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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9603/2019
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza incorporata nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 6
d.lgs 150/2011,
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 6 N. R.G. 9603/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9603/2019 promossa da:
Controparte_1
(P.IVA rappresentato e difeso dall'Avv. Rienzo Daniele, ed elett/te P.IVA_1
dom.to presso il suo studio sito in S.Nicola la Strada (CE) alla Via S.Croce,138;
PARTE OPPONENTE
Contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Franco Corvino in uno allo stesso elettivamente domiciliati in – Via Lubich, 6; CP_2
PARTE OPPOSTA Nonché
Controparte_3
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 5.11.2019, la ricorrente si opponeva all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di n. 299 del 2019 con la quale veniva CP_2 ingiunto il pagamento di € 3.114,60, in ragione del verbale di contestazione n. elevato in data 16.2.2018 dalla Guardia di Finanza per la violazione dell'art. 193
D.lgs. 152/2006 sanzionata dall'art. 258, comma 4 del D.lgs cit., per avere,
l'opponente trasportato rifiuti non pericolosi (fresato d'asfalto) sprovvisto di formulario.
A sostegno dell'opposizione deduceva: a) la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa motivazione;
b) l'incertezza normativa e giurisprudenziale in ordine alla riconducibilità del fresato d'asfalto nell'ambito della categoria di rifiuto o sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, comma I lettera qq) d.lgs 152/2006.
Concludeva chiedendo, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale, il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la , la Controparte_2
quale contestava fermamente l'opposizione, deducendo la correttezza formale e sostanziale dell'ordinanza ingiunzione. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La causa giunge così all'odierna decisione che avviene contestualmente all'udienza - sostituita dalle note cartolari ex art. 127 ter c.p.c. – ai sensi dell'art. 6
d.lgs 150/2011.
*
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
2. Orbene, nel caso di specie occorre premettere che non è in contestazione l'assenza del formulario all'atto della contestazione della violazione, ma solo l'omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione, nonché la ricorrenza dell'obbligo di dotarsi di detto formulario, trattandosi di fresato d'asfalto e dunque componente suscettibile, nella prospettazione difensiva, di essere ricondotto alla categoria di sottoprodotto e non rifiuto.
pagina 3 di 6 Deve premettersi che secondo l'art. 258 del codice dell'ambiente, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.
Dalla stessa formulazione della disposizione si evince l'assenza di qualsivoglia discrezionalità nella sua irrogazione, necessitando solo dell'accertamento dell'omissione; di guisa che la sanzione deve intendersi irrogabile per il solo fatto che il detenere al momento del trasporto non avesse il formulario.
Nonostante ciò, l'ordinanza ingiunzione appare comunque congruamente motivata, difatti in essa di legge: “visto che nel verbale della Guardia di Finanza era indicato il trasporto di mc 20 di rifiuti inerti asfalto fresato da scarificazione manto stradale e che si riportava al Verbale n. 20/pp/2018; visto che nel Pt_1
verbale era scritto che la ditta per il materiale trasportato, aveva esibito Pt_1
esclusivamente il DDT n. 1 del 16.2.2018 con dicitura “mc 20 – Asfalto fresato recuperabile secondo le procedure prescritte del DM 5/2/98 che “nel caso di assenza di documentazione attestante il rispetto della procedura di cui al DM
5.02.98 gli stessi sono da considerare rifiuti” e che un esame visivo trattavasi di rifiuto speciale con due codici CER “a specchio” uno pericolo e uno non pericoloso, ossia 170201 e 17302; visto che il trasgressore era sprovvisto di formulario di identificazione rifiuti FIR al momento dell'accertamento dell'infrazione.
Considerato che
il materiale è stato classificato come rifiuto….”
Ne discende che la doglianza con cui si contesta un vizio di motivazione dell'atto risulta infondata.
3. Anche il secondo motivo è da rigettare.
Al riguardo, la normativa di riferimento in materia di sottoprodotto è l'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 che definisce le condizioni per cui un residuo si può considerare un sottoprodotto: “E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), la sostanza o l'oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni: - è originato da un processo di produzione, di cui
pagina 4 di 6 costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanze
o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti
i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”
Affinché una sostanza od oggetto siano considerato sottoprodotti e non rifiuto, è necessaria la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni elencate nel D.Lsg. 152/06. In mancanza di anche una sola delle condizioni di cui sopra, il residuo deve essere considerato un rifiuto e come tale va gestito.
Inoltre, essendo la nozione di sottoprodotto una normativa in deroga alla disciplina del rifiuto, tutte le condizioni fondamentali del comma 1 devono essere provate dall'ingiunto che intende qualificare il residuo come sottoprodotto anziché rifiuto. In altri termini, la natura di rifiuto del fresato d'asfalto è assistita da una presunzione superabile da prova contraria che incombeva sull'ingiunto fornire (si v. ex plurimis: sent. Trib. Napoli Nord n. 1254/2022; sent. CDA di Bologna n.
545/2019 – sent. Trib. Napoli n. 299/2017).
Incombeva dunque sull'attore l'onere di provare nello specifico che il fresato d'asfalto non fosse un rifiuto, bensì un sottoprodotto, secondo la classificazione contenuta nel T.U. Ambiente (art. 184 bis d.lgs 152/2006) o comunque un materiale escluso dalla disciplina posta a fondamento del procedimento sanzionatorio.
Tale onere, nel caso specifico, non è stato assolto, in quanto nulla è stato allegato sul punto, se non delle decisioni giurisprudenziali che si occupano di approfondire le condizioni in cui detto materiale possa essere ricondotto nell'una o nell'altra categoria.
Ciò che tuttavia rileva ai fini della decisione del presente giudizio è che il ricorrente non ha prodotto alcuna certificazione (o dichiarazione del produttore)
pagina 5 di 6 che attestasse la natura di sottoprodotto dei materiali trasportati né questa emerge dai verbali di accertamento prodotti ove, al contrario, si dà espressamente atto dell'assenza della documentazione comprobante il rispetto della procedura di cui al DM 5.02.98 (che avrebbe consentito di considerare il fresato d'asfalto trasportato come sottoprodotto).
Si ritiene infine che la sanzione comminata, in ragione del minimo e del massimo edittale sia corretta, anche alla luce della quantità di materiale trasportato e della circostanza che la ragione giustificativa della condotta, indicata dall'istante in una mera “dimenticanza” neppure è stata provata in corso di giudizio, essendo stato prodotto soltanto un formulario – non chiaro quanto al suo oggetto - recante data successiva all'accertamento del fatto.
Ne discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M.
55/2014, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della semplicità delle questioni trattate e del valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna parte opponente a rifondere le spese di lite nei confronti della
, che si liquidano in € 852,00 per onorari, oltre accessori come Controparte_2 per legge. Santa Maria Capua Vetere, 3.4.2025 Il Giudice Dr.ssa Ambra Alvano
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