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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/10/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Verbale sentenza
Dato atto che l'udienza del giorno 9.10.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele
NI viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele NI
Rg n. 482/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del giudice Dott. Daniele NI ha pronunciato dandone lettura la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 482/2024
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
dell'avv. Guido Gironda sito in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell' sito in Roma viale del Castro Pretorio n. 118, rappresentata e difesa CP_1 dall' arco Di Giugno e dall'avv. Valentina Siciliano, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1 ingiunzione n. 102/2024 notificata il 15.02.2024 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 19.615,00 sulla scorta del verbale di accertamento n. 308/2022 elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24, del medesimo Decreto, in quanto “in data 24.11.22 la Compagnia aerea nel fornire i Parte_1 dati PNR/API per il volo BA0560 proveniente da L oneamente i dati relativi al passeggero nato il 16.02,1977 di nazionalità Parte_2 italiana comunicando il numero del documento (passaporto ordinario)
“ con scadenza 6.11.23. Al suo arrivo il passeggero Numero_1 [...] ostrava ai controlli documentali il documento (pas Parte_2
n. “ con scadenza 5.10.2032, documento chiaramente Numero_2 differente da q icato dalla compagnia . Parte_1
Contestava, in particolare, 1) mancata previsione normativa della condotta illecita;
2) illegittimità del report sipa utilizzato dalla polizia di frontiere;
3) distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera la quale non effettuava alcuna verifica sulla rispondenza dei dati dei passeggeri sopraggiunti dal volo con quelli PNR/API inviati elettronicamente dalla Compagnia Aerea alla predetta banca dati ex decreto Legislativo n 53/18; 3) omessa indicazione nel verbale di contestazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata accertata l'infrazione, nonché dei motivi della mancata contestazione immediata della stessa;
4) nullità dell'ingiunzione per invalidità del verbale in quanto elevato nei confronti di persona giuridica e non già nei confronti di trasgressore rispetto al quale non quale non risulta essere stata svolta alcuna effettiva ricerca. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecuzione dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 102/24, notificata a mezzo pec il 15.02.24 emessa dalla a firma della Controparte_2
Dr.ssa b) in via principale nel merito, accogliere il presente Controparte_3 ricors ra esposte e, per l'effetto, statuire l'annullamento della predetta Ordinanza – Ingiunzione del n. 102/24, notificata a mezzo pec il 15.02.24; c) in via subordinata, con salvezza di gravame, ridurre la sanzione inflitta al minimo edittale di € 5.000,00 non essendo configurabile la recidiva ex adverso invocata per la quantificazione dell'ingente importo ingiunto ed avendo l Direzione aeroportuale spiccato l'ordinanza impugnata, CP_1 CP_2 malgrad rave violazione da parte Polizia di Frontiera di Fiumicino della procedura di accertamento dei dati API secondo i presupposti, le modalità e tempistiche imposti dall'art. 9 del D. Lgs.vo n 53/18 (della cui normativa, con il verbale n 308/22, risultano inammissibilmente annichilite la ratio e le finalità di effettiva tutela dell'ordine pubblico), nonché anche per la conseguente impossibilità per di rassegnare qualsivoglia difesa sul proprio Parte_1 operato (sempre base all'art 24 della Costituzione), avendo la stessa, in conformità dei dettami del predetto D. Lgs.vo n. 53/18 cancellato tutti i dati dei passeggeri trascorse 24 ore dal volo d) in ogni caso, condannare la parte opposta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento degli onorari del presente giudizio (oltre spese generali, Iva e Ca). e) condannare la parte opposta al ristoro danni per lite temeraria ex art. 96, 1 e 3 comma, cpc, per aver la medesima imposto l'odierna causa non accettando le difese sollevate ex art. 18 Legge n 689/18 riproposte nella presente sede”.
2.Si costituiva nel merito contestando ogni motivo di doglianza della CP_1 compagnia rite li infondati in fatto ed in diritto.
3.Svolta la prima udienza, ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la discussione.
4.Con riguardo al primo motivo di doglianza, vale premettere che il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “in data 24.11.22 la Compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo Parte_1
BA0560 proveniente iava erroneamente i dati relativi al passeggero nato il 16.02,1977 di nazionalità italiana Parte_2 comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ Numero_1 con scadenza 6.11.23. Al suo arrivo il passeggero i Parte_2 controlli documentali il documento (passaporto con Numero_2 scadenza 5.10.2032, documento chiaramente differente da quello comunicato dalla compagnia . Parte_1
Vengono poi ric orme violate, l'art. 5 e l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”. E' dunque evidente che dalla fattispecie descritta in verbale e dalle norme richiamate l'illecito non è quello della mera discrasia tra il passaporto inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco;
bensì che l'illecito contestato e proprio quello previsto dall'art. 5 e 24 del richiamato decreto, ossia che ha erroneamente Parte_1 trasmesso, in relazione al volo BA5 ndra, il numero di passaporto utilizzato per il volo dal passeggero in quanto Parte_2 riportato erroneamente in lista passeggeri con iverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera. E', pertanto, infondato il motivo di censura laddove assume che il verbale contesti un fatto non previsto dalla norma sanzionatoria, viceversa la questione attenendo piuttosto al piano probatorio ossia alla dimostrazione che il numero di passaporto comunicato dal vettore e diverso da quello esibito alla frontiera, non fosse in possesso del passeggero al momento del volo tale da rendere errata la trasmissione di dati api/pnr. Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101). Nella specie, l'erronea indicazione del passaporto da parte del vettore è stata provata all'esito della istruttoria svolta, dovendosi ritenere che il passeggero abbia senz'altro utilizzato in fase di imbarco il passaporto poi esibito all'arrivo alla frontiera, atteso il valore probatorio della dichiarazione dello stesso passeggero resa alle forze dell'ordine in fase di controllo, laddove ha dichiarato “di aver viaggiato a bordo del volo BA-560 operato dalla compagnia aerea di essere in possesso del documento passaporto Parte_1 ordina e di non possedere altri documenti idonei a Numero_3 viaggiare”. Le contestazioni di inammissibilità ed inutilizzabilità della dichiarazione appena indicata svolte dal vettore non sono condivisibili, laddove l'art. 6 comma 8 del D.Lgs n. 150/2011 espressamente richiede “Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”. Quindi, nel richiedere la produzione di tutti gli atti svolti durante l'accertamento, la norma ne ammette il suo conseguenziale valore probatorio, quand'anche non indicato il singolo atto nel verbale, per il cui contenuto non vi è prescrizione normativa di indicazione di ciascun atto od operazione condotta per la verifica dell'illecito. Nel caso di specie si tratta di dichiarazione formata al momento dello sbarco del passeggero e dell'arrivo presso la polizia di frontiera, dunque costituente proprio uno di quegli atti di accertamento svolti nella attività istruttoria della polizia prima di emettere il verbale di accertamento. In ogni caso, lo si è detto, in tema di opposizione ad ordinanza – ingiunzione recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato: non vi sono dunque le limitazioni probatorie indicate dal vettore. Del resto, in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione (cfr Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/11/2024, n. 29315). Come detto, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 53/2018 “5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Quindi dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera con l'aggiornamento dei dati anche sulla scorta di quanto viene esibito al momento dell'imbarco. Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”. E' utile anche richiamare che secondo l'art. 1 del decreto citato “
1.Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, disciplina: a) il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e dei voli intra-UE; b) le modalità del trattamento dei dati di cui alla lettera a), comprese le operazioni di raccolta, uso, conservazione e scambio con gli Stati membri.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, il trattamento dei dati API trasmessi dai vettori aerei e relativi ai passeggeri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, effettuato dai competenti Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera”, chiarendo che la trasmissione dei dati PNR è preordinata alla tutela dal terrorismo e dalla commissione di gravi reati, mentre la trasmissione dei dati API ha la finalità di prevenire la immigrazione illegale. Secondo l'art. 2 poi si intendono per dati PNR “le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681” mentre per dati API “parte dei dati PNR, comprendenti il tipo, il numero, paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata del volo, l'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco”. L'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, richiamata ai fini della definizione dei dati PNR, dall'art. 2 del D.Lgs n. 53/2018, fa riferimento al punto 18 ai dati Api ossia “18. Informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente raccolte (tra cui: tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo)”. Deve allora osservarsi che la sanzione dell'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 per violazione dell'art. 5 è integrata per l'erroneo invio dei dati PNR (ma anche uno solo dei dati da comunicare) e tra questi rientra il numero del documento di viaggio. Non vi è alcuna previsione di esclusione dell'illecito in ordine all'ingresso del passeggero, né in ordine alla sua nazionalità. E' vero che le informazioni relative al documento di viaggio costituiscono dati API, ma i dati Api hanno una duplice veste, perché rientrano nella più ampia categoria dei dati Pnr, cui si riferisce la violazione dell'art. 5 sanzionata dall'art. 24. La normativa che regola l'invio dei dati PNR è finalizzata al contrasto al terrorismo e a reati gravi, per la quale trova allora ragione anche il controllo su cittadini con nazionalità italiana. La violazione posta in essere, infatti, non fa riferimento al rispetto di vuoti formalismi ma costituisce presidio di un sistema articolato di controlli preventivi finalizzati alla protezione della collettività da gravi attentati all'incolumità individuale e alla stessa sicurezza nazionale.
5.La seconda doglianza è anch'essa superabile in quanto non vi è alcuna prova circa la riconducibilità del report a società terza rispetto Pt_3 all'apparato delle forze di polizia. Anzi, nello stesso report vi è chiara evidenza della provenienza in Pt_3 quanto è riportato il logo d tessa polizia di frontiera. Come addotto dall'opposta, è da ritenere che i dati contenuti nel sistema SIPA sono tratti dal sistema informativo istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ex art. 4 dlgs.vo 53/18 gestito dalle Forze di Polizia che compongono l'Unità d'Informazione dei Passeggeri (UIP) ex art. 6 del medesimo D.Lgs. La documentazione prodotta con le note difensive risulta inammissibile in quanto tardiva.
6.E' da respingere il terzo motivo di opposizione (“distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera la quale non effettuava alcuna verifica sulla rispondenza dei dati dei passeggeri sopraggiunti dal volo con quelli PNR/API inviati elettronicamente dalla Compagnia Aerea alla predetta banca dati ex decreto Legislativo n 53/18”), posto come detto è dimostrata la sussistenza dell'illecito e, quindi, la trasmissione di dati api/pnr errati, in specie relativi al numero di passaporto del passeggero. L'assunto del vettore circa l'obbligo di cancellazione dei dati personali dei passeggeri, in adempimento dell'obbligo risultante dalle norme, non può aver compromesso il diritto di difesa, posto che è pacifico l'invio dei dati api/pnr da parte della compagnia e non risulta posto in discussione malfunzionamento del canale di trasmissione e ricezione dei dati. La verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema informatico non è impedita dopo la cancellazione dei dati trasmessi, malfunzionamento che non è stato neppure dedotto dal vettore che invece ha asserito la correttezza della comunicazione sull'assunto che trattavasi di doppio passaporto. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Quindi dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera con l'aggiornamento dei dati anche sulla scorta di quanto viene esibito al momento dell'imbarco. Comunicazione di rettifica e aggiornamento in seguito all'imbarco che non vi è allegazione alcuna che sia stata effettuata né che anche in relazione a tale aggiornamento vi sia stato un malfunzionamento del sistema.
7.Prive di fondamento sono altresì le contestazioni in ordine all'omessa specificazione dei motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata dell'infrazione nonché in ordine alla mancata indicazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata commessa la violazione. In primo luogo, deve richiamarsi il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (cfr. Cass. civ. sez. II, 12/12/2023, n. 36640; Cass. Civ. n. 19957/2024). Secondo l'art. 14, comma 1, legge n. 689/1981, inoltre, “la violazione deve essere contestata immediatamente” “quando è possibile”; qualora ciò non possa avvenire è necessario che gli estremi della violazione vengano notificati agli interessati, come nel caso di specie, entro i termini prescritti secondo l'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981. Nel caso di specie, dal verbale di accertamento n. 308/2024, notificato in data 25.11.2022 a fronte di una condotta integrata in data 24.11.2022 e dunque entro il termine assegnato dalla legge, emergono i motivi alla base della non contestazione immediata dell'infrazione, costituiti dalla non individuazione del trasgressore e l'assenza o difficile reperibilità del responsabile legale della compagnia aerea. L'accertamento si fonda per sua natura su una verifica documentale sui dati trasmessi dalla Compagnia, in assenza di esponenti della compagnia medesima, quindi ricorre un'ipotesi di impossibilità nella quale, per espressa previsione della norma appena citata, la contestazione immediata non è richiesta. E' infondato anche l'altro profilo riguardante l'omessa indicazione della data e dell'orario del volo, posto che il verbale chiaramente osserva che “in data 24/11/2022 la compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per Parte_1 il volo BA0560 proveniente da L rroneamente i dati relativi al passeggero ”, con ciò essendo chiaro che la data del Parte_2
24.11.2022 rita all'invio dei dati ma anche al volo stesso con provenienza da Londra per il quale veniva anche riferito il codice BA560. Il report conferma che infatti si tratta del volo del 24.11.2022. Pt_3
La specificazione, invece, dell'orario del volo non appare rilevante per l'identificazione del volo già sufficientemente delineato, del resto non essendo stato dedotto con quale altro volo con provenienza da Londra, con provenienza da Londra e con il codice BA560 potesse insorgere confusione. L'orario del volo non rileva anche perché non vi è contestazione la tardiva o meno comunicazione dei dati, i quali è pacifico che siano stati inviati tempestivamente.
8.Parimenti priva di fondamento è la doglianza inerente all'esatta individuazione del destinatario della sanzione amministrativa. Al riguardo, si evidenzia che il combinato disposto degli artt. 5 e 24 del d.lgs. n. 53/2018 individua, quale destinatario della sanzione in caso di inottemperanza all'obbligo di trasmissione dei dati PNR/API esclusivamente il vettore aereo. Pertanto, l'autorità incaricata dei controlli di polizia ha correttamente identificato nella compagnia opponente il destinatario del verbale di accertamento.
9.Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”. Come detto, la previsione della norma è integrata per l'erroneo invio dei dati (ma anche uno solo dei dati da comunicare) tra i quali rientra il numero del documento di viaggio. Tuttavia, nel caso di specie, dall'esame delle plurime sentenze dell'intestato Tribunale prodotte dalla opponente è dato evincere che, in analoghe ipotesi di illecito contestate a , aveva emesso sanzioni per l'importo di Pt_1 CP_1 euro 5.000,00. Invece, con l'odierna ordinanza di ingiunzione è stata elevata una sanzione per euro 19.615,00 senza una specifica motivazione per applicare un importo sensibilmente superiore rispetto a quello precedentemente applicato. Vi è un riferimento nell'ordinanza all'elevazione pregressa di verbali di accertamento per casi analoghi, tuttavia dalla produzione delle sentenze allegate in giudizio si evince che le ipotesi contestate a sono state Pt_1 oggetto di opposizioni poi accolte dal Tribunale. Dunque, si deve ritenere che in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981 la somma della sanzione congrua sia quella applicata -per quanto consta dalle produzioni di sentenze versate in atti- proprio da CP_1 per analoghe pregresse contestazioni a rispetto alle quali la presente Pt_1 contestazione in nulla differisce, non uto anche conto dell'elevato flusso di passeggeri gestito dalla compagnia aerea e del fatto che l'errato invio di dati API riguarda un solo passeggero di nazionalità italiana.
10.I motivi di doglianza, in conclusione, vanno respinti e l'opposizione va quindi rigettata, ad eccezione che per il motivo di rideterminazione dell'importo della somma ingiunta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della somma rideterminata, della complessità e dell'attività processuale in concreto svolta. La produzione solo in fase di costituzione della dichiarazione del passeggero non può costituire motivo di compensazione, sia in quanto tale produzione, quand'anche avvenuta, è stata comunque avversata e contestata nella sua ammissibilità e valenza probatoria, sia per l'infondatezza anche degli altri motivi di opposizione che nulla attenevano al profilo della prova del doppio passaporto.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione in relazione al solo motivo relativo al quantum e CONFERMA l'ordinanza di ingiunzione n. 102/2024 emessa da rideterminandone solo l'importo nella misura di euro 5.000,00; CP_1
-CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite ma complessiva di euro 2. per compensi oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele NI