Articolo 4 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 settembre 1988
Art. 4. (Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri) 1. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, e' il segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai Partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri e' emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 27 settembre 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente