Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5373 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
nato a [...] il [...] CF: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Carlo Massacci che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Carlo Atzori e Monica Marras in virtù di procura speciale;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], CF: ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Giovanni Benevole e Stefania
Cofano che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
1
conferma del provvedimento provvisorio già assunto in data 10.4.2024, e con richiesta di integrale compensazione delle spese del giudizio.”
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la modifica delle disposizioni contenute Parte_1
nel decreto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 06.04.2021 -a definizione del procedimento n.
807/2021 VG- nella parte in cui, recependo l'accordo delle parti, era stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 350,00 a titolo di assegno divorzile. CP_1
Ha domandato, in particolare la revoca dell'assegno divorzile, avendo lo stesso subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
In data 29.02.2024 si è costituita in giudizio evidenziando di essere priva di redditi Controparte_1
e lamentando il non puntuale adempimento da parte del ricorrente.
Ha allegato inoltre di percepire l'assegno sociale, riuscendo così, quando il corrispondeva la Per_1
somma dovuta, a raggiungere la somma complessiva di € 500,00 , comunque insufficiente per le proprie esigenze.
Con ordinanza del 10.04.2024 il Giudice, essendo peggiorata la condizione economica del ricorrente e migliorata quella della resistente, ha revocato l'obbligo del di corrispondere alla Pt_1
l'assegno divorzile. CP_1
All'udienza del 12.07.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori di entrambe le parti hanno chiesto la conferma di quanto disposto con l'ordinanza del 10.04.2024.
Il giudice, viste le note trasmesse dalle parti, con provvedimento del 16.07.2024 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta essendovi stata adesione da parte della resistente e non vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti: l'adesione, peraltro, ha ovviamente implicato il riconoscimento della fondatezza dell'avversa domanda e, quindi,
l'impossibilità per il i ottemperare all'obbligo precedentemente assunto. Pt_1
2 Non ci si può, al riguardo, esimere dall'osservare che la condotta processuale della resistente non è
suscettibile di configurare una indiretta dichiarazione di insussistenza dello stato di bisogno, di cui all'art 3, comma 6, legge 335/1995.
È stato, infatti, rilevato che -in carenza di qualsiasi previsione di legge- la omessa richiesta di un assegno al coniuge divorziato non può essere intesa quale ammissione di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 6 L 335/1995.
Una diversa opinione implicherebbe l'introduzione di un ulteriore requisito per l'ottenimento dell'assegno sociale “con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di
inottemperanza; pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla
legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal
momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale” (Cass.
29109/2022).
Consegue l'accoglimento della domanda e la revoca dell'assegno divorzile.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in favore di posto a carico di con provvedimento del tribunale di Controparte_1 Parte_1
Cagliari del 6.04.2021;
spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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