Cod. Fisc. ), ha impugnato l'intimazione di C.F._2 pagamento n. 29520229007640755/000, notificata in data 6 marzo
2023, emessa in relazione ad una pluralità di atti presupposti”).
La ricorrente ha dunque proposto opposizione all'intimazione di pagamento davanti al giudice tributario anche per i crediti di natura previdenziale oltre il termine di quaranta giorni (previsto dall'art. 24
D. Lgs n. 46/1999 vigente ratione temporis) dalla notifica dell'intimazione.
Ne consegue che l'opposizione è tardiva con conseguente impossibilità di far valere sia eventuali vizi della procedura (quale quello che la ricorrente riconduce all'omessa notifica delle cartelle di pagamento) sia la prescrizione della pretesa.
Peraltro l'opposizione agli atti esecutivi sub specie di mancata notifica degli atti presupposti (cf. Corte d'Appello Messina set. n. 62/2023) doveva essere proposta nel termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c.
(cui rimanda l'art. 29 D.lgs. 46/1999).
Per quanto concerne la prescrizione, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 marzo 2023 n. 8198, ha riaffermato il principio, invero già consolidato, secondo cui “in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali
l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d. l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo”. Ed altrettanto costantemente ha affermato che la mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. 46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall' dall'art. 30, co. 14, D.L. 78/2019, conv. in L.
122/2019), determina la decadenza dall'impugnazione del titolo e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito
(giurisprudenza costante a partire da Cass. 18145/2012), sicché il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa, ivi compresa la prescrizione.
La mancata opposizione - precisa pure la Cassazione - all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito.
Ancora sugli effetti dell'irretrattabilità del credito, in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. 46/99, con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore, va richiamata la sentenza Cass. 6713/22 secondo cui : “allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo vedi pure Cass. n. 23397 del 17/11/2016)”.
Ancor più chiaramente la Corte di Cassazione ha statuito che
“qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. 29 novembre 2021, n. 37259).
Nella specie la ricorrente, per potere far valere la prescrizione del credito maturata in periodo precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento, avrebbe dovuto proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 d. lgs. 46/99.
La ricorrente non ha rispettato detto termine, avendo notificato il ricorso proposto davanti al giudice tributario il 19 aprile 2023 e dunque ben oltre 40 giorni dopo la notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il 4 marzo 2023), e dunque non ha più tale possibilità, essendosi prodotto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con la preclusione di ogni possibilità di far valere la prescrizione (cfr. Corte d'Appello di Messina, sentenza n. 173/2024).
Occorre precisare che non rileva la circostanza che l'opposizione sia stata proposta davanti al giudice tributario nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992.
Ed invero l'art. 59 Legge n. 69/2009, nel disciplinare la translatio iudicii a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione, prevede che “se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”.
La norma, dunque, fa sì salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ma precisa che restano ferme “le preclusioni e le decadenze intervenute”.
E nel caso di specie è certamente intervenuta la decadenza prevista dall'art. 24, comma 5, D.Lhgs. n. 46/1999, dal momento che l'opposizione per i crediti di natura previdenziale andava proposta entro il termine di quaranta giorni.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente chiarito che “è indubbio infatti che la cd. translatio iudicii non può consentire l'elusione dei termini temporali posti, a pena di decadenza,
a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di giurisdizione e l'art. 11, comma 2, c.p.a. ha espressamente tenuto “ferme” in materia le preclusioni e le decadenze intervenute.
Il principio della translatio iudicii è stato introdotto dall'art. 59 della legge n. 69/2009, in ottemperanza ad una decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 77/2007), allo scopo di evitare che le parti incorrano in preclusioni e decadenze a motivo delle incertezze nell'individuazione del giudice fornito di giurisdizione. Detto principio comporta, in buona sostanza, che, ai fini del rispetto del termine per ricorrere la domanda inizialmente proposta (erroneamente) davanti al giudice civile si finge proposta davanti al giudice amministrativo.
Perché si abbia però tale utile effetto occorre che la causa civile sia stata introdotta entro lo stesso termine previsto per il ricorso al giudice amministrativo” (Cons. Stato 21 febbraio 2012, n. 940).
Tali considerazioni sono indubbiamente applicabili anche nei rapporti tra giurisdizione tributaria e giurisdizione civile e confermano la necessità che l'opposizione sia comunque proposta entro il termine previsto per l'introduzione del giudizio davanti al giudice effettivamente munito di giurisdizione.
Del resto, ragionando diversamente, si consentirebbe una agevole elusione dei termini previsti per l'introduzione del giudizio di opposizione, in quanto l'interessato che è già incorso nella decadenza potrebbe proporre il ricorso davanti ad un giudice di altra giurisdizione, per la quale vige un termine più lungo (come nella fattispecie), per poi riassumere il giudizio una volta ottenuta la pronuncia di difetto di giurisdizione.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
In ordine alle spese, deve preliminarmente rilevarsi che la chiamata in causa di non può essere Controparte_2 qualificata alla stregua di una litis denuntiatio, essendo stati proposti motivi di opposizione afferenti alla regolarità formale della procedura di riscossione (omessa notifica dell'atto presupposto).
In considerazione dell'annullamento in autotutela di una parte del credito, sussistono gravi motivi per compensare le spese del giudizio in ragione della metà con condanna della ricorrente al pagamento della restante metà in favore di e di CP_1 Controparte_2
.
[...]
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa vantata dall con le cartelle di pagamento n. CP_1
29520130000293324000, n. 29520140023833627000; rigetta per il resto l'opposizione; compensa le spese del giudizio in ragione della metà e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti dell e di CP_1 [...]
al pagamento della restante metà, liquidata per Controparte_2 ciascuno in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino